del 14 maggio 2008
recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 5 maggio al 9 maggio 2008 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali 2 , in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Nel periodo dal 5 maggio al 9 maggio 2008, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania 3 , per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4337 (2008-2009).
(2) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate dal 5 maggio al 9 maggio 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2008. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione ( GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1 ). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ) a partire dal 1 o ottobre 2008.
2 GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 ( GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6 ).
3 GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8 .
Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008
Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009
Zucchero complementare
Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008
Zucchero concessioni CXL
Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008
Zucchero Balcani
Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008
Zucchero di importazione eccezionale e industriale
Titolo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008
Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania
Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006
Campagna 2007/2008