32008R0083•Regolamento (CE) n. 83/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008 , che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo a tali importazioni in seguito a un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96
32008R0083Regulation31 gen 2008
del 21 gennaio 2008
che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo a tali importazioni in seguito a un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 7,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) Nel gennaio 2002, con il regolamento (CE) n. 215/2002 2 , il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno («FeMo») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») di cui al codice NC 7202 70 00 («prodotto in esame»). L’inchiesta che ha portato a tali misure ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 1999 e il 30 settembre 2000 di seguito «l’inchiesta iniziale». Le misure introdotte dal regolamento (CE) n. 215/2002 consistevano in un dazio doganale ad valorem del 22,5 %.
(2) Nell’ottobre 2006, con la decisione 2006/714/CE 3 , la Commissione ha sospeso per un periodo di nove mesi il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 215/2002 sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC. La decisione di sospendere il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 215/2002 è stata adottata conformemente alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.
(3) Nella decisione 2006/714/CE la Commissione ha giudicato improbabile il riemergere del pregiudizio connesso alle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC a seguito della sospensione delle misure, dati il carattere temporaneo della modifica delle condizioni di mercato e, in particolare, l’elevato livello dei prezzi del prodotto in esame applicati sul mercato comunitario, notevolmente superiore al livello pregiudizievole riscontrato nell’inchiesta iniziale, nonché l’asserito squilibrio tra domanda e offerta del prodotto in esame.
(4) Nel luglio 2007, con il regolamento (CE) n. 856/2007 4 , il Consiglio ha prorogato fino al 31 gennaio 2008 la sospensione del dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 215/2002 sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC.
(5) Il Consiglio ha concluso nel regolamento (CE) n. 856/2007 che la situazione del mercato comunitario con riguardo al prodotto in esame era rimasta invariata dopo la sospensione dei dazi antidumping dell’ottobre 2006 e ha deciso, in attesa dei risultati del riesame (cfr. i considerando da 6 a 8) di prorogare la sospensione delle misure in vigore conformemente a quanto disposto nell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.
2. Riesame delle misure
(6) Il 31 ottobre 2006, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5 , è stato avviato d’ufficio, a norma delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, un riesame intermedio a pieno titolo delle misure antidumping applicabili alle importazioni di FeMo originarie della RPC dal momento che gli elementi di prova a disposizione della Commissione indicavano a prima vista che le circostanze in cui erano state istituite le misure in vigore avevano subito modifiche tali da renderle inadeguate e che alcune di queste modifiche potevano essere durature.
(7) Si ricorda che conformemente a quanto disposto dall’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento di base, se un riesame intermedio di misure antidumping a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base è in corso al termine del periodo di applicazione delle misure come specificato all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, esso verte anche sulle circostanze stabilite per i riesami in previsione della scadenza di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(8) Tenuto conto di quanto precede e del fatto che le misure istituite dal regolamento (CE) n. 215/2002 dovevano scadere nel gennaio 2007, il riesame intermedio a pieno titolo avviato d’ufficio di cui al considerando 6 ha riguardato le circostanze stabilite per i riesami in previsione della scadenza. Pertanto tale riesame intermedio doveva giungere a conclusioni in merito alla possibilità che la scadenza delle misure implicasse o meno il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.
3. Inchiesta
(9) La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio d’ufficio del riesame intermedio a pieno titolo i produttori della RPC e la loro associazione, gli utilizzatori e le loro associazioni nella Comunità notoriamente interessati, i rappresentanti della RPC, nonché i produttori comunitari noti e la loro associazione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
(10) In considerazione dell’elevato numero di produttori/esportatori cinesi potenzialmente interessati, si è ritenuto opportuno, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, valutare la possibilità di ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopramenzionate sono state invitate a manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura. Tuttavia, soltanto un produttore cinese si è manifestato e ha fornito le informazioni richieste per il campionamento. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento.
