32008L0087•Direttiva 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008 , che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (Testo rilevante ai fini del SEE)
32008L0087Directive23 set 2008
del 22 settembre 2008
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio 1 , in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Dopo l’adozione della direttiva nel dicembre 2006, sono stati adottati degli emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della convenzione modificata per la navigazione sul Reno. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE.
(2) È opportuno assicurare che il certificato comunitario delle navi e il certificato rilasciato in conformità del regolamento di ispezione delle navi sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
(3) Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, le modifiche alla direttiva 2006/87/CE devono essere attuate quanto prima.
(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna 2 ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.
Gli allegati V e VI della direttiva 2006/87/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva.
Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 30 dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2008. Per la Commissione Antonio TAJANI Vicepresidente
1 GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1 .
2 GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29 .
L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato come segue.
| 1) | a): il titolo dell’articolo 2.18 è sostituito dal titolo seguente: «Articolo 2.18 — Numero unico europeo di identificazione delle navi»; | a) | il titolo dell’articolo 2.18 è sostituito dal titolo seguente: «Articolo 2.18 — Numero unico europeo di identificazione delle navi»; | b) | il titolo dell’articolo 6.09 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 6.09 — Collaudo e ispezioni periodiche»; | c) | è inserito il seguente articolo 10.03 quater : «Articolo 10.03 quater — Sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti». |
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| a) | il titolo dell’articolo 2.18 è sostituito dal titolo seguente: «Articolo 2.18 — Numero unico europeo di identificazione delle navi»; | ||||||
| b) | il titolo dell’articolo 6.09 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 6.09 — Collaudo e ispezioni periodiche»; | ||||||
| c) | è inserito il seguente articolo 10.03 quater : «Articolo 10.03 quater — Sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti». |
| 3) | a): al paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase: «Aggiornano di conseguenza il registro di cui al paragrafo 1.»; | a) | al paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase: «Aggiornano di conseguenza il registro di cui al paragrafo 1.»; | b) | «3.: Per consentire di attuare le misure amministrative necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15 così come gli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 della presente direttiva, le autorità competenti di altri Stati membri e degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, a condizione che sia garantito un livello equivalente di riservatezza, i paesi terzi sulla base di accordi amministrativi possono ottenere l’accesso al registro in modalità di sola lettura conformemente al modello di cui all’allegato VI.» | «3. | Per consentire di attuare le misure amministrative necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15 così come gli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 della presente direttiva, le autorità competenti di altri Stati membri e degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, a condizione che sia garantito un livello equivalente di riservatezza, i paesi terzi sulla base di accordi amministrativi possono ottenere l’accesso al registro in modalità di sola lettura conformemente al modello di cui all’allegato VI.» |
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| a) | al paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase: «Aggiornano di conseguenza il registro di cui al paragrafo 1.»; | ||||||
| b) | «3.: Per consentire di attuare le misure amministrative necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15 così come gli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 della presente direttiva, le autorità competenti di altri Stati membri e degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, a condizione che sia garantito un livello equivalente di riservatezza, i paesi terzi sulla base di accordi amministrativi possono ottenere l’accesso al registro in modalità di sola lettura conformemente al modello di cui all’allegato VI.» | «3. | Per consentire di attuare le misure amministrative necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15 così come gli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 della presente direttiva, le autorità competenti di altri Stati membri e degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, a condizione che sia garantito un livello equivalente di riservatezza, i paesi terzi sulla base di accordi amministrativi possono ottenere l’accesso al registro in modalità di sola lettura conformemente al modello di cui all’allegato VI.» | ||||
| «3. | Per consentire di attuare le misure amministrative necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15 così come gli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 della presente direttiva, le autorità competenti di altri Stati membri e degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, a condizione che sia garantito un livello equivalente di riservatezza, i paesi terzi sulla base di accordi amministrativi possono ottenere l’accesso al registro in modalità di sola lettura conformemente al modello di cui all’allegato VI.» |
| 4) | 1.: Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), in appresso denominato “numero europeo di identificazione”, è costituito da otto cifre arabe conformemente all’appendice III. | 1. | Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), in appresso denominato “numero europeo di identificazione”, è costituito da otto cifre arabe conformemente all’appendice III. | 2. | L’autorità competente che ha rilasciato il certificato comunitario appone su quest’ultimo il numero europeo di identificazione. Se l’imbarcazione non possiede un numero europeo di identificazione al momento del rilascio del certificato comunitario, il numero è attribuito all’imbarcazione dall’autorità competente dello Stato membro in cui essa è stata immatricolata o in cui si trova il porto di armamento. Per le imbarcazioni di paesi in cui l’attribuzione di un numero europeo di identificazione non è possibile, il numero europeo di identificazione da apporre sul certificato comunitario è attribuito dall’autorità competente che rilascia il certificato comunitario. | 3. | Un solo numero unico europeo di identificazione può essere attribuito a un’imbarcazione. Il numero europeo di identificazione delle navi è rilasciato solamente una volta e rimane invariato per l’intera vita dell’imbarcazione. | 4. | Il proprietario dell’imbarcazione, o il suo rappresentante, richiede alle autorità competenti l’attribuzione del numero europeo di identificazione. Egli provvede inoltre ad apporre sull’imbarcazione il numero europeo di identificazione che risulta dal certificato comunitario. | 5. | Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le autorità competenti responsabili dell’attribuzione dei numeri europei di identificazione delle navi. La Commissione tiene un registro delle autorità competenti in questione e delle autorità competenti notificate da paesi terzi e lo mette a disposizione degli Stati membri. Su richiesta, il registro è messo a disposizione delle autorità competenti di paesi terzi. | 6. | In conformità del paragrafo 5, ciascuna autorità competente adotta tutte le misure necessarie per informare le altre autorità competenti elencate nel registro tenuto ai sensi del paragrafo 5 in merito a ogni numero europeo di identificazione delle navi che attribuisce e ai dati di identificazione dell’imbarcazione di cui all’appendice IV. Questi dati possono essere messi a disposizione di altri Stati membri, degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, a condizione che sia garantito un livello equivalente di riservatezza, di paesi terzi sulla base di accordi amministrativi per attuare misure amministrative destinate a mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione così come per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15, l’articolo 2.18, paragrafo 3, e gli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 della presente direttiva.» |
