32008R0247•Regolamento (CE) n. 247/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
32008R0247Regulation1 lug 2008
del 17 marzo 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) L’aiuto alla trasformazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa, contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008. Tuttavia, in considerazione della tendenza favorevole rilevata sul mercato di questo tipo di fibre, oggetto del regime di aiuto in vigore, e al fine di favorire il consolidamento di prodotti innovativi e dei loro sbocchi di mercato, è opportuno prorogare l’applicazione del suddetto regime di aiuto fino al termine della campagna di commercializzazione 2008/2009.
(2) Il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre 1 , prevede un aumento dell’aiuto alla trasformazione per le fibre lunghe di lino a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009. Questo regolamento è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio a decorrere dalla campagna 2008/2009. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono state formulate tenendo conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1673/2000 come sarebbero state applicate a partire dalla suddetta campagna, fissando pertanto l’aiuto al livello previsto. Dato che l’aiuto alla trasformazione per le fibre corte è mantenuto fino al termine della campagna di commercializzazione 2008/2009, è opportuno, per tale campagna supplementare, mantenere l’aiuto alla trasformazione per le fibre lunghe di lino al livello finora previsto nel regolamento (CE) n. 1673/2000 fino al termine della campagna 2007/2008.
(3) Al fine di promuovere la produzione di fibre corte di lino e di fibre di canapa di alta qualità, l’aiuto è concesso per le fibre contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi. Gli Stati membri possono tuttavia derogare a questo limite e concedere l’aiuto alla trasformazione anche per le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 % nonché per le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %. Poiché tale possibilità è prevista solo fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008, è necessario autorizzare gli Stati membri a derogare al suddetto limite per un’altra campagna.
(4) Poiché si sono sviluppati nuovi sbocchi di mercato, occorre garantire un livello minimo di approvvigionamento di materie prime. Per continuare ad assicurare un congruo livello di produzione in ciascuno Stato membro, si deve prorogare il periodo di applicazione dei quantitativi nazionali garantiti.
(5) Per sostenere la produzione tradizionale di lino in talune regioni dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia è stato finora concesso un aiuto complementare. È necessario prorogare questo aiuto temporaneo fino al termine della campagna di commercializzazione 2008/2009 per consentire il graduale adattamento delle strutture aziendali alle nuove condizioni di mercato.
(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:
| 2) | a): il paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente: «1. L’aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre lunghe è concesso al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore. Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 l’aiuto è concesso alle stesse condizioni anche per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre corte e di canapa destinata alla produzione di fibre.»; | a) | il paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente: «1. L’aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre lunghe è concesso al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore. Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 l’aiuto è concesso alle stesse condizioni anche per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre corte e di canapa destinata alla produzione di fibre.»; | b) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini della presente sottosezione per “primo trasformatore riconosciuto” si intende la persona fisica o giuridica, o l’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal suo status giuridico secondo il diritto nazionale e da quello dei suoi membri, che è stato riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono situati i suoi impianti per la produzione di fibre di lino o di canapa.»; |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente: «1. L’aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre lunghe è concesso al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore. Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 l’aiuto è concesso alle stesse condizioni anche per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre corte e di canapa destinata alla produzione di fibre.»; | ||||
| b) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini della presente sottosezione per “primo trasformatore riconosciuto” si intende la persona fisica o giuridica, o l’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal suo status giuridico secondo il diritto nazionale e da quello dei suoi membri, che è stato riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono situati i suoi impianti per la produzione di fibre di lino o di canapa.»; |
| 3) | l’articolo 92, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo dell’aiuto alla trasformazione di cui all’articolo 91 è fissato a: a) per le fibre lunghe di lino: — 160 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009, — 200 EUR/t a decorrere della campagna di commercializzazione 2009/2010; b) durante la campagna di commercializzazione 2008/2009, per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, 90 EUR/t. Gli Stati membri possono tuttavia decidere, in funzione degli sbocchi tradizionali, di concedere l’aiuto anche per: a) le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 %; b) le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %. Nei casi previsti al secondo comma lo Stato membro accorda l’aiuto per un quantitativo che equivale al massimo, sulla base del 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, al quantitativo prodotto.»; | a) | —: 160 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009, | — | 160 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009, | — | 200 EUR/t a decorrere della campagna di commercializzazione 2009/2010; | b) | durante la campagna di commercializzazione 2008/2009, per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, 90 EUR/t. | a) | le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 %; | b) | le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | —: 160 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009, | — | 160 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009, | — | 200 EUR/t a decorrere della campagna di commercializzazione 2009/2010; | ||||||||
| — | 160 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009, | ||||||||||||
| — | 200 EUR/t a decorrere della campagna di commercializzazione 2009/2010; | ||||||||||||
| b) | durante la campagna di commercializzazione 2008/2009, per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, 90 EUR/t. | ||||||||||||
| a) | le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 %; | ||||||||||||
| b) | le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %. |
| 4) | a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell’aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato XI, punto A.I.»; | a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell’aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato XI, punto A.I.»; | b) | dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis . È stabilito un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2008/2009 per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa che possono beneficiare dell’aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato XI, punto A.II.»; | c) | è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Ogni Stato membro può trasferire una parte del suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 al suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 bis o viceversa. I trasferimenti di cui al primo comma sono effettuati sulla base di un’equivalenza di una tonnellata di fibre lunghe di lino per 2,2 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa. Gli importi degli aiuti alla trasformazione sono concessi al massimo per i quantitativi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 1 bis , adeguati a norma dei primi due commi del presente paragrafo.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell’aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato XI, punto A.I.»; | ||||||
| b) | dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis . È stabilito un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2008/2009 per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa che possono beneficiare dell’aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato XI, punto A.II.»; | ||||||
| c) | è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Ogni Stato membro può trasferire una parte del suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 al suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 bis o viceversa. I trasferimenti di cui al primo comma sono effettuati sulla base di un’equivalenza di una tonnellata di fibre lunghe di lino per 2,2 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa. Gli importi degli aiuti alla trasformazione sono concessi al massimo per i quantitativi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 1 bis , adeguati a norma dei primi due commi del presente paragrafo.»; |
| 5) | dopo l’articolo 94 è inserito l’articolo seguente: «Articolo 94 bis Aiuto complementare Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 è concesso un aiuto complementare al primo trasformatore riconosciuto per le superfici coltivate a lino situate nelle zone I e II descritte nel punto A.III dell’allegato XI e la cui produzione di paglia è oggetto: a) del contratto di compravendita o dell’impegno di cui all’articolo 91, paragrafo 1; nonché b) di un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe. L’importo dell’aiuto complementare è fissato a 120 EUR per ettaro nella zona I e a 50 EUR per ettaro nella zona II.»; | a) | del contratto di compravendita o dell’impegno di cui all’articolo 91, paragrafo 1; nonché | b) | di un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | del contratto di compravendita o dell’impegno di cui all’articolo 91, paragrafo 1; nonché | ||||
| b) | di un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe. |
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008. Per il Consiglio Il presidente I. JARC
1 GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16 . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ).
Nell’allegato XI il punto A è sostituito dal seguente:
«A.I. Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito per le fibre lunghe di lino di cui all’articolo 94, paragrafo 1 Belgio 13 800 Bulgaria 13 Repubblica ceca 1 923 Germania 300 Estonia 30 Spagna 50 Francia 55 800 Lettonia 360 Lituania 2 263 Paesi Bassi 4 800 Austria 150 Polonia 924 Portogallo 50 Romania 42 Slovacchia 73 Finlandia 200 Svezia 50 Regno Unito 50 A.II. Ripartizione fra gli Stati membri, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, del quantitativo massimo garantito per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa di cui all’articolo 94, paragrafo 1 bis Il quantitativo di cui all’articolo 94, paragrafo 1 bis , è ripartito sotto forma di: a) quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri: Belgio 10 350 Bulgaria 48 Repubblica ceca 2 866 Germania 12 800 Estonia 42 Spagna 20 000 Francia 61 350 Lettonia 1 313 Lituania 3 463 Ungheria 2 061 Paesi Bassi 5 550 Austria 2 500 Polonia 462 Portogallo 1 750 Romania 921 Slovacchia 189 Finlandia 2 250 Svezia 2 250 Regno Unito 12 100 b) 5 000 tonnellate da ripartire in quantitativi nazionali garantiti, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, tra Danimarca, Grecia, Irlanda, Italia e Lussemburgo. La suddetta ripartizione è stabilita in funzione delle superfici che formano oggetto di uno dei contratti o degli impegni di cui all’articolo 91, paragrafo 1. A.III. Zone ammissibili all’aiuto di cui all’articolo 94 bis Zona I 1. Il territorio dei Paesi Bassi. 2. I seguenti comuni belgi: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Disksmuide (esclusi Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (unicamente Meerdonk), Sint-Lauriens, Veurne e Zuienkerke. Zona II 1. Le zone del Belgio non comprese nella zona I. 2. Le seguenti zone francesi: — il dipartimento del Nord, — gli arrondissements di Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer e il cantone di Marquise nel dipartimento Pas-de-Calais, — gli arrondissements di Saint-Quentin e di Vervins nel dipartimento dell’Aisne, — l’ arrondissement di Charleville-Mézières nel dipartimento delle Ardenne.»
Il quantitativo nazionale garantito stabilito per l’Ungheria concerne solo le fibre di canapa.
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