del 27 agosto 2008
che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Versione codificata)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano 1 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti 2 è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese 3 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
(2) Occorre stabilire requisiti di purezza per tutti gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti citati nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti 4 .
(3) È necessario tenere conto delle specifiche e tecniche analitiche per gli additivi secondo le indicazioni del Codex Alimentarius redatto dal Comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JECFA).
(4) Gli additivi alimentari, preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli valutati dal comitato scientifico per l’alimentazione o differenti da quelli menzionati nella presente direttiva, devono essere sottoposti al giudizio di sicurezza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare facendo particolare attenzione ai requisiti di purezza.
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
(6) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato II, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
I requisiti di purezza menzionati all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 89/107/CEE relativi agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti citati nella direttiva 95/2/CE sono specificati nell’allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
La direttiva 96/77/CE, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Final provisions
Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2008. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
1 GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27 .
2 GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1 .
3 Cfr. allegato II, parte A.
4 GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1 .
Non è consentito uso di ossido di etilene negli additivi alimentari a scopo di sterilizzazione.
E 170 (i) CARBONATO DI CALCIO
I criteri di purezza di questo additivo sono gli stessi stabiliti per lo stesso additivo nell’allegato della direttiva 95/45/CE della Commissione 1 .
E 200 ACIDO SORBICO
E 202 SORBATO DI POTASSIO
E 203 SORBATO DI CALCIO
E 210 ACIDO BENZOICO
E 211 BENZOATO DI SODIO
E 212 BENZOATO DI POTASSIO
E 213 BENZOATO DI CALCIO
E 214 p -IDROSSIBENZOATO D’ETILE
E 215 ETIL- p -IDROSSIBENZOATO DI SODIO
E 218 p -IDROSSIBENZOATO DI METILE
E 219 METIL- p -IDROSSIBENZOATO DI SODIO
E 220 ANIDRIDE SOLFOROSA
E 221 SOLFITO DI SODIO
E 222 SODIO BISOLFITO
E 223 METABISOLFITO DI SODIO
E 224 METABISOLFITO DI POTASSIO
E 226 SOLFITO DI CALCIO
E 227 CALCIO BISOLFITO
E 228 POTASSIO SOLFITO ACIDO
E 230 BIFENILE
E 231 ORTOFENILFENOLO
E 232 ORTOFENILFENATO DI SODIO
E 233 TIABENDAZOLO
E 234 NISINA
E 235 NATAMICINA
E 239 ESAMETILENTETRAMINA
E 242 DIMETILDICARBONATO
E 249 NITRITO DI POTASSIO
E 250 NITRITO DI SODIO
E 251 NITRATO DI SODIO
1. NITRATO DI SODIO SOLIDO
E 251 NITRATO DI SODIO
2. NITRATO DI SODIO LIQUIDO
E 252 NITRATO DI POTASSIO
E 260 ACIDO ACETICO
E 261 ACETATO DI POTASSIO
E 262 (i) ACETATO DI SODIO
E 262 (ii) DIACETATO DI SODIO
E 263 ACETATO DI CALCIO
E 270 ACIDO LATTICO
E 280 ACIDO PROPIONICO
E 281 PROPIONATO DI SODIO
E 282 PROPIONATO DI CALCIO
E 283 PROPIONATO DI POTASSIO
E 284 ACIDO BORICO
E 285 TETRABORATO DI SODIO (BORACE)
E 290 ANIDRIDE CARBONICA
E 296 ACIDO MALICO
E 297 ACIDO FUMARICO
E 300 ACIDO ASCORBICO
E 301 ASCORBATO DI SODIO
E 302 ASCORBATO DI CALCIO
E 304 (i) PALMITATO DI ASCORBILE
E 304 (ii) STEARATO DI ASCORBILE
E 306 ESTRATTO RICCO IN TOCOFEROLO
E 307 ALFA-TOCOFEROLO
E 308 GAMMA-TOCOFEROLO
E 309 DELTA-TOCOFEROLO
E 310 GALLATO DI PROPILE
E 311 GALLATO DI OTTILE
E 312 GALLATO DI DODECILE
E 315 ACIDO ERITORBICO
E 316 ERITORBATO DI SODIO
E 319 BUTILIDROCHINONE TERZIARIO (TBHQ)
E 320 BUTILIDROSSIANISOLO (BHA)
E 321 BUTILIDROSSITOLUENE (BHT)
E 322 LECITINE
E 325 LATTATO DI SODIO
E 326 LATTATO DI POTASSIO
E 327 LATTATO DI CALCIO
E 330 ACIDO CITRICO
E 331 (i) CITRATO MONOSODICO
E 331 (ii) CITRATO DISODICO
E 331 (iii) CITRATO TRISODICO
E 332 (i) CITRATO MONOPOTASSICO
E 332 (ii) CITRATO TRIPOTASSICO
E 333 (i) CITRATO MONOCALCICO
E 333 (ii) CITRATO DICALCICO
E 333 (iii) CITRATO TRICALCICO
E 334 L(+)-ACIDO TARTARICO
E 335 (i) TARTRATO MONOSODICO
E 335 (ii) TARTRATO DISODICO
E 336 (i) TARTRATO MONOPOTASSICO
E 336 (ii) TARTRATO DIPOTASSICO
E 337 TARTRATO DI POTASSIO E DI SODIO
E 338 ACIDO FOSFORICO
E 339 (i) FOSFATO MONOSODICO
E 339 (ii) FOSFATO DISODICO
E 339 (iii) FOSFATO TRISODICO
E 340 (i) FOSFATO MONOPOTASSICO
E 340 (ii) FOSFATO DIPOTASSICO
E 340 (iii) FOSFATO TRIPOTASSICO
E 341 (i) FOSFATO MONOCALCICO
E 341 (ii) FOSFATO DICALCICO
E 341 (iii) FOSFATO TRICALCICO
E 343 (i) FOSFATO DI MAGNESIO
E 343 (ii) FOSFATO DI DIMAGNESIO
E 350 (i) MALATO DI SODIO
E 350 (ii) MALATO ACIDO DI SODIO
E 351 MALATO DI POTASSIO
E 352 (i) MALATO DI CALCIO
E 352 (ii) MALATO ACIDO DI CALCIO
E 353 ACIDO METATARTARICO
E 354 TARTRATO DI CALCIO
E 355 ACIDO ADIPICO
E 356 ADIPATO DI SODIO
E 357 ADIPATO DI POTASSIO
E 363 ACIDO SUCCINICO
E 380 CITRATO TRIAMMONICO
E 385 ETILENDIAMMINOTETRAACETATO DI CALCIO DISODICO
E 400 ACIDO ALGINICO
E 401 ALGINATO DI SODIO
E 402 ALGINATO DI POTASSIO
E 403 ALGINATO DI AMMONIO
E 404 ALGINATO DI CALCIO
E 405 ALGINATO DI PROPAN-1,2-DIOLO
E 406 AGAR-AGAR
E 407 CARRAGENINA
E 407a ALGA EUCHEMA TRASFORMATA
E 410 FARINA DI SEMI DI CARRUBE
E 412 FARINA DI SEMI DI GUAR
E 413 GOMMA ADRAGANTE
E 414 GOMMA D’ACACIA
E 415 GOMMA DI XANTANO
E 416 GOMMA KARAYA
E 417 GOMMA DI TARA
E 418 GOMMA DI GELLANO
E 420 (i) SORBITOLO
I criteri di purezza di questo additivo sono gli stessi stabiliti per lo stesso additivo nell’allegato I della direttiva 2008/60/CE della Commissione 7 .
E 420 (ii) SCIROPPO DI SORBITOLO
I criteri di purezza di questo additivo sono gli stessi stabiliti per lo stesso additivo nell’allegato I della direttiva 2008/60/CE.
E 421 MANNITOLO
I criteri di purezza di questo additivo sono gli stessi stabiliti per lo stesso additivo nell’allegato I della direttiva 2008/60/CE.