(11) Per consentire ai produttori/esportatori della RPC di chiedere, se interessati, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato i relativi moduli ai produttori/esportatori notoriamente interessati, alle autorità della RPC, nonché alla Camera di commercio cinese degli importatori e degli esportatori di minerali, di metalli e di prodotti chimici (China Chamber of Commerce of Metals Minerals and Chemicals Importers and Exporters — «CCCMC»).
(12) La Commissione ha inviato questionari all’unico produttore cinese che ha collaborato, agli utilizzatori e agli importatori indipendenti notoriamente interessati, ai produttori comunitari manifestamente interessati e ai produttori di FeMo noti negli Stati Uniti d’America («USA») scelti come paese di riferimento nell’inchiesta iniziale.
(13) Risposte ai questionari sono state fornite da tre produttori comunitari (che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria), da un produttore della RPC, da due utilizzatori e da un produttore USA. Alla Commissione sono pervenute anche osservazioni e informazioni da parte di due utilizzatori, della European Foundries Association, della Cast Metals Federation, dell’Associazione europea della siderurgia («EUROFER»), dell’Associazione delle industrie comunitarie delle ferroleghe («EUROALLIAGES»), della CCCMC, di un produttore cinese e di un produttore USA.
(14) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l’analisi e ha effettuato visite di controllo nelle sedi delle seguenti imprese:
a) Produttori comunitari Climax Molybdenum UK Ltd, Stowmarket, Regno Unito Sadaci, N.V., Gent, Belgio Treibacher Industrie AG, Treibach-Althofen, Austria
b) Produttore nella PRC Nanjing Metalink International Co. Ltd, Nanjing
c) Produttore negli USA Bear Metallurgical Company, Butler, Pennsylvania
d) Utilizzatori comunitari Corus UK Limited, Scunthorpe, Regno Unito Böhler-Uddeholm AG, Vienna, Austria
(15) L’inchiesta sulle circostanze in merito al dumping e al pregiudizio e sul persistere e/o sulla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell’inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2003 e la fine del PIR («periodo considerato»).
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
(16) La definizione del prodotto in esame corrisponde a quella usata nell’inchiesta iniziale di cui al precedente considerando 1.
(17) Il prodotto in questione è il ferro-molibdeno originario della RPC, attualmente classificabile con il codice NC 7202 70 00 .
(18) Il FeMo è una ferrolega composta da una percentuale variabile dal 45 % all’80 % di molibdeno e, per il rimanente, da ferro e piccole percentuali di impurità. L’effettivo contenuto di molibdeno (Mo) è variabile ed è espresso come percentuale rispetto al peso totale del FeMo. I due principali processi usati per la produzione del FeMo sono il processo termico e il processo elettrolitico. In entrambi i processi il triossido di molibdeno («MoO 3 ») per uso tecnico è ridotto in presenza di ferro. Per motivi pratici e a causa dei costi elevati, il metodo elettrolitico in realtà non viene utilizzato. Nel processo di produzione termico, per la riduzione di una carica costituita da una miscela di MoO 3 e di ossido di ferro si utilizzano metalli al silicio e alluminio.
(19) Il FeMo è utilizzato nella colata durante la produzione di acciai legati e ghisa, in considerazione della capacità del molibdeno di aumentare la resistenza alla corrosione e al calore di tali acciai e della ghisa.
(20) Sono presenti sul mercato diversi tipi del prodotto in questione, a seconda della percentuale di molibdeno contenuto e della quantità di impurità presenti. L’inchiesta ha evidenziato che tutti i tipi presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e servono agli stessi usi. Pertanto, ai fini del presente riesame, tutti i tipi del prodotto in esame sono considerati un unico prodotto.
2. Prodotto simile
(21) Il presente riesame ha dimostrato che il prodotto in esame e il FeMo prodotto e venduto sui mercati interni della RPC e degli USA, nonché il FeMo prodotto e venduto nella Comunità dai produttori comunitari presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e hanno le stesse applicazioni. Tali prodotti sono perciò considerati un prodotto simile a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
C. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING
1. Osservazioni preliminari
(22) Ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 7, del regolamento di base, è stato esaminato se il dumping fosse in atto e, in tal caso, se lo scadere delle misure comportasse o meno il rischio del persistere o della reiterazione del dumping.
