del 17 dicembre 2007
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 20,
visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco 2 , in particolare l’articolo 8,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 3 stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde.
(2) Alla riunione straordinaria del giugno 2007 la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha deciso di prorogare al secondo semestre del 2007 le raccomandazioni relative a un divieto di pesca del pesce specchio atlantico nella zona di regolamentazione NEAFC. È opportuno che tali raccomandazioni siano recepite nel diritto comunitario.
(3) Le condizioni applicabili alla pesca in determinate zone devono essere chiarite al fine di garantire la corretta applicazione dell’accordo del 19 dicembre 1966 tra la Norvegia, la Danimarca e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat. È pertanto necessario apportare una modifica.
(4) Il regolamento (CE) n. 41/2007 4 stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
(5) In esito alle consultazioni fra la Comunità e l’Islanda del 28 marzo 2007 è stato raggiunto un accordo sui contingenti assegnati alle navi islandesi, da prelevare prima del 30 aprile 2007 dal contingente assegnato alla Comunità nell’ambito dell’accordo con il governo danese e il governo locale della Groenlandia, nonché sui contingenti assegnati alle navi comunitarie per la pesca dello scorfano nella zona economica esclusiva islandese, da prelevare fra luglio e dicembre. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.
(6) Le condizioni applicabili alla pesca in determinate zone per un certo numero di TAC devono essere chiarite al fine di garantire la corretta applicazione dell’accordo del 19 dicembre 1966 tra la Norvegia, la Danimarca e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat. È pertanto necessario apportare una modifica.
(7) Per quanto riguarda l’applicazione del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti 5 , dovrebbe essere chiarito lo status scientifico di determinati stock.
(8) A norma del regolamento (CE) n. 847/96, ogniqualvolta più del 75 % di un TAC precauzionale sia stato utilizzato anteriormente al 31 ottobre dell’anno di applicazione, lo Stato membro cui sia stato assegnato un contingente dello stock per il quale è stato fissato il TAC in questione può chiedere un aumento del TAC. Una siffatta richiesta da parte dei Paesi Bassi è stata ritenuta fondata in relazione al TAC per il rombo chiodato e per il rombo liscio nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV e dovrebbe essere attuata.
(9) In esito alle consultazioni scritte fra la Comunità e le Isole Færøer è stato raggiunto un accordo sull’accesso agli stock di aringhe nelle acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM I e II. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.
(10) Conformemente al protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Groenlandia 6 , nel 2007 un quantitativo supplementare di ippoglosso nero è stato accordato alla Comunità nella zona ad est della Groenlandia. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.
(11) Alla riunione straordinaria del giugno 2007 la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato raccomandazioni sulle misure di conservazione e di gestione da attuare nella zona di regolamentazione NEAFC nel 2007 per gli stock di scorfano nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II. È opportuno che tali raccomandazioni siano recepite nel diritto comunitario.
(12) Si dovrebbero chiarire le condizioni applicabili alle navi sostituite o ritirate con riguardo all’assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca, in quanto i riferimenti relativi ad alcune navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca non sono corretti.
(13) Si dovrebbe chiarire le modalità della deroga dai requisiti di notifica del sistema hail prevista negli allegati IIA, IIB e IIC del regolamento (CE) n. 41/2007 per le navi dotate di sistemi di controllo satellitare per quanto riguarda le comunicazioni sullo sforzo di pesca.
(14) È opportuno correggere il titolo dell’allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007 al fine di garantirne la coerenza con il campo di applicazione del suddetto allegato.
(15) Si dovrebbero modificare l’indicazione della lunghezza degli attrezzi fissi da 2,5 chilometri a 5 miglia nautiche per assicurare che la sicurezza delle operazioni di manipolazione delle reti non sia compromessa, tenuto conto delle norme previste in materia di marcatura e identificazione degli attrezzi da pesca fissi dal regolamento (CE) n. 356/2005 della Commissione, del 1 ° marzo 2005, che stabilisce le modalità d’applicazione per la marcatura e l’identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare 7 , e di talune norme specifiche relative all’uso delle reti da imbrocco.
(16) È di conseguenza opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 2015/2006
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 la parte 2 è modificata conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 41/2007
Il regolamento (CE) n. 41/2007 è modificato come segue:
- gli allegati IA, IB, IIA, IIB, IIC e III del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007. Per il Consiglio Il presidente J. SILVA
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 ( GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1 ).
2 GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 441/2007 della Commissione ( GUL L 104 del 21.4.2007, pag. 28 ).
3 Regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde ( GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 754/2007 ( GU L 172 del 30.6.2007, pag. 26 ).
4 Regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ( GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione ( GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22 ).
5 GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 .
6 GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4 .
7 GU L 56 del 2.3.2005, pag. 8 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1805/2005 ( GU L 290 del 4.11.2005, pag. 12 ).
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 la parte 2 è modificata come segue.
1 Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»
2 Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.»
Gli allegati del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati come segue.
GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8 .» »
1 Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»
2 Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»
3 Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»
4 Solo la Danimarca e la Svezia possono pescare nelle acque norvegesi della zona CIEM IIIa.»
5 Da pescare solamente nelle zone CIEM IIa, IIIa e IV (acque CE).
6 Contingente da prelevare nella zona CIEM VIa a nord di 56° 30′ N.
7 Esclusivamente come catture accessorie.»
8 Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia e alle Isole Færøer (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque CE a nord di 62° N.
9 Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto 74 995 tonnellate.»
10 Di cui 28 490 t assegnate all’Islanda.
11 Da pescare entro il 30 aprile 2007.»
12 Di cui 800 tonnellate assegnate alla Norvegia e 75 tonnellate assegnate alla Isole Færøer.»
13 Le attività di pesca sono limitate alle navi che hanno praticato precedentemente la pesca allo scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC.
14 Può essere prelevato nel periodo dal 1 o settembre al 15 novembre 2007. Il TAC comprende tutte le catture accessorie.»
15 Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).
16 Da pescare tra luglio e dicembre.»