del 28 febbraio 2008
relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi 1 , in particolare l’articolo 19, punto iv),
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali 2 , in particolare l’articolo 32, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 90/426/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi tra Stati membri e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.
(2) In conformità con l’articolo 19, punto iv), della direttiva 90/426/CEE, la Commissione può designare un laboratorio comunitario di riferimento per una o più malattie che colpiscono gli equini di cui all’allegato A della presente direttiva. Inoltre, stabilisce le funzioni, i compiti e le procedure in materia di collaborazione con i laboratori, negli Stati membri, incaricati della diagnosi delle malattie infettive che colpiscono gli equini.
(3) Al termine della procedura di selezione il laboratorio prescelto, Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), con il suo laboratorio di ricerche in patologia animale e zoonosi sito a Maisons-Alfort, e il suo laboratorio di ricerca in patologia e in malattie che colpiscono gli equini sito a Dozulé, Francia, dovrebbe essere designato in quanto laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini, ad eccezione della peste equina, per un periodo di cinque anni dal 1 o luglio 2008.
(4) Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti e per la salute ed il benessere degli animali. Un elenco dei laboratori comunitari di riferimento per la salute e il benessere degli animali e per gli animali vivi è fornito nel capitolo II dell’allegato VII del regolamento. È necessario inserire in tale elenco il laboratorio comunitario di riferimento designato per le malattie degli equini diverse dalla peste equina.
(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 882/2004.
(6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) con i suoi laboratori di ricerca in patologia animale e zoonosi e in patologia e malattie che colpiscono gli equini, siti in Francia, è designata come laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina per un periodo dal 1 o luglio 2008 al 30 giugno 2013.
2. Le funzioni, i compiti e le procedure del laboratorio comunitario di riferimento di cui al paragrafo 1 in materia di collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie infettive degli equini negli Stati membri sono fissate nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Nel capitolo II dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è aggiunto il seguente punto 14:
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352 ).
2 GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1 , rettifica pubblicata nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).
Funzioni, compiti e procedure del laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina in materia di collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie equine infettive negli Stati membri
Fatte salve le funzioni e gli obblighi generali dei laboratori comunitari di riferimento nel settore della salute animale, fissati all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, il laboratorio comunitario di riferimento («LCR») per le malattie degli equini diverse dalla peste equina è incaricato dei seguenti compiti e delle seguenti funzioni: