del 21 febbraio 2008
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002 con riguardo ai controlli fisici al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi 1 , in particolare l'articolo 6,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 2 , in particolare l'articolo 18, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli 3 , e il regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione, del 26 novembre 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione 4 , stabiliscono le norme sui controlli fisici e sui controlli di sostituzione a cui l'ufficio doganale sottopone i prodotti destinati all'esportazione per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione. Alla luce dell'esperienza acquisita e dei problemi indicati dagli Stati membri nelle loro relazioni annuali sui controlli fisici, nonché tenuto conto delle raccomandazioni della Corte dei conti europea, appaiono necessarie alcune modifiche.
(2) Prima di apporre i sigilli è opportuno che l'ufficio doganale di esportazione verifichi a vista la corrispondenza dei prodotti che beneficiano di una restituzione con i relativi documenti. I controlli visivi di conformità sono intesi a migliorare le misure di controllo generali nell'ambito della procedura doganale e sono di natura diversa dai controlli di sostituzione descritti all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2090/2002 o dai controlli fisici di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento. Il controllo visivo di conformità conferma alle autorità doganali che i prodotti caricati sono del tipo indicato nei documenti. Di norma i prodotti o le merci non sono scaricati e l'imballaggio non è aperto o rimosso. Se un controllo visivo indica che potrebbe sussistere un problema di conformità, le autorità doganali possono decidere di effettuare un controllo fisico a norma del regolamento (CEE) n. 386/90. Un livello minimo del 10 % di controlli visivi di conformità è ritenuto efficace, proporzionato e dissuasivo. A fini informativi è opportuno che l'ufficio doganale di esportazione annoti l'avvenuto controllo di conformità sull'esemplare di controllo T5 o sul documento equivalente.
(3) L'ufficio doganale dovrebbe essere informato del tasso delle restituzioni all'esportazione al momento di selezionare le dichiarazioni di esportazione da sottoporre a controlli fisici o di sostituzione. Questa informazione va pertanto indicata nella dichiarazione di esportazione e nell'esemplare di controllo T5 o nel documento equivalente. In alcuni Stati membri, tuttavia, le autorità interessate dispongono già di tale informazione. Gli esportatori possono pertanto essere esonerati dall'obbligo di riportare detta informazione nella dichiarazione di esportazione o nell'esemplare di controllo T5, o documento equivalente, o in entrambi.
(4) Per garantire un'efficace applicazione dell'obbligo di indicare il tasso della restituzione all'esportazione occorre stabilire disposizioni che scoraggino la comunicazione di informazioni inesatte. Occorre pertanto istituire un idoneo regime sanzionatorio. In caso di differenze sostanziali fra la restituzione calcolata sulla base del tasso di restituzione all'esportazione indicato e la restituzione all'esportazione effettivamente dovuta, le autorità doganali sarebbero indotte in errore e potrebbero non eseguire i controlli necessari. In particolare, se l'esportatore indica un tasso che rappresenta una restituzione all'esportazione inferiore a 1 000 EUR e la restituzione dovuta è superiore a 10 000 EUR, la sanzione deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva.
(5) Affinché i controlli si concentrino soprattutto sui prodotti da esportare che beneficiano di restituzioni d'importo relativamente elevato, occorre innalzare la soglia di selezione, espressa in quantità o in importo della restituzione, al di sotto della quale i controlli non sono generalmente presi in conto ai fini del calcolo delle aliquote minime di controllo.
(6) La prevedibilità dei controlli doganali dovuta all'applicazione di un modello fisso di controllo da parte delle autorità doganali va ridotta al minimo. Occorre pertanto che le autorità doganali varino l'orario in cui si presentano nei locali dell'esportatore e in cui eseguono i controlli. Nel contempo, è necessario impedire agli esportatori di sostituire i prodotti tra la presentazione della dichiarazione di esportazione e l'arrivo delle autorità doganali, imponendo loro di identificare i prodotti da esportare prima del carico. Occorre adeguare di conseguenza la registrazione dei controlli fisici eseguiti dalle autorità doganali.
(7) Quando uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, deve essere possibile applicare le norme specifiche di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2090/2002.
(8) È necessario che i controlli di sostituzione siano mirati a tutte le esportazioni che non sono state controllate fisicamente all'inizio della procedura. Il numero complessivo dei controlli di sostituzione e dei controlli di sostituzione specifici deve coprire una parte rappresentativa delle esportazioni che escono dal territorio doganale della Comunità. Il numero di detti controlli deve pertanto essere basato su una percentuale del numero di esemplari di controllo T5 o dei documenti equivalenti piuttosto che sul numero di giorni in cui i prodotti che beneficiano della restituzione lasciano il territorio doganale della Comunità.
(9) Per decidere se è necessario procedere a controlli di sostituzione o a controlli di sostituzione specifici occorre che l'ufficio doganale di uscita controlli puntualmente la presenza e l'integrità dei sigilli. Un livello minimo del 10 % di controlli dei sigilli è ritenuto efficace, proporzionato e dissuasivo.
(10) È necessario adeguare di conseguenza le disposizioni sulle relazioni annuali contenute nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2090/2002.
(11) È necessario pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002.
