32008R0159•Regolamento (CE) n. 159/2008 della Commissione, del 21 febbraio 2008 , recante modifica dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002 con riguardo ai controlli fisici al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione
32008R0159Regulation25 feb 2008
del 21 febbraio 2008
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002 con riguardo ai controlli fisici al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi 1 , in particolare l'articolo 6,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 2 , in particolare l'articolo 18, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli 3 , e il regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione, del 26 novembre 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione 4 , stabiliscono le norme sui controlli fisici e sui controlli di sostituzione a cui l'ufficio doganale sottopone i prodotti destinati all'esportazione per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione. Alla luce dell'esperienza acquisita e dei problemi indicati dagli Stati membri nelle loro relazioni annuali sui controlli fisici, nonché tenuto conto delle raccomandazioni della Corte dei conti europea, appaiono necessarie alcune modifiche.
(2) Prima di apporre i sigilli è opportuno che l'ufficio doganale di esportazione verifichi a vista la corrispondenza dei prodotti che beneficiano di una restituzione con i relativi documenti. I controlli visivi di conformità sono intesi a migliorare le misure di controllo generali nell'ambito della procedura doganale e sono di natura diversa dai controlli di sostituzione descritti all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2090/2002 o dai controlli fisici di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento. Il controllo visivo di conformità conferma alle autorità doganali che i prodotti caricati sono del tipo indicato nei documenti. Di norma i prodotti o le merci non sono scaricati e l'imballaggio non è aperto o rimosso. Se un controllo visivo indica che potrebbe sussistere un problema di conformità, le autorità doganali possono decidere di effettuare un controllo fisico a norma del regolamento (CEE) n. 386/90. Un livello minimo del 10 % di controlli visivi di conformità è ritenuto efficace, proporzionato e dissuasivo. A fini informativi è opportuno che l'ufficio doganale di esportazione annoti l'avvenuto controllo di conformità sull'esemplare di controllo T5 o sul documento equivalente.
(3) L'ufficio doganale dovrebbe essere informato del tasso delle restituzioni all'esportazione al momento di selezionare le dichiarazioni di esportazione da sottoporre a controlli fisici o di sostituzione. Questa informazione va pertanto indicata nella dichiarazione di esportazione e nell'esemplare di controllo T5 o nel documento equivalente. In alcuni Stati membri, tuttavia, le autorità interessate dispongono già di tale informazione. Gli esportatori possono pertanto essere esonerati dall'obbligo di riportare detta informazione nella dichiarazione di esportazione o nell'esemplare di controllo T5, o documento equivalente, o in entrambi.
(4) Per garantire un'efficace applicazione dell'obbligo di indicare il tasso della restituzione all'esportazione occorre stabilire disposizioni che scoraggino la comunicazione di informazioni inesatte. Occorre pertanto istituire un idoneo regime sanzionatorio. In caso di differenze sostanziali fra la restituzione calcolata sulla base del tasso di restituzione all'esportazione indicato e la restituzione all'esportazione effettivamente dovuta, le autorità doganali sarebbero indotte in errore e potrebbero non eseguire i controlli necessari. In particolare, se l'esportatore indica un tasso che rappresenta una restituzione all'esportazione inferiore a 1 000 EUR e la restituzione dovuta è superiore a 10 000 EUR, la sanzione deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva.
(5) Affinché i controlli si concentrino soprattutto sui prodotti da esportare che beneficiano di restituzioni d'importo relativamente elevato, occorre innalzare la soglia di selezione, espressa in quantità o in importo della restituzione, al di sotto della quale i controlli non sono generalmente presi in conto ai fini del calcolo delle aliquote minime di controllo.
(6) La prevedibilità dei controlli doganali dovuta all'applicazione di un modello fisso di controllo da parte delle autorità doganali va ridotta al minimo. Occorre pertanto che le autorità doganali varino l'orario in cui si presentano nei locali dell'esportatore e in cui eseguono i controlli. Nel contempo, è necessario impedire agli esportatori di sostituire i prodotti tra la presentazione della dichiarazione di esportazione e l'arrivo delle autorità doganali, imponendo loro di identificare i prodotti da esportare prima del carico. Occorre adeguare di conseguenza la registrazione dei controlli fisici eseguiti dalle autorità doganali.
(7) Quando uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, deve essere possibile applicare le norme specifiche di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2090/2002.
(8) È necessario che i controlli di sostituzione siano mirati a tutte le esportazioni che non sono state controllate fisicamente all'inizio della procedura. Il numero complessivo dei controlli di sostituzione e dei controlli di sostituzione specifici deve coprire una parte rappresentativa delle esportazioni che escono dal territorio doganale della Comunità. Il numero di detti controlli deve pertanto essere basato su una percentuale del numero di esemplari di controllo T5 o dei documenti equivalenti piuttosto che sul numero di giorni in cui i prodotti che beneficiano della restituzione lasciano il territorio doganale della Comunità.
