del 21 aprile 2008
che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine
(rifusione)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 , in particolare l’articolo 29, paragrafo 2, l’articolo 33, paragrafo 12, e l’articolo 41,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 2 , ha subito diverse e sostanziali modifiche 3 . Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999, l’importazione nella Comunità di prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso, è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione. Dall’esperienza acquisita è emersa la necessità di seguire attentamente l’evoluzione prevedibile degli scambi di tutti i prodotti del settore delle carni bovine di particolare importanza per l’equilibrio di questo mercato estremamente sensibile. Allo scopo di una migliore gestione del mercato, occorre pertanto prevedere anche la presentazione di titoli di importazione per i prodotti di cui ai numeri di codice NC da 1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69 .
(3) È necessario seguire le importazioni nella Comunità di giovani bovini e, in particolare, di vitelli. Occorre subordinare il rilascio dei titoli d’importazione all’indicazione dei paesi di provenienza di detti animali.
(4) Conformemente all’ articolo 6, paragrafo 4, della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche 4 , l’originale del certificato veterinario deve scortare gli animali della specie bovina fino al posto d’ispezione frontaliero.
(5) Nella tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC) sono previsti numeri d’ordine che consentono di identificare i contingenti tariffari di importazione, i relativi prodotti contemplati e, in taluni casi, la loro origine. Occorre disporre che gli Stati membri indichino detti numeri nei titoli d’importazione o nei loro estratti e li utilizzino nelle comunicazioni alla Commissione.
(6) La competente autorità nazionale che rilascia i titoli d’importazione non sempre è a conoscenza del paese d’origine dei quantitativi importati nel quadro dei contingenti tariffari aperti per più paesi terzi e dei quantitativi importati ai dazi della tariffa doganale comune. Occorre stabilire che l’indicazione del paese d’origine, nel caso di tali contingenti tariffari e nel caso delle importazioni non preferenziali, è un’esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli 5 , nonché esigere di conseguenza l’iscrizione, per i contingenti in questione e per le importazioni non preferenziali, del paese d’origine nella colonna 31 del titolo d’importazione o del suo estratto.
(7) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999, l’esportazione di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all’esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d’esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Occorre quindi stabilire le modalità d’applicazione specifiche di tale regime, e definire in particolare le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle stesse e sui titoli, completando in tal modo il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli 6 .
(8) L’articolo 33, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1254/1999, prevede che il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell’articolo 300 del trattato in merito al volume delle esportazioni sia garantito dai titoli di esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli nonché per la durata della validità dei titoli.
(9) È inoltre opportuno disporre che le decisioni in merito alle domande di titoli di esportazione siano comunicate solo dopo un periodo di riflessione. Questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili alle domande pendenti. È opportuno stabilire, nell’interesse dell’operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione di un coefficiente di accettazione.
(10) È opportuno consentire, per le domande riguardanti quantitativi pari o inferiori a 25 tonnellate e su richiesta dell’operatore, il rilascio immediato dei titoli di esportazione. Al fine di evitare che tale facoltà conduca all’elusione del meccanismo succitato, occorre limitare la durata della validità di detti titoli.
(11) Ai fini di una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno prevedere una deroga alle norme relative alla tolleranza di cui al regolamento (CE) n. 1291/2000.
(12) È necessario che il presente regolamento preveda disposizioni relative al regime speciale di assistenza all’esportazione di cui al regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione, del 7 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regime di assistenza all’esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo 7 , e al regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione, del 25 ottobre 1996, che stabilisce modalità di applicazione del regime di assistenza all’esportazione nel settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in Canada e che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95 8 .
(13) Per poter gestire il regime la Commissione deve poter disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull’utilizzazione di quelli rilasciati. Ai fini di una maggiore efficacia amministrativa, è opportuno utilizzare un unico modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione.
(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I MATERIA DISCIPLINATA Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.
CAPO II TITOLI D’IMPORTAZIONE Articolo 2 1. L’importazione nella Comunità di prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1254/1999, nonché di prodotti di cui ai numeri di codice NC da 1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69 è subordinata alla presentazione di un titolo d’importazione. 2. Per l’importazione dei prodotti di cui ai codici NC da 0102 90 05 a 0102 90 49 , ad eccezione dei contingenti d’importazione degli animali vivi della specie bovina disciplinati dai rispettivi regolamenti recanti modalità di applicazione, la domanda di titolo d’importazione e il titolo recano: a) nella casella 7, l’indicazione del paese di provenienza; b) nella casella 8, l’indicazione del paese d’origine, che corrisponde al paese d’esportazione ai sensi della parte 2 dell’allegato I (Modelli di certificati veterinari) della decisione 79/542/CEE. Il titolo obbliga a importare da tale paese; c) nella casella 20, le diciture seguenti: «Il paese d’origine che figura nella casella 8 corrisponde al paese d’esportazione menzionato nell’originale o nella copia del certificato veterinario». 3. L’immissione in libera pratica degli animali di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione dell’originale o della copia del certificato veterinario, copia certificata conforme dall’ufficio d’ispezione frontaliero comunitario, ed alla condizione che il paese emittente corrisponda a quello indicato nella casella 8 del titolo d’importazione. Articolo 3 Il periodo di validità del titolo d’importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000. Articolo 4 La cauzione relativa ai titoli di importazione è di: a) 5 EUR per capo, per gli animali vivi; b) 12 EUR/100 kg in peso netto, per gli altri prodotti. Articolo 5 1. Fatte salve altre disposizioni specifiche, i titoli d’importazione sono richiesti per i prodotti corrispondenti a uno dei codici NC oppure uno dei gruppi di codici NC corrispondenti ad uno stesso trattino dell’elenco di cui all’allegato I. 2. Le indicazioni che compaiono nella domanda sono riportate nel titolo d’importazione. 3. Nel caso di importazioni soggette a regime preferenziale l’organismo che rilascia il titolo d’importazione indica nella casella 20 del titolo d’importazione o dei suoi estratti il numero d’ordine del contingente che compare nella tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC). Articolo 6 1. Entro il decimo giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, per i quali il mese precedente sono stati rilasciati titoli d’importazione a fini di importazioni fuori contingente. 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, per i quali i titoli d’importazione rilasciati nel periodo compreso fra il 1 o luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso non sono stati utilizzati a fini di importazioni fuori contingente. 3. Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, ripartiti per mese di importazione e per paese d’origine, che sono stati realmente immessi in libera pratica nel periodo compreso fra il 1 o luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso a fini di importazioni fuori contingente. Tuttavia, a decorrere dal 1 o luglio 2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione 9 , i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a decorrere dal 1 o luglio 2009 a fini di importazioni fuori contingente. Articolo 7 Le comunicazioni di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, sono effettuate come indicato negli allegati II, III e IV utilizzando le categorie di prodotti elencate nell’allegato V. Articolo 8 1. All’imputazione del titolo o del suo estratto, il paese d’origine deve figurare nella colonna 31 del titolo di importazione o del suo estratto, oltre alle informazioni già previste dal regolamento (CE) n. 1291/2000. 2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.
CAPO III TITOLI D’ESPORTAZIONE Articolo 9 Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, l’esportazione di prodotti nel settore delle carni bovine per i quali è chiesta una restituzione all’esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, in conformità delle disposizioni degli articoli da 10 a 16 del presente regolamento. Articolo 10 1. Per le esportazioni di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all’esportazione, subordinate al rilascio di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, il periodo di validità dei titoli, calcolato a partire dalla data di rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, è fissato a: a) cinque mesi, più la frazione del mese in corso, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10 e a settantacinque giorni per i prodotti di cui ai codici NC 0102 90 e ex 1602 ; b) sessanta giorni per gli altri prodotti. 2. Per i titoli d’esportazione di prodotti del settore delle carni bovine rilasciati conformemente alla procedura di cui all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità scade al termine del: a) quinto mese, dal mese di rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10 ; b) quarto mese, dal mese di rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento, per gli altri prodotti. 3. In deroga all’articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il termine di ventun giorni è sostituito con novanta giorni per i prodotti di cui al codice NC 0102 10 . 4. Nelle domande di rilascio dei titoli e nei titoli stessi sono indicati, nella casella 15, la designazione del prodotto, nella casella 16, il numero di codice a dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione e, nella casella 7, il paese di destinazione. 5. Le categorie di prodotti di cui all’articolo 14, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sono indicate nell’allegato VI del presente regolamento. Articolo 11 La cauzione relativa ai titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione è di: a) 26 EUR per capo per gli animali vivi; b) 15 EUR/100 kg per i prodotti di cui al codice 0201 30 00 9100 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione; c) 9 EUR/100 kg, peso netto, per gli altri prodotti. Articolo 12 1. Le domande di titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, possono essere presentate presso le autorità competenti dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana. I titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna delle misure particolari di cui ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo. Tuttavia, i titoli richiesti in virtù dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 sono rilasciati immediatamente. In deroga al secondo comma del presente paragrafo, la Commissione può fissare secondo la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999, un giorno diverso dal mercoledì per il rilascio dei titoli di esportazione, qualora non sia possibile rispettare tale giorno. 