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| 1. | Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), in appresso denominato “numero europeo di identificazione”, è costituito da otto cifre arabe conformemente all’appendice III. | ||||||||||||
| 2. | L’autorità competente che ha rilasciato il certificato comunitario appone su quest’ultimo il numero europeo di identificazione. Se l’imbarcazione non possiede un numero europeo di identificazione al momento del rilascio del certificato comunitario, il numero è attribuito all’imbarcazione dall’autorità competente dello Stato membro in cui essa è stata immatricolata o in cui si trova il porto di armamento. Per le imbarcazioni di paesi in cui l’attribuzione di un numero europeo di identificazione non è possibile, il numero europeo di identificazione da apporre sul certificato comunitario è attribuito dall’autorità competente che rilascia il certificato comunitario. | ||||||||||||
| 3. | Un solo numero unico europeo di identificazione può essere attribuito a un’imbarcazione. Il numero europeo di identificazione delle navi è rilasciato solamente una volta e rimane invariato per l’intera vita dell’imbarcazione. | ||||||||||||
| 4. | Il proprietario dell’imbarcazione, o il suo rappresentante, richiede alle autorità competenti l’attribuzione del numero europeo di identificazione. Egli provvede inoltre ad apporre sull’imbarcazione il numero europeo di identificazione che risulta dal certificato comunitario. | ||||||||||||
| 5. | Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le autorità competenti responsabili dell’attribuzione dei numeri europei di identificazione delle navi. La Commissione tiene un registro delle autorità competenti in questione e delle autorità competenti notificate da paesi terzi e lo mette a disposizione degli Stati membri. Su richiesta, il registro è messo a disposizione delle autorità competenti di paesi terzi. | ||||||||||||
| 6. | In conformità del paragrafo 5, ciascuna autorità competente adotta tutte le misure necessarie per informare le altre autorità competenti elencate nel registro tenuto ai sensi del paragrafo 5 in merito a ogni numero europeo di identificazione delle navi che attribuisce e ai dati di identificazione dell’imbarcazione di cui all’appendice IV. Questi dati possono essere messi a disposizione di altri Stati membri, degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, a condizione che sia garantito un livello equivalente di riservatezza, di paesi terzi sulla base di accordi amministrativi per attuare misure amministrative destinate a mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione così come per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15, l’articolo 2.18, paragrafo 3, e gli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 della presente direttiva.» |
| 6) | «1.: Se il mezzo di governo è provvisto di dispositivo di azionamento a motore, deve essere presente un secondo dispositivo di azionamento autonomo o un dispositivo di azionamento manuale ausiliario. In caso di guasto o anomalia del dispositivo di azionamento del timone, il secondo dispositivo di azionamento autonomo o il dispositivo di azionamento manuale deve entrare in funzione entro 5 secondi.» | «1. | Se il mezzo di governo è provvisto di dispositivo di azionamento a motore, deve essere presente un secondo dispositivo di azionamento autonomo o un dispositivo di azionamento manuale ausiliario. In caso di guasto o anomalia del dispositivo di azionamento del timone, il secondo dispositivo di azionamento autonomo o il dispositivo di azionamento manuale deve entrare in funzione entro 5 secondi.» |
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| «1. | Se il mezzo di governo è provvisto di dispositivo di azionamento a motore, deve essere presente un secondo dispositivo di azionamento autonomo o un dispositivo di azionamento manuale ausiliario. In caso di guasto o anomalia del dispositivo di azionamento del timone, il secondo dispositivo di azionamento autonomo o il dispositivo di azionamento manuale deve entrare in funzione entro 5 secondi.» |
| 7) | 1.: Al dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo non è possibile collegare alcun’altra utenza. | 1. | Al dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo non è possibile collegare alcun’altra utenza. | 2. | I serbatoi idraulici sono dotati di un dispositivo di allarme che controlla l’abbassamento del livello dell’olio al di sotto del livello più basso in grado di garantire un funzionamento sicuro. | 3. | Le dimensioni, la progettazione e la disposizione delle condutture sono tali da impedire danni meccanici o da incendio. | 4. | a): sono ammessi solo quando il loro impiego è indispensabile per l’ammortizzamento delle vibrazioni o per la libertà di movimento dei componenti; | a) | sono ammessi solo quando il loro impiego è indispensabile per l’ammortizzamento delle vibrazioni o per la libertà di movimento dei componenti; | b) | devono essere progettati per una pressione pari almeno alla pressione massima di esercizio; | c) | devono essere sostituiti almeno ogni otto anni. | 5. | I cilindri, le pompe e i motori idraulici e i motori elettrici devono essere controllati almeno ogni otto anni da parte di un’impresa specializzata e, se necessario, riparati.» |
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| 1. | Al dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo non è possibile collegare alcun’altra utenza. | ||||||||||||||||
| 2. | I serbatoi idraulici sono dotati di un dispositivo di allarme che controlla l’abbassamento del livello dell’olio al di sotto del livello più basso in grado di garantire un funzionamento sicuro. | ||||||||||||||||
| 3. | Le dimensioni, la progettazione e la disposizione delle condutture sono tali da impedire danni meccanici o da incendio. | ||||||||||||||||
| 4. | a): sono ammessi solo quando il loro impiego è indispensabile per l’ammortizzamento delle vibrazioni o per la libertà di movimento dei componenti; | a) | sono ammessi solo quando il loro impiego è indispensabile per l’ammortizzamento delle vibrazioni o per la libertà di movimento dei componenti; | b) | devono essere progettati per una pressione pari almeno alla pressione massima di esercizio; | c) | devono essere sostituiti almeno ogni otto anni. | ||||||||||
| a) | sono ammessi solo quando il loro impiego è indispensabile per l’ammortizzamento delle vibrazioni o per la libertà di movimento dei componenti; | ||||||||||||||||
| b) | devono essere progettati per una pressione pari almeno alla pressione massima di esercizio; | ||||||||||||||||
| c) | devono essere sostituiti almeno ogni otto anni. | ||||||||||||||||
| 5. | I cilindri, le pompe e i motori idraulici e i motori elettrici devono essere controllati almeno ogni otto anni da parte di un’impresa specializzata e, se necessario, riparati.» |
| 8) | a): la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente: «Al posto di pilotaggio è presente almeno un allarme ottico e acustico per segnalare quanto segue:»; | a) | la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente: «Al posto di pilotaggio è presente almeno un allarme ottico e acustico per segnalare quanto segue:»; | b) | «a): livello dell’olio dei serbatoi idraulici al di sotto del livello più basso in conformità dell’articolo 6.03, paragrafo 2, e calo della pressione di esercizio del sistema idraulico;». | «a) | livello dell’olio dei serbatoi idraulici al di sotto del livello più basso in conformità dell’articolo 6.03, paragrafo 2, e calo della pressione di esercizio del sistema idraulico;». |
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| a) | la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente: «Al posto di pilotaggio è presente almeno un allarme ottico e acustico per segnalare quanto segue:»; | ||||||
| b) | «a): livello dell’olio dei serbatoi idraulici al di sotto del livello più basso in conformità dell’articolo 6.03, paragrafo 2, e calo della pressione di esercizio del sistema idraulico;». | «a) | livello dell’olio dei serbatoi idraulici al di sotto del livello più basso in conformità dell’articolo 6.03, paragrafo 2, e calo della pressione di esercizio del sistema idraulico;». | ||||
| «a) | livello dell’olio dei serbatoi idraulici al di sotto del livello più basso in conformità dell’articolo 6.03, paragrafo 2, e calo della pressione di esercizio del sistema idraulico;». |
| 9) | 1.: La conformità dell’apparato di governo installato è controllata da una commissione di ispezione. A tal fine, la commissione di ispezione può richiedere i seguenti documenti: a) descrizione dell’apparato di governo; b) monografie e informazioni relative ai dispositivi di azionamento dell’apparato di governo e ai comandi di governo; c) dati relativi al mezzo di governo; d) schema dell’impianto elettrico; e) descrizione del regolatore della velocità di accostata; f) istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’apparato di governo. — a) — descrizione dell’apparato di governo; — b) — monografie e informazioni relative ai dispositivi di azionamento dell’apparato di governo e ai comandi di governo; — c) — dati relativi al mezzo di governo; — d) — schema dell’impianto elettrico; — e) — descrizione del regolatore della velocità di accostata; — f) — istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’apparato di governo. a): descrizione dell’apparato di governo; b): monografie e informazioni relative ai dispositivi di azionamento dell’apparato di governo e ai comandi di governo; c): dati relativi al mezzo di governo; d): schema dell’impianto elettrico; e): descrizione del regolatore della velocità di accostata; f): istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’apparato di governo. | 1. | a): descrizione dell’apparato di governo; | a) | descrizione dell’apparato di governo; | b) | monografie e informazioni relative ai dispositivi di azionamento dell’apparato di governo e ai comandi di governo; | c) | dati relativi al mezzo di governo; | d) | schema dell’impianto elettrico; | e) | descrizione del regolatore della velocità di accostata; | f) | istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’apparato di governo. | 2. | Il funzionamento dell’intero apparato di governo è verificato mediante una prova di navigazione. Per quanto concerne i regolatori della velocità d’accostata, occorre verificare la possibilità di mantenere con certezza una determinata rotta con sbandamenti in sicurezza. | 3. | a): prima della loro messa in servizio; | a) | prima della loro messa in servizio; | b) | dopo un guasto; | c) | dopo qualsiasi modifica o riparazione; | d) | a scadenze regolari almeno ogni tre anni. | 4) | a): il controllo della conformità con i disegni approvati e, in occasione di ispezioni periodiche, il controllo di eventuali modifiche apportate all’apparato di governo; | a) | il controllo della conformità con i disegni approvati e, in occasione di ispezioni periodiche, il controllo di eventuali modifiche apportate all’apparato di governo; | b) | un test funzionale dell’apparato di governo in relazione a tutte le possibilità operative; | c) | un controllo visivo e un controllo della tenuta stagna dei componenti idraulici, in particolare valvole, tubazioni, tubi flessibili, cilindri idraulici, pompe idrauliche e filtri idraulici; | d) | un controllo visivo dei componenti elettrici, in particolare dei relè, dei motori elettrici e dei dispositivi di sicurezza; | e) | la verifica dei dispositivi ottici e acustici di controllo. | 5. | È rilasciato un certificato di ispezione, firmato dall’ispettore e recante la data dell’ispezione.» |
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| 1. | a): descrizione dell’apparato di governo; | a) | descrizione dell’apparato di governo; | b) | monografie e informazioni relative ai dispositivi di azionamento dell’apparato di governo e ai comandi di governo; | c) | dati relativi al mezzo di governo; | d) | schema dell’impianto elettrico; | e) | descrizione del regolatore della velocità di accostata; | f) | istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’apparato di governo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| a) | descrizione dell’apparato di governo; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | monografie e informazioni relative ai dispositivi di azionamento dell’apparato di governo e ai comandi di governo; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | dati relativi al mezzo di governo; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | schema dell’impianto elettrico; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) | descrizione del regolatore della velocità di accostata; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f) | istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’apparato di governo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Il funzionamento dell’intero apparato di governo è verificato mediante una prova di navigazione. Per quanto concerne i regolatori della velocità d’accostata, occorre verificare la possibilità di mantenere con certezza una determinata rotta con sbandamenti in sicurezza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | a): prima della loro messa in servizio; | a) | prima della loro messa in servizio; | b) | dopo un guasto; | c) | dopo qualsiasi modifica o riparazione; | d) | a scadenze regolari almeno ogni tre anni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | prima della loro messa in servizio; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | dopo un guasto; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | dopo qualsiasi modifica o riparazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | a scadenze regolari almeno ogni tre anni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | a): il controllo della conformità con i disegni approvati e, in occasione di ispezioni periodiche, il controllo di eventuali modifiche apportate all’apparato di governo; | a) | il controllo della conformità con i disegni approvati e, in occasione di ispezioni periodiche, il controllo di eventuali modifiche apportate all’apparato di governo; | b) | un test funzionale dell’apparato di governo in relazione a tutte le possibilità operative; | c) | un controllo visivo e un controllo della tenuta stagna dei componenti idraulici, in particolare valvole, tubazioni, tubi flessibili, cilindri idraulici, pompe idrauliche e filtri idraulici; | d) | un controllo visivo dei componenti elettrici, in particolare dei relè, dei motori elettrici e dei dispositivi di sicurezza; | e) | la verifica dei dispositivi ottici e acustici di controllo. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | il controllo della conformità con i disegni approvati e, in occasione di ispezioni periodiche, il controllo di eventuali modifiche apportate all’apparato di governo; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | un test funzionale dell’apparato di governo in relazione a tutte le possibilità operative; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | un controllo visivo e un controllo della tenuta stagna dei componenti idraulici, in particolare valvole, tubazioni, tubi flessibili, cilindri idraulici, pompe idrauliche e filtri idraulici; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | un controllo visivo dei componenti elettrici, in particolare dei relè, dei motori elettrici e dei dispositivi di sicurezza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) | la verifica dei dispositivi ottici e acustici di controllo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | È rilasciato un certificato di ispezione, firmato dall’ispettore e recante la data dell’ispezione.» |
