del 6 maggio 2008
relativo alle modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia
(Versione codificata)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia 1 , in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2622/71 della Commissione, del 9 dicembre 1971, relativo alle modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia 2 è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese 3 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) Con il regolamento (CE) n. 2008/97, il Consiglio ha adottato delle regole di applicazione del regime speciale all'importazione di segala dalla Turchia, previsto dal protocollo addizionale dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità europea e la Turchia.
(3) Detto regime speciale prevede, a talune condizioni, una diminuzione del dazio applicabile nella Comunità all'atto dell'importazione di segala in provenienza dalla Turchia. A tal fine si deve provare l'avvenuto versamento da parte dell'esportatore di una tassa speciale all'esportazione.
(4) È opportuno fissare, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2008/97, le modalità concernenti la prova del pagamento della tassa speciale all’esportazione.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La prova che la tassa speciale all'esportazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2008/97 è stata pagata è fornita all'autorità competente dello Stato membro importatore mediante presentazione del certificato di circolazione delle merci A.TR.1. In tal caso, una delle diciture enunciate nell’allegato I è apposta nella casella «Osservazioni» a cura dell'autorità competente.
Articolo2
Il regolamento (CEE) n. 2622/71 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2008. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
1 GU L 284 del 16.10.1997, pag. 17 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 846/98 della Commissione ( GU L 120 del 23.4.1998, pag. 13 ).
2 GU L 271 del 10.12.1971, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 ( GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1 ).
3 V. allegato II.
Diciture di cui all’articolo 1
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Tavola di concordanza