del 17 dicembre 2007
che adegua a decorrere dal 1 o luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l’articolo 13,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio 1 , in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l’articolo 20, primo comma, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,
vista la proposta della Commissione,
(1) considerando che al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell’esame annuale 2007,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Con effetto dal 1 o luglio 2007, la data «1 o luglio 2006» di cui all’articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data «1 o luglio 2007».
Articolo 2
Con effetto dal 1 o luglio 2007, nell’articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:
Articolo 3
Con effetto dal 1 o luglio 2007, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.
Con effetto dal 1 o gennaio 2008, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3 dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.
Con effetto dal 1 o luglio 2007, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.
Con effetto dal 1 o maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.
Articolo 4
Con effetto dal 1 o luglio 2007, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis , secondo e terzo comma dello statuto è fissato rispettivamente a 849,38 EUR e a 1 132,49 EUR per le famiglie monoparentali.
Articolo 5
Con effetto dal 1 o luglio 2007, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 158,86 EUR.
Con effetto dal 1 o luglio 2007, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 347,13 EUR.
Con effetto al 1 o luglio 2007, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 235,53 EUR.
Con effetto dal 1 o luglio 2007, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 84,80 EUR.
Con effetto dal 1 o luglio 2007, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 470,83 EUR.
Articolo 6
Con effetto dal 1 o gennaio 2008, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:
0 EUR/km per il tratto di distanza tra: 0 e 200 km
0,3531 EUR/km per il tratto di distanza tra: 201 e 1 000 km
0,5884 EUR/km per il tratto di distanza tra: 1 001 e 2 000 km
0,3531 EUR/km per il tratto di distanza tra: 2 001 e 3 000 km
0,1177 EUR/km per il tratto di distanza tra: 3 001 e 4 000 km
0,0567 EUR/km per il tratto di distanza tra: 4 001 e 10 000 km
0 EUR/km per la distanza superiore a: 10 000 km.
Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:
— 176,52 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,
— 353,02 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.
Articolo 7
Con effetto dal 1 o luglio 2007, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:
— 36,48 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,
— 29,41 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.
Articolo 8
Con effetto dal 1 o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
— 1 038,73 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,
— 617,64 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.
Articolo 9
Con effetto dal 1 o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis , paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 245,73 EUR, il limite superiore a 2 491,48 EUR e la riduzione forfettaria a 1 132,49 EUR.
Articolo 10
Con effetto dal 1 o luglio 2007, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
Articolo 11
Con effetto dal 1 o luglio 2007, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
Articolo 12
Con effetto dal 1 o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
— 781,31 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,
— 463,22 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.
Articolo 13
Con effetto dal 1 o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 934,31 EUR, il limite superiore a 1 868,61 EUR e la riduzione forfettaria a 849,38 EUR.
Articolo 14
Con effetto dal 1 o luglio 2007, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio 2 sono fissate a 356,04, 537,38, 587,56 e 801,03 EUR.
Articolo 15
Con effetto dal 1 o luglio 2007, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio 3 si applica il coefficiente 5,139465.
Articolo 16
Con effetto dal 1 o luglio 2007, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:
Articolo 17
Con effetto dal 1 o luglio 2007, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:
Articolo 18
Con effetto dal 1 o luglio 2007, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’articolo 15, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:
Articolo 19
Con effetto dal 1 o luglio 2007, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto in vigore prima del 1 o maggio 2004 è fissato a:
— 122,83 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,
— 188,31 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.
Articolo 20
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007. Per il Consiglio Il presidente J. SILVA
1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 ( GU L 90 del 30.3.2007, pag. 1 ).
2 Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni ( GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1 ). Regolamento integrato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 ( GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6 ) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1873/2006 ( GU L 360 del 19.12.2006, pag. 61 ).
3 Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee ( GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 ( GU L 264 del 2.10.2002, pag. 15 ).