(23) Durante il PIR le importazioni nella Comunità di FeMo originarie della RPC («paese interessato») sono state praticamente nulle. Secondo Eurostat, durante il PIR le importazioni nell’UE-27 dal paese interessato sono ammontate solo a 13,8 tonnellate (rappresentando in pratica circa lo 0,04 % del consumo comunitario), mentre durante l’inchiesta iniziale superavano le 13 200 tonnellate nell’UE-15. Si precisa che tutti i dati del regolamento relativi al FeMo sono adeguati in modo da corrispondere al contenuto di Mo.
(24) L’unico produttore cinese che ha collaborato non ha esportato FeMo né verso la Comunità né verso altri mercati durante il PIR. Sulla base dei suoi dati non è stato pertanto possibile effettuare calcoli di dumping rappresentativi allo scopo di determinare il rischio della reiterazione di esportazioni oggetto di dumping.
(25) Di conseguenza l’analisi del rischio di una reiterazione del dumping ha dovuto tener conto delle informazioni relative al periodo successivo al PIR, ossia all’epoca in cui il dazio antidumping era sospeso.
2.1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)
(26) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso dei produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, vale a dire quando tali produttori esportatori dimostrano che la produzione e la vendita del prodotto simile avvengono in condizioni di economia di mercato. Per comodità di riferimento tali criteri vengono riportati qui di seguito in forma sintetica:
le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze rilevanti da parte dello Stato;
i documenti contabili sono sottoposti a revisioni indipendenti e sono d’applicazione in ogni caso, conformemente alle norme internazionali in materia di contabilità (International Accounting Standards o «principi IAS»);
non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;
vi sono leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;
il cambio delle valute viene effettuato ai tassi di mercato.
(27) L’unico produttore cinese di FeMo che ha collaborato ha chiesto l’applicazione del TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e ha trasmesso entro il termine stabilito l’apposito formulario destinato ai produttori esportatori. Sebbene tale produttore cinese non avesse precedentemente esportato FeMo si è considerato opportuno esaminare la sua richiesta del TEM in considerazione del livello molto basso di collaborazione cinese.
(28) Riguardo all’unico produttore che ha collaborato, la Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha verificato presso la sede di tale società tutti i dati contenuti nella richiesta del TEM.
(29) Il produttore cinese, Nanjing Metalink International Co. Ltd, Nanjing, non ha dimostrato di soddisfare tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. In particolare non soddisfa i criteri 1, 2 e 3.
(30) Al produttore esportatore cinese che ha collaborato, alla CCCMC e all’industria comunitaria è stata data la possibilità di presentare osservazioni sui risultati di cui sopra, ma non è pervenuta alcuna osservazione.
(31) Per quanto riguarda il criterio 1 si è constatato in loco che la società non ha versato i contributi sociali dovuti per la grande maggioranza dei suoi dipendenti, ignorando la pertinente legislazione cinese, ma senza subire alcuna conseguenza. Inoltre la società non è stata in grado di fornire prove sul trasferimento di azioni tra il precedente e il nuovo azionista cinese. In loco è emerso anche che recentemente le autorità statali cinesi hanno imposto nuove restrizioni all’esportazione nel settore industriale cinese del FeMo. In particolare è stato istituito, dopo il PIR, un regime di licenze per l’esportazione di FeMo. I produttori interessati a ottenere una licenza di esportazione devono soddisfare una serie ben definita di condizioni restrittive concernenti, tra l’altro, i volumi minimi di produzione e di esportazione precedentemente realizzati. Secondo la legislazione applicabile, le autorità provinciali competenti per il commercio e la CCCMC esaminano tutte le richieste presentate e il ministero del Commercio cinese redige e pubblica l’elenco delle imprese in possesso dei requisiti per ottenere una licenza di esportazione. Le prescrizioni di cui sopra in materia di quantitativi minimi di produzione e di esportazione potrebbero essere modificate unilateralmente dalle autorità competenti. È evidente che qualsiasi produttore che non soddisfa le prescrizioni riguardo ai volumi di produzione e di esportazione non è autorizzato a esportare FeMo. Lo stesso vale per qualsiasi nuovo produttore dato che le licenze sono assegnate in funzione dei risultati registrati in precedenza in termini di produzione e di esportazione. Sebbene quanto sopra esposto circa le restrizioni delle vendite all’esportazione sia intervenuto dopo il PIR, si è ritenuto necessario tenerne conto in sede di valutazione della richiesta del TEM da parte della società perché in caso contrario si sarebbe pervenuti a conclusioni manifestamente inappropriate. Si è pertanto concluso che la società non ha dimostrato di soddisfare il criterio 1.
