32008L0039•Direttiva 2008/39/CE della Commissione, del 6 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
32008L0039Directive27 mar 2008
del 6 marzo 2008
che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE 1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2002/72/CE 2 della Commissione è una direttiva specifica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1935/2004, e armonizza le norme relative all'autorizzazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
(2) La direttiva 2002/72/CE istituisce elenchi di sostanze autorizzate che possono essere impiegate nella produzione di questi materiali e oggetti, in particolare additivi e monomeri, le restrizioni al loro impiego, e introduce norme sulla loro etichettatura e sulle informazioni da fornire ai consumatori o agli operatori dell'industria alimentare ai fini dell'impiego corretto di tali materiali e oggetti.
(3) L'attuale elenco di additivi di cui alla direttiva 2002/72/CE è un elenco incompleto, in quanto non contiene tutte le sostanze attualmente ammesse in uno o più Stati membri.
(4) Tale elenco, in base all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2002/72/CE nella sua forma attuale, è ritenuto incompleto fintanto che la Commissione non decide, in accordo all'articolo 4 bis, che esso diventa un elenco positivo comunitario di additivi autorizzati.
(5) Per quanto concerne gli additivi che sono attualmente consentiti negli Stati membri, il periodo di tempo concesso per la presentazione dei dati necessari affinché la loro sicurezza possa essere valutata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito: «l'Autorità») per la loro inclusione nell’elenco comunitario è scaduto il 31 dicembre 2006. È quindi possibile fissare la data a decorrere dalla quale l'elenco di additivi comunitari diventerà un elenco positivo. Tenendo conto del tempo necessario all'Autorità per valutare tutte le domande presentate entro il termine stabilito tale data dovrebbe essere il gennaio 2010.
(6) È inoltre opportuno chiarire il ruolo dell'elenco provvisorio di cui all'articolo 4 bis , paragrafi 4 e 5, della direttiva 2002/72/CE nella sua forma attuale, nonché il modo in cui verrà aggiornato. L'elenco provvisorio contiene gli additivi per i quali sono stati forniti i dati necessari entro i limiti temporali stabiliti e conformemente ai requisiti fissati dall'Autorità, ma non è stata ancora presa una decisione riguardo al loro inserimento nell'elenco positivo.
(7) Tale elenco provvisorio fornisce informazioni al pubblico riguardo agli additivi attualmente sotto valutazione in vista di un loro eventuale inserimento nell'elenco comunitario degli additivi. Non essendo dato sapere se le valutazioni relative a tutti gli additivi inseriti nell'elenco provvisorio verranno completate entro la data a decorrere dalla quale l'elenco di additivi comunitari diventerà un elenco positivo, è opportuno ammettere l'uso di tali additivi, compatibilmente con le legislazioni nazionali, fino a che la loro valutazione non sia stata conclusa e non sia stata presa una decisione riguardo al loro inserimento nell'elenco positivo degli additivi.
(8) Quando un additivo incluso nell'elenco provvisorio viene inserito nell'elenco comunitario di additivi, o quando si decide di non inserire un additivo in tale elenco, l'additivo in questione deve essere cancellato dall'elenco provvisorio degli additivi.
(9) Se nel corso dell'analisi dei dati relativi ad un additivo inserito nell'elenco provvisorio l'Autorità richiede informazioni supplementari, tale additivo può rimanere inserito in tale elenco finché non sia stata presa una decisione in proposito, a condizione che le informazioni siano fornite entro i limiti di tempo specificati dall'Autorità.
(10) In base ai nuovi dati concernenti la valutazione dei rischi dei monomeri e degli additivi valutati dall'Autorità 3 , è opportuno inserire nei rispettivi elenchi comunitari di sostanze consentite alcuni additivi ammessi a livello nazionale oltre ad alcuni nuovi monomeri e additivi. Sulla base di queste nuove informazioni, per altre sostanze devono essere modificate le restrizioni e/o le specifiche già stabilite a livello comunitario. Gli allegati II, III, IV sezione A, V e VI della direttiva 2002/72/CE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
(11) La direttiva 2005/79/CE della Commissione 4 ha introdotto nell'elenco degli additivi l'additivo con N. Rif. 30340, denominazione Acido 12-(acetossi) stearico, estere 2,3-bis (acetossi) di propile e numero CAS 330198-91-9. La denominazione e il numero CAS introdotti in tale direttiva rispecchiano solo il componente principale cui fa riferimento la richiesta. Per contro, il parere fornito dall'Autorità si riferisce alla miscela di sostanze cui fa riferimento la richiesta, e non solo al componente principale. La miscela di sostanze è ora registrata nel registro CAS sotto il numero CAS 736150-63-3 e la denominazione Gliceridi, olio di ricino mono-, idrogenati, acetati . Per tale ragione è ora appropriato modificare la denominazione e il numero CAS al fine di aggiornare l'autorizzazione a tutte le sostanze della miscela. Tenendo conto della modifica della denominazione è assegnato un nuovo N. Rif. 55910. Giacché la sostanza in questione ricade ora sotto il N. Rif. 55910, è opportuno cancellare il N. Rif. 30340.
