del 19 dicembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 1 , in particolare l'articolo 54, paragrafo 5, e l'articolo 145, lettere d), e d quinquies ),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione 2 reca le modalità di applicazione del regime di pagamento unico a partire dal 2005.
(2) Il regolamento (CE) n. 1782/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1182/2007 3 , recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, definisce le norme relative agli aiuti disaccoppiati e all'inserimento del sostegno per gli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico. È quindi necessario adottare le relative modalità di applicazione, che devono essere in sintonia con le modalità già stabilite dal regolamento (CE) n. 795/2004 per l'olio d'oliva, il tabacco, il cotone, il luppolo, la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero, la cicoria e la banana.
(3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004 deve essere reso più preciso per quanto riguarda la definizione dei vivai.
(4) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede le modalità applicabili agli agricoltori che hanno realizzato investimenti in capacità di produzione o che hanno affittato terreni a lungo termine. È opportuno adeguare tali disposizioni per tener conto della situazione particolare degli agricoltori del settore degli ortofrutticoli che hanno realizzato investimenti in capacità di produzione o hanno sottoscritto contratti d'affitto a lungo termine prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1182/2007.
(5) Gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità a partire dal 1 o maggio 2004 hanno istituito un sistema di identificazione delle parcelle agricole in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema di identificazione è possibile che, per disfunzioni tecniche, le caratteristiche di talune parcelle esistenti nel 2003 non siano state correttamente riprese nel nuovo sistema. Per facilitare l'applicazione, in questo contesto, della definizione di «ettaro ammissibile al diritto di ritiro» di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del suddetto regolamento in tutti questi Stati membri, questi ultimi devono essere autorizzati a derogare, fatto salvo l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 795/2004, al riferimento alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003, fissata al primo comma dell'articolo 54, paragrafo 2, sopra citato, a condizione che provvedano affinché la superficie totale ammissibile ai diritti di ritiro non risulti aumentata. Occorre pertanto modificare in tal senso l'articolo 32 del regolamento (CE) n. 795/2004. Poiché alcuni degli Stati membri di cui sopra applicano il regime di pagamento unico dal 1 o gennaio 2007, la suddetta deroga deve essere applicata a decorrere da tale data.
(6) Nei confronti degli agricoltori ai quali sono stati assegnati diritti all'aiuto o che hanno acquistato o ricevuto tali diritti entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all'aiuto per l'anno di determinazione degli importi e degli ettari ammissibili conformemente al punto M dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003, il valore e il numero dei rispettivi diritti all'aiuto devono essere ricalcolati in funzione degli importi e degli ettari di riferimento conseguenti all'inserimento del settore degli ortofrutticoli. In questo calcolo non vanno compresi i diritti di ritiro e i diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.
(7) A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la riserva nazionale deve essere alimentata tramite una riduzione lineare di tutti gli importi di riferimento. Occorre stabilire le norme intese a chiarire in che modo gli Stati membri devono procedere per integrare nell'alimentazione della riserva nazionale l'importo di riferimento relativo agli ortofrutticoli.
(8) Gli Stati membri che applicano la regionalizzazione prevista all'articolo 59, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, devono essere abilitati a definire il numero di diritti all'aiuto per agricoltore conseguenti all'inserimento degli ettari coltivati ad ortofrutticoli.
(9) È necessario fissare la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le informazioni relative alle opzioni previste all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 795/2004.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue:
- all'articolo 32, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: «Fatto salvo l'articolo 33 del presente regolamento, qualora i nuovi Stati membri ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1782/2003 abbiano incontrato difficoltà tecniche nel determinare i limiti di talune parcelle agricole in conseguenza del passaggio dal sistema di identificazione delle parcelle esistente alla data di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del suddetto regolamento al sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 20 dello stesso regolamento, essi possono derogare al primo comma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per fissare al 30 giugno 2006 il riferimento alla data prevista per le domande di aiuto alla superficie per il 2003. Gli Stati membri in questione adottano le misure necessarie per evitare ogni incremento significativo della superficie totale ammissibile ai diritti di ritiro. La Bulgaria e la Romania sono tuttavia autorizzate a fissare tale data al 30 giugno 2007.»;
- Prima dell'articolo 50 è inserito il seguente articolo 49 ter : «Articolo 49 ter Inserimento degli ortofrutticoli Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al massimo entro il 1 o novembre 2008, la decisione da essi adottata in merito alle opzioni previste all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartendo i dati per prodotto, anno e, se del caso, regione.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione ( GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11 ).
2 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 608/2007 ( GU L 141 del 2.6.2007, pag. 31 ).
3 GU L 273 del 17.10.2007, pag 1 .