E 422 GLICEROLO
E 425 (i) GOMMA DI KONJAC
E 425 (ii) GLUCOMANNANO DI KONJAC
E 426 EMICELLULOSA DI SOIA
E 431 STEARATO DI POLIOSSIETILENE(40)
E 432 MONOLAURATO DI POLIOSSIETILENE SORBITANO (POLISORBATO 20)
E 433 MONOLEATO DI POLIOSSIETILENE SORBITANO (POLISORBATO 80)
E 434 MONOPALMITATO DI POLIOSSIETILENE SORBITANO (POLISORBATO 40)
E 435 MONOSTEARATO DI POLIOSSIETILENE SORBITANO (POLISORBATO 60)
E 436 TRISTEARATO DI POLIOSSIETILENE SORBITANO (POLISORBATO 65)
E 440 (i) PECTINA
E 440 (ii) PECTINA AMIDATA
E 442 FOSFATIDI DI AMMONIO
E 444 ACETATO ISOBUTIRRICO DI SACCAROSIO
E 445 ESTERI DELLA GLICERINA DELLA RESINA DEL LEGNO
E 450 (i) DIFOSFATO DISODICO
E 450 (ii) DIFOSFATO TRISODICO
E 450 (iii) DIFOSFATO DI TETRASODIO
E 450 (v) DIFOSFATO DI TETRAPOTASSIO
E 450 (vi) DIFOSFATO DI DICALCIO
E 450 (vii) DI-IDROGENODIFOSFATO DI CALCIO
E 451 (i) TRIFOSFATO PENTASODICO
E 451 (ii) TRIFOSFATO PENTAPOTASSICO
E 452 (i) POLIFOSFATO DI SODIO
1. POLIFOSFATO SOLUBILE
2. POLIFOSFATO INSOLUBILE
E 452 (ii) POLIFOSFATO DI POTASSIO
E 452 (iii) POLIFOSFATO DI SODIO E CALCIO
E 452 (iv) POLIFOSFATO DI CALCIO
E 459 BETA-CICLODESTRINA
E 460 (i) CELLULOSA MICROCRISTALLINA
E 460 (ii) CELLULOSA IN POLVERE
E 461 METILCELLULOSA
E 462 ETILCELLULOSA
E 463 IDROSSIPROPILCELLULOSA
E 464 IDROSSIPROPILMETILCELLULOSA
E 465 ETILMETILCELLULOSA
E 466 CARBOSSIMETILCELLULOSA SODICA
E 468 CARBOSSIMETILCELLULOSA SODICA RETICOLATA
E 469 CARBOSSIMETILCELLULOSA IDROLIZZATA ENZIMATICAMENTE
E 470 a SALI DI SODIO, DI POTASSIO E DI CALCIO DEGLI ACIDI GRASSI
E 470b SALI DI MAGNESIO DEGLI ACIDI GRASSI
E 471 MONO- E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
E 472a ESTERI ACETICI DI MONO- E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
E 472b ESTERI LATTICI DI MONO- E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
E 472c ESTERI CITRICI DI MONO- E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
E 472d ESTERI TARTARICI DI MONO- E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
E 472e ESTERI MONO- E DIACETILTARTARICI DI MONO- E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
E 472f ESTERI MISTI ACETICO-TARTARICI DI MONO- E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
E 473 ESTERI DI SACCAROSIO CON GLI ACIDI GRASSI
E 474 SUCROGLICERIDI
E 475 ESTERI POLIGLICERICI DEGLI ACIDI GRASSI
E 476 POLIRICINOLEATO DI POLIGLICEROLO
E 477 ESTERI DELL’1,2-PROPANDIOLO DEGLI ACIDI GRASSI
E 479b PRODOTTO DI REAZIONE DELL’OLIO DI SOIA OSSIDATO TERMICAMENTE CON MONO- E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
E 481 STEAROIL-2-LATTILATO DI SODIO
E 482 STEAROIL-2-LATTILATO DI CALCIO
E 483 TARTRATO DI STEARILE
E 491 MONOSTEARATO DI SORBITANO
E 492 TRIESTEARATO DI SORBITANO