(12) La direttiva 2002/72/CE dovrebbe essere di conseguenza modificata per tenere conto dei nuovi dati inerenti alla valutazione di rischio delle sostanze che l'Autorità ha valutato, fissare la data a decorrere dalla quale l'elenco di additivi diventerà un elenco positivo e chiarire il ruolo dell'elenco provvisorio di additivi.
(13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La direttiva 2002/72/CE è così modificata:
| 2) | a): i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente: «3. La Commissione pubblica entro l’11 aprile 2008 un elenco provvisorio di additivi attualmente in fase di valutazione da parte dell'Autorità. Esso è costantemente aggiornato. 4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, gli additivi non inseriti nell'elenco comunitario di cui all'articolo in questione possono continuare ad essere utilizzati a norma della legislazione nazionale fino al 1 o gennaio 2010 fintanto che siano inclusi nell'elenco provvisorio.»; | a) | i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente: «3. La Commissione pubblica entro l’11 aprile 2008 un elenco provvisorio di additivi attualmente in fase di valutazione da parte dell'Autorità. Esso è costantemente aggiornato. 4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, gli additivi non inseriti nell'elenco comunitario di cui all'articolo in questione possono continuare ad essere utilizzati a norma della legislazione nazionale fino al 1 o gennaio 2010 fintanto che siano inclusi nell'elenco provvisorio.»; | b) | è aggiunto un paragrafo 6: «6. Un additivo deve essere cancellato dall'elenco provvisorio: a) se viene inserito nell'elenco comunitario degli additivi; o b) se la Commissione decide di non includerlo nell'elenco comunitario degli additivi; o c) se nel corso dell'esame dei dati l'Autorità richiede informazioni supplementari e tali informazioni non vengono fornite entro i limiti di tempo specificati dall'Autorità.»; | a) | se viene inserito nell'elenco comunitario degli additivi; o | b) | se la Commissione decide di non includerlo nell'elenco comunitario degli additivi; o | c) | se nel corso dell'esame dei dati l'Autorità richiede informazioni supplementari e tali informazioni non vengono fornite entro i limiti di tempo specificati dall'Autorità.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente: «3. La Commissione pubblica entro l’11 aprile 2008 un elenco provvisorio di additivi attualmente in fase di valutazione da parte dell'Autorità. Esso è costantemente aggiornato. 4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, gli additivi non inseriti nell'elenco comunitario di cui all'articolo in questione possono continuare ad essere utilizzati a norma della legislazione nazionale fino al 1 o gennaio 2010 fintanto che siano inclusi nell'elenco provvisorio.»; | ||||||||||
| b) | è aggiunto un paragrafo 6: «6. Un additivo deve essere cancellato dall'elenco provvisorio: a) se viene inserito nell'elenco comunitario degli additivi; o b) se la Commissione decide di non includerlo nell'elenco comunitario degli additivi; o c) se nel corso dell'esame dei dati l'Autorità richiede informazioni supplementari e tali informazioni non vengono fornite entro i limiti di tempo specificati dall'Autorità.»; | a) | se viene inserito nell'elenco comunitario degli additivi; o | b) | se la Commissione decide di non includerlo nell'elenco comunitario degli additivi; o | c) | se nel corso dell'esame dei dati l'Autorità richiede informazioni supplementari e tali informazioni non vengono fornite entro i limiti di tempo specificati dall'Autorità.»; | ||||
| a) | se viene inserito nell'elenco comunitario degli additivi; o | ||||||||||
| b) | se la Commissione decide di non includerlo nell'elenco comunitario degli additivi; o | ||||||||||
| c) | se nel corso dell'esame dei dati l'Autorità richiede informazioni supplementari e tali informazioni non vengono fornite entro i limiti di tempo specificati dall'Autorità.»; |
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 7 marzo 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Gli Stati membri applicano tali disposizioni in modo da: a) consentire gli scambi e l'impiego dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che siano conformi alla direttiva 2002/72/CE come modificata dalla presente direttiva, a decorrere dal 7 marzo 2009; b) vietare la produzione e l'importazione nella Comunità dei materiali e degli oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi alla direttiva 2002/72/CE come modificata dalla presente direttiva a partire dal 7 marzo 2010;
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2008. Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione
1 GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4 .
2 GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/19/CE ( GU L 97 del 12.4.2007, pag. 50 ).
3 The EFSA Journal (2007) da 555 a 563, pagg. 1-32.
The EFSA Journal (2007) da 516 a 518, pagg. 1-12.
The EFSA Journal (2007) da 452 a 454, pagg. 1-10.
The EFSA Journal (2006) da 418 a 427, pagg. 1-25.
4 GU L 302 del 19.11.2005, pag. 35 .
L’allegato II, sezione A della direttiva 2002/72/CE è così modificato:
| a) | | (1) | (2) | (3) | (4) |; | --- | --- | --- | --- |; | «15404 | 000652-67-5 | 1,4:3,6-Dianidrosorbitolo | LMS = 5 mg/kg. Solo per uso come comonomero nel tereftalato co-isosorbide di polietilene |; | 19180 | 000099-63-8 | Dicloruro dell'acido isoftalico | LMS(T) = 5 mg/kg (43) (espresso come acido isoftalico) |; | 26305 | 000078-08-0 | Viniltrietossisilano | LMS = 0,05 mg/kg. Solo per uso come agente di trattamento delle superfici» | |
|---|
| b) | | (1) | (2) | (3) | (4) |; | --- | --- | --- | --- |; | «19150 | 000121-91-5 | Acido isoftalico | LMS(T) = 5 mg/kg (43)» | |
|---|
L'allegato III della direttiva 2002/72/CE è così modificato:
| 1) | a): vengono inseriti, nel corretto ordine numerico, i seguenti additivi: N. Rif. N. CAS Denominazione Restrizioni e/o specifiche (1) (2) (3) (4) «38875 002162-74-5 Bis(2,6-diisopropilfenil)carbodiimmide LMS = 0,05 mg/kg. Per uso dietro uno strato di PET. 45703 491589-22-1 Acido cis1,2-ciclo-esandicarbossilico, sale di calcio LMS = 5 mg/kg 48960 — 9,10-acido diidrossi stearico e suoi oligomeri LMS = 5 mg/kg 55910 736150-63-3 Gliceridi, olio di ricino mono-, idrogenati, acetati 60025 — Omopolimeri idrogenati e/o copolimeri fatti di 1-decene e/o 1-dodecene e/o 1-octene In accordo con specifiche dell'allegato V. Non per articoli in contatto con alimenti grassi. 62280 009044-17-1 Isobutilene-butene copolimero 70480 000111-06-8 Acido palmitico, butil estere 76463 — Acido poliacrilico, sali LMS(T) = 6 mg/kg (36) (per acido acrilico) 76723 167883-16-1 Polidimetilsilossano, 3-amminopropil terminato, polimero con 4,4′ -diisocianato di dicicloesilmetano In accordo con le specifiche dell'allegato V 76725 661476-41-1 Polidimetilsilossano, 3-amminopropil terminato, polimero con 1-isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesano In accordo con le specifiche dell'allegato V 77732 — Glicole di polietilene (EO = 1-30, tipicamente 5) etere di butile 2-ciano 3-(4-idrossi-3-metossifenile) acrilato LMS = 0,05 mg/kg. Solo per uso nel PET. 77733 — Polietilenglicole (EO = 1-30, tipicamente 5) etere di butile-2-ciano-3-(4-idrossifenile) acrilato LMS = 0,05 mg/kg. Solo per uso nel PET. 77897 — Polietilenglicole (EO = 1-50) monoalchiletere (lineare e ramificato, C 8 -C 20 ), solfato, sali LMS = 5 mg/kg 89120 000123-95-5 Acido stearico, butil estere 95858 — Cere, paraffine, raffinati, derivati dal petrolio o idrocarburi sintetici prodotti da materie prime LMS = 0,05 mg/kg e conformemente alle specifiche di cui all'Allegato V. Da non usare per articoli a contatto con alimenti grassi.»; — N. Rif. — N. CAS — Denominazione — Restrizioni e/o specifiche — (1) — (2) — (3) — (4) — «38875 — 002162-74-5 — Bis(2,6-diisopropilfenil)carbodiimmide — LMS = 0,05 mg/kg. Per uso dietro uno strato di PET. — 45703 — 491589-22-1 — Acido cis1,2-ciclo-esandicarbossilico, sale di calcio — LMS = 5 mg/kg — 48960 — — — 9,10-acido diidrossi stearico e suoi oligomeri — LMS = 5 mg/kg — 55910 — 736150-63-3 — Gliceridi, olio di ricino