| 10) | a): al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per il timoniere, la zona di non visibilità a prua della nave scarica, con metà dei rifornimenti, ma senza zavorra, non supera due lunghezze di nave o 250 m, a seconda di quale sia minore, rispetto alla superficie dell’acqua.»; | a) | al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per il timoniere, la zona di non visibilità a prua della nave scarica, con metà dei rifornimenti, ma senza zavorra, non supera due lunghezze di nave o 250 m, a seconda di quale sia minore, rispetto alla superficie dell’acqua.»; | b) | al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per evitare i riverberi, le finestre anteriori del ponte sono antiriflesso o installate in modo da eliminare efficacemente i riverberi. Questo requisito è considerato soddisfatto se le finestre sono inclinate rispetto alla verticale di un angolo esterno non inferiore a 10° e non superiore a 25°.» |
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| a) | al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per il timoniere, la zona di non visibilità a prua della nave scarica, con metà dei rifornimenti, ma senza zavorra, non supera due lunghezze di nave o 250 m, a seconda di quale sia minore, rispetto alla superficie dell’acqua.»; | ||||
| b) | al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per evitare i riverberi, le finestre anteriori del ponte sono antiriflesso o installate in modo da eliminare efficacemente i riverberi. Questo requisito è considerato soddisfatto se le finestre sono inclinate rispetto alla verticale di un angolo esterno non inferiore a 10° e non superiore a 25°.» |
| 11) | «7.: Le tubature per la distribuzione di combustibile sono provviste, direttamente all’uscita dei serbatoi, di una valvola a chiusura rapida manovrabile dal ponte, anche quando i locali interessati sono chiusi. Se il dispositivo di chiusura è installato in modo da non essere visibile, il coperchio o la copertura non devono poter essere chiusi a chiave. Il dispositivo di chiusura è contrassegnato in rosso. Se è installato in modo da non essere visibile, deve essere contrassegnato con il simbolo della valvola a chiusura rapida conforme alla figura 9 dell’appendice I, di almeno 10 cm di lato. Il primo comma non si applica ai serbatoi montati direttamente sul motore.» | «7. | Se il dispositivo di chiusura è installato in modo da non essere visibile, il coperchio o la copertura non devono poter essere chiusi a chiave. Il dispositivo di chiusura è contrassegnato in rosso. Se è installato in modo da non essere visibile, deve essere contrassegnato con il simbolo della valvola a chiusura rapida conforme alla figura 9 dell’appendice I, di almeno 10 cm di lato. Il primo comma non si applica ai serbatoi montati direttamente sul motore.» |
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| «7. | Se il dispositivo di chiusura è installato in modo da non essere visibile, il coperchio o la copertura non devono poter essere chiusi a chiave. Il dispositivo di chiusura è contrassegnato in rosso. Se è installato in modo da non essere visibile, deve essere contrassegnato con il simbolo della valvola a chiusura rapida conforme alla figura 9 dell’appendice I, di almeno 10 cm di lato. Il primo comma non si applica ai serbatoi montati direttamente sul motore.» |
| 13) | a): il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. L’esperto redige e firma un attestato di ispezione, indicando la data del controllo.»; — «8. — L’esperto redige e firma un attestato di ispezione, indicando la data del controllo.»; «8.: L’esperto redige e firma un attestato di ispezione, indicando la data del controllo.»; | a) | «8.: L’esperto redige e firma un attestato di ispezione, indicando la data del controllo.»; | «8. | L’esperto redige e firma un attestato di ispezione, indicando la data del controllo.»; | b) | il paragrafo 10 è soppresso. |
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| a) | «8.: L’esperto redige e firma un attestato di ispezione, indicando la data del controllo.»; | «8. | L’esperto redige e firma un attestato di ispezione, indicando la data del controllo.»; | ||||
| «8. | L’esperto redige e firma un attestato di ispezione, indicando la data del controllo.»; | ||||||
| b) | il paragrafo 10 è soppresso. |
| 14) | a): al paragrafo 1 è aggiunta la lettera d) seguente: «d) FK-5-1-12 (Dodecafluoro-2-metilpentano-3-uno).»; — «d) — FK-5-1-12 (Dodecafluoro-2-metilpentano-3-uno).»; «d): FK-5-1-12 (Dodecafluoro-2-metilpentano-3-uno).»; | a) | «d): FK-5-1-12 (Dodecafluoro-2-metilpentano-3-uno).»; | «d) | FK-5-1-12 (Dodecafluoro-2-metilpentano-3-uno).»; | b) | «b): gli ugelli di uscita sono dimensionati e montati in modo da garantire la distribuzione uniforme dell’estinguente. In particolare, l’estinguente deve essere efficace anche sotto le tavole del pavimento.»; | «b) | gli ugelli di uscita sono dimensionati e montati in modo da garantire la distribuzione uniforme dell’estinguente. In particolare, l’estinguente deve essere efficace anche sotto le tavole del pavimento.»; | c) | «cc): alle azioni che l’equipaggio deve compiere quando il sistema antincendio è attivato e quando accede al locale protetto dopo l’attivazione del sistema o l’erogazione, in particolare per quanto riguarda la possibile presenza di sostanze pericolose;» | «cc) | alle azioni che l’equipaggio deve compiere quando il sistema antincendio è attivato e quando accede al locale protetto dopo l’attivazione del sistema o l’erogazione, in particolare per quanto riguarda la possibile presenza di sostanze pericolose;» | d) | «e): l’esperto redige e firma un attestato di ispezione, indicando la data del controllo.»; | «e) | l’esperto redige e firma un attestato di ispezione, indicando la data del controllo.»; | e) | a): se vi sono vari locali da proteggere di volume lordo diverso, ciascun locale è dotato di un sistema antincendio proprio; | a) | se vi sono vari locali da proteggere di volume lordo diverso, ciascun locale è dotato di un sistema antincendio proprio; | b) | ciascun serbatoio di FK-5-1-12 installato nel locale da proteggere è provvisto di una valvola di sovrapressione. Tale valvola garantisce, senza pericolo, la diffusione del contenuto del serbatoio nel locale da proteggere se il serbatoio è esposto al fuoco e il sistema antincendio non è stato attivato; | c) | ciascun serbatoio è provvisto di un dispositivo per il controllo della pressione del gas; | d) | il livello di riempimento dei serbatoi non supera 1,00 kg/l. Per il volume specifico di FK-5-1-12 non pressurizzato si assume il valore di 0,0719 m 3 /kg; | e) | il volume di FK-5-1-12 per il locale da proteggere è almeno pari al 5,5 % del volume lordo del locale. L’erogazione di questo quantitativo nel locale avviene in 10 secondi; | f) | i serbatoi di FK-5-1-12 sono dotati di un dispositivo di controllo della pressione che attiva un segnale acustico e ottico di allarme nella timoneria in caso di perdita non autorizzata di propellente. Se non è prevista la timoneria, il suddetto segnale di allarme è attivato all’esterno del locale da proteggere; | g) | dopo l’erogazione, la concentrazione nel locale da proteggere non supera il 10,0 %.