del 22 dicembre 2008
che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano 1 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare 2 è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese 3 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
(2) Occorre stabilire requisiti di purezza per tutte le sostanze coloranti menzionate nella direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari 4 .
(3) Occorre prendere in considerazione le specificazioni e le tecniche di analisi per le sostanze coloranti definite nel Codex Alimentarius redatto dal dal comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari (JECFA).
(4) Gli additivi alimentari, preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli valutati dal comitato scientifico per l'alimentazione o differenti da quelli menzionati nella presente direttiva, devono essere sottoposti al giudizio di sicurezza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare con particolare riguardo ai requisiti di purezza.
(5) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
(6) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato II, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
I requisiti di purezza menzionati all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE relativi alle sostanze coloranti menzionate nella direttiva 94/36/CE, sono stabiliti all'allegato I.
Articolo 2
La direttiva 95/45/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza all’allegato III.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Final provisions
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
1 GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27 .
2 GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1 .
3 V. allegato II, Parte A.
4 GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13 .
A. SPECIFICHE GENERALI PER PIGMENTI COLORANTI DI ALLUMINIO
B. CRITERI SPECIFICI DI PUREZZA
1 L'intensità della colorazione è definita come l'assorbanza misurata a 610 mm di una soluzione del colorante caramello in acqua alla concentrazione di 0,1 % (p/v) in una cella di 1 cm.
2 Espresso sulla base di una colorazione equivalente, ovvero espresso come un prodotto avente un'intensità di colore pari a 0,1 unità di assorbanza.
3 Il rapporto delle assorbanze del precipitato alcolico è definito come l'assorbanza del precipitato a 280 nm divisa per l'assorbanza a 560 nm (in una cella di 1 cm).
4 Benzene non superiore allo 0,05 % v/v
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 2)
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all’articolo 2)
1 In base all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 95/45/CE, i prodotti immessi in commercio o etichettati prima del 1 o luglio 1996 e non conformi a detta direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2 In base all’articolo 3 della direttiva 2004/47/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1 o aprile 2005 che non sono conformi a detta direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Tavola di concordanza