(32) Per quanto riguarda il criterio 2 si è constatato in loco che basilari principi IAS, quali principio di competenza, compensazione, incoerenze tra gli importi registrati nei conti e gli effettivi riscontri alla fonte, mancanza di una fedele rappresentazione delle operazioni, non erano rispettati né nei conti né nella revisione di tali conti, mettendo in dubbio l’attendibilità dei dati contabili della società. Si è pertanto concluso che la società non ha dimostrato di soddisfare il criterio 2.
(33) Per quanto concerne il criterio 3 si è constatata in loco l’esistenza di significative distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. Riguardo all’imposta sul reddito la società beneficiava di una elevata esenzione. Quanto ai diritti di utilizzo dei terreni si è rilevato sul posto che: i) l’assegnazione dei terreni era connessa a impegni di investimento e ii) per l’utilizzo dei terreni o non figuravano pagamenti al riguardo nella contabilità o dai contratti di utilizzo dei terreni non discendeva alcun obbligo di pagamento. Inoltre le attività erano valutate soltanto da società di proprietà statale e il materiale di supporto sulle condizioni applicate ai prestiti a breve termine non era disponibile. Si è pertanto concluso che la società non ha dimostrato di soddisfare il criterio 3.
(34) Sulla base di quanto precede si è concluso che l’unico produttore cinese che ha collaborato non ha dimostrato di soddisfare tutti i criteri enunciati all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e non poteva pertanto essergli accordato il TEM.
2.2. Trattamento individuale («TI»)
(35) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, eccettuati i casi in cui le società in questione sono in grado di provare che rispondono a tutti i criteri enunciati all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
(36) L’unico produttore cinese che ha chiesto l’applicazione del TEM ha fatto anche domanda del TI in caso di mancata concessione del TEM.
(37) Sulla base delle informazioni disponibili si è stabilito che durante il PIR la società non aveva esportato FeMo né verso la Comunità né verso altri paesi. Non era pertanto possibile stabilire se le prescrizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base erano soddisfatte. Si è pertanto concluso che alla società non poteva essere concesso il TI.
2.3. Paese di riferimento
(38) L’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base prevede che, in caso di importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato e qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento il valore normale va determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.
(39) Nell’avviso di apertura, la Commissione ha annunciato l’intenzione di scegliere gli USA come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per la RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta. Non è pervenuta alcuna osservazione a tale proposito. Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che gli USA costituiscono, come già nell’inchiesta iniziale, un paese di riferimento appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
2.4. Margine di dumping durante il PIR
(40) Come indicato in precedenza nel considerando 23, durante il PIR le importazioni nella Comunità del prodotto in esame sono state praticamente nulle. Esse non consentono un calcolo significativo del dumping.
(41) Tenuto conto di quanto precede e a garanzia della trasparenza dell’inchiesta il margine di dumping su scala nazionale, basato su un confronto ponderato media a media ed espresso quale percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è stato calcolato e determinato come pari al 18,5 %.
3. Andamento delle esportazioni oggetto di dumping in caso di abrogazione delle misure
Politica industriale della RPC con riguardo al FeMo
(42) Per quanto concerne la situazione nella RPC, l’inchiesta ha permesso di stabilire che tale paese sta attualmente applicando una politica industriale volta a limitare le esportazioni di FeMo. Ciò è evidenziato chiaramente dalle recenti disposizioni adottate per il FeMo dalle autorità cinesi:
i) abolizione della riduzione di imposta sulle esportazioni di FeMo entrata in vigore prima del PIR,
ii) introduzione di un’imposta sulle esportazioni di FeMo a partire dal 1 o novembre 2006,
iii) introduzione dal 1 o gennaio 2007 di un regime di licenze per le imprese che intendono esportare FeMo, e
iv) introduzione a partire dal 1 o marzo 2007 di un sistema di quote all’esportazione applicabile alle imprese cui sono state assegnate licenze di esportazione per il FeMo (cfr. precedente considerando 31).
La situazione del produttore della RPC che ha collaborato
(43) Si ricorda che soltanto un produttore cinese ha collaborato all’inchiesta e che esso durante il PIR non ha effettuato esportazioni, ma soltanto alcune vendite limitate di FeMo sul mercato interno. La situazione di tale piccola società non consente alcuna estrapolazione all’insieme dei produttori cinesi.
(44) Il tasso di utilizzo della capacità produttiva della società era inferiore all’1 %. Tenendo tuttavia conto della nuova politica adottata dalle autorità cinesi nel settore del FeMo (cfr. considerando 31 e 42), è estremamente improbabile che la società sia in grado di utilizzare una parte significativa di tale capacità. In effetti essa ha prodotto quantità limitate e decrescenti di FeMo negli ultimi tre anni prima del PIR e non ha effettuato esportazioni. In realtà la società può essere considerata come un produttore occasionale di FeMo, che effettua vendite sporadiche del prodotto in esame. Sarebbe pertanto difficile per la società acquisire una licenza di esportazione e ottenere l’assegnazione di quote di esportazione dato che queste sono tutte basate sulle esportazioni precedentemente effettuate e sui dati relativi alla produzione. Il produttore cinese probabilmente non avrebbe in futuro alcun diritto di esportare FeMo verso la Comunità. In considerazione di tali attività di produzione sporadiche negli ultimi due anni e alla luce delle nuove politiche cinesi applicate all’industria del FeMo, attestanti la volontà delle autorità cinesi di regolamentare le esportazioni di FeMo come descritto in precedenza, non esiste alcun rischio di reiterazione di significativi volumi di esportazioni verso la Comunità nel prossimo futuro per tale società. In ogni caso i risultati emersi riguardo a essa non sono considerati rappresentativi.
Capacità di riserva e scorte degli altri produttori della RPC
(45) Mancano informazioni attendibili circa i volumi e le capacità di produzione, le scorte e le vendite per le società che non hanno collaborato. A questo riguardo, EUROALLIAGES ha sostenuto che esistono notevoli capacità disponibili e inutilizzate nella RPC e indicazioni di una ripresa da parte delle imprese cinesi delle operazioni minerarie in uno dei principali bacini minerari della RPC. EUROFER, dal canto suo, ha affermato che il settore cinese del FeMo sta attraversando una fase di ristrutturazione e di consolidamento e che sulle imprese non in grado di rispettare il nuovo quadro regolamentare cinese pesa la minaccia di chiusura, il che pregiudica qualsiasi possibile aumento delle capacità e dei volumi di produzione. In altre parole, le informazioni attualmente disponibili sulle capacità di produzione di riserva attuali e future, sulle scorte, ecc. non forniscono un quadro definitivo.
(46) Tuttavia, al fine di disporre di una indicazione significativa riguardo al futuro comportamento dei produttori cinesi nel settore dell’esportazione, si è considerato che le loro esportazioni durante il lungo periodo di sospensione delle misure antidumping costituiscono l’elemento più eloquente delle tendenze future. Si ricorda che, sulla base delle informazioni fornite da Eurostat, le esportazioni di FeMo verso la Comunità dei produttori cinesi diversi da quello che ha collaborato all’inchiesta sono state trascurabili durante il PIR. Nonostante la sospensione del dazio antidumping del 22,5 %, le esportazioni cinesi verso la Comunità dopo tale periodo sono rimaste basse. Ciò costituisce una chiara indicazione del fatto che le società che non hanno collaborato non sono particolarmente interessate al mercato comunitario. Con molta probabilità tale mancanza di interesse dovrebbe continuare nel prossimo futuro.