(9) Per decidere se è necessario procedere a controlli di sostituzione o a controlli di sostituzione specifici occorre che l'ufficio doganale di uscita controlli puntualmente la presenza e l'integrità dei sigilli. Un livello minimo del 10 % di controlli dei sigilli è ritenuto efficace, proporzionato e dissuasivo.
(10) È necessario adeguare di conseguenza le disposizioni sulle relazioni annuali contenute nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2090/2002.
(11) È necessario pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002.
(12) I competenti comitati di gestione non si sono pronunciati nel termine stabilito dal loro presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 800/1999 è così modificato:
| 1) | a): al paragrafo 7, il quarto comma è sostituito dal seguente: «I prodotti sono identificati con mezzi adeguati prima dell'ora indicata per l'inizio del carico. Il competente ufficio doganale dev'essere in grado di effettuare il controllo fisico e di prendere le misure di identificazione per il trasporto verso l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità.»; | a) | al paragrafo 7, il quarto comma è sostituito dal seguente: «I prodotti sono identificati con mezzi adeguati prima dell'ora indicata per l'inizio del carico. Il competente ufficio doganale dev'essere in grado di effettuare il controllo fisico e di prendere le misure di identificazione per il trasporto verso l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità.»; | b) | al paragrafo 8 è aggiunto il seguente comma: «Prima di apporre i sigilli è opportuno che l'ufficio doganale verifichi a vista la corrispondenza dei prodotti con le relative dichiarazioni di esportazione. Il numero di controlli visivi non è inferiore al 10 % del numero di dichiarazioni di esportazione, escluse quelle i cui prodotti sono stati sottoposti a un controllo fisico, o selezionati per lo stesso, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 386/90. L'ufficio doganale annota tale controllo nella casella D dell'esemplare di controllo T5, o del documento equivalente, mediante una delle diciture elencate nell'allegato XIII. Per il 2008 l'aliquota dei controlli è calcolata sulla base delle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1 o aprile 2008.»; |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | al paragrafo 7, il quarto comma è sostituito dal seguente: «I prodotti sono identificati con mezzi adeguati prima dell'ora indicata per l'inizio del carico. Il competente ufficio doganale dev'essere in grado di effettuare il controllo fisico e di prendere le misure di identificazione per il trasporto verso l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità.»; | ||||
| b) | al paragrafo 8 è aggiunto il seguente comma: «Prima di apporre i sigilli è opportuno che l'ufficio doganale verifichi a vista la corrispondenza dei prodotti con le relative dichiarazioni di esportazione. Il numero di controlli visivi non è inferiore al 10 % del numero di dichiarazioni di esportazione, escluse quelle i cui prodotti sono stati sottoposti a un controllo fisico, o selezionati per lo stesso, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 386/90. L'ufficio doganale annota tale controllo nella casella D dell'esemplare di controllo T5, o del documento equivalente, mediante una delle diciture elencate nell'allegato XIII. Per il 2008 l'aliquota dei controlli è calcolata sulla base delle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1 o aprile 2008.»; |
| 3) | all'articolo 51, è inserito il seguente paragrafo 1 bis : «1 bis . Fatto salvo l'articolo 8 bis , secondo comma, se si riscontra che il tasso di restituzione all'esportazione a norma dell'articolo 8 bis non è stato indicato, il tasso sarà ritenuto pari a zero. Se si constata che l'importo della restituzione all'esportazione calcolato sulla base delle informazioni di cui all'articolo 8 bis è inferiore all'importo spettante, la restituzione dovuta per tale esportazione è quella relativa all'esportazione effettivamente realizzata, ridotta di un importo pari al: a) 10 % della differenza fra la restituzione calcolata e quella relativa all'esportazione effettiva se la differenza è superiore a 1 000 EUR; b) 100 % della differenza fra la restituzione calcolata e quella relativa all'esportazione effettiva se l'esportatore ha indicato che le restituzioni sono inferiori a 1 000 EUR e la restituzione spettante è superiore a 10 000 EUR; c) 200 % della differenza tra la restituzione calcolata e quella dovuta, qualora l'esportatore abbia fornito deliberatamente false informazioni. Il primo comma non si applica se l'esportatore dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che la situazione descritta in tale comma è dovuta a forza maggiore o ad errore palese oppure, ove applicabile, che risulta da informazioni corrette relative a pagamenti precedenti. Il primo comma non si applica se si applica l'articolo 51, paragrafo 1, per sanzioni basate sugli stessi elementi che determinano il diritto alle restituzioni all'esportazione.»; | a) | 10 % della differenza fra la restituzione calcolata e quella relativa all'esportazione effettiva se la differenza è superiore a 1 000 EUR; | b) | 100 % della differenza fra la restituzione calcolata e quella relativa all'esportazione effettiva se l'esportatore ha indicato che le restituzioni sono inferiori a 1 000 EUR e la restituzione spettante è superiore a 10 000 EUR; | c) | 200 % della differenza tra la restituzione calcolata e quella dovuta, qualora l'esportatore abbia fornito deliberatamente false informazioni. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | 10 % della differenza fra la restituzione calcolata e quella relativa all'esportazione effettiva se la differenza è superiore a 1 000 EUR; | ||||||
| b) | 100 % della differenza fra la restituzione calcolata e quella relativa all'esportazione effettiva se l'esportatore ha indicato che le restituzioni sono inferiori a 1 000 EUR e la restituzione spettante è superiore a 10 000 EUR; | ||||||
| c) | 200 % della differenza tra la restituzione calcolata e quella dovuta, qualora l'esportatore abbia fornito deliberatamente false informazioni. |
