32008R0221•Regolamento (CE) n. 221/2008 del Consiglio, del 10 marzo 2008 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di biossido di manganese originari del Sudafrica
32008R0221Regulation14 mar 2008
del 10 marzo 2008
che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di biossido di manganese originari del Sudafrica
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. MISURE PROVVISORIE
(1) Con il regolamento (CE) n. 1066/2007 2 («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biossidi di manganese elettrolitici («EMD») (ovvero biossidi di manganese fabbricati mediante un processo elettrolitico), non sottoposti a trattamento termico dopo tale processo, di cui al codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820 10 00 10), originari del Sudafrica.
(2) Si ricorda, come indicato al considerando (8) del regolamento provvisorio, che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO
(3) Successivamente all’istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biossidi di manganese elettrolitici originari del Sudafrica, a tutte le parti interessate sono stati comunicati i fatti e le considerazioni sulla base dei quali sono state adottate le misure provvisorie. Le parti hanno avuto inoltre la possibilità di essere sentite. Alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni, mentre è stata sentita una parte che ne ha fatto richiesta.
(4) La Commissione ha proseguito la raccolta e la verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Dopo l’istituzione delle misure provvisorie è stata effettuata una visita di verifica in loco presso la sede della Delta EMD Australia Pty Ltd. per verificare i suoi profitti sul mercato interno.
(5) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.
C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
(6) Secondo quanto sostenuto da un utilizzatore, gli EMD di tipo alcalino e gli EMD di tipo carbonio-zinco non sono intercambiabili e di conseguenza non sono un solo prodotto giacché gli EMD di tipo carbonio-zinco non possono essere utilizzati nelle batterie alcaline. È opportuno ricordare che, a differenza dei biossidi di manganese naturali, dei biossidi di manganese chimici o dei biossidi di manganese elettrolitici trattati a caldo, gli EMD di tipo carbonio-zinco e gli EMD di tipo alcalino presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base. Pur non essendo intercambiabili ai fini della produzione di batterie alcaline, entrambi questi EMD sono sostanzialmente utilizzati per gli stessi impieghi, ovvero nella fabbricazione di batterie a secco. Si è dovuto pertanto respingere la suddetta obiezione.
(7) In assenza di altre osservazioni e altri elementi di prova su questo punto, si confermano i considerando da (9) a (13) del regolamento provvisorio.
2. Prodotto simile
(8) In assenza di osservazioni relative al prodotto simile, si confermano i considerando (14) e (15) del regolamento provvisorio.
D. DUMPING
1. Valore normale
(9) In assenza di osservazioni relative al metodo applicato per la determinazione del valore normale, si confermano i considerando da (16) a (26) del regolamento provvisorio.
(10) Sulla base delle osservazioni ricevute in merito alla determinazione del profitto secondo quanto descritto nei considerando (27) e (28) del regolamento provvisorio e a seguito di un’altra verifica in loco, la metodologia è stata rivista. È stato in particolare rilevato che non si poteva utilizzare il profitto realizzato dalla società collegata Delta EMD Australia Pty Ltd., in quanto esso non riguardava il prodotto in esame. Per quanto concerne gli USA, si è ritenuto che il margine di profitto potesse essere influenzato da altri fattori. In queste condizioni si è ritenuto più opportuno basare il margine di profitto sui dati relativi al paese oggetto dell’inchiesta, facendo in particolare riferimento al tasso di interesse commerciale sui mutui a lungo termine applicato in Sudafrica durante il periodo dell’inchiesta, pari al 10,75 %. In assenza di altri dati affidabili sul margine di profitto conseguibile sul prodotto in esame, questo metodo è stato ritenuto prudente, ragionevole e il più adeguato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Inoltre il profitto è analogo a quello registrato in India per il prodotto simile.
