del 23 aprile 2008
recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato tecnico per la trasmissione delle statistiche relative alle consociate estere e le deroghe da concedere agli Stati membri
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 716/2007 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere.
(2) È necessario specificare il formato tecnico e la procedura per la trasmissione di statistiche sulle consociate estere di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 716/2007, al fine di produrre dati comparabili e armonizzati tra Stati membri, ridurre il rischio di errori nella loro trasmissione e aumentare la velocità con cui i dati raccolti possono essere elaborati e messi a disposizione degli utenti. Occorre pertanto definire strumenti attuativi cui affiancare le istruzioni contenute nel manuale di raccomandazioni sulla produzione di statistiche relative alle consociate estere, redatto da Eurostat e rivisto periodicamente.
(3) È anche necessario concedere deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 716/2007, per consentire agli Stati membri di provvedere alle necessarie modifiche dei rispettivi sistemi statistici nazionali. Ciò vale in particolare per l'elaborazione di nuovi registri statistici e di metodi per la raccolta dei dati. Il problema particolare delle «outward FATS» risiede nel fatto che l'unità statistica d'analisi non coincide con l'unità dichiarante e non è residente negli Stati membri.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il formato tecnico di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 716/2007 relativo al modulo comune per le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese è in linea con quanto stabilito nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'articolo 1 per i dati relativi al primo anno di riferimento di cui all'allegato I, sezione 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 716/2007 e per quelli relativi agli anni successivi.
Articolo 3
Il formato tecnico di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 716/2007 relativo al modulo comune per le statistiche sulle consociate estere residenti all'estero è in linea con quanto stabilito nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'articolo 3 per i dati relativi al primo anno di riferimento di cui all'allegato II, sezione 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 716/2007 e per quelli relativi agli anni successivi.
Articolo 5
I dati da presentare in conformità del regolamento (CE) n. 716/2007 sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) sotto forma elettronica dalle autorità nazionali competenti. Il formato di trasmissione è conforme alle norme per gli scambi specificate dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi con l'ausilio di strumenti elettronici o caricati presso il punto unico di ingresso per i dati gestito dalla Commissione (Eurostat).
Gli Stati membri danno attuazione alle norme e alle linee guida per gli scambi fornite dalla Commissione (Eurostat) in conformità delle condizioni del presente regolamento.
Articolo 6
Per ogni trasmissione di dati, gli Stati membri forniscono i necessari metadati alla Commissione (Eurostat), sotto forma elettronica e in base alla struttura definita nell'ultima versione del manuale di raccomandazioni sulla produzione di statistiche relative alle consociate estere redatto da Eurostat.
Articolo 7
Le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 716/2007 sono in linea con quanto specificato nell'allegato III di tale regolamento.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2008. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione
1 GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17 .
SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI NEL PAESE
1. Introduzione
La standardizzazione delle strutture dei record è fondamentale per un’elaborazione efficiente dei dati e costituisce una fase necessaria per fornire dati conformi alle norme di scambio specificate dalla Commissione (Eurostat).
I dati sono inviati sotto forma di una serie di record, che servono in gran parte a descriverne le caratteristiche (paese, anno di riferimento, attività economica, disaggregazione geografica ecc.). I dati in sé sono costituiti da un numero che può essere associato a segnalatori e a note esplicative utilizzati per aggiungere spiegazioni ai dati stessi e fornire all'utente maggiori informazioni per quanto riguarda, ad esempio, i cambiamenti estremi da un anno all'altro. A ogni serie di dati è associato un file.
I dati riservati sono inviati con il valore reale riportato nel campo del valore e aggiungendo al record un segnalatore indicante la natura dei dati riservati. Gli Stati membri forniscono tutti i livelli di aggregazione delle disaggregazioni di cui al regolamento (CE) n. 716/2007. I dati inoltre contengono tutti i segnalatori secondari di riservatezza in conformità delle norme sulla riservatezza in vigore a livello nazionale.
Gli Stati membri curano la completezza di tutte le serie di dati da fornire, compresi i record per tutti i dati previsti dal regolamento (CE) n. 716/2007 che non sono disponibili, cioè che non vengono raccolti nello Stato membro interessato. I dati per le attività/fenomeni che non esistono nello Stato membro interessato sono contrassegnati nei record da uno zero (codice «0» nel campo del valore). Il codice «0» nel campo del valore può anche essere utilizzato nel caso di attività esistenti ma per le quali i dati sono ridotti e a causa dell'arrotondamento risultano uguali a zero. I dati monetari sono espressi in migliaia dell'unità valutaria nazionale (in migliaia di euro per i paesi dell'area dell'euro). I paesi che entrano nell'area dell'euro trasmettono in euro anziché in valuta nazionale i dati monetari relativi all'anno della loro adesione.
2. Identificatore del gruppo di dati
I seguenti identificatori del gruppo di dati sono usati per trasmettere le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese:
Per la serie 1G: SBSFATS_1GA1_A.
Per la serie 1G2: SBSFATS_1GB1_A
3. Struttura dei dati e definizione dei campi
Questa sezione fornisce una rassegna della struttura dei dati e definisce i campi, i codici e gli attributi da utilizzare. I codici da utilizzare si trovano nell'ultima versione del manuale Eurostat di raccomandazioni sulla produzione di statistiche relative alle consociate estere di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 716/2007. Vanno inviati tutti i campi, anche quelli vuoti. L'ordine dei campi da sinistra a destra è il seguente:
SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI ALL'ESTERO
1. Introduzione
La standardizzazione delle strutture dei record è fondamentale per un’elaborazione efficiente dei dati e costituisce una fase necessaria per fornire dati conformi alle norme di scambio specificate dalla Commissione (Eurostat).
2. Identificatore del gruppo di dati
I seguenti identificatori del gruppo di dati sono usati per trasmettere le statistiche sulle consociate estere residenti all'estero:
DSI+BOP_FATS_A
3. Struttura dei dati, elenchi dei codici e attributi
Questa sezione fornisce una rassegna della struttura dei dati, degli elenchi dei codici e degli attributi da utilizzare. I valori disponibili degli attributi si trovano nelle ultime versioni del manuale di raccomandazioni sulla produzione di statistiche relative alle consociate estere redatto da Eurostat di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 716/2007 e del vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti. Vanno inviati tutti i campi, anche quelli vuoti.
L'ordine dei campi da sinistra a destra è il seguente:
DEROGHE
La tabella che segue indica, per ciascuno Stato membro, i periodi di transizione e le deroghe concessi negli allegati I (modulo statistiche sulle consociate estere residenti nel paese) e II (modulo statistiche sulle consociate estere residenti all'estero) del regolamento (CE) n. 716/2007. Ove occorra una deroga si distingue fra deroga completa, quando non può essere fornita alcuna informazione, e deroga parziale, quando non possono essere soddisfatte alcune disposizioni. Nel caso della deroga parziale, le tabelle indicano se le disposizioni che non possono essere soddisfatte riguardino la trasmissione dei risultati (20 mesi) o la copertura delle attività.