Il regolamento (CE) n. 2090/2002 è così modificato:
| 1) | a): il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In sede di calcolo delle aliquote minime di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 386/90, gli Stati membri non tengono conto delle dichiarazioni di esportazione per i controlli fisici e degli esemplari di controllo T5, o dei documenti equivalenti, per i controlli di sostituzione che riguardino: a) un quantitativo non superiore a: i) 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso; ii) 5 000 kg per quanto concerne i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato; iii) 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti; b) restituzioni d'importo inferiore a 1 000 EUR.»; — a) — un quantitativo non superiore a: i) 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso; ii) 5 000 kg per quanto concerne i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato; iii) 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti; — i) — 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso; — ii) — 5 000 kg per quanto concerne i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato; — iii) — 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti; — b) — restituzioni d'importo inferiore a 1 000 EUR.»; a): un quantitativo non superiore a: i) 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso; ii) 5 000 kg per quanto concerne i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato; iii) 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti; — i) — 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso; — ii) — 5 000 kg per quanto concerne i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato; — iii) — 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti; i): 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso; ii): 5 000 kg per quanto concerne i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato; iii): 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti; b): restituzioni d'importo inferiore a 1 000 EUR.»; | a) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In sede di calcolo delle aliquote minime di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 386/90, gli Stati membri non tengono conto delle dichiarazioni di esportazione per i controlli fisici e degli esemplari di controllo T5, o dei documenti equivalenti, per i controlli di sostituzione che riguardino: a) un quantitativo non superiore a: i) 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso; ii) 5 000 kg per quanto concerne i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato; iii) 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti; b) restituzioni d'importo inferiore a 1 000 EUR.»; | a) | i): 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso; | i) | 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso; | ii) | 5 000 kg per quanto concerne i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato; | iii) | 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti; | b) | restituzioni d'importo inferiore a 1 000 EUR.»; | b) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per impedire storni e abusi per quanto riguarda l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. I controlli effettuati a tal fine possono essere contabilizzati per calcolare in che misura siano state rispettate le aliquote minime di controllo di cui al paragrafo 2, qualora lo Stato membro applichi l'analisi di rischio in conformità al regolamento (CE) n. 3122/94 della Commissione . GU L 330 del 21.12.1994, pag. 31 .»;" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In sede di calcolo delle aliquote minime di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 386/90, gli Stati membri non tengono conto delle dichiarazioni di esportazione per i controlli fisici e degli esemplari di controllo T5, o dei documenti equivalenti, per i controlli di sostituzione che riguardino: a) un quantitativo non superiore a: i) 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso; ii) 5 000 kg per quanto concerne i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato; iii) 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti; b) restituzioni d'importo inferiore a 1 000 EUR.»; | a) | i): 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso; | i) | 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso; | ii) | 5 000 kg per quanto concerne i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato; | iii) | 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti; | b) | restituzioni d'importo inferiore a 1 000 EUR.»; | ||||
| a) | i): 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso; | i) | 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso; | ii) | 5 000 kg per quanto concerne i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato; | iii) | 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti; | ||||||||
| i) | 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso; | ||||||||||||||
| ii) | 5 000 kg per quanto concerne i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato; | ||||||||||||||
| iii) | 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti; | ||||||||||||||
| b) | restituzioni d'importo inferiore a 1 000 EUR.»; | ||||||||||||||
| b) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per impedire storni e abusi per quanto riguarda l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. I controlli effettuati a tal fine possono essere contabilizzati per calcolare in che misura siano state rispettate le aliquote minime di controllo di cui al paragrafo 2, qualora lo Stato membro applichi l'analisi di rischio in conformità al regolamento (CE) n. 3122/94 della Commissione . GU L 330 del 21.12.1994, pag. 31 .»;" |
all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Gli Stati membri provvedono a che l'inizio del controllo fisico presso i locali dell'esportatore vari rispetto all'ora indicata per l'inizio delle operazioni di carico di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999.»;
all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma: «Quando uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, può applicare le norme di cui al primo comma del presente articolo.»;