(11) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie il produttore esportatore ha chiesto l’applicazione di una serie di adeguamenti dei costi inclusi nel valore normale, riguardanti in particolare il trattamento dei rifiuti, il prezzo di acquisto delle materie prime e una quota delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) dichiarate come spese del gruppo. Nessuna di queste richieste è stata ritenuta giustificata in quanto non verificabili o in contrasto con la documentazione contabile.
(12) La società ha invocato anche una riduzione delle SGAV utilizzate per la costruzione del valore normale in modo da eliminare un accantonamento costituito per una richiesta di indennizzo avanzata in relazione a una vendita effettuata prima del PI. La richiesta è stata verificata sulla base degli elementi di prova prodotti e le SGAV sono state adeguate secondo quanto richiesto.
2. Prezzi all’esportazione
(13) In assenza di osservazioni relative ai prezzi all’esportazione, si confermano le conclusioni sui prezzi all’esportazione di cui ai considerando (29) e (30) del regolamento provvisorio.
3. Confronto
(14) In assenza di osservazioni sul confronto, si conferma quanto concluso in merito al confronto al considerando (31) del regolamento provvisorio.
4. Margine di dumping
(15) Stante quanto precede, la media ponderata del margine di dumping definitivo espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:
| Società | Margine di dumping |
|---|---|
| Delta E.M.D. (Pty) Ltd. | 17,1 % |
(16) In assenza di osservazioni relative al margine di dumping unico per l’intero paese applicabile a tutti gli altri esportatori del Sudafrica, si conferma il metodo per la determinazione del margine di dumping per l’intero paese di cui al considerando (34) del regolamento provvisorio.
E. PREGIUDIZIO
1. Produzione comunitaria e industria comunitaria
(17) In assenza di osservazioni relative alla produzione e all’industria comunitarie, si confermano i considerando da (35) a (38) del regolamento provvisorio.
2. Consumo comunitario
(18) In assenza di osservazioni relative al consumo comunitario, si confermano le conclusioni di cui ai considerando (39) e (40) del regolamento provvisorio.
3. Importazioni nella Comunità dal paese interessato
(19) In assenza di osservazioni riguardo alle importazioni nella Comunità dal paese interessato, si confermano i considerando da (41) a (46) del regolamento provvisorio.
4. Situazione dell’industria comunitaria
(20) In assenza di osservazioni relative alla situazione dell’industria comunitaria, si confermano i considerando da (47) a (65) del regolamento provvisorio.
5. Conclusioni relative al pregiudizio
(21) In assenza di osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da (66) a (72) del regolamento provvisorio.
F. NESSO DI CAUSALITÀ
1. Impatto delle importazioni dal Sudafrica
(22) In assenza di informazioni o osservazioni nuove su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (73) a (78) del regolamento provvisorio.
2. Effetti dovuti ad altri fattori
Importazioni da altri paesi terzi
(23) Nonostante il volume trascurabile delle importazioni di EMD dalla Repubblica popolare cinese (RPC) nel corso del PI, varie parti hanno sostenuto che la semplice esistenza di una fonte di approvvigionamento di EMD a basso prezzo e l’eccesso di offerta mondiale di EMD hanno provocato una pressione sui prezzi sul mercato comunitario e nel mondo.
(24) È opportuno osservare che dall’inchiesta è emerso anche, sulla base delle osservazioni di alcune altre parti, che le importazioni di EMD dalla RPC non rappresentano attualmente un’alternativa per gli utilizzatori, soprattutto nel settore delle piccole batterie. In effetti passare da una fonte di approvvigionamento di EMD a un’altra (la cosiddetta «procedura di qualificazione») richiede tempo e denaro. Ciò impedisce agli utilizzatori di essere flessibili nella scelta della fonte di approvvigionamento di EMD.
(25) Va rilevato che questa conclusione è confermata dal basso livello di importazioni di EMD dalla RPC: ciò dimostra che questa fonte di importazioni, nonostante i suoi prezzi molto inferiori ai prezzi medi all’importazione, non è stata considerata dagli utilizzatori un’alternativa nel corso del PI e non può aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Viene pertanto respinta l’obiezione avanzata e si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (79) a (81).
Andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria
(26) Secondo quanto sostenuto da alcune parti, il calo delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato interno nel corso del PI è dovuto al fatto che l’industria comunitaria si è concentrata sul mercato di esportazione. Si è dovuto respingere questa obiezione in quanto, come chiarito di seguito, si è constatato che l’andamento delle esportazioni non può in alcun modo aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria, nonostante l’aumento del 9 % del volume delle esportazioni dell’industria comunitaria nell’intero periodo in esame (dal 2002 fino al PI).
(27) In primo luogo le vendite all’esportazione dell’industria comunitaria sono state remunerative nel corso dell’intero periodo considerato, come stabilito dalle conclusioni provvisorie. Inoltre il volume delle esportazioni si è ridotto del 18 % nel corso del PI (rispetto al dato del 2005), mentre la quota delle esportazioni rispetto al volume della produzione dell’industria comunitaria è rimasta costante nel corso dell’intero periodo in esame.
(28) In assenza di nuove informazioni o di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando (82) e (83) del regolamento provvisorio.
Altri produttori comunitari
(29) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, la società Delta ha sostenuto che la mancata collaborazione dell’altro produttore comunitario CEGASA fosse un indice del fatto che esso non aveva subito alcun pregiudizio. Tale tesi è stata respinta trattandosi di una mera speculazione. Va detto in primo luogo che il suddetto produttore comunitario utilizza gli EMD principalmente per la propria produzione di batterie (uso proprio o captive ) e quindi le vendite di EMD non costituiscono la sua attività principale. In secondo luogo, dato che questo produttore comunitario non ha collaborato, non si possono trarre conclusioni sui fattori alla base del pregiudizio o sui motivi della mancata collaborazione. Sulla base delle risposte al questionario destinato agli utilizzatori, è stato inoltre possibile stabilire nella fase provvisoria del procedimento che le vendite di altri produttori comunitari sono diminuite parallelamente all’aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping dal Sudafrica.
(30) In assenza di nuove informazioni su questo punto, si confermano i considerando da (84) a (86) del regolamento provvisorio.
Contrazione della domanda
(31) Alcune parti hanno sostenuto che a causare la diminuzione del volume delle vendite dell’industria comunitaria sarebbe stata la delocalizzazione di parti della produzione operata da uno degli utilizzatori che effettuava i suoi acquisti presso l’industria comunitaria. Sarebbe stata la contrazione della domanda ad aver provocato la diminuzione del volume delle vendite.
(32) Anche se nel 2005 e nel 2006 uno dei principali utilizzatori ha in effetti delocalizzato parti della produzione nella RPC e si è parallelamente assistito a una riduzione del volume delle vendite dell’industria comunitaria a questo utilizzatore nel corso del PI, questo calo ha rappresentato solo una piccola quota della diminuzione complessiva del volume delle vendite nel corso del PI. Va aggiunto che il volume venduto dall’industria comunitaria a questo utilizzatore nel corso del PI è rimasto allo stesso livello di due anni prima (nel 2004) ed è poi aumentato nel 2005 quando è iniziata la delocalizzazione, mentre le vendite totali dell’industria comunitaria nella CE si sono ridotte di ben il 61 % tra il 2004 e il PI (39 % nel 2005 e 22 % nel PI). La tesi addotta è stata quindi respinta.
(33) In assenza di nuove informazioni o di altre osservazioni su questo punto, si conferma il considerando (87) del regolamento provvisorio.
Aumento dei prezzi delle materie prime
(34) Il produttore esportatore ha affermato di non aver avuto alcuna difficoltà ad assorbire l’aumento del prezzo delle materie prime dato il vantaggio competitivo derivante dalla sua ubicazione in prossimità delle miniere di manganese e dalle condizioni contrattuali vantaggiose concluse con il fornitore rappresentato da una società collegata.
(35) Questa argomentazione è stata respinta in quanto giudicata ininfluente rispetto alla valutazione del nesso di causalità, poiché è stato dimostrato che il produttore esportatore praticava prezzi di dumping nonostante gli asseriti vantaggi competitivi.
(36) In assenza di nuove informazioni o di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (88) a (90) del regolamento provvisorio.
Eccesso di offerta mondiale di EMD
(37) In assenza di nuove informazioni o di altre osservazioni su questo punto e tenuto conto delle conclusioni di cui ai precedenti considerando (23), (24) e (25), si confermano le conclusioni dei considerando (91) e (92) del regolamento provvisorio.
Intensificazione della concorrenza fra i produttori di batterie
(38) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, la società Delta ha contestato, in ragione dell’esiguo numero di impieghi degli EMD, utilizzati soltanto nella produzione di batterie, la conclusione secondo cui i produttori di EMD disponevano di un notevole potere per negoziare i prezzi con i produttori di batterie. Secondo la sua tesi, i produttori di batterie avrebbero imposto prezzi bassi ai produttori di EMD esercitando una pressione concorrenziale grazie al loro potere negoziale.
(39) Anche se è innegabile che l’impiego limitato degli EMD potrebbe in qualche misura limitare il potere dei produttori di EMD nella fissazione dei prezzi, ciò non annulla assolutamente il potere dei produttori di EMD, potere che deriva dallo scarso margine che hanno gli utilizzatori di EMD di passare ad altre fonti di approvvigionamento e dalla disponibilità di EMD di elevata purezza [cfr. considerando (23), (24) e (25)]. Per quanto riguarda il prezzo, l’unico potere negoziale reale dei produttori di batterie potrebbe derivare dalla relativa trasparenza del mercato degli EMD, visto che ogni anno essi avviano contemporaneamente con vari produttori di EMD trattative relative alle loro forniture. Tuttavia, anche in questo caso, sui benefici della trasparenza ha prevalso la scelta limitata di produttori di EMD, ovvero Delta e Tosoh, i cui EMD erano già stati oggetto della procedura di qualificazione da parte dei produttori di batterie. La tesi è stata quindi respinta.
(40) Vari utilizzatori hanno sostenuto che i prezzi praticati dalla società Delta nei loro confronti non erano oggetto di dumping e non esercitavano alcuna pressione sull’industria comunitaria. A tale proposito è opportuno ricordare che il pregiudizio causato all’industria comunitaria va valutato nel suo complesso: non si possono considerare isolatamente determinate società visto che la loro situazione è più che compensata da quella di altre.
(41) In assenza di ulteriori osservazioni a tale riguardo, si confermano i considerando (93) e (94) del regolamento provvisorio.
Pregiudizio autoinflitto
(42) La società Delta ha sostenuto che l’industria comunitaria si sarebbe autoinflitta il pregiudizio viste le decisioni di ristrutturazione e gli investimenti della società Tosoh alla base della diminuzione degli occupati e della redditività.
(43) Il regolamento provvisorio ha concluso che il calo occupazionale è stato determinato principalmente dalla ristrutturazione della società Tosoh. Va tuttavia respinta la tesi secondo cui la redditività sarebbe diminuita a seguito degli investimenti. Prima di tutto va detto che la ristrutturazione e gli investimenti sono stati effettuati principalmente nel 2004, anno caratterizzato da una redditività positiva e da un utile soddisfacente sul capitale investito. Grazie a questi investimenti la Tosoh ha ridotto notevolmente i costi unitari di produzione. Malgrado questi sforzi, però, negli anni successivi la Tosoh non è riuscita a trarre vantaggio dagli investimenti. Dato l’andamento crescente del volume delle importazioni oggetto di dumping dal Sudafrica, caratterizzate da prezzi inferiori ai costi di produzione, la redditività, l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa della Tosoh sono diminuiti attestandosi su valori nettamente negativi, come risulta dal regolamento provvisorio.
(44) La società Delta ha altresì sostenuto che, per quanto riguarda gli utili, il pregiudizio sarebbe stato autoinflitto e sarebbe riconducibile alle decisioni di gestione adottate dall’industria comunitaria, di concedere «dilazioni dei pagamenti insolitamente lunghe ai clienti» e «commissioni troppo elevate all’agente». Le obiezioni della società Delta sono state respinte in base alle argomentazioni che seguono.
(45) Non si è accertato che le dilazioni dei pagamenti abbiano avuto un’incidenza sostanziale sulla liquidità o sul flusso di cassa dell’industria comunitaria. Inoltre le maggiori dilazioni di pagamento sono state concesse nel tentativo di applicare prezzi leggermente più elevati e ridurre così l’effetto sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping. Termini di pagamento più lunghi non possono pertanto essere considerati la causa di un pregiudizio autoinflitto.
(46) Inoltre, a parte il fatto che la commissione riconosciuta all’agente non è risultata anomala per il settore, la tesi addotta non è pertinente in quanto il costo di produzione e la redditività dell’industria comunitaria sono stati calcolati in base ai costi sostenuti sia dalla società Tosoh sia delle sue società collegate che hanno ricevuto una commissione. La commissione in sé è un pagamento intrasocietario e di conseguenza il suo livello non incide sull’utile consolidato impiegato nel calcolo del pregiudizio.
3. Conclusioni relative al nesso di causalità
(47) In assenza di nuove informazioni o di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (95) a (97) del regolamento provvisorio.
G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
1. Interesse dell’industria comunitaria
(48) In assenza di nuove informazioni o di altre osservazioni su questo specifico punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (100) a (104) del regolamento provvisorio.
2. Interesse degli utilizzatori
(49) Alcune parti hanno sostenuto che la scomparsa della società Tosoh non danneggerà l’industria delle batterie in quanto la società Delta rappresenta una fonte di approvvigionamento alternativo e di conseguenza la sopravvivenza di un produttore comunitario non è nell’interesse della Comunità. Questa tesi è stata respinta per i seguenti motivi.
(50) In primo luogo i prezzi bassi praticati dalla società Delta non possono essere considerati sostenibili in quanto inferiori al costo di produzione. In secondo luogo gli utilizzatori, visto lo scarso margine che hanno di passare da una fonte di EMD ad un’altra dovendo testare (mediante la procedura di qualificazione) l’idoneità del «nuovo» EMD per la loro produzione di batterie, hanno nei confronti dei produttori di EMD un potere negoziale ridotto che verrà ulteriormente eroso se la società Tosoh dovesse scomparire.
(51) Il regolamento provvisorio ha concluso che il costo degli EMD rappresenta il 10-15 % del costo totale di produzione delle batterie. Due dei tre utilizzatori che hanno collaborato hanno contestato questa conclusione, senza però produrre elementi di prova a sostegno della loro posizione. Dato che l’utilizzatore che non ha contestato questa percentuale è l’unico di cui sia stato possibile verificare i dati nell’ambito di questo procedimento, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando (107) del regolamento provvisorio.
(52) Gli utilizzatori di EMD hanno più volte ribadito che non saranno in grado di assorbire il dazio antidumping come aumento del costo degli EMD. Sono sotto pressione a causa dell’incremento del costo di altre importanti materie prime e affermano di non poter sostenere l’ulteriore pressione derivante da un aumento del costo degli EMD.
(53) Tuttavia, nonostante le conclusioni di cui al considerando (107) del regolamento provvisorio, il livello del dazio antidumping non sembra neppure paragonabile all’aumento, verificatosi tra il gennaio 2006 e il gennaio 2007, del costo di altre materie impiegate nella produzione delle batterie (i prezzi del rame, del nichel e dello zinco sono saliti rispettivamente del 119,73 %, del 252,89 % e del 181,10 %). Si può quindi confermare in via definitiva che le misure avranno un effetto modesto sulla competitività di questa industria.