Livello dei prezzi sul mercato comunitario
(47) Come precisato nei considerando da 2 a 5, dall’ottobre 2006 il dazio antidumping sulle importazioni di FeMo originarie della RPC è sospeso. Secondo i dati di Eurostat, ciò ha determinato un leggero aumento delle importazioni di FeMo dalla RPC. In effetti nel periodo compreso tra ottobre 2006 e agosto 2007 sono state importate nella Comunità (UE-27) 846 tonnellate di FeMo cinese rispetto alle 13,8 tonnellate importate durante il PIR. Estrapolando i dati, queste 846 tonnellate rappresentano una quota di mercato inferiore al 2,5 % del mercato UE-27. Risulta inoltre che, su una base di 12 mesi, le importazioni cinesi nell’UE-27 sono inferiori all’8 % di quelle nell’UE-15 durante l’inchiesta iniziale. Tali importazioni sono di gran lunga inferiori a quelle dai principali paesi terzi esportatori di FeMo verso la Comunità (Cile, Armenia e Russia). Inoltre il fatto che, nonostante la sospensione del considerevole dazio antidumping del 22,5 %, la crescita delle esportazioni cinesi nella Comunità sia stata modesta dimostra che i produttori cinesi si sono indirizzati verso altri mercati. Inoltre essi potrebbero sempre concentrarsi sul proprio mercato interno per i motivi specificati nei considerando 31 e 42. Si osserva come i prezzi di vendita nella Comunità (prezzi all’importazione, anche per le importazioni dalla RPC, e prezzi pagati ai produttori comunitari) siano aumentati di sei volte tra l’inchiesta iniziale e il PIR. Si è constatato che dopo il PIR allorché le misure furono sospese, il prezzo all’importazione medio cinese è aumentato di circa il 15 % e ha raggiunto il livello del prezzo all’importazione medio da altre fonti (Cile, Armenia, Iran e Russia). In altre parole, le importazioni cinesi dopo il PIR non hanno prezzi inferiori a quelli degli altri operatori sul mercato comunitario bensì «seguono il flusso».
Relazione tra i prezzi all’esportazione verso i paesi terzi e il livello dei prezzi in Cina
(48) Non esistono informazioni attendibili e verificabili sul livello dei prezzi in Cina. Dai dati forniti dall’unico produttore cinese che ha collaborato si evince che i suoi prezzi di vendita sul mercato interno sono relativamente bassi. Comunque, dato che tali vendite interne sono state solo sporadiche, queste informazioni evidentemente non sono sufficienti a consentire di giungere a conclusioni concrete sul rischio di reiterazione del dumping sulle esportazioni verso la Comunità in caso di abrogazione delle misure. Inoltre non è stato concesso alcun TEM che avrebbe potuto permettere un valido raffronto tra i prezzi interni cinesi e i prezzi all’esportazione. Si osserva tuttavia che il margine di dumping fissato per le esportazioni praticamente inesistenti durante il PIR (18,5 %) è notevolmente inferiore a quello fissato nell’inchiesta iniziale (38,5 %). Dato l’apparente aumento di circa il 15 % dei prezzi all’esportazione cinesi dopo il PIR, con ogni probabilità attualmente nessuna esportazione dalla RPC verso la Comunità sarebbe oggetto di dumping.
Relazione tra i prezzi all’esportazione verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nella Comunità
(49) I dati asseritamente basati sulle statistiche delle esportazioni cinesi presentati dall’industria comunitaria dimostrano che durante il PIR e dopo tale periodo il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi era in media pari a quello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso la Comunità. Se ne potrebbe dedurre che i produttori cinesi non perseguono politiche dei prezzi all’esportazione sostanzialmente diverse in funzione del mercato verso il quale le esportazioni sono dirette e pertanto che non esiste alcun incentivo o alcun rischio di un dirottamento considerevole delle esportazioni verso il mercato comunitario.
