del 28 maggio 2008
che impone, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, obblighi di prova e di informazione agli importatori e ai produttori di talune sostanze che possono essere persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche e che figurano nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti 1 , in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Ai produttori e agli importatori di talune sostanze che figurano nell’EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances) 2 può essere imposto di fornire le ulteriori informazioni di cui dispongono e/o di sottoporre la sostanza esistente a prove qualora vi siano validi motivi per ritenere che la sostanza in questione possa presentare un rischio grave per le persone o per l’ambiente. Possono presentare tale rischio le sostanze persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche.
(2) È pertanto opportuno obbligare i produttori e gli importatori interessati a fornire alla Commissione le informazioni di cui dispongono in merito a tali sostanze.
(3) Occorre inoltre imporre ai produttori e agli importatori di sottoporre le sostanze in questione a prove, di redigere un rapporto di prova e di inviare tali rapporti, insieme ai risultati delle prove, alla Commissione.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I produttori e gli importatori di una o più delle sostanze che possono essere persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche, che figurano nell’EINECS (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale) ed elencate nell’allegato al presente regolamento forniscono alla Commissione le informazioni specificate nell’allegato entro i termini fissati nell’allegato stesso ed eseguono, rispetto ad ogni sostanza di questo tipo, le prove indicate nell’allegato conformemente ai protocolli ivi specificati.
Essi forniscono inoltre alla Commissione un rapporto su ciascuna prova, compresi i risultati della prova, entro i termini fissati nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008. Per la Commissione Stavros DIMAS Membro della Commissione
1 GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
2 GU C 146 A del 15.6.1990, pag. 1 .