2. Qualora il rilascio dei titoli d’esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l’esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all’articolo 33, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1254/1999, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può: a) fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti; b) respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d’esportazione; c) sospendere la presentazione di domande di titoli d’esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999. Nel caso di cui al primo comma, lettera c), le domande di titoli d’esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili. Le misure di cui al primo comma possono essere adottate o differenziate secondo le categorie di prodotti e secondo la destinazione o il gruppo di destinazioni. 3. Le misure di cui al paragrafo 2 possono anche essere adottate qualora le domande di titoli d’esportazione riguardino quantitativi che superano o potrebbero superare i quantitativi smaltiti normalmente per una destinazione o un gruppo di destinazioni e il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di perturbazioni degli scambi in questione o del mercato comunitario. 4. Qualora le domande siano state respinte o i rispettivi quantitativi siano stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente al quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta. 5. In deroga al paragrafo 1, se viene fissata una percentuale unica di accettazione inferiore al 90 %, il titolo è rilasciato entro l’undicesimo giorno lavorativo successivo a quello della pubblicazione di detta percentuale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Entro i dieci giorni lavorativi successivi a tale giorno di pubblicazione, l’operatore può: a) ritirare la sua domanda di rilascio di titolo; in tal caso la cauzione viene immediatamente svincolata; oppure b) chiedere il rilascio immediato del titolo; in tal caso l’organismo competente rilascia senza indugio il titolo richiesto, ma comunque non prima del quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della relativa domanda. 6. In deroga al paragrafo 1, le domande di titoli riguardanti un quantitativo non superiore a 25 tonnellate di prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 non sono soggette al termine di cinque giorni. In tal caso, in deroga all’articolo 10 del presente regolamento, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano nella casella 20 almeno una delle diciture elencate nell’allegato VII, parte A, del presente regolamento. Articolo 13 1. Il quantitativo esportato conformemente al margine di tolleranza previsto dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, non dà diritto al pagamento della restituzione se l’esportazione di cui trattasi è effettuata sulla base di un titolo di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento e il titolo stesso reca, nella casella 22, la dicitura: «Restituzione valida per … tonnellate (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)». 2. Le disposizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione 10 non si applicano alle restituzioni speciali all’esportazione concesse per i prodotti di cui ai codici NC 0201 30 00 9100 e 0201 30 00 9120 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione 11 , qualora tali prodotti siano stati sottoposti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione 12 . Articolo 14 1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle esportazioni effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006. 2. La domanda di rilascio di titolo d’esportazione di prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1643/2006 può essere presentata soltanto in uno Stato membro in cui siano soddisfatte le condizioni sanitarie richieste dal paese importatore. 3. Nella domanda di rilascio di titolo d’esportazione e nella casella 7 del titolo stesso riservata al paese di destinazione è indicata la sigla «USA». Il titolo vincola ad esportare dallo Stato membro emittente verso tale destinazione. 4. In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i quantitativi esportati non possono essere superiori a quelli indicati nel titolo. Nella casella 19 di quest’ultimo è indicata la cifra «0». 5. Nella casella 22 del titolo è riportata una delle diciture elencate nell’allegato VII, parte B. 6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) ogni giorno lavorativo, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), il quantitativo globale di prodotti oggetto di domande; b) entro la fine del mese di presentazione delle domande, l’elenco dei richiedenti. 7. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori a quelli disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. 8. I titoli sono rilasciati il decimo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda. Non è rilasciato alcun titolo per le domande che non sono state trasmesse alla Commissione. 9. In deroga all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento, la validità del titolo d’esportazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno del rilascio. 10. Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti conformemente al disposto del paragrafo 7, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente al quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta. 11. Oltre al soddisfacimento delle condizioni previste all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1291/2000, lo svincolo della cauzione relativa al titolo d’esportazione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto in questione è giunto a destinazione, conformemente all’articolo 35, paragrafo 5, del suddetto regolamento. Articolo 15 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle esportazioni verso il Canada ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96. 2. La domanda di rilascio di titolo di esportazione di prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2051/96 può essere presentata soltanto in uno Stato membro in cui siano soddisfatte le condizioni sanitarie richieste dalle autorità canadesi. 3. Nella domanda di rilascio di titolo d’esportazione e nella casella 7 del titolo stesso, riservata al paese di destinazione, è indicata la sigla «Canada». Il titolo vincola ad esportare dallo Stato membro emittente verso tale destinazione. 4. In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i quantitativi esportati non possono essere superiori a quelli indicati nel titolo. Nella casella 19 di quest’ultimo è indicata la cifra «0». 5. Nella casella 22 del titolo è riportata una delle diciture elencate nell’allegato VII, parte C. 6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) ogni giorno lavorativo, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), il quantitativo globale di prodotti oggetto di domande; b) entro la fine del mese di presentazione delle domande, l’elenco dei richiedenti. 7. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori a quelli disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. 8. I titoli sono rilasciati il decimo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda. Non è rilasciato alcun titolo per le domande che non sono state trasmesse alla Commissione. 