del 27 maggio 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 85/2004 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 1 , in particolare l'articolo 42, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 85/2004 della Commissione 2 prevede, in particolare, una riduzione del calibro minimo a decorrere dal 1 o giugno 2008 per conformarsi alla norma della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite CEE/ONU FFV-50 relativa alle mele. Detta norma è stata tuttavia modificata, sicché le disposizioni sulla calibrazione devono essere aggiornate.
(2) Per evitare ogni eventuale conflitto con il diritto commerciale, è opportuno eliminare qualsiasi riferimento alle denominazioni commerciali dall'elenco delle varietà contenuto nell'appendice all'allegato del regolamento (CE) n. 85/2004.
(3) È altresì necessario rivedere questo elenco di varietà al fine di agevolare i controlli. A questo scopo, occorre aggiungere il sinonimo «Renetta del Canada» alla varietà «Reinette blanche du Canada» e inserire nello stesso elenco la varietà «Zarja Alatau».
(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 85/2004.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 85/2004 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1 .
2 GU L 13 del 20.1.2004, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1238/2005 ( GU L 200 del 30.7.2005, pag. 22 ).
L'allegato del regolamento (CE) n. 85/2004 è modificato come segue:
Almeno il 20 % di colorazione rossa nelle categorie I e II.
Tuttavia, per la varietà Jonagold si richiede che i frutti classificati nella categoria II presentino almeno 1/10 della loro superficie di colorazione rossa striata.»