Domanda interna cinese
(50) Sulla base delle informazioni disponibili la RPC presenta una domanda interna molto elevata per la sua produzione di FeMo. Inoltre, come spiegato nel considerando 42, la RPC ha sviluppato un ampio pacchetto di misure volte a garantirsi le future forniture di FeMo. Se è vero che tali politiche dirette a imporre restrizioni alle esportazioni possono cambiare rapidamente, la RPC non ha alcun incentivo a farlo nel prossimo futuro.
4. Conclusioni
(51) In merito all’esame del rischio di una reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure antidumping, la Commissione ha esaminato e verificato tutte le informazioni disponibili.
(52) Dall’esame è emerso che, sebbene possano esistere alcune capacità di produzione di riserva nella RPC, ciò non dovrebbe comportare la ripresa di notevoli esportazioni verso la Comunità nel caso in cui le misure venissero lasciate scadere perché la politica industriale cinese per il FeMo è diretta a porre restrizioni alle esportazioni e in ogni caso non esiste un ovvio incentivo di prezzo suscettibile di dirottare le vendite verso la Comunità. Non vi è pertanto motivo di credere che il volume delle esportazioni cinesi, almeno nel prossimo futuro, sia significativo e, cosa ancor più importante, che tali esportazioni siano effettuate a prezzi di dumping come indicato nell’inchiesta iniziale.
(53) Di conseguenza, poiché non vi è alcun rischio di reiterazione di esportazioni in dumping dal paese interessato suscettibili di recare pregiudizio, non è necessario analizzare il rischio di reiterazione del pregiudizio e l’interesse della Comunità. Pertanto, occorre abrogare le misure sulle importazioni di FeMo originarie della RPC e chiudere il procedimento.
D. INFORMAZIONE DELLE PARTI
(54) Le parti interessate sono state informate riguardo ai fatti essenziali e alle considerazioni in base a cui si intendeva proporre l’abrogazione delle misure esistenti nei confronti della RPC e la chiusura del procedimento. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Nessuna di esse ha contestato le conclusioni di cui sopra.
(55) Si è quindi concluso che, non sussistendo alcun rischio di reiterazione di esportazioni significative in dumping di FeMo verso la Comunità dalla RPC, è opportuno abrogare le misure e chiudere il procedimento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le misure antidumping applicabili alle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese adottate con il regolamento (CE) n. 215/2002 sono abrogate e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2008. Per il Consiglio Il presidente I. JARC
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17 ).
2 GU L 35 del 6.2.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 856/2007 ( GU L 190 del 21.7.2007, pag. 1 ).
3 GU L 293 del 24.10.2006, pag. 15 .
4 GU L 190 del 21.7.2007, pag. 1 .
5 GU C 262 del 31.10.2006, pag. 28 .
{
"legislation": {
"id": "32008r0083",
"hash": "2b8374f8bb460440094ec859ad2efc01ff4a319726459a7e6c7ef85053cb1392",
"celex": "32008R0083",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 83/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 abrogeant le droit antidumping sur les importations de ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant ces importations, à la suite d’un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/50b6543d-4faa-418d-a0f0-afaef226bcf5.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Council Regulation (EC) No 83/2008 of 21 January 2008 repealing the anti-dumping duty on imports of ferro molybdenum originating in the People’s Republic of China and terminating the proceeding in respect of such imports, following review pursuant to Article 11(3) of Regulation (EC) No 384/96",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/50b6543d-4faa-418d-a0f0-afaef226bcf5.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 83/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008 , che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo a tali importazioni in seguito a un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/50b6543d-4faa-418d-a0f0-afaef226bcf5.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 83/2008 des Rates vom 21. Januar 2008 zur Aufhebung des Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Ferromolybdän mit Ursprung in der Volksrepublik China und zur Einstellung des diese Einfuhren betreffenden Verfahrens nach einer Überprüfung gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 384/96",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/50b6543d-4faa-418d-a0f0-afaef226bcf5.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:17:02.070Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0083",
"adoptionDate": "2008-01-21",
"effectiveDate": "2008-01-31",
"expirationDate": "9999-12-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32008R0083",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/50b6543d-4faa-418d-a0f0-afaef226bcf5.0012.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}