| 4) | all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per ogni controllo fisico il funzionario competente che lo ha eseguito redige un resoconto dettagliato. Il resoconto reca almeno i seguenti elementi: a) il luogo, la data, l'ora di arrivo, l'ora di esecuzione del controllo, il mezzo di trasporto, nonché il nome e la firma del funzionario competente; e b) la data e l'ora in cui è pervenuto il preavviso di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 800/1999, l'ora indicata per l'inizio del carico e per il completamento del carico dei prodotti nel mezzo di trasporto. I resoconti sono archiviati presso l'ufficio doganale che ha effettuato il controllo fisico o in altro luogo nello Stato membro per i tre anni successivi all'anno di esportazione e secondo modalità che ne rendano agevole la consultazione.»; | a) | il luogo, la data, l'ora di arrivo, l'ora di esecuzione del controllo, il mezzo di trasporto, nonché il nome e la firma del funzionario competente; e | b) | la data e l'ora in cui è pervenuto il preavviso di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 800/1999, l'ora indicata per l'inizio del carico e per il completamento del carico dei prodotti nel mezzo di trasporto. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | il luogo, la data, l'ora di arrivo, l'ora di esecuzione del controllo, il mezzo di trasporto, nonché il nome e la firma del funzionario competente; e | ||||
| b) | la data e l'ora in cui è pervenuto il preavviso di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 800/1999, l'ora indicata per l'inizio del carico e per il completamento del carico dei prodotti nel mezzo di trasporto. |
| 5) | a): il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 bis e le misure di controllo prese in forza di altre disposizioni, i controlli di sostituzione sono effettuati applicando, per quanto possibile, un'analisi di rischio, se l'ufficio doganale di esportazione non ha effettuato un controllo fisico a norma dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 386/90. Il numero totale minimo di controlli di sostituzione e di controlli di sostituzione specifici eseguiti per anno civile a titolo del presente paragrafo e del paragrafo 2 bis non è inferiore all'8 % del numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti prodotti per i quali è chiesta una restituzione e che lasciano il territorio doganale della Comunità attraverso l'ufficio doganale d'uscita. Per il 2008 gli Stati membri possono decidere di calcolare l'aliquota dei controlli di cui al secondo comma sulla base degli esemplari di controllo T5 e dei documenti equivalenti accettati a partire dal 1 o gennaio 2008 o dal 1 o aprile 2008.»; | a) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 bis e le misure di controllo prese in forza di altre disposizioni, i controlli di sostituzione sono effettuati applicando, per quanto possibile, un'analisi di rischio, se l'ufficio doganale di esportazione non ha effettuato un controllo fisico a norma dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 386/90. Il numero totale minimo di controlli di sostituzione e di controlli di sostituzione specifici eseguiti per anno civile a titolo del presente paragrafo e del paragrafo 2 bis non è inferiore all'8 % del numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti prodotti per i quali è chiesta una restituzione e che lasciano il territorio doganale della Comunità attraverso l'ufficio doganale d'uscita. Per il 2008 gli Stati membri possono decidere di calcolare l'aliquota dei controlli di cui al secondo comma sulla base degli esemplari di controllo T5 e dei documenti equivalenti accettati a partire dal 1 o gennaio 2008 o dal 1 o aprile 2008.»; | b) | il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente: «2 bis . L'ufficio doganale d'uscita o l'ufficio di destinazione del T5 o del documento equivalente controlla i sigilli. Il numero di controlli non è inferiore al 10 % del numero totale di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti diversi da quelli selezionati per un controllo di sostituzione ai sensi del paragrafo 2. Se l'ufficio doganale d'uscita o l'ufficio di destinazione del T5 constata che i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure che non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93, si esegue un controllo di sostituzione specifico. Per il 2008 gli Stati membri possono decidere di calcolare l'aliquota dei controlli di cui al primo comma sulla base degli esemplari di controllo T5 e dei documenti equivalenti accettati a partire dal 1 o gennaio 2008 o dal 1 o aprile 2008.»; | c) | al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il controllo di sostituzione di cui al paragrafo 2 è effettuato verificando a vista che vi sia corrispondenza tra i prodotti o le merci e i documenti che li hanno scortati dall'ufficio doganale di esportazione all'ufficio doganale d'uscita oppure all'ufficio di destinazione del T5. Qualora la verifica a vista dell'intero carico non basti ad accertare eventuali sostituzioni, si ricorre ad altri metodi di controllo fisico, compreso, ove necessario, lo scarico parziale.»; | d) | «a): il numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti presi in considerazione ai fini dei controlli di sostituzione di cui al paragrafo 2 nonché dei controlli sui sigilli e dei controlli di sostituzione specifici di cui al paragrafo 2 bis .»; | «a) | il numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti presi in considerazione ai fini dei controlli di sostituzione di cui al paragrafo 2 nonché dei controlli sui sigilli e dei controlli di sostituzione specifici di cui al paragrafo 2 bis .»; | e) | al paragrafo 5 bis , il primo comma è sostituito dal seguente: «Per ogni controllo di sostituzione di cui ai paragrafi 2 e 2 bis , il funzionario competente che lo ha realizzato redige un resoconto. Il resoconto consente di seguire i controlli effettuati e comporta la data e il nome del funzionario. I controlli dei sigilli di cui al paragrafo 2 bis e il riscontro di sigilli rimossi o manomessi sono annotati in conformità dell'articolo 912 quater , paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93.»; | f) | al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente: «Qualora il controllo di sostituzione riveli che la normativa concernente le restituzioni non è stata rispettata, l'organismo pagatore informa l'ufficio doganale di cui al paragrafo 5 circa i provvedimenti presi a seguito delle sue constatazioni.»; |
