del 12 giugno 2008
che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 56,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione del 2005, qualora un atto del Consiglio adottato anteriormente all’adesione richiede, a motivo dell’adesione, adattamenti che non sono contemplati dall’atto di adesione o dai relativi allegati, gli atti a tal fine necessari devono essere adottati dal Consiglio.
(2) La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna 1 , è stata adottata anteriormente all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea e richiede adattamenti a seguito dell’adesione.
(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE.
(4) Conformemente all’articolo 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» 2 gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2006/87/CE è modificata come segue:
Articolo 2
1. Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2006/87/CE mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 30 dicembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Final provisions
Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2008. Per il Consiglio Il presidente A. VIZJAK
1 GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1 . Direttiva modificata dalla direttiva 2006/137/CE ( GU L 389 del 30.12.2006, pag. 261 ).
2 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1 .