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «d): FK-5-1-12 (Dodecafluoro-2-metilpentano-3-uno).»; | «d) | FK-5-1-12 (Dodecafluoro-2-metilpentano-3-uno).»; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| «d) | FK-5-1-12 (Dodecafluoro-2-metilpentano-3-uno).»; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | «b): gli ugelli di uscita sono dimensionati e montati in modo da garantire la distribuzione uniforme dell’estinguente. In particolare, l’estinguente deve essere efficace anche sotto le tavole del pavimento.»; | «b) | gli ugelli di uscita sono dimensionati e montati in modo da garantire la distribuzione uniforme dell’estinguente. In particolare, l’estinguente deve essere efficace anche sotto le tavole del pavimento.»; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| «b) | gli ugelli di uscita sono dimensionati e montati in modo da garantire la distribuzione uniforme dell’estinguente. In particolare, l’estinguente deve essere efficace anche sotto le tavole del pavimento.»; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | «cc): alle azioni che l’equipaggio deve compiere quando il sistema antincendio è attivato e quando accede al locale protetto dopo l’attivazione del sistema o l’erogazione, in particolare per quanto riguarda la possibile presenza di sostanze pericolose;» | «cc) | alle azioni che l’equipaggio deve compiere quando il sistema antincendio è attivato e quando accede al locale protetto dopo l’attivazione del sistema o l’erogazione, in particolare per quanto riguarda la possibile presenza di sostanze pericolose;» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| «cc) | alle azioni che l’equipaggio deve compiere quando il sistema antincendio è attivato e quando accede al locale protetto dopo l’attivazione del sistema o l’erogazione, in particolare per quanto riguarda la possibile presenza di sostanze pericolose;» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | «e): l’esperto redige e firma un attestato di ispezione, indicando la data del controllo.»; | «e) | l’esperto redige e firma un attestato di ispezione, indicando la data del controllo.»; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| «e) | l’esperto redige e firma un attestato di ispezione, indicando la data del controllo.»; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) | a): se vi sono vari locali da proteggere di volume lordo diverso, ciascun locale è dotato di un sistema antincendio proprio; | a) | se vi sono vari locali da proteggere di volume lordo diverso, ciascun locale è dotato di un sistema antincendio proprio; | b) | ciascun serbatoio di FK-5-1-12 installato nel locale da proteggere è provvisto di una valvola di sovrapressione. Tale valvola garantisce, senza pericolo, la diffusione del contenuto del serbatoio nel locale da proteggere se il serbatoio è esposto al fuoco e il sistema antincendio non è stato attivato; | c) | ciascun serbatoio è provvisto di un dispositivo per il controllo della pressione del gas; | d) | il livello di riempimento dei serbatoi non supera 1,00 kg/l. Per il volume specifico di FK-5-1-12 non pressurizzato si assume il valore di 0,0719 m 3 /kg; | e) | il volume di FK-5-1-12 per il locale da proteggere è almeno pari al 5,5 % del volume lordo del locale. L’erogazione di questo quantitativo nel locale avviene in 10 secondi; | f) | i serbatoi di FK-5-1-12 sono dotati di un dispositivo di controllo della pressione che attiva un segnale acustico e ottico di allarme nella timoneria in caso di perdita non autorizzata di propellente. Se non è prevista la timoneria, il suddetto segnale di allarme è attivato all’esterno del locale da proteggere; | g) | dopo l’erogazione, la concentrazione nel locale da proteggere non supera il 10,0 %.» | ||||||||||||||||||
| a) | se vi sono vari locali da proteggere di volume lordo diverso, ciascun locale è dotato di un sistema antincendio proprio; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | ciascun serbatoio di FK-5-1-12 installato nel locale da proteggere è provvisto di una valvola di sovrapressione. Tale valvola garantisce, senza pericolo, la diffusione del contenuto del serbatoio nel locale da proteggere se il serbatoio è esposto al fuoco e il sistema antincendio non è stato attivato; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | ciascun serbatoio è provvisto di un dispositivo per il controllo della pressione del gas; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | il livello di riempimento dei serbatoi non supera 1,00 kg/l. Per il volume specifico di FK-5-1-12 non pressurizzato si assume il valore di 0,0719 m 3 /kg; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) | il volume di FK-5-1-12 per il locale da proteggere è almeno pari al 5,5 % del volume lordo del locale. L’erogazione di questo quantitativo nel locale avviene in 10 secondi; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| f) | i serbatoi di FK-5-1-12 sono dotati di un dispositivo di controllo della pressione che attiva un segnale acustico e ottico di allarme nella timoneria in caso di perdita non autorizzata di propellente. Se non è prevista la timoneria, il suddetto segnale di allarme è attivato all’esterno del locale da proteggere; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| g) | dopo l’erogazione, la concentrazione nel locale da proteggere non supera il 10,0 %.» |
| 16) | «2.: A bordo delle imbarcazioni, per ogni persona regolarmente a bordo deve essere previsto un giubbotto di salvataggio a gonfiaggio automatico situato in una posizione facilmente raggiungibile e conforme alle norme europee EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 o EN ISO 12402-4:2006.» | «2. | A bordo delle imbarcazioni, per ogni persona regolarmente a bordo deve essere previsto un giubbotto di salvataggio a gonfiaggio automatico situato in una posizione facilmente raggiungibile e conforme alle norme europee EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 o EN ISO 12402-4:2006.» |
|---|---|---|---|
| «2. | A bordo delle imbarcazioni, per ogni persona regolarmente a bordo deve essere previsto un giubbotto di salvataggio a gonfiaggio automatico situato in una posizione facilmente raggiungibile e conforme alle norme europee EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 o EN ISO 12402-4:2006.» |
| 18) | a): al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase: «I dati relativi alla nave presi in considerazione per il calcolo della stabilità sono determinati con una prova di sbandamento.»; |
|---|
| 19) | a): al paragrafo 3, lettera a), è aggiunta la seguente frase: «i locali, ad eccezione delle cabine, e i gruppi di locali che hanno una sola uscita, hanno almeno una uscita di emergenza;» | a) | al paragrafo 3, lettera a), è aggiunta la seguente frase: «i locali, ad eccezione delle cabine, e i gruppi di locali che hanno una sola uscita, hanno almeno una uscita di emergenza;» | b) | al paragrafo 8, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «la superficie totale delle zone di raccolta (A S ) corrisponde almeno al seguente valore:» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | al paragrafo 3, lettera a), è aggiunta la seguente frase: «i locali, ad eccezione delle cabine, e i gruppi di locali che hanno una sola uscita, hanno almeno una uscita di emergenza;» | ||||
| b) | al paragrafo 8, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «la superficie totale delle zone di raccolta (A S ) corrisponde almeno al seguente valore:» |
