32008R0313•Regolamento (CE) n. 313/2008 della Commissione, del 3 aprile 2008 , recante deroga al regolamento (CE) n. 1445/95 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di importazione di carni bovine dal Brasile
32008R0313Regulation5 apr 2008
del 3 aprile 2008
recante deroga al regolamento (CE) n. 1445/95 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di importazione di carni bovine dal Brasile
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 , in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine 2 , il periodo di validità dei titoli di importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio.
(2) La decisione 2008/61/CE della Commissione, del 17 gennaio 2008, che modifica l'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio relativamente alle importazioni di carni fresche di bovini provenienti dal Brasile 3 ha modificato le prescrizioni in materia di importazione di carni bovine dal Brasile. A norma della citata decisione si può consentire il proseguimento delle importazioni in condizioni di sicurezza solo rafforzando i controlli e la sorveglianza sulle aziende da cui provengono gli animali ammissibili all'esportazione nella Comunità e richiedendo alle autorità brasiliane di redigere un elenco provvisorio delle aziende autorizzate, per le quali sono fornite determinate garanzie.
(3) Negli ultimi anni il Brasile è stato il principale fornitore di carni bovine del mercato comunitario, in quanto rappresenta da solo circa due terzi delle importazioni comunitarie complessive del settore delle carni bovine. In seguito all'applicazione della decisione 2008/61/CE gli operatori che prima della sua entrata in vigore avevano ottenuto titoli per l'importazione di carni bovine nell'ambito dei contingenti tariffari di importazione di cui all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata 4 , di cui al regolamento (CE) n. 529/2007 della Commissione, dell'11 maggio 2007, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1 o luglio 2007 al 30 giugno 2008) 5 e di cui al regolamento (CE) n. 545/2007 della Commissione, del 16 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1 o luglio 2007 al 30 giugno 2008) 6 , incontrano alcune difficoltà pratiche per reperire i prodotti nel corso del normale periodo di validità dei titoli di importazione. Tenendo conto di queste circostanze particolari è opportuno prorogare, in via temporanea, il periodo di validità dei titoli fino al termine del periodo del contingente tariffario di importazione.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, per il periodo di importazione nell'ambito del contingente tariffario di importazione dal 1 o luglio 2007 al 30 giugno 2008, i titoli rilasciati in conformità all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 936/97, e in conformità al regolamento (CE) n. 529/2007 e al regolamento (CE) n. 545/2007 sono validi fino al 30 giugno 2008.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 della Commissione ( GU L 29 del 2.2.2008, pag. 5 ). Il regolamento (CEE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ) a decorrere dal 1 o luglio 2008.
2 GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/2007 ( GU L 139 del 31.5.2007, pag. 5 ).
3 GU L 15 del 18.1.2008, pag. 33 .
4 GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 317/2007 ( GU L 84 del 24.3.2007, pag. 4 ).
5 GU L 123 del 12.5.2007, pag. 26 .
6 GU L 129 del 17.5.2007, pag. 14 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 ( GU L 29 del 2.2.2008, pag. 5 ).
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 della Commissione (). Il regolamento (CEE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 () a decorrere dal 1o luglio 2008. ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/2007 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 317/2007 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 (). ↩ ↩2
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