32007R1543•Regolamento (CE) n. 1543/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere
32007R1543Regulation24 dic 2007
del 20 dicembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 31, paragrafo 14,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione 2 e l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione 3 indicono una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione di determinati prodotti lattiero-caseari verso tutte le destinazioni, eccetto alcuni paesi terzi e territori.
(2) Per evitare errori di interpretazione circa lo stato giuridico di tali destinazioni occorre distinguere fra paesi terzi e territori degli Stati membri dell’Unione europea che non fanno parte del territorio doganale della Comunità.
(3) L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 581/2004 e l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 582/2004 stabiliscono il periodo di gara per i titoli di restituzione all’esportazione, rispettivamente, per il burro e il latte scremato in polvere. Considerata la situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il regolamento (CE) n. 1119/2007 della Commissione, del 27 settembre 2007, recante deroga al regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro e al regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere 4 , ha previsto un unico periodo di gara al mese nell’ultimo trimestre del 2007.
(4) Dato che la situazione del mercato resterà probabilmente invariata e al fine di evitare procedure e oneri amministrativi inutili, è opportuno adottare definitivamente questa frequenza su base permanente a decorrere da gennaio 2008.
(5) È pertanto necessario modificare i regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 581/2004 è modificato come segue:
| 1) | a): paesi terzi: Andorra, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d’America; | a) | paesi terzi: Andorra, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d’America; | b) | territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’isola di Helgoland, la Groenlandia, le Isole Færøer e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.»; |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | paesi terzi: Andorra, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d’America; | ||||
| b) | territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’isola di Helgoland, la Groenlandia, le Isole Færøer e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.»; |
| 2) | all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì del mese con le seguenti eccezioni: a) in agosto inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì; b) in dicembre inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo martedì. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo seguente. Ciascun periodo di gara termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese con le seguenti eccezioni: a) in agosto termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del quarto martedì; b) in dicembre termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.» | a) | in agosto inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì; | b) | in dicembre inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo martedì. | a) | in agosto termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del quarto martedì; | b) | in dicembre termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | in agosto inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì; | ||||||||
| b) | in dicembre inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo martedì. | ||||||||
| a) | in agosto termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del quarto martedì; | ||||||||
| b) | in dicembre termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. |
Il regolamento (CE) n. 582/2004 è modificato come segue:
| 1) | all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione , in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex ex 0402 10 19 9000, destinato all’esportazione verso tutte le destinazioni eccetto i paesi e territori seguenti: a) paesi terzi: Andorra, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d’America; b) territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’isola di Helgoland, la Groenlandia, le Isole Færøer e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1 .»;" | a) | paesi terzi: Andorra, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d’America; | b) | territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’isola di Helgoland, la Groenlandia, le Isole Færøer e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | paesi terzi: Andorra, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d’America; | ||||
| b) | territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’isola di Helgoland, la Groenlandia, le Isole Færøer e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. |
| 2) | all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì del mese con le seguenti eccezioni: a) in agosto inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì; b) in dicembre inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo martedì. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo seguente. Ciascun periodo di gara termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese con le seguenti eccezioni: a) in agosto termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del quarto martedì; b) in dicembre termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. Se il martedì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.» | a) | in agosto inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì; | b) | in dicembre inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo martedì. | a) | in agosto termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del quarto martedì; | b) | in dicembre termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | in agosto inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì; | ||||||||
| b) | in dicembre inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo martedì. | ||||||||
| a) | in agosto termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del quarto martedì; | ||||||||
| b) | in dicembre termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 ( GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3 ). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ) a partire dal 1 o luglio 2008.
2 GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 276/2007 ( GU L 76 del 16.3.2007, pag. 16 ).
3 GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 276/2007.
4 GU L 253 del 28.9.2007, pag. 23 .
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 () a partire dal 1o luglio 2008. ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 276/2007 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 276/2007. ↩ ↩2
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