del 22 maggio 2008
recante adeguamento di alcuni contingenti di tonno rosso per il 2008 a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio 2 ha fissato il quantitativo di tonno rosso che poteva essere pescato nel 2007 da parte di pescherecci comunitari nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo.
(2) La Francia e l'Italia hanno superato, nel 2007, i rispettivi contingenti di pesca del tonno rosso.
(3) A motivo dell'esaurimento del contingente comunitario, il regolamento (CE) n. 1073/2007 della Commissione 3 ha vietato la pesca del tonno rosso da parte di navi battenti bandiera cipriota, greca, spagnola, maltese o portoghese o immatricolate a Cipro, in Grecia, in Spagna, a Malta o in Portogallo.
(4) Il regolamento (CE) n. 1073/2007 è entrato in vigore prima che Cipro, la Grecia, la Spagna, Malta e il Portogallo avessero esaurito i rispettivi contingenti. I contingenti che tali Stati membri non hanno potuto utilizzare nel 2007 ammontano a 438,6 t.
(5) Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio 4 fissa il quantitativo di tonno rosso che può essere pescato nel 2008 nelle zone considerate.
(6) È opportuno effettuare detrazioni dai contingenti di tonno rosso assegnati alla Francia e all'Italia per il 2008 e assegnare i quantitativi detratti, ove del caso, agli Stati membri le cui attività di pesca sono state sospese prima dell'esaurimento dei rispettivi contingenti.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti di tonno rosso ( Thunnus thynnus ) assegnati alla Francia e all'Italia per il 2008 sono ridotti e i quantitativi detratti sono assegnati alla Grecia, alla Spagna, a Cipro, a Malta e al Portogallo per il 2008, come indicato in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2008. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione
1 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 ( GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9 ); rettifica nella ( GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6 ).
2 GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1533/2007 ( GU L 337 del 21.12.2007, pag. 21 ).
3 GU L 245 del 20.9.2007, pag. 3 .
4 GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1 .