32008R0431•Regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008 , relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 02062991
32008R0431Regulation23 mag 2008
del 19 maggio 2008
relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 , in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) L’elenco CXL dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l’apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario annuo per l’importazione di 53 000 t di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (numero d’ordine 09.4003). Le modalità di apertura e di gestione di detto contingente devono essere stabilite ogni anno per il periodo dal 1 o luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
(2) In applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, le importazioni verso la Comunità devono essere gestite mediante titoli di importazione. È tuttavia opportuno gestire il contingente considerato mediante l’attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli di importazione in una seconda fase, secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione 2 . In tal modo gli operatori che hanno ottenuto diritti di importazione avranno la possibilità di scegliere, nel corso del periodo contingentale, il momento in cui presentare domanda di titoli di importazione in funzione dei flussi commerciali effettivi. Detto regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.
(3) È opportuno applicare ai titoli d’importazione rilasciati a norma del presente regolamento il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli 3 , e il regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine 4 , fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.
(4) Il contingente 2007/2008 è stato gestito secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 529/2007 della Commissione, dell'11 maggio 2007, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1 o luglio 2007 al 30 giugno 2008) 5 . Detto regolamento ha stabilito un metodo di gestione basato su un criterio che valuta i risultati delle importazioni in modo da garantire che il contingente sia attribuito a operatori professionisti in grado di importare carni bovine senza indebite speculazioni.
(5) L’applicazione di questo metodo ha dato risultati positivi ed è perciò opportuno mantenere lo stesso metodo di gestione per i periodi contingentali che iniziano il 1 o luglio 2008. Occorre pertanto definire un periodo di riferimento per le importazioni ammissibili la cui durata consenta di disporre di risultati rappresentativi, ma anche sufficientemente recenti e indicativi dell’andamento degli scambi commerciali.
(6) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di diritti di importazione, alla situazione dei richiedenti e al rilascio di titoli d'importazione. È opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, ferme restando le condizioni supplementari ivi previste.
(7) Per evitare operazioni speculative, è necessario fissare una cauzione relativa ai diritti d’importazione per ciascun richiedente nell’ambito del contingente.
(8) Al fine di obbligare gli operatori a chiedere titoli d’importazione per tutti i diritti d’importazione loro assegnati, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un’esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli 6 .
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Ogni anno, per il periodo dal 1 o luglio al 30 giugno dell'anno successivo (di seguito «periodo contingentale») è aperto un contingente tariffario di importazione di 53 000 tonnellate, in peso di carne disossata, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 . Il contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4003.
2. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20 % ad valorem.
1. Il contingente tariffario d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito mediante l’attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli di importazione in una seconda fase.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 382/2008.
Ai fini del presente regolamento:
a) 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata;
b) per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli operatori che hanno richiesto diritti di importazione dimostrano che un quantitativo di carni bovine di cui ai codici NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 oppure 0206 29 91 è stato importato dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti nel periodo tra il 1 o maggio e il 30 aprile precedente il periodo contingentale (di seguito: «il quantitativo di riferimento»).
2. Una società nata dalla fusione di società che abbiano importato ciascuna quantitativi di riferimento può utilizzare detti quantitativi di riferimento come base per la presentazione della domanda.
1. Le domande di diritti di importazione sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) del 1 o giugno che precede il periodo contingentale di cui trattasi. Il quantitativo totale oggetto delle domande di diritti d'importazione presentate nel corso del periodo contingentale non può superare i quantitativi di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.
2. Insieme alla domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg di peso equivalente di carne disossata.
3. Entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo venerdì successivo al termine del periodo per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali oggetto di domande.
1. I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista per le comunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
2. Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 si ottiene un numero di diritti di importazione inferiore a quelli oggetto di domande, la cauzione costituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento è immediatamente svincolata, in proporzione.
1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.
2. Le domande di titoli di importazione riguardano l'intero quantitativo attribuito. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.
1. Il richiedente può presentare la domanda di titolo d’importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d’importazione nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e lo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.
2. I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell’operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.
3. Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano: a) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC: — 0202 10 00 , 0202 20 — 0202 30 , 0206 29 91 ; b) nella casella 20, il numero d'ordine del contingente (09.4003) e una delle diciture riportate nell'allegato del presente regolamento.
1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro il 10 di ogni mese, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente; b) entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla», che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi riportati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.
2. Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti che sono stati realmente immessi in libera pratica nel periodo contingentale precedente.
3. Nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso del prodotto e per categoria di prodotto, in conformità dell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 della Commissione ( GU L 29 del 2.2.2008, pag. 5 ).
2 GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17 ).
3 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1423/2007 ( GU L 317 del 5.12.2007, pag. 36 ).
4 GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10 .
5 GU L 123 del 12.5.2007, pag. 26 .
6 GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 ).
Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b)
| — | in bulgaro | : | Замразено говеждо или телешко месо (Регламент (ЕО) № 431/2008) |
|---|---|---|---|
| — | in spagnolo | : | Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) n o 431/2008] |
| — | in ceco | : | Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 431/2008) |
| — | in danese | : | Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 431/2008) |
| — | in tedesco | : | Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 431/2008) |
| — | in estone | : | Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 431/2008) |
| — | in greco | : | Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 431/2008] |
| — | in inglese | : | Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 431/2008) |
| — | in francese | : | Viande bovine congelée [Règlement (CE) n o 431/2008] |
| — | in italiano | : | Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 431/2008] |
| — | in lettone | : | Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 431/2008) |
| — | in lituano | : | Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 431/2008) |
| — | in ungherese | : | Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (431/2008/EK rendelet) |
| — | in maltese | : | Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 431/2008) |
| — | in olandese | : | Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 431/2008) |
| — | in polacco | : | Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 431/2008) |
| — | in portoghese | : | Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n. o 431/2008] |
| — | in rumeno | : | Carne de vită congelată [Regulamentul (CE) nr. 431/2008] |
| — | in slovacco | : | Mrazené mäso z hovädzieho dobytka [Nariadenie (ES) č. 431/2008] |
| — | in sloveno | : | Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 431/2008) |
| — | in finlandese | : | Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 431/2008) |
| — | in svedese | : | Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 431/2008) |
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 della Commissione (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1423/2007 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (). ↩ ↩2
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