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| a) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 bis e le misure di controllo prese in forza di altre disposizioni, i controlli di sostituzione sono effettuati applicando, per quanto possibile, un'analisi di rischio, se l'ufficio doganale di esportazione non ha effettuato un controllo fisico a norma dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 386/90. Il numero totale minimo di controlli di sostituzione e di controlli di sostituzione specifici eseguiti per anno civile a titolo del presente paragrafo e del paragrafo 2 bis non è inferiore all'8 % del numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti prodotti per i quali è chiesta una restituzione e che lasciano il territorio doganale della Comunità attraverso l'ufficio doganale d'uscita. Per il 2008 gli Stati membri possono decidere di calcolare l'aliquota dei controlli di cui al secondo comma sulla base degli esemplari di controllo T5 e dei documenti equivalenti accettati a partire dal 1 o gennaio 2008 o dal 1 o aprile 2008.»; | ||||||||||||||
| b) | il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente: «2 bis . L'ufficio doganale d'uscita o l'ufficio di destinazione del T5 o del documento equivalente controlla i sigilli. Il numero di controlli non è inferiore al 10 % del numero totale di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti diversi da quelli selezionati per un controllo di sostituzione ai sensi del paragrafo 2. Se l'ufficio doganale d'uscita o l'ufficio di destinazione del T5 constata che i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure che non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93, si esegue un controllo di sostituzione specifico. Per il 2008 gli Stati membri possono decidere di calcolare l'aliquota dei controlli di cui al primo comma sulla base degli esemplari di controllo T5 e dei documenti equivalenti accettati a partire dal 1 o gennaio 2008 o dal 1 o aprile 2008.»; | ||||||||||||||
| c) | al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il controllo di sostituzione di cui al paragrafo 2 è effettuato verificando a vista che vi sia corrispondenza tra i prodotti o le merci e i documenti che li hanno scortati dall'ufficio doganale di esportazione all'ufficio doganale d'uscita oppure all'ufficio di destinazione del T5. Qualora la verifica a vista dell'intero carico non basti ad accertare eventuali sostituzioni, si ricorre ad altri metodi di controllo fisico, compreso, ove necessario, lo scarico parziale.»; | ||||||||||||||
| d) | «a): il numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti presi in considerazione ai fini dei controlli di sostituzione di cui al paragrafo 2 nonché dei controlli sui sigilli e dei controlli di sostituzione specifici di cui al paragrafo 2 bis .»; | «a) | il numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti presi in considerazione ai fini dei controlli di sostituzione di cui al paragrafo 2 nonché dei controlli sui sigilli e dei controlli di sostituzione specifici di cui al paragrafo 2 bis .»; | ||||||||||||
| «a) | il numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti presi in considerazione ai fini dei controlli di sostituzione di cui al paragrafo 2 nonché dei controlli sui sigilli e dei controlli di sostituzione specifici di cui al paragrafo 2 bis .»; | ||||||||||||||
| e) | al paragrafo 5 bis , il primo comma è sostituito dal seguente: «Per ogni controllo di sostituzione di cui ai paragrafi 2 e 2 bis , il funzionario competente che lo ha realizzato redige un resoconto. Il resoconto consente di seguire i controlli effettuati e comporta la data e il nome del funzionario. I controlli dei sigilli di cui al paragrafo 2 bis e il riscontro di sigilli rimossi o manomessi sono annotati in conformità dell'articolo 912 quater , paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93.»; | ||||||||||||||
| f) | al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente: «Qualora il controllo di sostituzione riveli che la normativa concernente le restituzioni non è stata rispettata, l'organismo pagatore informa l'ufficio doganale di cui al paragrafo 5 circa i provvedimenti presi a seguito delle sue constatazioni.»; |
| 6) | «c): Se la dichiarazione di esportazione riguarda solo una parte del carico della nave, l'ufficio doganale provvede al controllo dell'uscita fisica dell'intero carico. A tal fine, una volta terminate le operazioni di carico, l'ufficio doganale verifica il peso totale delle merci caricate avvalendosi delle informazioni di cui alle lettere a) o b) e, se necessario, delle informazioni contenute nei documenti commerciali.»; | «c) | Se la dichiarazione di esportazione riguarda solo una parte del carico della nave, l'ufficio doganale provvede al controllo dell'uscita fisica dell'intero carico. A tal fine, una volta terminate le operazioni di carico, l'ufficio doganale verifica il peso totale delle merci caricate avvalendosi delle informazioni di cui alle lettere a) o b) e, se necessario, delle informazioni contenute nei documenti commerciali.»; |
|---|---|---|---|
| «c) | Se la dichiarazione di esportazione riguarda solo una parte del carico della nave, l'ufficio doganale provvede al controllo dell'uscita fisica dell'intero carico. A tal fine, una volta terminate le operazioni di carico, l'ufficio doganale verifica il peso totale delle merci caricate avvalendosi delle informazioni di cui alle lettere a) o b) e, se necessario, delle informazioni contenute nei documenti commerciali.»; |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o aprile 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 14/2008 ( GU L 8 dell'11.1.2008, pag. 1 ).