(54) È stato inoltre sostenuto che la situazione finanziaria degli utilizzatori comunitari è molto disomogenea. A tale proposito è opportuno ricordare che ai fini della valutazione dell’interesse comunitario si guarda alla situazione complessiva degli utilizzatori.
(55) Secondo quanto osservato da vari utilizzatori, i produttori di batterie occupano un numero di addetti molto maggiore di quello dell’industria comunitaria e a seguito delle misure antidumping potrebbero essere costretti a licenziare dipendenti o persino a delocalizzare i propri impianti di produzione. Anche se è stato confermato che il numero di dipendenti dei produttori di batterie è di gran lunga maggiore di quello dell’industria comunitaria, non sono stati prodotti elementi che provino che l’istituzione dei dazi determinerebbe una soppressione di posti di lavoro. Alla luce delle conclusioni di cui al considerando (52) che precede e del regolamento provvisorio secondo cui i dazi non avranno un’incidenza significativa sugli utilizzatori, si è pertanto respinta questa obiezione.
(56) Varie parti hanno sostenuto che l’industria comunitaria non sarebbe in grado di soddisfare la domanda comunitaria. Questa argomentazione è stata respinta. Dato il livello del dazio proposto, le importazioni dal Sudafrica continueranno a poter entrare nel mercato comunitario, anche se a prezzi non di dumping.
(57) In assenza di ulteriori osservazioni su questo punto specifico, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (105) a (109) del regolamento provvisorio.
3. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti della Comunità
(58) Secondo quanto sostenuto dall’importatore Traxys France (agente della società Delta), le misure costringeranno il fornitore Delta a cessare l’attività con una perdita di profitti e posti di lavoro quantificabile tra il 5 e il 25 %. Questa obiezione è stata respinta in quanto le misure, data la loro limitata incidenza sugli operatori interessati (produttori di batterie), non costringeranno la società Delta a cessare l’attività; anzi si limiteranno a neutralizzare la concorrenza sleale, salvaguarderanno l’esistenza della società Tosoh sul mercato comunitario e instaureranno parità di condizioni a vantaggio di tutti i fornitori di EMD e dei produttori di batterie.
(59) In assenza di nuove informazioni o di nuovi elementi di prova su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando (110) e (111) del regolamento provvisorio.
4. Conclusioni in merito all’interesse della Comunità
(60) In assenza di nuove informazioni o di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (112) a (114) del regolamento provvisorio.
H. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
1. Livello di eliminazione del pregiudizio
(61) Alla luce delle conclusioni cui si è pervenuti in merito alle pratiche di dumping, al pregiudizio che ne è derivato, al nesso di causalità e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuna l’istituzione di misure definitive onde impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria.
(62) In assenza di nuove informazioni o di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (115) a (117) del regolamento provvisorio. Il margine di pregiudizio è stato notevolmente più elevato del margine di dumping accertato.
2. Misure definitive
(63) Stante quanto precede, si ritiene opportuno, a norma dell’articolo 9 del regolamento di base, istituire un dazio antidumping definitivo al livello del margine di dumping, essendo quest’ultimo inferiore al margine di pregiudizio calcolato sopra.
(64) In considerazione dell’entità del margini di dumping e del pregiudizio subito dall’industria comunitaria, si ritiene necessario riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.
(65) Tenuto conto di quanto precede, si propongono le seguenti aliquote del dazio definitivo:
| Delta E.M.D (Pty) Ltd. | 17,1 % |
|---|---|
| Tutte le altre società | 17,1 % |
3. Impegno
(66) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi, il produttore esportatore del Sudafrica ha offerto un impegno sui prezzi conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. L’industria comunitaria è stata informata in merito a questa offerta e ha presentato le sue osservazioni.
(67) L’offerta è stata esaminata e si è deciso di respingerla per i seguenti motivi.
(68) Si osserva che sul mercato comunitario degli EMD esiste soltanto un ristretto numero di fornitori e che l’esportatore sudafricano detiene una quota di mercato considerevole (60-70 %). Nel corso del periodo esaminato ai fini della valutazione del pregiudizio questa quota è aumentata dell’81 % attraverso una politica aggressiva dei prezzi all’esportazione, che sono stati fissati a livelli inferiori rispetto ai costi di produzione dell’esportatore durante il PI.
(69) Inoltre, nonostante la volatilità dei prezzi dei principali fattori della produzione, quali il minerale di manganese e l’energia, i prezzi del prodotto in esame e del prodotto simile sono stati relativamente stabili. Si ritiene che, date le pratiche di dumping, la volatilità dei costi di produzione non si sia riflessa nei prezzi del prodotto in esame.
(70) Di conseguenza le misure basate su un prezzo minimo fisso potrebbero non essere efficaci a far fronte alle variazioni dei prezzi degli EMD eventualmente dovute a una variazione dei prezzi delle principali materie prime una volta che la pressione esercitata sui prezzi dai prodotti oggetto di dumping sia stata inizialmente eliminata dalla misura stessa. Inoltre, dato che il numero degli acquirenti di EMD sul mercato comunitario è limitato, esiste il rischio che qualsiasi misura basata su un prezzo minimo possa tradursi in un prezzo di riferimento sul mercato riducendo così la concorrenza, esito questo che non sarebbe nell’interesse della Comunità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biossidi di manganese elettrolitici (ovvero biossidi di manganese fabbricati mediante un processo elettrolitico), non sottoposti a trattamento termico dopo il processo elettrolitico, di cui al codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820 10 00 10), originari del Sudafrica.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Delta E.M.D. (Pty) Ltd. 17,1 % A828 Tutte le altre società 17,1 % A999
3. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Sono riscossi in via definitiva gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 1066/2007 della Commissione sulle importazioni di biossidi di manganese elettrolitici (ovvero biossidi di manganese fabbricati mediante un processo elettrolitico), non sottoposti a trattamento termico dopo il processo elettrolitico, di cui al codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820 10 00 10), originari del Sudafrica.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 2008. Per il Consiglio Il presidente D. RUPEL
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17 ).
2 GU L 243 del 18.9.2007, pag. 7 .
{
"legislation": {
"id": "32008r0221",
"hash": "91e730391fc5bb5841e6c62fa4bad3194307420ef994069c4c18bdb46b91fcf4",
"celex": "32008R0221",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 221/2008 du Conseil du 10 mars 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains dioxydes de manganèse originaires d’Afrique du Sud",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b0fea5a7-d413-40d7-beef-4bcbdd1a9c45.0010.03/DOC_1"
},
{
"title": "Council Regulation (EC) No 221/2008 of 10 March 2008 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain manganese dioxides originating in South Africa",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b0fea5a7-d413-40d7-beef-4bcbdd1a9c45.0006.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 221/2008 del Consiglio, del 10 marzo 2008 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di biossido di manganese originari del Sudafrica",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b0fea5a7-d413-40d7-beef-4bcbdd1a9c45.0012.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 221/2008 des Rates vom 10. März 2008 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls und zur endgültigen Vereinnahmung des vorläufigen Zolls auf die Einfuhren bestimmter Mangandioxide mit Ursprung in Südafrika",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b0fea5a7-d413-40d7-beef-4bcbdd1a9c45.0004.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:16:46.025Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0221",
"adoptionDate": "2008-03-10",
"effectiveDate": "2008-03-14",
"expirationDate": "2013-03-13",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32008R0221",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b0fea5a7-d413-40d7-beef-4bcbdd1a9c45.0012.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}