32007R1567•Regolamento (CE) n. 1567/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2007/2008
32007R1567Regulation22 dic 2007
del 21 dicembre 2007
recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2007/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 12, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce le norme relative all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. A norma dell’articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006, l’isoglucosio prodotto in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 7 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro limiti quantitativi da fissare.
(2) Le esportazioni dalla Comunità rappresentano una parte consistente dell’attività economica di alcuni produttori comunitari di isoglucosio, i quali hanno creato mercati tradizionali al di fuori della Comunità. Le esportazioni d’isoglucosio verso questi mercati potrebbero essere economicamente vitali anche senza l’assegnazione di restituzioni all’esportazione. A tal fine è necessario fissare un limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota in modo che i produttori comunitari interessati possano continuare ad approvvigionare i loro mercati tradizionali.
(3) Fino al termine della campagna 2007/2008, ossia fino al 30 settembre 2008, si stima che fissando il limite quantitativo a 40 000 tonnellate in sostanza secca, le esportazioni di isoglucosio fuori quota corrisponderebbero alla domanda del mercato.
(4) Per garantire una corretta gestione, impedire la speculazione e prevedere controlli efficaci, occorre stabilire le modalità relative alla presentazione di domande di titoli. Tali modalità devono far uso delle procedure previste dalla normativa in vigore, con i necessari adeguamenti volti a rispecchiare le esigenze specifiche del settore.
(5) Per ridurre al minimo il rischio di frode ed impedire qualsiasi abuso connesso con eventuali reimportazioni o reintroduzioni nella Comunità dell’isoglucosio in questione occorre escludere dalle destinazioni ammissibili per le esportazioni di isoglucosio fuori quota alcuni paesi dei Balcani occidentali. Tuttavia, è opportuno che questa esclusione non si applichi ai paesi della regione le cui autorità sono tenute a rilasciare un certificato di esportazione a conferma dell’origine dei prodotti dello zucchero o dell’isoglucosio da esportare verso la Comunità, poiché in tal caso il rischio di frode è più limitato.
(6) Per assicurare la coerenza con le disposizioni relative alle esportazioni nel settore dello zucchero previste dal regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2007/2008 2 , e dal regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese 3 , occorre escludere per le esportazioni di isoglucosio fuori quota anche alcune destinazioni vicine.
(7) Per evitare il rischio di reimportazione e, più in particolare, per assicurare il rispetto delle norme specifiche relative alle merci in reintroduzione di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario 4 , e al regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 5 , è necessario che gli Stati membri prendano le necessarie misure di controllo.
(8) In aggiunta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi 6 , occorre prevedere disposizioni di applicazione supplementari per la gestione del limite quantitativo fissato dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni per la domanda di titoli di esportazione.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota
1. Fino al termine della campagna 2007/2008, ossia fino al 30 settembre 2008, il limite quantitativo di cui all’articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006, è di 40 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 .
2. Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti: a) paesi terzi: Andorra, l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, il Montenegro e San Marino; b) territori degli Stati membri che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, le isole Færøer, la Groenlandia, l’isola di Helgoland e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; c) territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.
3. Le esportazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono consentite solo qualora i prodotti medesimi rispettino le seguenti condizioni: a) siano ottenuti per isomerizzazione del glucosio; b) contengano in peso, allo stato secco, almeno il 41 % di fruttosio; c) il loro tenore totale in peso, allo stato secco, di polisaccaridi e oligosaccaridi, ivi compresi i di- o trisaccaridi, non sia superiore all’8,5 %. Il tenore di sostanza secca dell’isoglucosio è determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1:1 oppure, per i prodotti di consistenza molto elevata, mediante essiccazione.
Titoli di esportazione
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, le esportazioni entro il limite quantitativo fissato all’articolo 1, paragrafo 1, sono soggette alla presentazione di un titolo di esportazione ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione 7 , del regolamento (CE) n. 951/2006 e dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione 8 .
2. In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli di esportazione non sono trasferibili.
Domanda di titoli di esportazione
1. Le domande di titoli di esportazione entro il limite quantitativo fissato all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento possono essere presentate soltanto da produttori di isoglucosio accreditati a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006 ed ai quali è stata assegnata una quota di isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2007/2008, a norma dell’articolo 7 del medesimo regolamento.
2. Le domande di titoli di esportazione sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro nel quale al richiedente è stata assegnata una quota di isoglucosio.
3. Le domande di titoli di esportazione sono presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla sospensione del rilascio dei titoli, a norma dell’articolo 8.
4. I richiedenti possono presentare una sola domanda per ciascun periodo settimanale di cui al paragrafo 3.
5. Il quantitativo oggetto della domanda di titolo di esportazione è pari o inferiore a 5 000 tonnellate.
6. La domanda è corredata della prova di costituzione della cauzione di cui all’articolo 4.
7. Nella casella 20 della domanda di titolo di esportazione e del titolo stesso è riportata la seguente dicitura: «isoglucosio fuori quota per esportazione senza restituzione».
Cauzione relativa al titolo di esportazione
1. In deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), quarto trattino, del regolamento (CE) n. 951/2006, il richiedente costituisce una cauzione di importo pari a 110 EUR per tonnellata di isoglucosio in sostanza secca netta.
2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata la domanda di titolo.
3. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata alle condizioni indicate all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000: a) per il quantitativo per il quale il richiedente ha rispettato, ai sensi dell’articolo 31, lettera b), e dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000, l’obbligo di esportare derivante dai titoli rilasciati a norma dell’articolo 6 del presente regolamento, e b) per il quale il richiedente ha fornito la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stato rilasciato il titolo di esportazione, che per il quantitativo di isoglucosio di cui trattasi sono state espletate le formalità doganali d’importazione ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione 9 .
4. Le prove di cui al paragrafo 3 devono essere presentate entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.
Comunicazioni degli Stati membri
1. Entro il primo giorno lavorativo di ogni settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di isoglucosio per i quali sono state presentate domande di titoli di esportazione nella settimana precedente. I quantitativi oggetto di domande sono ripartiti per codice NC di otto cifre. Gli Stati membri informano la Commissione anche se non sono state presentate domande di titoli di esportazione. Il presente paragrafo si applica esclusivamente agli Stati membri per i quali una quota di isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2007/2008 è stata fissata all’allegato III e/o all’allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
2. La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono stati richiesti titoli di esportazione.
Rilascio e validità dei titoli
1. I titoli sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, se del caso tenendo conto della percentuale di accettazione fissata dalla Commissione a norma dell’articolo 8.
2. Il primo giorno lavorativo di ogni settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di isoglucosio per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione nella settimana precedente.
3. I titoli di esportazione rilasciati in relazione al limite quantitativo fissato all’articolo 1, paragrafo 1, sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio sino al termine del terzo mese successivo a quello del rilascio e comunque non oltre il 30 settembre 2008.
4. Gli Stati membri tengono una registrazione dei quantitativi di isoglucosio effettivamente esportati nell’ambito dei titoli di esportazione.
5. Entro la fine di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di isoglucosio effettivamente esportati nel mese precedente.
6. I paragrafi 2, 4 e 5 del presente articolo si applicano esclusivamente agli Stati membri per i quali una quota di isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2007/2008 è stata fissata a norma dell’allegato III e/o dell’allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
Modalità di comunicazione
Le comunicazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 2 e 5, sono effettuate per via elettronica su formulari messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.
Sospensione del rilascio dei titoli di esportazione
Qualora i quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione superino il limite quantitativo fissato all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento per il periodo di cui trattasi, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 951/2006.
Controlli
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire idonei controlli atti a garantire che siano rispettate le norme specifiche relative alle merci in reintroduzione di cui al capitolo 2, del titolo VI del regolamento (CEE) n. 2913/92 e al titolo I della parte III, del regolamento (CE) n. 2454/93 e ad evitare che siano elusi gli accordi preferenziali con paesi terzi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 ( GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1 ).
2 GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26 .
3 GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8 .
4 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).
5 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 ( GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6 ).
6 GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 ( GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43 ).
7 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 .
8 GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22 .
9 GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 .
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (). ↩ ↩2
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