E 493 MONOLAURATO DI SORBITANO
E 494 MONOOLEATO DI SORBITANO
E 495 MONOPALMITATO DI SORBITANO
E 500 (i) CARBONATO DI SODIO
E 500 (ii) CARBONATO ACIDO DI SODIO
E 500 (iii) SESQUICARBONATO DI SODIO
E 501 (i) CARBONATO DI POTASSIO
E 501(ii) CARBONATO ACIDO DI POTASSIO
E 503 (i) CARBONATO D’AMMONIO
E 503 (ii) CARBONATO ACIDO DI AMMONIO
E 504 (ii) MAGNESIO CARBONATO IDROSSIDO
E 507 ACIDO CLORIDRICO
E 508 CLORURO DI POTASSIO
E 509 CLORURO DI CALCIO
E 511 CLORURO DI MAGNESIO
E 512 CLORURO STANNOSO
E 513 ACIDO SOLFORICO
E 514 (i) SOLFATO DI SODIO
E 514 (ii) SOLFATO ACIDO DI SODIO
E 515 (i) SOLFATO DI POTASSIO
E 515 (ii) SOLFATO ACIDO DI POTASSIO
E 516 SOLFATO DI CALCIO
E 517 SOLFATO DI AMMONIO
E 520 SOLFATO DI ALLUMINIO
E 521 SOLFATO DI ALLUMINIO E SODIO
E 522 SOLFATO DI ALLUMINIO E POTASSIO
E 523 SOLFATO DI ALLUMINIO E AMMONIO
E 524 IDROSSIDO DI SODIO
E 525 IDROSSIDO DI POTASSIO
E 526 IDROSSIDO DI CALCIO
E 527 IDROSSIDO DI AMMONIO
E 528 IDROSSIDO DI MAGNESIO
E 529 OSSIDO DI CALCIO
E 530 OSSIDO DI MAGNESIO
E 535 FERROCIANURO DI SODIO
E 536 FERROCIANURO DI POTASSIO
E 538 FERROCIANURO DI CALCIO
E 541 FOSFATO ACIDO DI SODIO E ALLUMINIO
E 551 BIOSSIDO DI SILICIO
E 552 SILICATO DI CALCIO
E 553a (i) SILICATO DI MAGNESIO
E 553a (ii) TRISILICATO DI MAGNESIO
E 553b TALCO
E 554 SILICATO DI SODIO E ALLUMINIO
E 555 SILICATO DI POTASSIO E ALLUMINIO
E 556 SILICATO DI CALCIO E ALLUMINIO
E 558 BENTONITE
E 559 SILICATO DI ALLUMINIO (CAOLINO)
E 570 ACIDI GRASSI
E 574 ACIDO GLUCONICO
E 575 GLUCONEDELTALATTONE
E 576 GLUCONATO DI SODIO
E 577 GLUCONATO DI POTASSIO
E 578 GLUCONATO DI CALCIO
E 579 GLUCONATO FERROSO
E 585 LATTATO FERROSO
E 586 4-ESILRESORCINOLO
E 620 ACIDO GLUTAMMICO
E 621 GLUTAMMATO DI MONOSODIO
E 622 GLUTAMMATO DI MONOPOTASSIO
E 623 DIGLUTAMMATO DI CALCIO
E 624 GLUTAMMATO DI MONOAMMONIO
E 625 DIGLUTAMMATO DI MAGNESIO
E 626 ACIDO GUANILICO
E 627 GUANILATO BISODICO
E 628 GUANILATO DIPOTASSICO
E 629 GUANILATO DI CALCIO
E 630 ACIDO INOSINICO
E 631 DISODIO INOSINATO
E 632 DIPOTASSIO INOSINATO
E 633 CALCIO INOSINATO
E 634 5'RIBONUCLEOTIDE DI CALCIO
E 635 5'RIBONUCLEOTIDE DI DISODIO
E 640 GLICINA E SUO SALE DI SODIO
E 650 ACETATO DI ZINCO
E 900 DIMETILPOLISILOSSANO
E 901 CERA D’API
E 902 CERA CANDELILLA
E 903 CERA CARNAUBA
E 904 GOMMALACCA
E 905 CERA MICROCRISTALLINA
E 907 POLI-1-DECENE IDROGENATO
E 912 ESTERI DELL’ACIDO MONTANICO
E 914 CERA POLIETILENICA OSSIDATA
E 920 L-CISTEINA
E 927b CARBAMMIDE
E 938 ARGON
E 939 ELIO
E 941 AZOTO
E 942 PROTOSSIDO DI AZOTO
E 943a BUTANO
E 943b ISOBUTANO
E 944 PROPANO
E 948 OSSIGENO
E 949 IDROGENO
E 950 ACESULFAME K
I criteri di purezza di questo additivo sono gli stessi stabiliti per lo stesso additivo nell’allegato I della direttiva 2008/60/CE.