| 20) | a): al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «In aggiunta ai salvagenti galleggianti di cui all’articolo 10.05, paragrafo 1, tutte le sezioni del ponte destinate ai passeggeri e non costituite da spazi chiusi sono attrezzate su ambo i lati della nave con salvagenti galleggianti ad una distanza non superiore a 20 m. I salvagenti galleggianti sono considerati adatti se sono conformi: — alla norma europea EN 14144:2003, o — alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), capitolo III, regola 7.1, e al Codice internazionale relativo agli strumenti di salvataggio (LSA), paragrafo 2.1.»; — — — alla norma europea EN 14144:2003, o — — — alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), capitolo III, regola 7.1, e al Codice internazionale relativo agli strumenti di salvataggio (LSA), paragrafo 2.1.»; —: alla norma europea EN 14144:2003, o —: alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), capitolo III, regola 7.1, e al Codice internazionale relativo agli strumenti di salvataggio (LSA), paragrafo 2.1.»; | a) | —: alla norma europea EN 14144:2003, o | — | alla norma europea EN 14144:2003, o | — | alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), capitolo III, regola 7.1, e al Codice internazionale relativo agli strumenti di salvataggio (LSA), paragrafo 2.1.»; | b) | «2.: In aggiunta ai salvagenti galleggianti di cui al paragrafo 1, devono essere predisposti mezzi di salvataggio pronti all’uso per tutto il personale di bordo ai sensi dell’articolo 10.05, paragrafo 2. Per il personale di bordo che non assicura le funzioni previste dal piano di sicurezza sono consentiti salvagenti non gonfiabili o salvagenti gonfiabili semiautomatici secondo le norme di cui all’articolo 10.05, paragrafo 2.»; | «2. | In aggiunta ai salvagenti galleggianti di cui al paragrafo 1, devono essere predisposti mezzi di salvataggio pronti all’uso per tutto il personale di bordo ai sensi dell’articolo 10.05, paragrafo 2. Per il personale di bordo che non assicura le funzioni previste dal piano di sicurezza sono consentiti salvagenti non gonfiabili o salvagenti gonfiabili semiautomatici secondo le norme di cui all’articolo 10.05, paragrafo 2.»; | c) | i): il primo comma è sostituito dal seguente: «In aggiunta ai mezzi di salvataggio di cui ai paragrafi 1 e 2, mezzi di salvataggio individuali ai sensi dell’articolo 10.05, paragrafo 2, sono disponibili per il 100 % del numero massimo autorizzato di passeggeri. Sono autorizzati anche i giubbotti di salvataggio non gonfiabili o a gonfiamento semiautomatico ai sensi delle norme di cui all’articolo 10.05, paragrafo 2.»; | i) | il primo comma è sostituito dal seguente: «In aggiunta ai mezzi di salvataggio di cui ai paragrafi 1 e 2, mezzi di salvataggio individuali ai sensi dell’articolo 10.05, paragrafo 2, sono disponibili per il 100 % del numero massimo autorizzato di passeggeri. Sono autorizzati anche i giubbotti di salvataggio non gonfiabili o a gonfiamento semiautomatico ai sensi delle norme di cui all’articolo 10.05, paragrafo 2.»; | ii) | il secondo comma è soppresso. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | —: alla norma europea EN 14144:2003, o | — | alla norma europea EN 14144:2003, o | — | alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), capitolo III, regola 7.1, e al Codice internazionale relativo agli strumenti di salvataggio (LSA), paragrafo 2.1.»; | ||||||||||||
| — | alla norma europea EN 14144:2003, o | ||||||||||||||||
| — | alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), capitolo III, regola 7.1, e al Codice internazionale relativo agli strumenti di salvataggio (LSA), paragrafo 2.1.»; | ||||||||||||||||
| b) | «2.: In aggiunta ai salvagenti galleggianti di cui al paragrafo 1, devono essere predisposti mezzi di salvataggio pronti all’uso per tutto il personale di bordo ai sensi dell’articolo 10.05, paragrafo 2. Per il personale di bordo che non assicura le funzioni previste dal piano di sicurezza sono consentiti salvagenti non gonfiabili o salvagenti gonfiabili semiautomatici secondo le norme di cui all’articolo 10.05, paragrafo 2.»; | «2. | In aggiunta ai salvagenti galleggianti di cui al paragrafo 1, devono essere predisposti mezzi di salvataggio pronti all’uso per tutto il personale di bordo ai sensi dell’articolo 10.05, paragrafo 2. Per il personale di bordo che non assicura le funzioni previste dal piano di sicurezza sono consentiti salvagenti non gonfiabili o salvagenti gonfiabili semiautomatici secondo le norme di cui all’articolo 10.05, paragrafo 2.»; | ||||||||||||||
| «2. | In aggiunta ai salvagenti galleggianti di cui al paragrafo 1, devono essere predisposti mezzi di salvataggio pronti all’uso per tutto il personale di bordo ai sensi dell’articolo 10.05, paragrafo 2. Per il personale di bordo che non assicura le funzioni previste dal piano di sicurezza sono consentiti salvagenti non gonfiabili o salvagenti gonfiabili semiautomatici secondo le norme di cui all’articolo 10.05, paragrafo 2.»; | ||||||||||||||||
| c) | i): il primo comma è sostituito dal seguente: «In aggiunta ai mezzi di salvataggio di cui ai paragrafi 1 e 2, mezzi di salvataggio individuali ai sensi dell’articolo 10.05, paragrafo 2, sono disponibili per il 100 % del numero massimo autorizzato di passeggeri. Sono autorizzati anche i giubbotti di salvataggio non gonfiabili o a gonfiamento semiautomatico ai sensi delle norme di cui all’articolo 10.05, paragrafo 2.»; | i) | il primo comma è sostituito dal seguente: «In aggiunta ai mezzi di salvataggio di cui ai paragrafi 1 e 2, mezzi di salvataggio individuali ai sensi dell’articolo 10.05, paragrafo 2, sono disponibili per il 100 % del numero massimo autorizzato di passeggeri. Sono autorizzati anche i giubbotti di salvataggio non gonfiabili o a gonfiamento semiautomatico ai sensi delle norme di cui all’articolo 10.05, paragrafo 2.»; | ii) | il secondo comma è soppresso. | ||||||||||||
| i) | il primo comma è sostituito dal seguente: «In aggiunta ai mezzi di salvataggio di cui ai paragrafi 1 e 2, mezzi di salvataggio individuali ai sensi dell’articolo 10.05, paragrafo 2, sono disponibili per il 100 % del numero massimo autorizzato di passeggeri. Sono autorizzati anche i giubbotti di salvataggio non gonfiabili o a gonfiamento semiautomatico ai sensi delle norme di cui all’articolo 10.05, paragrafo 2.»; | ||||||||||||||||
| ii) | il secondo comma è soppresso. |
| 22) | a): il paragrafo 1 è modificato come segue: i) alla lettera d), il punto aa) è sostituito dal seguente: «aa) allegato I, parte 3, del codice delle procedure per le prove antincendio; e»; ii) è aggiunta la seguente lettera e): «e) la commissione di ispezione può richiedere, conformemente al codice delle procedure per le prove antincendio, una prova su una paratia divisoria campione per assicurarsi che sia conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 2 concernenti la resistività e l’aumento della temperatura.»; — i) — alla lettera d), il punto aa) è sostituito dal seguente: «aa) allegato I, parte 3, del codice delle procedure per le prove antincendio; e»; — «aa) — allegato I, parte 3, del codice delle procedure per le prove antincendio; e»; — ii) — è aggiunta la seguente lettera e): «e) la commissione di ispezione può richiedere, conformemente al codice delle procedure per le prove antincendio, una prova su una paratia divisoria campione per assicurarsi che sia conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 2 concernenti la resistività e l’aumento della temperatura.»; — «e) — la commissione di ispezione può richiedere, conformemente al codice delle procedure per le prove antincendio, una prova su una paratia divisoria campione per assicurarsi che sia conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 2 concernenti la resistività e l’aumento della