9. In deroga all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento, la validità del titolo d’esportazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno del rilascio. 10. Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti conformemente al disposto del paragrafo 7, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente al quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta. 11. Oltre al soddisfacimento delle condizioni previste all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1291/2000, lo svincolo della cauzione relativa al titolo d’esportazione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto in questione è giunto a destinazione, conformemente all’articolo 35, paragrafo 5, del suddetto regolamento. Articolo 16 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) ogni venerdì a partire dalle ore 13.00: i) le domande di titoli con fissazione anticipata della restituzione di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l’assenza di domande di titoli; ii) le domande di titoli di cui all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l’assenza di domande di titoli; iii) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 6, del presente regolamento, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o il mancato rilascio di titoli; iv) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli facendo seguito a domande di titoli di cui all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando la data di presentazione della domanda e il paese di destinazione; v) i quantitativi per i quali nel corso della settimana in corso sono state ritirate le domande di titoli di esportazione, nel caso di cui all’articolo 12, paragrafo 5, del presente regolamento; b) entro il 15 di ogni mese per il mese precedente: i) le domande di titoli di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000; ii) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli a norma dell’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento e che non sono stati utilizzati. 2. Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono indicati: a) il quantitativo, in peso, del prodotto per ogni categoria di cui all’articolo 10, paragrafo 5; b) il quantitativo per ogni categoria, ripartito secondo la destinazione. Inoltre, nella comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), è precisato l’importo della restituzione, per categoria. 3. Tutte le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese quelle negative, vanno effettuate secondo il modello che figura nell’allegato VIII.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 17 Il regolamento (CE) n. 1445/95 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato X. Articolo 18 Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 ( GU L 29 del 2.2.2008, pag. 5 ).
2 GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/2007 ( GU L 139 del 31.5.2007, pag. 5 ).
3 Cfr. allegato IX.
4 GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15 . Decisione modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 2008/61/CE ( GU L 15 del 18.1.2008, pag. 33 ).
5 GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( GU L 365 del 12.12.2006, pag. 52 ).
6 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1423/2007 ( GU L 317 del 5.12.2007, pag. 36 ).
7 GU L 308 dell’8.11.2006, pag. 7 .
8 GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2333/96 ( GU L 317 del 6.12.1996, pag. 13 ).
9 GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13 .
10 GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 .
11 GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1 .
12 GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7 .
Elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 1
— 0102 90 05
— 0102 90 21 , 0102 90 29
— 0102 90 41 a 0102 90 49
— 0102 90 51 a 0102 90 79
— 0201 10 00 , 0201 20 20
— 0201 20 30
— 0201 20 50
— 0201 20 90
— 0201 30 00 , 0206 10 95
— 0202 10 00 , 0202 20 10
— 0202 20 30
— 0202 20 50
— 0202 20 90
— 0202 30 10
— 0202 30 50
— 0202 30 90
— 0206 29 91
— 0210 20 10
— 0210 20 90 , 0210 99 51 , 0210 99 90
— 1602 50 10 , 1602 90 61
— 1602 50 31
— 1602 50 95
— 1602 90 69
Comunicazione dei titoli di importazione (rilasciati)
Stato membro: …
Applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 382/2008
Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione
Dal: … al: ….
1 Categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V.
Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati)
Stato membro: …
Applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 382/2008
Quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione non sono stati utilizzati
Dal: … al: ….
1 Categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V.
Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica
Stato membro: …
Applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 382/2008
Quantitativi di prodotti (in chilogrammi o numero di capi) immessi in libera pratica:
Categoria del prodotto elencata nell’allegato V: …
Categorie di prodotti di cui all’articolo 7
Elenco delle categorie di prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 5
PARTE A
Diciture di cui all’articolo 12, paragrafo 6
PARTE B
Diciture di cui all’articolo 14, paragrafo 5
PARTE C
Diciture di cui all’articolo 15, paragrafo 5
Applicazione del regolamento (CE) n. 382/2008
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI/D/2 — Settore delle carni bovine
Comunicazioni relative ai titoli di esportazione — carni bovine
Mittente:
Data:
Stato membro:
Responsabile da contattare:
Tel.:
Fax:
Parte A — Comunicazioni del venerdì
Periodo dal … al …
Parte B — Comunicazioni mensili
1 Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione ( GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11 ). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.
2 Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione ( GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11 ). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.
3 Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione ( GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11 ). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.
4 Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione ( GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11 ). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.
5 Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione ( GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11 ). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.
6 Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione ( GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11 ). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.
7 Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione ( GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11 ). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.
Regolamento abrogato e sue modificazioni successive
Tavola di concordanza