del 20 dicembre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 1 , in particolare l'articolo 145, lettere d bis ) e d quinquies ),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 definisce le norme relative al sostegno accoppiato per gli ortofrutticoli. Il titolo IV, capitoli 10 octies e 10 nonies , del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e un pagamento transitorio per i frutti rossi. Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione relative all'erogazione di questi aiuti.
(2) L'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 autorizza i nuovi Stati membri ad integrare i pagamenti diretti comunitari con pagamenti complementari. Alcuni pagamenti diretti sono stati interamente o parzialmente inclusi nel regime di pagamento unico in tutti gli Stati membri, esclusi i nuovi Stati membri che applicano ancora il regime di pagamento unico per superficie. Tenuto conto di questa evoluzione nell'attuazione del regime di pagamento unico, l'esperienza relativa ai pagamenti diretti nazionali complementari mostra che i nuovi Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'applicazione delle norme previste nell'articolo 143 quater del regolamento sopra citato. Ai fini di una maggiore chiarezza occorre pertanto precisare il significato di alcuni termini impiegati nell'articolo 143 quater , paragrafi 2 e 7, del suddetto regolamento.
(3) L'allegato VIII, sezione I, punto E, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania prevede la possibilità di concedere un sostegno agli agricoltori ammessi a beneficiare di pagamenti diretti nazionali complementari in Bulgaria e in Romania nel quadro della misura di sviluppo rurale supplementare temporanea. È opportuno che, in caso di partecipazione comunitaria, a tali pagamenti diretti nazionali complementari si applichi il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione 2 , recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003. Tale disposizione deve essere applicata a decorrere dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
(4) L'articolo 110 duovicies , paragrafo 3, e l'articolo 110 tervicies , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, subordinano la concessione degli aiuti di cui ai medesimi articoli alla stipula di contratti di trasformazione. A tal fine è opportuno disporre che per le materie prime agricole in questione venga stipulato un contratto tra un primo trasformatore accreditato, da una parte, e un produttore o un'organizzazione di produttori riconosciuta che lo rappresenti o, nel caso dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e del pagamento transitorio per i frutti rossi, un collettore accreditato che rappresenti il produttore.
(5) Per garantire che le materie prime che beneficiano dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e del pagamento transitorio per i frutti rossi siano effettivamente trasformate, è necessario predisporre un sistema di accreditamento dei primi trasformatori e dei collettori. Gli operatori accreditati sarebbero tenuti a rispettare determinati requisiti minimi e sarebbero passibili di sanzioni in caso di inadempimento dei propri obblighi, secondo precise disposizioni emanate dalle autorità competenti a livello nazionale.
(6) Per poter gestire in modo adeguato la dotazione finanziaria relativa ai pagamenti transitori per gli ortofrutticoli, è opportuno che gli Stati membri fissino all'inizio dell'anno un importo di aiuto indicativo per ettaro e, prima dell'inizio del periodo fissato per i pagamenti, un importo di aiuto definitivo per ettaro.
(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione 3 .
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:
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nell'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), e), h), i), j), m), p) e t) sono concessi, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,3 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004. Nel caso di Malta, i pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), e), h), i), j), m), p) e t) sono concessi, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,1 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004. Nel caso della Grecia, i pagamenti transitori per gli ortofrutticoli di cui all'articolo 1, lettera t), sono concessi, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,1 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004. Nel caso della Bulgaria, della Lettonia, dell'Ungheria e della Polonia, il pagamento transitorio per i frutti rossi di cui all'articolo 1, lettera t), è concesso, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,1 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.»;
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nell'articolo 2, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il pagamento diretto di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), h), j) e t) è concesso soltanto per le superfici che siano state interamente seminate o piantate e sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.»;
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l'articolo seguente è inserito dopo l'articolo 139: «Articolo 139 bis Condizioni di ammissibilità 1. Ai fini dell'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, per “corrispondente regime di pagamento diretto negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004” di cui al paragrafo 2, quarto comma, del suddetto articolo si intende ogni pagamento diretto che figura nell'allegato I di tale regolamento, concesso nel corso dell'anno di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari, le cui condizioni di ammissibilità sono simili a quelle del pagamento diretto nazionale complementare interessato. 2. In applicazione dell'articolo 143 quater , paragrafo 7, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione tiene conto in particolare delle dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore di cui all'articolo 143 quater , paragrafo 5, del suddetto regolamento e delle condizioni di ammissibilità relative al pagamento diretto corrispondente applicabile agli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.»;
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nell'articolo 140, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il regolamento (CE) n. 796/2004 si applica ai pagamenti diretti nazionali complementari cofinanziati a norma dell'articolo 33 nonies del regolamento (CE) n. 1257/1999 o, nel caso della Bulgaria e della Romania, a norma dell'allegato VIII, sezione I, punto E, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania.»;
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008. Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione ( GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11 ).
2 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 972/2007 ( GU L 216 del 21.8.2007, pag. 3 ).
3 GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2007 ( GU L 222 del 28.8.2007, pag. 10 ).