32008R0435•Regolamento (CE) n. 435/2008 del Consiglio, del 19 maggio 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1371/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari degli Stati Uniti e della Russia e che abroga il dazio antidumping imposto dal regolamento (CE) n. 1371/2005 sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari della Russia
32008R0435Regulation23 mag 2008
del 19 maggio 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 1371/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari degli Stati Uniti e della Russia e che abroga il dazio antidumping imposto dal regolamento (CE) n. 1371/2005 sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari della Russia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 11, paragrafo 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
(1) Con il regolamento (CE) n. 1371/2005 2 , il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati (lamiere al silicio a grani orientati o «GOES») originari degli Stati Uniti e della Russia (il «regolamento definitivo»).
(2) Con la decisione 2005/622/CE 3 , la Commissione ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da due produttori esportatori che hanno collaborato le cui esportazioni di GOES verso la Comunità sono soggette a un dazio specifico pari rispettivamente al 31,5 % (AK Steel Corporation, USA) e all’11,5 % (Novolipetsk Iron and Steel Corporation, NLMK, Russia). I dazi antidumping applicabili alle importazioni da tutte le altre società, ad eccezione della Viz Stal (Russia), soggetta a un dazio dello 0 %, sono pari al 37,8 % per gli Stati Uniti e all’11,5 % per la Russia.
B. DOMANDA DI RIESAME
(3) All’inizio del 2007, la NLMK ha comunicato alla Commissione di avere acquisito il 100 % della Viz Stal, fornendo l’opportuna documentazione circa la produzione, le vendite e la distribuzione di GOES nel quadro della nuova entità societaria. Di conseguenza, le circostanze in base alle quali erano state varate le misure risultavano mutate in maniera duratura, e il margine di dumping nel quadro della nuova entità societaria risultava essere significativamente differente in confronto al livello delle misure in vigore.
(4) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti a indicare che i dazi in vigore rispettivamente per la NLMK e la Viz Stal non erano più adeguati, e previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , ha avviato d’ufficio un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base 4 . L’indagine si è limitata ad esaminare il livello del dumping dei due produttori esportatori russi NLMK e Viz Stal, al fine di calcolare una misura unica per la nuova entità societaria. Come indicato nell’avviso di apertura, tale esame è stato effettuato in base ai dati raccolti durante l’indagine che ha portato all’imposizione delle misure esistenti.
C. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME
(5) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati, di spessore superiore a 0,16 mm, classificati ai codici NC ex 7225 11 00 (di larghezza uguale o superiore a 600 mm) ed ex 7226 11 00 (di larghezza inferiore a 600 mm).
(6) Le lamiere al silicio a grani orientati sono prodotte da rotoli laminati a caldo di acciaio al silicio di diversi spessori, in cui i grani sono orientati in modo uniforme per migliorare la conduttività magnetica. I difetti a livello di conduttività magnetica sono chiamati perdite; la presenza di basse perdite indica che il prodotto è di qualità.
(7) Dal punto di vista del mercato, i prodotti si suddividono tipicamente in prodotti ad alta permeabilità, o ad alta conduttività, e prodotti standard. A parità di spessore della lamiera, i prodotti ad alta permeabilità sono caratterizzati da perdite minori. Tali caratteristiche risultano particolarmente importanti per i produttori industriali di trasformatori elettrici.
D. INCHIESTA
(8) La Commissione ha notificato l’apertura del riesame ai produttori comunitari di lamiere al silicio a grani orientati, a tutti gli importatori e utilizzatori comunitari noti e a tutti i produttori esportatori noti negli Stati Uniti e in Russia.
(9) La Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti sopra indicate e alle altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.
E. ESITO DELL’INCHIESTA
1. Determinazione del dumping
(10) Come si è detto, il calcolo del margine di dumping per l’entità societaria risultante dalla fusione si è basato sui dati raccolti durante l’indagine che ha portato all’imposizione delle misure esistenti («il periodo dell’inchiesta iniziale»). Su questa base, la media ponderata dei margini di dumping stabiliti per la NLMK e la Viz Stal dà un margine di dumping dello 0,7 % per la nuova entità societaria risultante dalla fusione.
2. Carattere duraturo della nuova situazione
(11) A norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, si è verificato anche se il mutamento delle circostanze potesse ragionevolmente essere considerato duraturo. Va osservato che la nuova società, OJSC Novolipetsk Steel, ha collaborato all’inchiesta e fornito le informazioni pertinenti. Per quanto riguarda il flusso dei prodotti delle esportazioni di questa società verso la Comunità, si è anche ottenuta la cooperazione delle seguenti società non collegate:
— Tuscany Intertrade UK, Edinburgh, Regno Unito,
— Moorfield Commodities Company, Lugano, Svizzera.