E 951 ASPARTAME
I criteri di purezza di questo additivo sono gli stessi stabiliti per lo stesso additivo nell’allegato I della direttiva 2008/60/CE.
E 953 ISOMALTO
I criteri di purezza di questo additivo sono gli stessi stabiliti per lo stesso additivo nell’allegato I della direttiva 2008/60/CE.
E 957 TAUMATINA
I criteri di purezza di questo additivo sono gli stessi stabiliti per lo stesso additivo nell’allegato I della direttiva 2008/60/CE.
E 959 NEOESPERIDINA DIIDROCALCONE
I criteri di purezza di questo additivo sono gli stessi stabiliti per lo stesso additivo nell’allegato I della direttiva 2008/60/CE.
E 965 (i) MALTITOLO
I criteri di purezza di questo additivo sono gli stessi stabiliti per lo stesso additivo nell’allegato I della direttiva 2008/60/CE.
E 965 (ii) SCIROPPO DI MALTITOLO
I criteri di purezza di questo additivo sono gli stessi stabiliti per lo stesso additivo nell’allegato I della direttiva 2008/60/CE.
E 966 LATTITOLO
I criteri di purezza di questo additivo sono gli stessi stabiliti per lo stesso additivo nell’allegato I della direttiva 2008/60/CE.
E 967 XILITOLO
I criteri di purezza di questo additivo sono gli stessi stabiliti per lo stesso additivo nell’allegato I della direttiva 2008/60/CE.
E 999 ESTRATTO DI QUILLAIA
E 1103 INVERTASI
E 1105 LISOZIMA
E 1200 POLIDESTROSIO
E 1201 POLIVINILPIRROLIDONE
E 1202 POLIVINILPOLIPIRROLIDONE
E 1204 PULLULAN
E 1404 AMIDO OSSIDATO
E 1410 FOSFATO DI MONOAMIDO
E 1412 FOSFATO DI DIAMIDO
E 1413 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
E 1414 FOSFATO DI DIAMIDO ACETILATO
E 1420 AMIDO ACETILATO
E 1422 ADIPATO DI DIAMIDO ACETILATO
E 1440 AMIDO IDROSSIPROPILATO
E 1442 FOSFATO DI DIAMIDO IDROSSIPROPILATO
E 1450 OTTENILSUCCINATO DI AMIDO E SODIO
E 1451 AMIDO ACETILATO OSSIDATO
E 1452 OTTENILSUCCINATO DI ALLUMINIO E AMIDO
E 1505 CITRATO DI TRIETILE
E 1517 DIACETATO DI GLICERILE
E 1518 TRIACETATO DI GLICERILE
E 1519 ALCOL BENZILICO
E 1520 1,2-PROPANDIOLO
POLIETILENGLICOLE 6000
1 GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1 .
Amido ST: triturare 0,5 g di amido (amido di patate, granturco o solubile) con 5 ml d’acqua; aggiungere alla pasta risultante, continuando ad agitare, una quantità d’acqua sufficiente ad ottenere un volume di 100 ml. Bollire per alcuni minuti, lasciare raffreddare e filtrare. L’amido deve essere preparato.
