dell'11 aprile 2008
relativo alla fissazione dei massimali applicabili agli importi supplementari di aiuto da concedere in Portogallo nell'ambito della modulazione facoltativa istituita dal regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 1 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 378/2007 ha stabilito le condizioni che permettono agli Stati membri di applicare, nel periodo 2007-2012, una riduzione, detta «modulazione facoltativa», a tutti gli importi relativi ai pagamenti diretti erogati sul loro territorio nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio 2 .
(2) Il Portogallo ha deciso di applicare la modulazione facoltativa a partire dal 2008 con un tasso annuo di riduzione del 10 %.
(3) Per poter stimare gli importi netti ottenuti con l'applicazione della modulazione facoltativa che saranno messi a disposizione del Portogallo come sostegno comunitario per misure intraprese nell'ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale è necessario fissare i massimali applicabili in Portogallo al totale degli importi supplementari di aiuto, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 378/2007.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I massimali applicabili in Portogallo al totale degli importi supplementari di aiuto, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 378/2007 sono i seguenti:
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1 .
2 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2008 della Commissione ( GU L 90 del 2.4.2008, pag. 5 ).