del 30 gennaio 2008
relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Versione codificata)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
vista la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati a essere utilizzati nei prodotti alimentari 2 , in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 94/54/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio 3 è stata modificata in modo sostanziale a più riprese 4 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
(2) Per garantire un'informazione adeguata del consumatore si rende necessario prevedere, per determinati prodotti alimentari, indicazioni obbligatorie complementari a quelle previste dall'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE.
(3) In particolare, alcuni gas d'imballaggio impiegati per il confezionamento di taluni prodotti alimentari non dovrebbero essere considerati quali ingredienti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE e non dovrebbero di conseguenza figurare nell'elenco degli ingredienti sull'etichetta.
(4) Tuttavia il consumatore deve essere informato dell'impiego di tali gas per consentirgli di capire la ragione della più lunga durata di conservazione del prodotto che acquista rispetto a prodotti analoghi confezionati in modo diverso.
(5) Per garantire un'informazione adeguata del consumatore è necessario rendere obbligatoria, sull'etichetta dei prodotti alimentari che contengono edulcoranti, un'indicazione che faccia risaltare tale caratteristica.
(6) È opportuno, inoltre, predisporre avvertenze sull'etichetta dei prodotti alimentari che contengono certe categorie di edulcoranti.
(7) Inoltre si rivela necessaria un'etichettatura che fornisca ai consumatori chiare indicazioni riguardo alla presenza di acido glicirrizico o del suo sale di ammonio nei prodotti dolciari e nelle bevande. In caso di elevato tenore di tali sostanze nei prodotti in questione, i consumatori, e in particolare quelli affetti da ipertensione, devono essere dissuasi da un consumo eccessivo. Per facilitare la comprensione di tali informazioni da parte dei consumatori, è preferibile utilizzare la dicitura generalmente diffusa di «liquirizia».
(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
(9) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato II, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Salvo il disposto dell'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura dei prodotti alimentari di cui all'allegato I della presente direttiva deve contenere le indicazioni obbligatorie supplementari, precisate nel medesimo.
Articolo 2
La direttiva 94/54/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Final provisions
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2008. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
1 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione ( GU L 310 del 28.11.2007, pag. 11 ).
2 GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE ( GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10 ).
3 GU L 300 del 23.11.1994, pag. 14 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/77/CE ( GU L 162 del 30.4.2004, pag. 76 ).
4 Cfr. allegato II, parte A.
Elenco dei prodotti alimentari sulla cui etichetta devono comparire una o più indicazioni obbligatorie supplementari
1 GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27 .
2 Tale livello si applica ai prodotti proposti pronti per il consumo o per la ricostituzione conformemente alle istruzioni del produttore.
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 2)
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all’articolo 2)
Conformemente all’articolo 2, primo comma della direttiva 94/54/CE:
«Se necessario gli Stati membri modificano le loro disposizioni legislative regolamentari e amministrative prima del 30 giugno 1995 in modo da: — consentire, entro il 1 o luglio 1995, il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva, — vietare, dal 1 o gennaio 1997, il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva. I prodotti immessi nel mercato o etichettati prima di questa data e non conformi alla presente direttiva possono tuttavia essere posti in commercio sino a esaurimento delle scorte.»
Conformemente all’articolo 2, primo comma della direttiva 96/21/CE:
«Ove necessario, gli Stati membri modificano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 1 o luglio 1996 in modo da: — autorizzare la vendita dei prodotti conformi alla presente direttiva non oltre il 1 o luglio 1996, — vietare la vendita dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 1 o luglio 1997. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere venduti fino a esaurimento delle scorte.»
Conformemente all’articolo 2 della direttiva 2004/77/CE:
«1. Gli Stati membri autorizzano il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2005. 2. Gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari non conformi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2006. I prodotti non conformi alla presente direttiva ed etichettati prima di questa data possono tuttavia essere immessi in commercio sino a esaurimento delle scorte.»
Tavola di concordanza