dell'8 maggio 2008
che fissa i centri d'intervento per i cereali
(Versione codificata)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2273/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa i centri d’intervento per i cereali 2 , è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese 3 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) Per assicurare il corretto funzionamento del regime d'intervento, è opportuno che i centri d'intervento vengano determinati in funzione di una situazione geografica e di impianti di magazzinaggio che permettano la costituzione e lo smercio di ingenti partite di cereali.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I centri d'intervento da determinare a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1784/2003 devono rispondere a uno dei requisiti seguenti:
a) essere situati in regioni aventi una notevole produzione di cereali, che superi largamente, abitualmente o occasionalmente, le possibilità locali di assorbimento, tenuto conto delle strutture agricole e di mercato esistenti nella regione;
b) essere dotati di impianti di magazzinaggio di notevole capacità;
c) avere particolare importanza per lo smercio dei prodotti all'interno e all'esterno della Comunità.
Articolo 2
1. Fra i centri situati nelle regioni di cui all'articolo 1, lettera a), devono essere presi in considerazione soltanto quelli che rispondano ai requisiti seguenti: a) possedere locali di magazzinaggio muniti di attrezzature tecniche tali da poter prendere in carico, trattare e fornire ininterrottamente un quantitativo di cereali sufficientemente elevato; b) essere situati favorevolmente dal punto di vista dei mezzi di trasporto, per la presa in carico e soprattutto per lo smercio dei cereali.
2. Fra i centri che posseggono i requisiti di cui all'articolo 1, lettera b) o c), devono essere presi in considerazione soltanto quelli i cui locali di magazzinaggio, le cui attrezzature tecniche e la cui situazione geografica favorevole consentano la costituzione e soprattutto lo smercio di partite di cereali notevoli e omogenee.
Articolo 3
Il regolamento (CEE) n. 2273/93 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 ( GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6 ). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà rimpiazzato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ) dal 1 o luglio 2008.
2 GU L 207 del 18.8.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2004/2006 ( GU L 379 del 28.12.2006, pag. 54 ).
3 V. allegato II.
1. Il segno «+» significa che il luogo indicato è considerato centro d'intervento per il cereale in causa.
2. Il segno «–» significa che il luogo indicato non è da considerarsi centro di intervento per il cereale in causa.
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Tavola di concordanza