mono-, idrogenati, acetati — 60025 — — — Omopolimeri idrogenati e/o copolimeri fatti di 1-decene e/o 1-dodecene e/o 1-octene — In accordo con specifiche dell'allegato V. Non per articoli in contatto con alimenti grassi. — 62280 — 009044-17-1 — Isobutilene-butene copolimero — 70480 — 000111-06-8 — Acido palmitico, butil estere — 76463 — — — Acido poliacrilico, sali — LMS(T) = 6 mg/kg (36) (per acido acrilico) — 76723 — 167883-16-1 — Polidimetilsilossano, 3-amminopropil terminato, polimero con 4,4′ -diisocianato di dicicloesilmetano — In accordo con le specifiche dell'allegato V — 76725 — 661476-41-1 — Polidimetilsilossano, 3-amminopropil terminato, polimero con 1-isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesano — In accordo con le specifiche dell'allegato V — 77732 — — — Glicole di polietilene (EO = 1-30, tipicamente 5) etere di butile 2-ciano 3-(4-idrossi-3-metossifenile) acrilato — LMS = 0,05 mg/kg. Solo per uso nel PET. — 77733 — — — Polietilenglicole (EO = 1-30, tipicamente 5) etere di butile-2-ciano-3-(4-idrossifenile) acrilato — LMS = 0,05 mg/kg. Solo per uso nel PET. — 77897 — — — Polietilenglicole (EO = 1-50) monoalchiletere (lineare e ramificato, C 8 -C 20 ), solfato, sali — LMS = 5 mg/kg — 89120 — 000123-95-5 — Acido stearico, butil estere — 95858 — — — Cere, paraffine, raffinati, derivati dal petrolio o idrocarburi sintetici prodotti da materie prime — LMS = 0,05 mg/kg e conformemente alle specifiche di cui all'Allegato V. Da non usare per articoli a contatto con alimenti grassi.»; N. Rif.: N. CAS — Denominazione — Restrizioni e/o specifiche (1): (2) — (3) — (4) «38875: 002162-74-5 — Bis(2,6-diisopropilfenil)carbodiimmide — LMS = 0,05 mg/kg. Per uso dietro uno strato di PET. 45703: 491589-22-1 — Acido cis1,2-ciclo-esandicarbossilico, sale di calcio — LMS = 5 mg/kg 48960: — — 9,10-acido diidrossi stearico e suoi oligomeri — LMS = 5 mg/kg 55910: 736150-63-3 — Gliceridi, olio di ricino mono-, idrogenati, acetati 60025: — — Omopolimeri idrogenati e/o copolimeri fatti di 1-decene e/o 1-dodecene e/o 1-octene — In accordo con specifiche dell'allegato V. Non per articoli in contatto con alimenti grassi. 62280: 009044-17-1 — Isobutilene-butene copolimero 70480: 000111-06-8 — Acido palmitico, butil estere 76463: — — Acido poliacrilico, sali — LMS(T) = 6 mg/kg (36) (per acido acrilico) 76723: 167883-16-1 — Polidimetilsilossano, 3-amminopropil terminato, polimero con 4,4′ -diisocianato di dicicloesilmetano — In accordo con le specifiche dell'allegato V 76725: 661476-41-1 — Polidimetilsilossano, 3-amminopropil terminato, polimero con 1-isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesano — In accordo con le specifiche dell'allegato V 77732: — — Glicole di polietilene (EO = 1-30, tipicamente 5) etere di butile 2-ciano 3-(4-idrossi-3-metossifenile) acrilato — LMS = 0,05 mg/kg. Solo per uso nel PET. 77733: — — Polietilenglicole (EO = 1-30, tipicamente 5) etere di butile-2-ciano-3-(4-idrossifenile) acrilato — LMS = 0,05 mg/kg. Solo per uso nel PET. 77897: — — Polietilenglicole (EO = 1-50) monoalchiletere (lineare e ramificato, C 8 -C 20 ), solfato, sali — LMS = 5 mg/kg 89120: 000123-95-5 — Acido stearico, butil estere 95858: — — Cere, paraffine, raffinati, derivati dal petrolio o idrocarburi sintetici prodotti da materie prime — LMS = 0,05 mg/kg e conformemente alle specifiche di cui all'Allegato V. Da non usare per articoli a contatto con alimenti grassi.»; |
|---|
| 2) | a): vengono inseriti, nel corretto ordine numerico, i seguenti additivi: N. Rif. N. CAS Denominazione Restrizioni e/o specifiche (1) (2) (3) (4) «34130 — Alchil, lineare con numero pari di atomi di carbonio (C 12 -C 20 ) dimetilammine LMS = 30 mg/kg 53670 032509-66-3 Glicol-bis[3,3-bis(3-terz-butil-4-idrossifenil)butirrato] di etilene LMS = 6 mg/kg»; — N. Rif. — N. CAS — Denominazione — Restrizioni e/o specifiche — (1) — (2) — (3) — (4) — «34130 — — — Alchil, lineare con numero pari di atomi di carbonio (C 12 -C 20 ) dimetilammine — LMS = 30 mg/kg — 53670 — 032509-66-3 — Glicol-bis[3,3-bis(3-terz-butil-4-idrossifenil)butirrato] di etilene — LMS = 6 mg/kg»; N. Rif.: N. CAS — Denominazione — Restrizioni e/o specifiche (1): (2) — (3) — (4) «34130: — — Alchil, lineare con numero pari di atomi di carbonio (C 12 -C 20 ) dimetilammine — LMS = 30 mg/kg 53670: 032509-66-3 — Glicol-bis[3,3-bis(3-terz-butil-4-idrossifenil)butirrato] di etilene — LMS = 6 mg/kg»; |
|---|
Nell'allegato IV, sezione A, della direttiva 2002/72/CE vengono inserite, nel corretto ordine numerico, le sostanze seguenti:
Rif. N. CAS Denominazione «34130 — Alchil, lineare con numero pari di atomi di carbonio (C12-C20) dimetilammine 39815 182121-12-6 9,9-Bis(metossimetil)fluorene 53670 032509-66-3 Glicol-bis[3,3-bis(3-terz-butil-4-idrossifenil)butirrato] di etilene»
Nell'allegato V, parte B della direttiva 2002/72/CE vengono inserite, nel corretto ordine numerico, le seguenti nuove specifiche:
N. Rif. Altre specifiche «60025 Specifiche: — Viscosità minima (a 100 °C) = 3,8 cSt — Peso molecolare medio > 450 76723 Specifiche: La frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 non deve eccedere 1,5 % p/p 76725 Specifiche: La frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 non deve eccedere 1 % p/p 95858 Specifiche: — Peso molecolare medio non inferiore a 350 — Viscosità minima (a 100 °C) = 2,5 cSt — Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 40 % (p/p)»
L'allegato VI della direttiva 2002/72/CE è così modificato:
| 1) | «( 36 ): LMS (T) in questo specifico caso significa che la restrizione non deve eccedere la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze menzionate con numeri di Riferimento 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 e 76463.»; | «( 36 ) | LMS (T) in questo specifico caso significa che la restrizione non deve eccedere la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze menzionate con numeri di Riferimento 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 e 76463.»; |
|---|---|---|---|
| «( 36 ) | LMS (T) in questo specifico caso significa che la restrizione non deve eccedere la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze menzionate con numeri di Riferimento 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 e 76463.»; |
| 2) | «( 43 ): LMS (T) in questo specifico caso significa che la restrizione non deve eccedere la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze menzionate con numeri di Riferimento 19150 e 19180.» | «( 43 ) | LMS (T) in questo specifico caso significa che la restrizione non deve eccedere la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze menzionate con numeri di Riferimento 19150 e 19180.» |
|---|---|---|---|
| «( 43 ) | LMS (T) in questo specifico caso significa che la restrizione non deve eccedere la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze menzionate con numeri di Riferimento 19150 e 19180.» |
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