2 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 ( GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6 ). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dall’1.7.2008.
3 GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007 ( GU L 226 del 30.8.2007, pag. 9 ).
4 GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007.
I seguenti allegati XIII e XIV sono aggiunti al regolamento (CE) n. 800/1999.
«ALLEGATO XIII Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 8 — in bulgaro : Проверка за съответствие — Регламент (ЕО) № 800/1999 — in spagnolo : Control de conformidad Reglamento (CE) n o 800/1999 — in ceco : Kontrola souladu Nařízení (ES) č. 800/1999 — in danese : Overensstemmelseskontrol forordning (EF) nr. 800/1999 — in tedesco : Konformitätskontrolle Verordnung (EG) Nr. 800/1999 — in estone : Vastavuskontroll. Määrus (EÜ) nr 800/1999 — in greco : Έλεγχος αντιστοιχίας — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 — in inglese : Conformity check Regulation (EC) No 800/1999 — in francese : Contrôle de conformité Règlement (CE) n o 800/1999 — in italiano : Controllo di conformità regolamento (CE) n. 800/1999 — in lettone : Regulas (EK) Nr. 800/1999 atbilstības pārbaude — in lituano : Atitikties patikrinimo Reglamentas (EB) Nr. 800/1999 — in ungherese : Megfelelőségi ellenőrzés 800/1999/EK rendelet — in maltese : Verifika ta' konformità r-Regolament (KE) Nru 800/1999 — in olandese : Conformiteitscontrole Verordening (EG) nr. 800/1999 — in polacco : Kontrola zgodności Rozporządzenie (WE) nr 800/1999 — in portoghese : Verificação de concordância Regulamento (CE) n. o 800/1999 — in rumeno : Control de conformitate Regulamentul (CE) nr. 800/1999 — in slovacco : Kontrola zhody Nariadenie (ES) č. 800/1999 — in sloveno : Preverjanje skladnosti z Uredba (ES) št. 800/1999 — in finlandese : Vastaavuustarkastus. Asetus (EY) N:o 800/1999 — in svedese : Kontroll av överensstämmelse Förordning (EG) nr 800/1999 «ALLEGATO XIV Diciture di cui all'articolo 8 bis — in bulgaro : Сума на възстановяване под 1 000 EUR — in spagnolo : Restitución inferior a 1 000 EUR — in ceco : Částka náhrady nižší než 1 000 EUR — in danese : Restitutioner mindre end 1 000 EUR — in tedesco : Erstattung weniger als 1 000 EUR — in estone : Eksporditoetus alla 1 000 EURO — in greco : Επιστροφή μικρότερη από 1 000 EUR — in inglese : Refunds less than EUR 1 000 — in francese : Restitution inférieure à 1 000 EUR — in italiano : Restituzione inferiore a 1 000 EUR — in lettone : Kompensācija, kas ir mazāka par EUR 1 000 — in lituano : Išmokos mažesnės negu 1 000 EUR — in Hungarian : 1 000 eurónál kevesebb visszatérítés — in maltese : Rifużjonijiet ta' anqas minn EUR 1 000 — in olandese : Restitutie minder dan 1 000 EUR — in polacco : Refundacja poniżej 1 000 EUR — in portoghese : Restituição inferior a 1 000 EUR — in rumeno : Restituire inferioară valorii de 1 000 EUR — in slovacco : Náhrady nižšie ako 1 000 EUR — in sloveno : Nadomestila manj kot 1 000 EUR — in finlandese : Alle 1 000 euron tuet — in svedese : Bidragsbelopp lägre än 1 000 euro »
L'allegato III del regolamento (CE) n. 2090/2002 è così modificato:
| 1) | a): il punto 1.1 è sostituito dal seguente: «1.1. Numero di dichiarazioni di esportazione per settore e per ufficio doganale non escluse a norma dell'articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo. Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, la relazione riporta il numero totale di dichiarazioni di esportazione nel proprio territorio, per settore, non escluse a norma dell'articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo.»; — «1.1. — Numero di dichiarazioni di esportazione per settore e per ufficio doganale non escluse a norma dell'articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo. Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, la relazione riporta il numero totale di dichiarazioni di esportazione nel proprio territorio, per settore, non escluse a norma dell'articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo.»; «1.1.: Numero di dichiarazioni di esportazione per settore e per ufficio doganale non escluse a norma dell'articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo. Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, la relazione riporta il numero totale di dichiarazioni di esportazione nel proprio territorio, per settore, non escluse a norma dell'articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo.»; | a) | «1.1.: Numero di dichiarazioni di esportazione per settore e per ufficio doganale non escluse a norma dell'articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo. Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, la relazione riporta il numero totale di dichiarazioni di esportazione nel proprio territorio, per settore, non escluse a norma dell'articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo.»; | «1.1. | Numero di dichiarazioni di esportazione per settore e per ufficio doganale non escluse a norma dell'articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo. Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, la relazione riporta il numero totale di dichiarazioni di esportazione nel proprio territorio, per settore, non escluse a norma dell'articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo.»; | b) | «1.3.: Numero e percentuale di controlli fisici eseguiti per settore e per ufficio doganale. Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, la relazione riporta il numero complessivo e la percentuale di controlli fisici eseguiti per settore nel proprio territorio. | «1.3. | Numero e percentuale di controlli fisici eseguiti per settore e per ufficio doganale. Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, la relazione riporta il numero complessivo e la percentuale di controlli fisici eseguiti per settore nel proprio territorio. | 1.4. | Se del caso, elencare gli uffici doganali che applicano un'aliquota di controllo ridotta ai sensi dell'articolo 6, lettera c). Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, e se applica le disposizioni dell'articolo 6 del presente regolamento, la relazione riporta il numero e la percentuale di controlli fisici eseguiti per settore e per ufficio doganale di cui al suddetto articolo.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «1.1.: Numero di dichiarazioni di esportazione per settore e per ufficio doganale non escluse a norma dell'articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo. Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, la relazione riporta il numero totale di dichiarazioni di esportazione nel proprio territorio, per settore, non escluse a norma dell'articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo.»; | «1.1. | Numero di dichiarazioni di esportazione per settore e per ufficio doganale non escluse a norma dell'articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo. Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, la relazione riporta il numero totale di dichiarazioni di esportazione nel proprio territorio, per settore, non escluse a norma dell'articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo.»; | ||||||||
| «1.1. | Numero di dichiarazioni di esportazione per settore e per ufficio doganale non escluse a norma dell'articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo. Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, la relazione riporta il numero totale di dichiarazioni di esportazione nel proprio territorio, per settore, non escluse a norma dell'articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo.»; | ||||||||||
| b) | «1.3.: Numero e percentuale di controlli fisici eseguiti per settore e per ufficio doganale. Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, la relazione riporta il numero complessivo e la percentuale di controlli fisici eseguiti per settore nel proprio territorio. | «1.3. | Numero e percentuale di controlli fisici eseguiti per settore e per ufficio doganale. Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, la relazione riporta il numero complessivo e la percentuale di controlli fisici eseguiti per settore nel proprio territorio. | 1.4. | Se del caso, elencare gli uffici doganali che applicano un'aliquota di controllo ridotta ai sensi dell'articolo 6, lettera c). Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, e se applica le disposizioni dell'articolo 6 del presente regolamento, la relazione riporta il numero e la percentuale di controlli fisici eseguiti per settore e per ufficio doganale di cui al suddetto articolo.»; | ||||||
| «1.3. | Numero e percentuale di controlli fisici eseguiti per settore e per ufficio doganale. Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, la relazione riporta il numero complessivo e la percentuale di controlli fisici eseguiti per settore nel proprio territorio. | ||||||||||
| 1.4. | Se del caso, elencare gli uffici doganali che applicano un'aliquota di controllo ridotta ai sensi dell'articolo 6, lettera c). Se uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, e se applica le disposizioni dell'articolo 6 del presente regolamento, la relazione riporta il numero e la percentuale di controlli fisici eseguiti per settore e per ufficio doganale di cui al suddetto articolo.»; |
| 2) | a): i punti 2.1, 2.2 e 2.3 sono sostituiti dal testo seguente: «2.1. Numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti per ufficio doganale d'uscita attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità, indicato come: a) numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; b) numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; c) numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti. 2.2. Numero e percentuale di controlli, ripartiti fra controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 2 bis , eseguiti per ufficio doganale d'uscita attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità. 2.3. Numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti per i quali i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93.»; — «2.1. — Numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti per ufficio doganale d'uscita attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità, indicato come: a) numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; b) numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; c) numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti. — a) — numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; — b) — numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; — c) — numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti. — 2.2. — Numero e percentuale di controlli, ripartiti fra controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 2 bis , eseguiti per ufficio doganale d'uscita attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità. — 2.3. — Numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti per i quali i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93.»; «2.1.: Numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti per ufficio doganale d'uscita attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità, indicato come: a) numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; b) numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; c) numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti. — a) — numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; — b) — numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; — c) — numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti. a): numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; b): numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; c): numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti. 2.2.: Numero e percentuale di controlli, ripartiti fra controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 2 bis , eseguiti per ufficio doganale d'uscita attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità. 2.3.: Numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti per i quali i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93.»; | a) | «2.1.: Numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti per ufficio doganale d'uscita attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità, indicato come: a) numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; b) numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; c) numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti. — a) — numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; — b) — numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; — c) — numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti. a): numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; b): numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; c): numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti. | «2.1. | a): numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; | a) | numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; | b) | numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; | c) | numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti. | 2.2. | Numero e percentuale di controlli, ripartiti fra controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 2 bis , eseguiti per ufficio doganale d'uscita attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità. | 2.3. | Numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti per i quali i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93.»; | b) | il punto 2.4 è soppresso; | c) | «2.8.: Per il 2008 gli Stati membri indicano come è calcolata l'aliquota dei controlli ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 2 bis .»; | «2.8. | Per il 2008 gli Stati membri indicano come è calcolata l'aliquota dei controlli ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 2 bis .»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «2.1.: Numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti per ufficio doganale d'uscita attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità, indicato come: a) numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; b) numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; c) numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti. — a) — numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; — b) — numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; — c) — numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti. a): numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; b): numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; c): numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti. | «2.1. | a): numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; | a) | numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; | b) | numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; | c) | numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti. | 2.2. | Numero e percentuale di controlli, ripartiti fra controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 2 bis , eseguiti per ufficio doganale d'uscita attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità. | 2.3. | Numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti per i quali i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93.»; | ||||||||
| «2.1. | a): numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; | a) | numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; | b) | numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; | c) | numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti. | ||||||||||||||
| a) | numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti esportazioni che sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; | ||||||||||||||||||||
| b) | numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti dichiarazioni di esportazione che non sono state sottoposte al controllo fisico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90; | ||||||||||||||||||||
| c) | numero complessivo di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti. | ||||||||||||||||||||
| 2.2. | Numero e percentuale di controlli, ripartiti fra controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 2 bis , eseguiti per ufficio doganale d'uscita attraverso il quale i prodotti per i quali è chiesta una restituzione escono dal territorio doganale della Comunità. | ||||||||||||||||||||
| 2.3. | Numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti per i quali i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93.»; | ||||||||||||||||||||
| b) | il punto 2.4 è soppresso; | ||||||||||||||||||||
| c) | «2.8.: Per il 2008 gli Stati membri indicano come è calcolata l'aliquota dei controlli ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 2 bis .»; | «2.8. | Per il 2008 gli Stati membri indicano come è calcolata l'aliquota dei controlli ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 2 bis .»; | ||||||||||||||||||
| «2.8. | Per il 2008 gli Stati membri indicano come è calcolata l'aliquota dei controlli ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 2 bis .»; |
| 3) | «3.1.: Descrizione delle procedure applicate per selezionare le partite da sottoporre a controlli fisici, controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici e relativa efficacia.» | «3.1. | Descrizione delle procedure applicate per selezionare le partite da sottoporre a controlli fisici, controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici e relativa efficacia.» |
|---|---|---|---|
| «3.1. | Descrizione delle procedure applicate per selezionare le partite da sottoporre a controlli fisici, controlli di sostituzione e controlli di sostituzione specifici e relativa efficacia.» |
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 14/2008 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dall’1.7.2008. ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007. ↩ ↩2
{
"legislation": {
"id": "32008r0159",
"hash": "f02c1472b3b3e5e0dd7810ec89acaf4914de9c6c293090b917abe0c41319b78e",
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"source": "eu-legislation",
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"title": "Règlement (CE) n° 159/2008 de la Commission du 21 février 2008 modifiant les règlements (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles physiques lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution",
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"language": "fr",
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"title": "Commission Regulation (EC) No 159/2008 of 21 February 2008 amending Regulations (EC) No 800/1999 and (EC) No 2090/2002 as regards physical checks carried out when agricultural products qualifying for refunds are exported",
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{
"title": "Regolamento (CE) n. 159/2008 della Commissione, del 21 febbraio 2008 , recante modifica dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002 con riguardo ai controlli fisici al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione",
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"title": "Verordnung (EG) Nr. 159/2008 der Kommission vom 21. Februar 2008 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 800/1999 und (EG) Nr. 2090/2002 hinsichtlich der Warenkontrolle bei der Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse, für die eine Erstattung gewährt wird",
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