Si sono effettuati controlli in loco presso entrambe le società.
(12) Precedentemente, la NLMK esportava verso la Comunità tramite la società collegata Stinol AG (Svizzera). Si è però rilevato che, dall’inizio del 2006, tutte le vendite della NLMK verso la Comunità sono avvenute mediante gli operatori indipendenti Tuscany Intertrade UK e Moorfield Commodities Company. La Stinol AG è diventata una società inattiva a partire dalla fine del 2005.
(13) La Viz Stal precedentemente faceva parte del gruppo Duferco ed esportava tramite società controllate dalla Duferco, come la Duferco SA Svizzera e la Duferco Commerciale Italia. Dal maggio 2006, tutte le vendite della Viz Stal verso la Comunità sono effettuate tramite l’operatore indipendente Moorfield Commodities Company.
(14) Si è anche verificato che, fin dalla sua creazione, la nuova entità OJSC Novolipetsk Steel ha utilizzato per le proprie importazioni nella Comunità soltanto questi due operatori, continuando così a utilizzare gli stessi canali per le vendite di GOES sul mercato comunitario.
(15) Riguardo ai prezzi all’importazione dalle due precedenti società NLMK e Viz Stal, in seguito all’accettazione di un impegno sui prezzi nell’agosto 2005, la NLMK ha presentato trimestralmente alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in materia di monitoraggio, come previsto dall’impegno stesso. Dopo l’acquisizione da parte della NLMK, la Viz Stal di propria iniziativa ha riferito sulle proprie vendite fin dall’agosto 2006, secondo i termini dell’impegno. Si è verificato che l’impegno sui prezzi relativo alla ex NLMK è stato rispettato sia da quest’ultima sia dalla Viz Stal.
(16) Infatti, risulta che i prezzi ai quali la Viz Stal, i cui prodotti sono soggetti a un dazio antidumping dello 0 %, vende GOES sul mercato comunitario a partire dal 2006 sono più alti rispetto a quelli praticati durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Si è anche notato che la Viz Stal copriva l’insieme delle vendite di entrambe le società durante il periodo dell’inchiesta iniziale, e ha continuato ad esportare verso la Comunità europea quantità di GOES significativamente maggiori di quanto non facesse la NLMK.
(17) Le misure attualmente in vigore sono state varate nell’agosto 2005, e intanto i prezzi sul mercato comunitario e mondiale sono significativamente aumentati. Visto che la domanda mondiale di prodotti d’acciaio si mantiene elevata, non è previsto un calo dei prezzi di mercato dei GOES nel breve o medio termine. Pertanto, e anche alla luce del fatto che la Viz Stal (la quale anche nel 2006 registrava volumi di vendita di GOES alla Comunità significativamente più elevati rispetto alla NLMK e dall’inchiesta iniziale non è risultata praticare dumping) ha aumentato i propri prezzi rispetto all’agosto 2006, si ritiene che la situazione constatata al considerando 10 sia di natura durevole.
F. CONCLUSIONE
(18) Si è rilevato nel corso dell’inchiesta iniziale che la NLMK e la Viz Stal erano responsabili della totalità delle importazioni note di GOES verso la Comunità in provenienza dalla Russia 5 . Si è anche rilevato che la OJSC Novolipetsk Steel continua a coprire tutte le esportazioni di GOES dalla Russia verso la Comunità. Alla luce di questi elementi, nonché del fatto che il margine di dumping della OJSC Novolipetsk Steel è irrilevante, si è concluso che le misure antidumping sulle importazioni di GOES dalla Russia dovrebbero essere abrogate e il procedimento chiuso, a norma dell’articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base.
(19) Alla luce di questa conclusione, la Commissione ha stabilito, con decisione 2008/384/CE 6 , che l’impegno della NLMK accettato con decisione 2005/622/CE dovrebbe essere abrogato.
G. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(20) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si intende abrogare le misure relative alle importazioni di GOES dalla Russia e chiudere il procedimento. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni, e quelle ricevute non erano tali da modificare le conclusioni.
(21) In risposta alla comunicazione delle informazioni, l’industria comunitaria ha commentato non essere stato dimostrato che, come indicato al considerando 17, i prezzi di mercato dei GOES non scenderebbero nel breve e medio termine, il che osterebbe alla chiusura del procedimento. A sostegno dell’idea per cui il procedimento non dovrebbe essere chiuso, l’industria comunitaria afferma che, nei prossimi due anni, le capacità mondiali di produzione di GOES cresceranno oltre il 40 %, arrivando a superare di molto la domanda, e il grosso di questo aumento di capacità si verificherà nella Repubblica popolare cinese. In queste circostanze, l’industria comunitaria ritiene che la Russia sarà estromessa dal mercato cinese e riorienterà le proprie esportazioni verso l’Unione europea. Pertanto, l’industria comunitaria ritiene che la chiusura del procedimento non si basi su nuove circostanze di natura durevole.
