del 21 dicembre 2007
che fissa, per la campagna di pesca 2008, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 1 , in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, e l’articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all’allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita comunitario sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata a un importo non eccedente il 90 % del prezzo d’orientamento.
(2) Ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità. I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2008 sono stati fissati, per l’insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. 1447/2007 del Consiglio 2 .
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I fattori di conversione utilizzati per il calcolo dei prezzi di ritiro e di vendita comunitari di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2008 ai prodotti elencati nell’allegato I di detto regolamento, figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 2008 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano all’allegato II.
Articolo 3
I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 2008 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, figurano all’allegato III.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione
1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1759/2006 ( GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3 ).
2 GU L 323 dell’8.12.2007, pag. 1 .
Coefficienti di conversione di alcuni prodotti dell’allegato I, parti A, B e C, del regolamento (CE) n. 104/2000
Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
Prezzi di ritiro e di vendita nella Comunità di prodotti dell’allegato I, parti A, B e C, del regolamento (CE) n. 104/2000
Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
Prezzi di ritiro nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo
Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.