32008R0097•Regolamento (CE) n. 97/2008 della Commissione, del 1° febbraio 2008 , recante fissazione di un quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie per la campagna di commercializzazione 2007/2008
32008R0097Regulation1 lug 2007
del 1 o febbraio 2008
recante fissazione di un quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie per la campagna di commercializzazione 2007/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che l’applicazione di dazi all’importazione su un quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati elencati nell’allegato VI dello stesso regolamento sia sospesa in ciascuna delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 per consentire l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie.
(2) A norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali 2 , il quantitativo complementare deve essere determinato in base ad un bilancio comunitario previsionale e complessivo di approvvigionamento in zucchero greggio. Per la campagna di commercializzazione 2007/2008 il bilancio suddetto evidenziava la necessità di importare un quantitativo complementare di zucchero greggio che permettesse di soddisfare il fabbisogno di approvvigionamento delle raffinerie comunitarie.
(3) Il regolamento (CE) n. 1545/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, recante fissazione del quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1 o ottobre 2007 al 30 settembre 2008 3 ha fissato un primo quantitativo complementare di 80 000 tonnellate destinato a sopperire alle necessità più urgenti di approvvigionamento per i primi mesi della campagna di commercializzazione 2007/2008. Nell’ambito degli accordi di partenariato economico, l’accesso supplementare al mercato dello zucchero riguarderà unicamente la campagna di commercializzazione 2008/2009. L’approvvigionamento adeguato delle raffinerie in zucchero greggio destinato alla raffinazione per la campagna di commercializzazione 2007/2008 dipende quindi dalla disponibilità di quantitativi complementari. Al fine di garantire tale approvvigionamento, è opportuno aprire un quantitativo supplementare di 120 000 tonnellate di zucchero complementare per la campagna di commercializzazione 2007/2008.
(4) L’approvvigionamento adeguato delle raffinerie può essere garantito solo se gli accordi di esportazione tradizionali fra i paesi beneficiari vengono rispettati. È dunque necessario effettuare una ripartizione fra i paesi o gruppi di paesi beneficiari. Per l’India è aperto un quantitativo di 4 000 tonnellate. In questo modo il quantitativo complementare di tale paese per la campagna di commercializzazione 2007/2008 corrisponde alla sua quota del quantitativo complementare complessivo per la campagna di commercializzazione 2006/2007. Occorre fissare i quantitativi restanti per gli Stati ACP, che si sono collettivamente impegnati ad attuare tra di loro le procedure per la ripartizione dei quantitativi al fine di garantire l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In aggiunta ai quantitativi fissati dal regolamento (CE) n. 1545/2007, un quantitativo complementare di 120 000 tonnellate di zucchero di canna greggio complementare in equivalente zucchero bianco è aperto per la campagna di commercializzazione 2007/2008:
a) 116 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006 ad eccezione dell’India;
b) 4 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie dell’India.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o febbraio 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 ( GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1 ).
2 GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 ( GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6 ).
3 GU L 337 del 21.12.2007, pag. 67 .
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