32008R0384•Regolamento (CE) n. 384/2008 della Commissione, del 29 aprile 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l’esenzione delle femmine gravide dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
32008R0384Regulation3 mag 2008
del 29 aprile 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l’esenzione delle femmine gravide dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 11, l’articolo 12, e l’articolo 19, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione 2 fissa le misure per la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di animali, per quanto concerne la febbre catarrale, all’interno e dalle zone soggette a restrizioni e stabilisce le condizioni per l’esenzione dei movimenti di animali, sperma, ovuli ed embrioni dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE.
(2) Alla luce dei nuovi dati scientifici sulla patogenesi del virus della febbre catarrale relativi alla sua possibile trasmissione per via transplacentale, è necessario prendere misure cautelative per evitare la propagazione della malattia tramite femmine gravide o animali neonati.
(3) Animali immuni prima dell’inseminazione artificiale o dell’accoppiamento, grazie alla vaccinazione con vaccino inattivato o a immunità naturale, o che siano stati protetti dagli attacchi di vettori per un determinato periodo e sottoposti a taluni esami di laboratorio con risultati negativi, non rappresentano un serio rischio per quanto riguarda la febbre catarrale. È quindi opportuno prevedere la possibilità di esenzioni dal divieto di uscita per le femmine gravide sicure.
(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1266/2007. Le disposizioni del presente regolamento dovranno essere riesaminate in un prossimo futuro alla luce delle nuove conoscenze disponibili.
(5) Quando le esenzioni dal divieto di uscita degli animali di specie sensibili dalle zone soggette a restrizioni sono applicate ad animali destinati agli scambi intracomunitari o all’esportazione verso un paese terzo, i certificati sanitari previsti nelle direttive del Consiglio 64/432/CEE 3 , 91/68/CEE 4 , 92/65/CEE 5 e citati nella decisione 93/444/CEE della Commissione 6 devono includere un riferimento al regolamento (CE) n. 1266/2007. È opportuno aggiungere a tutti i certificati sanitari un’ulteriore menzione allo scopo di rendere più esplicite le condizioni sanitarie che permettono l’esenzione delle femmine gravide dal divieto di uscita.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007, sezione A, è modificato come segue:
nel punto 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Gli animali sono stati tenuti, fino alla spedizione durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito in conformità dell’allegato V, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale per almeno 60 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) (“il manuale dell’UIE sugli animali terrestri”), con risultati negativi, effettuato non prima di sette giorni dalla data del movimento. http://www.oie.int/eng/normes/en\_mcode.htm?e1d10»;"
sono aggiunti i seguenti commi: «Per le femmine gravide almeno una delle condizioni di cui al punto 5, lettere b), c) e d), punto 6 e punto 7 dev'essere soddisfatta prima dell'inseminazione o dell'accoppiamento. In alternativa dev'essere soddisfatta la condizione di cui al punto 3 e il test effettuato non prima di sette giorni dalla data del movimento. Se gli animali sono destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso un paese terzo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti nelle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure nella decisione 93/444/CEE: “Femmina(e) non gravida(e)”, oppure “Femmina(e) che può(possono) essere gravida(e) e soddisfa(no) le condizioni … [ di cui al punto 5, lettere b), c) e d), punto 6 e punto 7 prima dell’inseminazione o dell’accoppiamento, o di cui al punto 3; indicare, secondo il caso ]” ».
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2008. Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione
1 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74 . Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione ( GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26 ).
2 GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2008 ( GU L 89 dell’1.4.2008, pag. 3 ).
3 GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64 . Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.
4 GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352 ).
5 GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54 . Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione ( GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 17 ).
6 GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34 .
. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2008 (). ↩ ↩2
. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE. ↩ ↩2
. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (). ↩ ↩2
. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (). ↩ ↩2
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