del 22 settembre 2008
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio 1 , in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Dopo l’adozione della direttiva nel dicembre 2006, sono stati adottati degli emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della convenzione modificata per la navigazione sul Reno. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE.
(2) È opportuno assicurare che il certificato comunitario delle navi e il certificato rilasciato in conformità del regolamento di ispezione delle navi sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
(3) Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, le modifiche alla direttiva 2006/87/CE devono essere attuate quanto prima.
(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna 2 ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
Gli allegati V e VI della direttiva 2006/87/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 30 dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Articolo 5
Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE sono destinatari della presente direttiva.
Final provisions
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2008. Per la Commissione Antonio TAJANI Vicepresidente
1 GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1 .
2 GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29 .
L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato come segue.
- All’articolo 2.07, paragrafo 1, il termine «numero ufficiale» è sostituito da «numero unico europeo di identificazione delle navi».
- All’articolo 2.19, paragrafo 2, secondo comma, il termine «numero ufficiale» è sostituito da «numero europeo di identificazione delle navi».
- All’articolo 9.15, paragrafo 9, è aggiunta la seguente frase: «Il numero di raccordi di cavi deve essere limitato al minimo.»
- È inserito il seguente articolo 10.03 quater : «Articolo 10.03 quater Sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti I sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti sono autorizzati esclusivamente sulla base di raccomandazioni del comitato.»
- All’articolo 14.13 la frase seguente è inserita dopo la seconda frase: «Inoltre, per le navi da passeggeri l’esperto verifica se è disponibile un certificato di ispezione valido che attesti la corretta installazione del sistema di allarme per il gas di cui all’articolo 15.15, paragrafo 9, o la sua ispezione.»
- L’ultima frase dell’articolo 15.10, paragrafo 6, è sostituita dalla seguente: «L’impianto elettrico di emergenza è installato o al di sopra della linea limite o quanto più possibile lontano dalle altre fonti di energia ai sensi dell’articolo 9.02, paragrafo 1, per assicurare che, in caso di inondamento in conformità dell’articolo 15.03, paragrafo 9, non sia inondato contemporaneamente a queste fonti di energia.»
- All’articolo 16.06, paragrafo 2, il termine «numero ufficiale» è sostituito da «numero unico europeo di identificazione delle navi».
1 Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
2 Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
3 Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.
4 Le paratie divisorie fra le sale macchine a norma dell’articolo 15.07 e dell’articolo 15.10, paragrafo 6, sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0.
5 B15 è sufficiente per le paratie divisorie fra le cucine, da un lato, e le celle frigorifere e le dispense, dall’altro.
6 Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
7 Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
8 Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.
9 Le paratie divisorie fra le sale macchine a norma dell’articolo 15.07 e dell’articolo 15.10, paragrafo 6, sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0.
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L’allegato V della direttiva 2006/87/CE è modificato come segue: a) nella parte I, riquadro 3 del modello, il termine «Numero ufficiale» è sostituito da «Numero unico europeo di identificazione delle navi»; b) nella parte II, riquadro 3 del modello, il termine «Numero ufficiale» è sostituito da «Numero unico europeo di identificazione delle navi»; c) nella parte III, riquadro 3 del modello, il termine «Numero ufficiale» è sostituito da «Numero unico europeo di identificazione delle navi».
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Nell’allegato VI della direttiva 2006/87/CE, nella quinta colonna, il titolo «Numero ufficiale» è sostituito dal titolo «Numero unico europeo di identificazione delle navi».