temperatura.»; i): alla lettera d), il punto aa) è sostituito dal seguente: «aa) allegato I, parte 3, del codice delle procedure per le prove antincendio; e»; — «aa) — allegato I, parte 3, del codice delle procedure per le prove antincendio; e»; «aa): allegato I, parte 3, del codice delle procedure per le prove antincendio; e»; ii): è aggiunta la seguente lettera e): «e) la commissione di ispezione può richiedere, conformemente al codice delle procedure per le prove antincendio, una prova su una paratia divisoria campione per assicurarsi che sia conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 2 concernenti la resistività e l’aumento della temperatura.»; — «e) — la commissione di ispezione può richiedere, conformemente al codice delle procedure per le prove antincendio, una prova su una paratia divisoria campione per assicurarsi che sia conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 2 concernenti la resistività e l’aumento della temperatura.»; «e): la commissione di ispezione può richiedere, conformemente al codice delle procedure per le prove antincendio, una prova su una paratia divisoria campione per assicurarsi che sia conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 2 concernenti la resistività e l’aumento della temperatura.»; |
|---|
| 23) | a): al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Le navi da passeggeri autorizzate a trasportare al massimo 50 passeggeri e con una lunghezza al galleggiamento L WL non superiore a 25 m forniscono le prove di una stabilità sufficiente in condizioni di avaria ai sensi dell’articolo 15.03, paragrafi da 7 a 13, o, in alternativa, dimostrano di essere conformi ai seguenti criteri dopo l’allagamento simmetrico:»; | a) | al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Le navi da passeggeri autorizzate a trasportare al massimo 50 passeggeri e con una lunghezza al galleggiamento L WL non superiore a 25 m forniscono le prove di una stabilità sufficiente in condizioni di avaria ai sensi dell’articolo 15.03, paragrafi da 7 a 13, o, in alternativa, dimostrano di essere conformi ai seguenti criteri dopo l’allagamento simmetrico:»; | b) | «a): l’immersione della nave non supera la linea di limite; e»; | «a) | l’immersione della nave non supera la linea di limite; e»; | c) | al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente: «La commissione di ispezione può derogare all’applicazione dell’articolo 10.04 per le navi da passeggeri di lunghezza L WL non superiore a 25 m, destinate a trasportare al massimo 250 passeggeri, a condizione che siano provviste di una piattaforma accessibile da entrambe le navate della nave e posta direttamente al di sopra della linea di galleggiamento, per consentire il salvataggio di persone a mare.»; | d) | al paragrafo 10, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Le seguenti disposizioni non si applicano alle navi da passeggeri di lunghezza L WL non superiore a 25 m:». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Le navi da passeggeri autorizzate a trasportare al massimo 50 passeggeri e con una lunghezza al galleggiamento L WL non superiore a 25 m forniscono le prove di una stabilità sufficiente in condizioni di avaria ai sensi dell’articolo 15.03, paragrafi da 7 a 13, o, in alternativa, dimostrano di essere conformi ai seguenti criteri dopo l’allagamento simmetrico:»; | ||||||||||
| b) | «a): l’immersione della nave non supera la linea di limite; e»; | «a) | l’immersione della nave non supera la linea di limite; e»; | ||||||||
| «a) | l’immersione della nave non supera la linea di limite; e»; | ||||||||||
| c) | al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente: «La commissione di ispezione può derogare all’applicazione dell’articolo 10.04 per le navi da passeggeri di lunghezza L WL non superiore a 25 m, destinate a trasportare al massimo 250 passeggeri, a condizione che siano provviste di una piattaforma accessibile da entrambe le navate della nave e posta direttamente al di sopra della linea di galleggiamento, per consentire il salvataggio di persone a mare.»; | ||||||||||
| d) | al paragrafo 10, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Le seguenti disposizioni non si applicano alle navi da passeggeri di lunghezza L WL non superiore a 25 m:». |
| 25) | a): al paragrafo 1, lettera g), dopo il riferimento all’«articolo 10.03 ter » è inserito il riferimento seguente: «, articolo 10.03 quater » | a) | al paragrafo 1, lettera g), dopo il riferimento all’«articolo 10.03 ter » è inserito il riferimento seguente: «, articolo 10.03 quater » | b) | al paragrafo 2, lettera d), il riferimento all’«articolo 10.07» è sostituito dal seguente: «articolo 10.05». |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | al paragrafo 1, lettera g), dopo il riferimento all’«articolo 10.03 ter » è inserito il riferimento seguente: «, articolo 10.03 quater » | ||||
| b) | al paragrafo 2, lettera d), il riferimento all’«articolo 10.07» è sostituito dal seguente: «articolo 10.05». |
| 26) | a): la seguente voce relativa all’articolo 6.02, paragrafo 1, è inserita dopo la voce relativa all’articolo 6.01, paragrafo 7: «6.02, paragrafo 1 Presenza di serbatoi idraulici separati N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010 Raddoppio della valvole di manovra in caso di dispositivo di azionamento idraulico N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020 Condutture separate per il secondo dispositivo di azionamento in caso di dispositivi di azionamento idraulici N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020» — «6.02, paragrafo 1 — Presenza di serbatoi idraulici separati — N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010 — Raddoppio della valvole di manovra in caso di dispositivo di azionamento idraulico — N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020 — Condutture separate per il secondo dispositivo di azionamento in caso di dispositivi di azionamento idraulici — N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020» «6.02, paragrafo 1: Presenza di serbatoi idraulici separati — N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010 Raddoppio della valvole di manovra in caso di dispositivo di azionamento idraulico: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020 Condutture separate per il secondo dispositivo di azionamento in caso di dispositivi di azionamento idraulici: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020» |
|---|
| 27) | | «15.05 | Numero di passeggeri | Rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2045» |; | --- | --- | --- | |
|---|
| 28) | a): la seguente voce è inserita dopo la voce relativa al capo 3: «CAPO 6 6.02, paragrafo 1 Raddoppio della valvole di manovra in caso di dispositivo di azionamento idraulico N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020 1.4.2007 Condutture separate per il secondo dispositivo di azionamento in caso di dispositivi di azionamento idraulici N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020 1.4.2007 6.03, paragrafo 1 Collegamento dei dispositivi di azionamento idraulici del mezzo di governo ad altre utenze N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020 1.4.2007 6.07, paragrafo 2, lettera a) Allarme di livello dei serbatoi idraulici e allarme di pressione di servizio N.S.T., al più tardi alla data di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010 1.4.2007 CAPO 7 7.02, paragrafo 2 Visuale ostruita davanti alla nave per due lunghezze di nave se inferiore a 250 m N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2049 30.12.2008» — «CAPO 6 — 6.02, paragrafo 1 — Raddoppio della valvole di manovra in caso di dispositivo di azionamento idraulico — N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020 — 1.4.2007 — Condutture separate per il secondo dispositivo di azionamento in caso di