del 17 dicembre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 1 . È opportuno soddisfare alle condizioni più vantaggiose la domanda comunitaria dei prodotti cui si applica detto regolamento. A tal fine dal 1 o gennaio 2008 occorre aumentare o ridurre i volumi di alcuni contingenti tariffari esistenti e aprire alcuni nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio zero per volumi adeguati, evitando nel contempo di perturbare i mercati di tali prodotti.
(2) Il volume di due contingenti tariffari comunitari è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell’industria comunitaria per il periodo contingentale in corso, che termina il 31 dicembre 2007. Occorre pertanto aumentare i volumi in questione con effetto dal 1 o gennaio 2007.
(3) La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2008 dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti che hanno beneficiato di una sospensione dei dazi nel 2007. È pertanto opportuno che tali prodotti siano soppressi dalla tabella che figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
(4) Poiché le modifiche da apportare sono numerose, per ragioni di chiarezza occorre che l’allegato I del regolamento n. 2505/96 sia integralmente sostituito.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96.
(6) Tenuto conto dell’importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.
(7) Poiché i periodi contingentali iniziano il 1 o gennaio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri in vigore immediatamente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, per il periodo contingentale compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2007:
— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2603 è fissato a 6 500 tonnellate,
— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2950 è fissato a 12 000 tonnellate.
Articolo 3
Con effetto dal 1 o gennaio 2008 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:
— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2030 è fissato a 1 500 tonnellate,
— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2603 è fissato a 6 500 tonnellate,
— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2624 è fissato a 600 tonnellate,
— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2907 è fissato a 2 500 tonnellate,
— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2914 è fissato a 5 000 tonnellate,
— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2950 è fissato a 12 000 tonnellate.
Articolo 4
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono inseriti contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.2763, 09.2806, 09.2808, 09.2810, 09.2812, 09.2814, 09.2816 e 09.2818, con effetto dal 1 o gennaio 2008.
Articolo 5
I contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.2610, 09.2612, 09.2625, 09.2627, 09.2809, 09.2882, 09.2904, 09.2919, 09.2920, 09.2979 e 09.2995 sono chiusi con effetto dal 1 o gennaio 2008.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.
Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007. Per il Consiglio Il presidente J. SILVA
1 GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 728/2007 ( GU L 166 del 28.6.2007, pag. 1 ).
1 L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia (vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 71 e successive modifiche).
2 Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
3 Il dazio specifico addizionale è applicabile.
Posizione nuova o modificata.