(22) Va però osservato che la presente inchiesta ha esaminato il margine di dumping della nuova entità risultante dalla fusione, e che tale margine è risultato minimo, come indicato ai considerando 10 e 18. Come si afferma poi al considerando 11, si è proceduto a un esame per stabilire se questo margine di dumping e la nuova struttura dell’impresa possano essere considerati di natura durevole. L’inchiesta ha confermato tale natura. Il fatto che gli esportatori russi potrebbero esportare quantità maggiori verso l’UE nei prossimi anni non muta la conclusione riguardo alla natura durevole delle nuove circostanze,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1371/2005 del Consiglio è sostituito dal seguente:
«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati di spessore superiore a 0,16 mm, originari degli Stati Uniti, classificati ai codici NC ex 7225 11 00 (prodotti di larghezza uguale o superiore a 600 mm) (codice TARIC 7225 11 00 10) ed ex 7226 11 00 (prodotti di larghezza inferiore a 600 mm) (codici TARIC 7226 11 00 11 e 7226 11 00 91).
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti: Paese Società Dazio Anti-dumping Codice addizionale TARIC Stati Uniti d’America AK Steel Corporation — 703, Curtis Street, Middletown, Ohio 31,5 % A669 Tutte le altre società 37,8 % A999 »
Il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati di spessore superiore a 0,16 mm, originari della Russia, classificati ai codici NC ex 7225 11 00 (prodotti di larghezza uguale o superiore a 600 mm) (codice TARIC 7225 11 00 10) ed ex 7226 11 00 (prodotti di larghezza inferiore a 600 mm) (codici TARIC 7226 11 00 11 e 7226 11 00 91) imposto dal regolamento (CE) n. 1371/2005 è abrogato, e il procedimento relativo alle importazioni originarie della Russia è chiuso.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2008. Per il Consiglio Il presidente I. JARC
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17 ).
2 GU L 223 del 27.8.2005, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 41/2008 ( GU L 16 del 19.1.2008, pag. 1 ).
3 GU L 223 del 27.8.2005, pag. 42 .
4 GU C 39 del 23.2.2007, pag. 26 .
5 Cfr. considerando 61 del regolamento (CE) n. 1371/2005.
6 Cfr. pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale.
{
"legislation": {
"id": "32008r0435",
"hash": "fcc571297d3b133061027590ebf71ae7b8aabbaa1caa4e9c34e43380fa53a98d",
"celex": "32008R0435",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 435/2008 du Conseil du 19 mai 2008 modifiant le règlement (CE) n o 1371/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits magnétiques à grains orientés originaires des États-Unis d’Amérique et de Russie et abrogeant les droits antidumping, institués par le règlement (CE) n o 1371/2005, sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits magnétiques à grains orientés originaires de Russie",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/cbb8d23a-549c-4728-80b0-f7496b817a62.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Council Regulation (EC) No 435/2008 of 19 May 2008 amending Regulation (EC) No 1371/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of grain-oriented flat-rolled products of silicon-electrical steel originating in the United States of America and Russia and repealing the anti-dumping duties imposed by Regulation (EC) No 1371/2005 on imports of grain-oriented flat-rolled products of silicon-electrical steel originating in Russia",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/cbb8d23a-549c-4728-80b0-f7496b817a62.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 435/2008 del Consiglio, del 19 maggio 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1371/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari degli Stati Uniti e della Russia e che abroga il dazio antidumping imposto dal regolamento (CE) n. 1371/2005 sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati originari della Russia",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/cbb8d23a-549c-4728-80b0-f7496b817a62.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 435/2008 des Rates vom 19. Mai 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1371/2005 zur Einführung endgültiger Antidumpingzölle auf die Einfuhren kornorientierter flachgewalzter Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl mit Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland und zur Aufhebung der mit der Verordnung (EG) Nr. 1371/2005 eingeführten Antidumpingzölle auf die Einfuhren kornorientierter flachgewalzter Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl mit Ursprung in Russland",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/cbb8d23a-549c-4728-80b0-f7496b817a62.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:16:28.299Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0435",
"adoptionDate": "2008-05-19",
"effectiveDate": "2008-05-23",
"expirationDate": "2010-08-28",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32008R0435",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/cbb8d23a-549c-4728-80b0-f7496b817a62.0012.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}