dispositivi di azionamento idraulici — N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020 — 1.4.2007 — 6.03, paragrafo 1 — Collegamento dei dispositivi di azionamento idraulici del mezzo di governo ad altre utenze — N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020 — 1.4.2007 — 6.07, paragrafo 2, lettera a) — Allarme di livello dei serbatoi idraulici e allarme di pressione di servizio — N.S.T., al più tardi alla data di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010 — 1.4.2007 — CAPO 7 — 7.02, paragrafo 2 — Visuale ostruita davanti alla nave per due lunghezze di nave se inferiore a 250 m — N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2049 — 30.12.2008» «CAPO 6 6.02, paragrafo 1: Raddoppio della valvole di manovra in caso di dispositivo di azionamento idraulico — N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020 — 1.4.2007 Condutture separate per il secondo dispositivo di azionamento in caso di dispositivi di azionamento idraulici: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020 — 1.4.2007 6.03, paragrafo 1: Collegamento dei dispositivi di azionamento idraulici del mezzo di governo ad altre utenze — N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2020 — 1.4.2007 6.07, paragrafo 2, lettera a): Allarme di livello dei serbatoi idraulici e allarme di pressione di servizio — N.S.T., al più tardi alla data di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2010 — 1.4.2007 CAPO 7 7.02, paragrafo 2: Visuale ostruita davanti alla nave per due lunghezze di nave se inferiore a 250 m — N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2049 — 30.12.2008» |
|---|
| 29) | a): la seguente voce relativa all’articolo 6.02, paragrafo 1, è inserita dopo la voce relativa all’articolo 6.01, paragrafo 7: «6.02, paragrafo 1 Presenza di serbatoi idraulici separati N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026 Raddoppio della valvole di manovra in caso di dispositivo di azionamento idraulico N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026 Condutture separate per il secondo dispositivo di azionamento in caso di dispositivi di azionamento idraulici N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026» — «6.02, paragrafo 1 — Presenza di serbatoi idraulici separati — N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026 — Raddoppio della valvole di manovra in caso di dispositivo di azionamento idraulico — N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026 — Condutture separate per il secondo dispositivo di azionamento in caso di dispositivi di azionamento idraulici — N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026» «6.02, paragrafo 1: Presenza di serbatoi idraulici separati — N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026 Raddoppio della valvole di manovra in caso di dispositivo di azionamento idraulico: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026 Condutture separate per il secondo dispositivo di azionamento in caso di dispositivi di azionamento idraulici: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all’1.1.2026» |
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| 30) | | «Figura 9 Valvola a chiusura rapida sul serbatoio | | Colore: marrone/bianco» |; | --- | --- | --- | |
|---|
| 31) | Sono aggiunte le seguenti appendici III e IV: «Appendice III Modello del numero unico europeo di identificazione delle navi A A A x x x x x [Codice dell’autorità competente che attribuisce il numero unico europeo di identificazione delle navi] [Numero di serie] Nel modello, “AAA” rappresenta il codice a tre cifre dell’autorità competente che attribuisce il numero unico europeo di identificazione delle navi, conformemente ai codici riportati di seguito: 001-019 Francia 020-039 Paesi Bassi 040-059 Germania 060-069 Belgio 070-079 Svizzera 080-099 riservato per navi di paesi che non sono parti firmatarie della Convenzione di Mannheim e per le quali è stato rilasciato un certificato di conformità con il regolamento di ispezione delle navi del Reno anteriormente all’1.4.2007 100-119 Norvegia 120-139 Danimarca 140-159 Regno Unito 160-169 Islanda 170-179 Irlanda 180-189 Portogallo 190-199 (riservato) 200-219 Lussemburgo 220-239 Finlandia 240-259 Polonia 260-269 Estonia 270-279 Lituania 280-289 Lettonia 290-299 (riservato) 300-309 Austria 310-319 Liechtenstein 320-329 Repubblica ceca 330-339 Slovacchia 340-349 (riservato) 350-359 Croazia 360-369 Serbia 370-379 Bosnia-Erzegovina 380-399 Ungheria 400-419 Federazione russa 420-439 Ucraina 440-449 Bielorussia 450-459 Repubblica moldova 460-469 Romania 470-479 Bulgaria 480-489 Georgia 490-499 (riservato) 500-519 Turchia 520-539 Grecia 540-549 Cipro 550-559 Albania 560-569 Ex repubblica iugoslava di Macedonia 570-579 Slovenia 580-589 Montenegro 590-599 (riservato) 600-619 Italia 620-639 Spagna 640-649 Andorra 650-659 Malta 660-669 Monaco 670-679 San Marino 680-699 (riservato) 700-719 Svezia 720-739 Canada 740-759 Stati Uniti d’America 760-769 Israele 770-799 (riservato) 800-809 Azerbaigian 810-819 Kazakstan 820-829 Kirghizistan 830-839 Tagikistan 840-849 Turkmenistan 850-859 Uzbekistan 860-869 Iran 870-999 (riservato) “xxxxx” rappresenta il numero seriale a cinque cifre attribuito dall’autorità competente. «Appendice IV Dati per l’identificazione di una nave A. Tutte le navi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. B. Se disponibile 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
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1 Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
2 Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
3 Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.
4 Le paratie divisorie fra le sale macchine a norma dell’articolo 15.07 e dell’articolo 15.10, paragrafo 6, sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0.
5 B15 è sufficiente per le paratie divisorie fra le cucine, da un lato, e le celle frigorifere e le dispense, dall’altro.
6 Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
7 Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
8 Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.
9 Le paratie divisorie fra le sale macchine a norma dell’articolo 15.07 e dell’articolo 15.10, paragrafo 6, sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0.
L’allegato V della direttiva 2006/87/CE è modificato come segue: a) nella parte I, riquadro 3 del modello, il termine «Numero ufficiale» è sostituito da «Numero unico europeo di identificazione delle navi»; b) nella parte II, riquadro 3 del modello, il termine «Numero ufficiale» è sostituito da «Numero unico europeo di identificazione delle navi»; c) nella parte III, riquadro 3 del modello, il termine «Numero ufficiale» è sostituito da «Numero unico europeo di identificazione delle navi».
Nell’allegato VI della direttiva 2006/87/CE, nella quinta colonna, il titolo «Numero ufficiale» è sostituito dal titolo «Numero unico europeo di identificazione delle navi».
Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15. ↩ ↩2 ↩3
Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15. ↩ ↩2 ↩3
Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler. ↩
Le paratie divisorie fra le sale macchine a norma dell’articolo 15.07 e dell’articolo 15.10, paragrafo 6, sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0. ↩
B15 è sufficiente per le paratie divisorie fra le cucine, da un lato, e le celle frigorifere e le dispense, dall’altro. ↩
Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15. ↩
Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15. ↩
Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler. ↩
Le paratie divisorie fra le sale macchine a norma dell’articolo 15.07 e dell’articolo 15.10, paragrafo 6, sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0. ↩
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