2 Cloruro di cobalto STC: sciogliere circa 65 g di cloruro di cobalto CoCl 2 ·6H 2 O in una quantità di una miscela di 25 ml di acido cloridrico e 975 ml di acqua sufficiente ad ottenere un volume totale di 1 litro. Introdurre 5 ml esatti di questa soluzione in un pallone a fondo rotondo contenente 250 ml di soluzione iodata, aggiungere 5 ml di perossido di idrogeno al 3 % e poi 15 ml di una soluzione al 20 % di idrossido di sodio. Bollire per 10 minuti, lasciare raffreddare, aggiungere 2 g di ioduro di potassio e 20 ml di acido solforico al 25 %. Quando il precipitato è completamente disciolto, titolare lo iodio liberato con tiosolfato di sodio (0,1 N) in presenza di amido ST . 1 ml di tiosolfato di sodio (0,1 N) corrisponde a 23,80 mg di CoCl 2 ·6H 2 O. Regolare il volume finale della soluzione aggiungendo una quantità della miscela acido cloridrico/acqua sufficiente ad ottenere una soluzione contenente 59,5 mg di CoCl 2 ·6H 2 O per ml.
3 Cloruro ferrico STC: sciogliere circa 55 g di cloruro ferrico in una quantità di una miscela di 25 ml di acido cloridrico e 975 ml di acqua sufficiente ad ottenere un volume totale di 1 litro. Introdurre 10 ml di questa soluzione in un pallone a fondo rotondo contenente 250 ml di soluzione iodata, aggiungere 15 ml d’acqua e 3 g di ioduro di potassio; lasciare a riposo la miscela per 15 minuti. Diluire con 100 ml d’acqua e poi titolare lo iodio liberato con tiosolfato di sodio (0,1 N) in presenza di amido ST . 1 ml di tiosolfato di sodio (0,1 N) corrisponde a 27,03 mg di FeCl 3 ·6H 2 O. Regolare il volume finale della soluzione aggiungendo una quantità della miscela acido cloridrico/acqua sufficiente ad ottenere una soluzione contenente 45,0 mg di FeCl 3 ·6H 2 O per ml.
4 Solfato di rame STC: sciogliere approssimativamente 65 g di solfato di rame CuSO 4 ·5H 2 O in una quantità di una miscela di 25 ml di acido cloridrico e 975 ml di acqua sufficiente ad ottenere un volume totale di 1 litro. Introdurre 10 ml di questa soluzione in un pallone a fondo rotondo contenente 250 ml di soluzione iodata, aggiungere 40 ml di acqua, 4 ml di acido acetico e 3 g di ioduro di potassio. Titolare lo iodio liberato con tiosolfato di sodio (0,1 N) in presenza di amido ST . 1 ml di tiosolfato di sodio (0,1 N) corrisponde a 24,97 mg di CuSO 4 ·5H 2 O. Regolare il volume finale della soluzione aggiungendo una quantità della miscela acido cloridrico/acqua sufficiente ad ottenere una soluzione contenente 62,4 mg di CuSO 4 ·5H 2 O per ml.
5 Se etichettato «per uso alimentare», il nitrito può venire venduto solo in miscela con sale o con un sostituto del sale.
6 Se etichettato «per uso alimentare», il nitrito può venire venduto solo in miscela con sale o con un sostituto del sale.
7 GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17 .
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive
(di cui all’articolo 2)
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all’articolo 2)
1 In conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 96/77/CE i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 1 o luglio 1997 e non conformi alla presente direttiva possono essere immessi in commercio fino ad esaurimento delle scorte.
2 In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 98/86/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 1 o luglio 1999 e che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
3 In conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/63/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 31 marzo 2001 e che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
4 In conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2001/30/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 1 o giugno 2002 e che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
5 In conformità dell’articolo 3 della direttiva 2003/95/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 1 o novembre 2004 e che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
6 In conformità dell’articolo 3 della direttiva 2004/45/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima anteriormente al 1 o aprile 2005 e che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Tavola di concordanza