(12) I competenti comitati di gestione non si sono pronunciati nel termine stabilito dal loro presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 800/1999 è così modificato:
- dopo l'articolo 8 è inserito il seguente articolo 8 bis : «Articolo 8 bis L'esportatore indica il tasso delle restituzioni all'esportazione, in EUR per unità di prodotto o di merce alla data della fissazione anticipata, come indicato nel titolo di esportazione di cui al regolamento (CE) n. 1291/2000 o nel titolo di restituzione di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1043/2005 , nella casella 44 della dichiarazione di esportazione, o nella versione elettronica equivalente, e nella casella 106 dell'esemplare di controllo T5 o del documento equivalente. In assenza di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione, si possono indicare dati relativi a pagamenti di restituzioni precedenti per gli stessi prodotti o merci, risalenti a non più di dodici mesi. Se il prodotto o la merce da esportare non attraversa i confini di un altro Stato membro e se la valuta nazionale non è l'euro, i tassi della restituzione possono essere indicati nella valuta nazionale. Le autorità competenti possono esonerare l'esportatore dagli obblighi di cui al primo comma se l'amministrazione dispone di un sistema grazie al quale i servizi interessati ricevono le stesse informazioni. L'esportatore può scegliere di indicare una delle diciture elencate nell'allegato XIV per le dichiarazioni di esportazione e gli esemplari di controllo T5 e i documenti equivalenti che riguardano un importo di restituzione all'esportazione inferiore a 1 000 EUR. GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24 .»;"
- sono aggiunti gli allegati XIII e XIV, che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 2090/2002 è così modificato:
-
all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Gli Stati membri provvedono a che l'inizio del controllo fisico presso i locali dell'esportatore vari rispetto all'ora indicata per l'inizio delle operazioni di carico di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999.»;
-
all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma: «Quando uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, può applicare le norme di cui al primo comma del presente articolo.»;
- l'allegato III è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o aprile 2008.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 14/2008 ( GU L 8 dell'11.1.2008, pag. 1 ).
2 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 ( GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6 ). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dall’1.7.2008.
3 GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007 ( GU L 226 del 30.8.2007, pag. 9 ).
4 GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007.
I seguenti allegati XIII e XIV sono aggiunti al regolamento (CE) n. 800/1999.
«ALLEGATO XIII Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 8 — in bulgaro : Проверка за съответствие — Регламент (ЕО) № 800/1999 — in spagnolo : Control de conformidad Reglamento (CE) n o 800/1999 — in ceco : Kontrola souladu Nařízení (ES) č. 800/1999 — in danese : Overensstemmelseskontrol forordning (EF) nr. 800/1999 — in tedesco : Konformitätskontrolle Verordnung (EG) Nr. 800/1999 — in estone : Vastavuskontroll. Määrus (EÜ) nr 800/1999 — in greco : Έλεγχος αντιστοιχίας — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 — in inglese : Conformity check Regulation (EC) No 800/1999 — in francese : Contrôle de conformité Règlement (CE) n o 800/1999 — in italiano : Controllo di conformità regolamento (CE) n. 800/1999 — in lettone : Regulas (EK) Nr. 800/1999 atbilstības pārbaude — in lituano : Atitikties patikrinimo Reglamentas (EB) Nr. 800/1999 — in ungherese : Megfelelőségi ellenőrzés 800/1999/EK rendelet — in maltese : Verifika ta' konformità r-Regolament (KE) Nru 800/1999 — in olandese : Conformiteitscontrole Verordening (EG) nr. 800/1999 — in polacco : Kontrola zgodności Rozporządzenie (WE) nr 800/1999 — in portoghese : Verificação de concordância Regulamento (CE) n. o 800/1999 — in rumeno : Control de conformitate Regulamentul (CE) nr. 800/1999 — in slovacco : Kontrola zhody Nariadenie (ES) č. 800/1999 — in sloveno : Preverjanje skladnosti z Uredba (ES) št. 800/1999 — in finlandese : Vastaavuustarkastus. Asetus (EY) N:o 800/1999 — in svedese : Kontroll av överensstämmelse Förordning (EG) nr 800/1999 «ALLEGATO XIV Diciture di cui all'articolo 8 bis — in bulgaro : Сума на възстановяване под 1 000 EUR — in spagnolo : Restitución inferior a 1 000 EUR — in ceco : Částka náhrady nižší než 1 000 EUR — in danese : Restitutioner mindre end 1 000 EUR — in tedesco : Erstattung weniger als 1 000 EUR — in estone : Eksporditoetus alla 1 000 EURO — in greco : Επιστροφή μικρότερη από 1 000 EUR — in inglese : Refunds less than EUR 1 000 — in francese : Restitution inférieure à 1 000 EUR — in italiano : Restituzione inferiore a 1 000 EUR — in lettone : Kompensācija, kas ir mazāka par EUR 1 000 — in lituano : Išmokos mažesnės negu 1 000 EUR — in Hungarian : 1 000 eurónál kevesebb visszatérítés — in maltese : Rifużjonijiet ta' anqas minn EUR 1 000 — in olandese : Restitutie minder dan 1 000 EUR — in polacco : Refundacja poniżej 1 000 EUR — in portoghese : Restituição inferior a 1 000 EUR — in rumeno : Restituire inferioară valorii de 1 000 EUR — in slovacco : Náhrady nižšie ako 1 000 EUR — in sloveno : Nadomestila manj kot 1 000 EUR — in finlandese : Alle 1 000 euron tuet — in svedese : Bidragsbelopp lägre än 1 000 euro »
L'allegato III del regolamento (CE) n. 2090/2002 è così modificato: