32008R0492•Regolamento (CE) n. 492/2008 della Commissione, del 3 giugno 2008 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare di Cina
32008R0492Regulation5 giu 2008
del 3 giugno 2008
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare di Cina
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,
previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
(1) Il 5 settembre 2007, la Commissione ha annunciato, mediante un avviso (di seguito «avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2 , l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC» o «paese interessato»).
(2) Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata il 23 luglio 2007 da Ajinomoto Foods Europe S.A.S. che rappresenta il 100 % della produzione comunitaria di glutammato monosodico. La denuncia conteneva elementi che comprovavano a prima vista l'esistenza del dumping di cui sarebbe oggetto il prodotto in questione e del notevole pregiudizio derivante per l'unico produttore comunitario, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
1.2. Parti interessate dal procedimento
(3) La Commissione ha ufficialmente informato il denunziante, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi interessati in merito all'apertura del procedimento. Hanno fornito alle parti interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite entro i termini fissati nell'avviso di apertura.
(4) Il denunziante, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori hanno comunicato il loro punto di vista. Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e hanno dimostrato che esistevano particolari motivi per essere ascoltate, sono state effettivamente ascoltate.
(5) Nell'avviso di apertura, la Commissione aveva indicato che la tecnica del campionamento avrebbe potuto essere utilizzata in occasione della presente inchiesta, considerando il numero apparentemente elevato di produttori esportatori nella RPC e di importatori nella Comunità. Tuttavia, tenuto conto del numero meno elevato del previsto di produttori esportatori nella RPC e di importatori nella Comunità che hanno comunicato la loro intenzione di cooperare, si è deciso che non sarebbe stato necessario procedere al campionamento.
(6) Al fine di consentire ai produttori esportatori della RPC che intendevano presentare una domanda volta ad ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato o di trattamento individuale, la Commissione ha inviato moduli di domanda ai produttori esportatori notoriamente interessati, oltre che alle autorità della RPC.
(7) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono fatte conoscere entro il termine fissato nell'avviso di apertura, vale a dire al produttore comunitario unico, a ventidue importatori e a ventisette utilizzatori del prodotto in questione, nonché a due fornitori di materie prime.
(8) La Commissione ha ricevuto risposte dal produttore comunitario all'origine della denuncia, da tre importatori indipendenti, da quattro utilizzatori e da due fornitori.
(9) Per quanto riguarda il paese interessato dalla presente inchiesta, la Commissione ha ricevuto risposte da tre produttori esportatori nella RPC.
(10) La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio che ne deriva e dell'interesse della Comunità. Ha proceduto a una verifica in loco presso le seguenti società:
| a) | —: Ajinomoto Foods Europe S.A.S, Nestlé, Francia, e il suo operatore commerciale collegato Ajinomoto Foods Deutschland, Amburgo, Germania | — | Ajinomoto Foods Europe S.A.S, Nestlé, Francia, e il suo operatore commerciale collegato Ajinomoto Foods Deutschland, Amburgo, Germania |
|---|---|---|---|
| — | Ajinomoto Foods Europe S.A.S, Nestlé, Francia, e il suo operatore commerciale collegato Ajinomoto Foods Deutschland, Amburgo, Germania |
| b) | —: Nestlé, Vevey, Svizzera | — | Nestlé, Vevey, Svizzera | — | Unilever, Neuhausen, Svizzera |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Nestlé, Vevey, Svizzera | ||||
| — | Unilever, Neuhausen, Svizzera |
| c) | —: Omya Peralta GmbH, Amburgo, Germania | — | Omya Peralta GmbH, Amburgo, Germania | — | Helm AG, Amburgo, Germania | — | Standard sp. zo.o., Lublino, Polonia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Omya Peralta GmbH, Amburgo, Germania | ||||||
| — | Helm AG, Amburgo, Germania | ||||||
| — | Standard sp. zo.o., Lublino, Polonia |
| d) | 1): Meihua Group — Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, Bazhou, Hebei — Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd, Tongliao, Neimenggu, Mongolia interna — Tongliao Jianlong Hyperacidity Co., Ltd., Tongliao, Neimenggu, Mongolia interna — Langfang Jianlong Hyperacidity, Bazhou, Hebei — — — Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, Bazhou, Hebei — — — Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd, Tongliao, Neimenggu, Mongolia interna — — — Tongliao Jianlong Hyperacidity Co., Ltd., Tongliao, Neimenggu, Mongolia interna — — — Langfang Jianlong Hyperacidity, Bazhou, Hebei —: Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, Bazhou, Hebei —: Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd, Tongliao, Neimenggu, Mongolia interna —: Tongliao Jianlong Hyperacidity Co., Ltd., Tongliao, Neimenggu, Mongolia interna —: Langfang Jianlong Hyperacidity, Bazhou, Hebei | 1) | —: Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, Bazhou, Hebei | — | Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, Bazhou, Hebei | — | Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd, Tongliao, Neimenggu, Mongolia interna | — | Tongliao Jianlong Hyperacidity Co., Ltd., Tongliao, Neimenggu, Mongolia interna | — | Langfang Jianlong Hyperacidity, Bazhou, Hebei | 2) | —: Shandong Linghua MSG Incorporated Company, Jining, Shandog. Visite di verifica previste per due altre società del gruppo | — | Shandong Linghua MSG Incorporated Company, Jining, Shandog. Visite di verifica previste per due altre società del gruppo | — | Shangong Lingwei Seasoning Co., Ltd, Jining, Shandog e | — | Jining Jusheng Gourmet Powder Food Co., Ltd, Jining, Shandog ha dovuto essere abbandonata per motivi indicati nei considerando da 15 a 18 | 3) | Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd, Jianyang, Fujian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | —: Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, Bazhou, Hebei | — | Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, Bazhou, Hebei | — | Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd, Tongliao, Neimenggu, Mongolia interna | — | Tongliao Jianlong Hyperacidity Co., Ltd., Tongliao, Neimenggu, Mongolia interna | — | Langfang Jianlong Hyperacidity, Bazhou, Hebei | ||||||||||||
| — | Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, Bazhou, Hebei | ||||||||||||||||||||
| — | Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd, Tongliao, Neimenggu, Mongolia interna | ||||||||||||||||||||
| — | Tongliao Jianlong Hyperacidity Co., Ltd., Tongliao, Neimenggu, Mongolia interna | ||||||||||||||||||||
| — | Langfang Jianlong Hyperacidity, Bazhou, Hebei | ||||||||||||||||||||
| 2) | —: Shandong Linghua MSG Incorporated Company, Jining, Shandog. Visite di verifica previste per due altre società del gruppo | — | Shandong Linghua MSG Incorporated Company, Jining, Shandog. Visite di verifica previste per due altre società del gruppo | — | Shangong Lingwei Seasoning Co., Ltd, Jining, Shandog e | — | Jining Jusheng Gourmet Powder Food Co., Ltd, Jining, Shandog ha dovuto essere abbandonata per motivi indicati nei considerando da 15 a 18 | ||||||||||||||
| — | Shandong Linghua MSG Incorporated Company, Jining, Shandog. Visite di verifica previste per due altre società del gruppo | ||||||||||||||||||||
| — | Shangong Lingwei Seasoning Co., Ltd, Jining, Shandog e | ||||||||||||||||||||
| — | Jining Jusheng Gourmet Powder Food Co., Ltd, Jining, Shandog ha dovuto essere abbandonata per motivi indicati nei considerando da 15 a 18 | ||||||||||||||||||||
| 3) | Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd, Jianyang, Fujian |
| e) | —: Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd, Bangkok, Tailandia | — | Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd, Bangkok, Tailandia |
|---|---|---|---|
| — | Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd, Bangkok, Tailandia |
1.3. Periodo di inchiesta
(11) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha coperto il periodo compreso tra il 1 o luglio 2006 e il 30 giugno 2007 (di seguito il «periodo d'inchiesta» o il «PI»). L'esame dell'evoluzione della situazione ai fini della valutazione del pregiudizio ha coperto il periodo dall'aprile 2004 alla fine del PI (di seguito «periodo considerato»).
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO ANALOGO
2.1. Prodotto in esame
(12) Il glutammato monosodico esportato verso la Comunità e originario della RPC (di seguito «prodotto in esame») è un additivo alimentare ed è utilizzato principalmente come esaltatore di sapidità in minestre, brodi, piatti di pesce e di carne e cibi pronti. Viene inoltre utilizzato nell'industria cosmetica per i prodotti per l'igiene e la cura personali. Rientra normalmente nel codice NC ex 2922 42 00 .
(13) Il glutammato monosodico è disponibile in imballaggi di diverse dimensioni, dalle confezioni da 0,5 g per il consumo ai sacchi da 1 000 kg. Le confezioni di piccole dimensioni sono vendute ai consumatori privati attraverso i dettaglianti, mentre gli imballaggi più grandi, a partire da 20 kg, sono destinati agli utilizzatori industriali. Esistono inoltre vari gradi di purezza. Le caratteristiche del prodotto rimangono tuttavia invariate indipendentemente dalle dimensioni dell'imballaggio e dal grado di purezza.
2.2. Prodotto analogo
(14) Non è risultata alcuna differenza tra il prodotto in esame e il glutammato monosodico prodotto dalle industrie comunitarie e venduto nel mercato comunitario. La RPC è un'economia in transizione e, come indicato nei considerando da 30 a 34, il valore normale ha dovuto essere determinato sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato. Secondo le informazioni disponibili, il glutammato monosodico prodotto e venduto nel paese terzo ad economia di mercato presenta le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base di quello che è prodotto nella RPC ed esportato verso la Comunità. Di conseguenza, si è concluso in via provvisoria che tutti i tipi di glutammato monosodico sono considerati come analoghi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3. DUMPING
3.1. Applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base
(15) Per un produttore esportatore si è stabilito, il primo giorno della verifica in loco, che aveva presentato informazioni falsificate sulle sue vendite all'esportazione, che sono state considerate come informazioni false e ingannevoli ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.
(16) Sulla base di tale constatazione, si è posto fine alla verifica. La società è stata informata che, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, si riteneva opportuno basare le conclusioni (provvisorie o definitive, positive o negative) sui fatti disponibili e ha avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.
(17) Nella sua risposta, la società non ha contestato la constatazione di falsificazione dei documenti stabilita dall'inchiesta e non ha formulato obiezioni all'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.
(18) In tali circostanze, le informazioni fornite da questo produttore esportatore non sono state prese in considerazione e sono stati utilizzati i fatti disponibili.
3.2. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)
(19) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale deve essere determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 del predetto articolo per quei produttori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, vale a dire quando le condizioni di un'economia di mercato prevalgono per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita del prodotto simile. A titolo puramente indicativo, elenchiamo qui di seguito tali criteri:
le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze di mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato;
le imprese dispongono di un insieme unico e chiaro di documenti contabili di base soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (IAS — International Accounting Standards) e sono di applicazione in ogni caso;
non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema di economia non di mercato;
le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;
le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.
(20) Tre produttori esportatori cinesi hanno richiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito l'apposito modulo di richiesta entro i termini prescritti.
(21) Per un produttore esportatore cinese è stato necessario applicare l'articolo 18 del regolamento di base (cfr. i precedenti considerando da 15 a 18).
(22) La verifica ha stabilito che i due altri produttori esportatori cinesi non rispondevano ai cinque criteri richiesti per ottenere il trattamento di società operante nelle condizioni di un'economia di mercato.
(23) Ha inoltre stabilito che un produttore esportatore cinese (Gruppo Meihua costituito da cinque società) non poteva dimostrare di rispondere ai criteri due e tre sopra menzionati. In primo luogo, il gruppo Meihua non è stato in grado di presentare stati finanziari consolidati e sottoposti a revisione conformemente alla norma IAS 27, né nella sua domanda di trattamento di società operante nelle condizioni di un'economia di mercato, né durante la visita di verifica. L'inchiesta ha evidenziato che, considerato il numero elevato di transazioni interne al gruppo, solo stati finanziari consolidati e sottoposti a revisione, previa completa eliminazione di bilanci, transazioni, entrate e uscite infragruppo, avrebbe consentito di ottenere un quadro preciso della situazione del gruppo. Il gruppo Meihua ha fornito stati finanziari consolidati e sottoposti a revisione solo molto tempo dopo la visita di verifica; di conseguenza non è stato possibile per la Commissione verificare le informazioni contenute in tali conti e farsi un'idea precisa della situazione finanziaria del gruppo. Si è constatato inoltre che i conti delle varie società non erano conformi alle norme IAS 1 e IAS 18, poiché la società madre procedeva a una compensazione tra le entrate e le uscite e tale compensazione era di dimensioni notevoli. Tenuto conto di tali carenze rispetto alle norme contabili internazionali e del fatto che esse non sono state neppure evidenziate nelle relazioni di audit, si è ritenuto che il gruppo Meihua non ha dimostrato che i suoi documenti contabili erano stati oggetto di un audit conforme a tali norme (criterio 2).
(24) In secondo luogo, sulla base dei conti individuali delle società del gruppo controllate durante la visita di verifica e sulla base delle informazioni non verificate indicate in precedenza, sono state constatate significative distorsioni nella situazione finanziaria della società e del gruppo. Sono stati evidenziati significativi importi di prestiti senza interesse. Tutto ciò ha generato un significativo importo di capitale d'esercizio negativo e costi finanziari potenzialmente elevati che non si sono riflessi nei documenti contabili delle varie società del gruppo (criterio 3).
(25) La seconda società, Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd, non è stata in grado di dimostrare la conformità ai criteri da uno a tre. In primo luogo, le sue decisioni non erano adottate in risposta ai segnali del mercato e senza interventi significativi da parte dello Stato, in particolare per il fatto che lo Stato era sovrarappresentato nel suo consiglio di amministrazione e la società aveva effettuato alcune transazioni dubbie, di importo significativo, con imprese statali (un prestito di stato a un tasso di interesse due volte superiore al tasso di mercato, anticipi concessi a imprese statali senza alcuna giustificazione) (criterio 1). In secondo luogo, non ha provato di disporre di un unico insieme di documenti contabili di base stabiliti e sottoposti a revisione contabile conformemente alle norme contabili internazionali, dal momento che i conti erano risultati non conformi all'IAS 1 e all'IAS 18 poiché la società compensava i) gli effetti attivi con gli effetti passivi e ii) le entrate con le uscite. Entrambi i tipi di compensazione, che erano di notevole portata, hanno limitato in tal modo la capacità di comprendere le transazioni, oltre ad altri eventi e circostanze che hanno caratterizzato l'attività della società. Considerando che queste carenze rispetto alle norme contabili internazionali non sono state indicate nella relazione d'audit, la società non ha dimostrato che i suoi documenti contabili sono stati verificati conformemente a tali norme (criterio 2). Sono state infine constatate distorsioni provocate dal vecchio sistema di economia pianificata, che assumevano la forma di valutazioni inadeguate degli attivi e dei diritti di utilizzazione del suolo (criterio 3).
(26) Si è concluso pertanto che nessun produttore esportatore cinese ha dimostrato di rispondere alle condizioni enunciate nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
3.3. Trattamento individuale
(27) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni del medesimo articolo viene calcolato, se del caso, un dazio unico per l'intero paese, a meno che le imprese non possano dimostrare di rispondere a tutti i criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, beneficiando in questo caso di un trattamento individuale.
(28) I produttori esportatori che non hanno risposto ai criteri per la concessione del TEM avevano inoltre sollecitato un trattamento individuale (TI) nel caso in cui non avessero potuto beneficiare del TEM.
(29) È risultato dalle informazioni disponibili che due produttori esportatori cinesi rispondevano a tutti i criteri elencati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per beneficiare di un trattamento individuale.
3.4. Valore normale
3.4.1. Paese analogo
(30) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nelle economie di transizione il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato («paese analogo»).
(31) L'avviso di apertura proponeva la Tailandia come paese analogo adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a commentare tale proposta.
(32) Solo una parte interessata ha formulato commenti e ha proposto il Brasile o l'Indonesia come paese analogo. La Commissione ha preso contatto con società note in Brasile e in Indonesia ma nessun produttore di questi due paesi ha risposto al questionario né ha formulato osservazioni valide.
(33) La Tailandia è inoltre uno dei principali produttori mondiali di glutammato monosodico, dispone di un mercato concorrenziale e il principale produttore di glutammato monosodico in Tailandia ha pienamente cooperato. La Tailandia ha risposto a tutti i criteri previsti per un paese analogo adeguato, poiché vi è concorrenza nel mercato tailandese, le quantità vendute sul mercato tailandese sono sufficienti e i mercati cinese e tailandese sono comparabili in termini di gamma di prodotto e di procedimento di fabbricazione.
(34) Alla luce di quanto esposto, si è pertanto concluso provvisoriamente che la Tailandia costituiva un paese analogo adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
3.4.2. Metodo di determinazione del valore normale
(35) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per la RPC è stato stabilito sulla base delle informazioni verificate e comunicate dal produttore del paese analogo che ha cooperato, vale a dire sulla base dei prezzi pagati o da pagare sul mercato interno tailandese per tipi di prodotti comparati, dal momento che si è constatato che essi erano venduti nel corso di operazioni commerciali normali. Per quanto riguarda i tipi di prodotto, si è rilevato che, per l'essenziale, un solo tipo di prodotto era esportato dalla RPC nel corso del PI, vale a dire glutammato monosodico avente una purezza superiore o uguale a 99 %; tale prodotto era direttamente comparabile al prodotto venduto dal produttore del paese analogo sul suo mercato interno. L'inchiesta ha posto in evidenza alcune differenze nei processi produttivi tra i fabbricanti tailandesi e cinesi, nel senso che questi ultimi utilizzano attrezzature diverse che richiedono meno energia elettrica. I prezzi di vendita sul mercato interno tailandese sono pertanto stati adeguati al ribasso per un importo che rifletta tali differenze.
3.5. Prezzo di esportazione
(36) Tutti i produttori esportatori cinesi che hanno cooperato hanno effettuato vendite all'esportazione verso la Comunità, sia direttamente a clienti indipendenti sia attraverso società indipendenti stabilite nella RPC e a Taiwan. I prezzi all'esportazione sono stati quindi determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o da pagare per il prodotto in questione conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
(37) Per quanto riguarda tutti gli altri esportatori cinesi, la Commissione ha in primo luogo stabilito il loro livello di cooperazione. È stato effettuato un confronto tra le quantità totali esportate indicate nelle risposte al questionario di due produttori esportatori che hanno cooperato e il totale delle esportazioni provenienti dalla RPC che sono state oggetto di dumping, come risulta dalle statistiche di Eurostat relative alle importazioni. Il livello di cooperazione è risultato pari al 74 %. Su questa base, il livello di cooperazione è stato considerato basso. Di conseguenza, i prezzi all'esportazione sono stati provvisoriamente stabiliti sulla base di transazioni realizzate con il più elevato margine di dumping da uno dei due produttori esportatori cinesi che hanno cooperato e che hanno ottenuto un trattamento individuale, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.
3.6. Confronto
(38) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.
(39) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Adeguamenti a titolo di differenze di spese di trasporto, di costi del trasporto marittimo e di assicurazione, di costi di movimentazione, di carico e di costi accessori, di costi di imballaggio, di costi del credito e di commissioni sono stati concessi a tutte le società sottoposte all'inchiesta (i produttori esportatori che hanno cooperato e i produttori del paese analogo) nei casi in cui ciò fosse applicabile e giustificato.
3.7. Margini di dumping
3.7.1. Per i produttori che hanno cooperato che beneficiavano di un trattamento individuale
(40) Per le società che beneficiavano di un trattamento individuale, il valore nominale medio ponderato è stato confrontato al prezzo all'esportazione medio ponderato conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(41) Su questa base, i margini medi ponderati provvisori di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
| Società | Margine provvisorio di dumping |
|---|---|
| Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, e Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd | 33,8 % |
| Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd | 36,5 % |
3.7.2. Per tutti gli altri produttori esportatori
(42) Il margine di dumping applicabile a livello nazionale è stato calcolato confrontando il prezzo alle esportazioni, stabilito conformemente al considerando 37, e il valore normale, stabilito conformemente al considerando 35.
(43) Su questa base, il margine di dumping a livello nazionale è stato provvisoriamente stabilito al 39,7 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione dell'industria comunitaria
(44) L'unico produttore della Comunità che ha cooperato rappresentava il 100 % della produzione comunitaria di glutammato monosodico durante il periodo di inchiesta. Si è pertanto considerato che questo produttore costituiva l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
(45) Dal momento che l'industria comunitaria comprende un solo produttore, tutte le cifre relative ad informazioni sensibili hanno dovuto essere presentate sotto forma di indici o sotto forma di una gamma di variazioni per motivi di confidenzialità. Le cifre tra parentesi corrispondono a cifre negative.
(46) Dal momento che il produttore comunitario utilizza un esercizio di bilancio dal 1 o aprile al 31 marzo dell'anno seguente, tutti i dati sottoindicati sono presentati per esercizi di bilancio (EB) piuttosto che per gli anni civili (ad esempio l'EB2005 comprende il periodo dal 1 o aprile 2004 al 31 marzo 2005). I dati concernenti le importazioni sono presentati sulla stessa base.
4.2. Consumo comunitario
(47) Il consumo comunitario è stato stabilito sulla base del volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità, cui sono state aggiunte le importazioni dalla RPC e da altri paesi terzi, secondo le statistiche di Eurostat. Il consumo comunitario di glutammato monosodico è aumentato tra l'EB2005 e l'EB2006 prima di registrare una continua diminuzione nel corso dell'EB2007 e del PI. In generale, il consumo è diminuito del 4 % durante il periodo considerato.
Tabella 1
| Indice | 100 | 107 | 98 | 96 |
|---|
4.3. Importazioni dalla RPC nella Comunità
4.3.1. Volume e quota di mercato
(48) I volumi di importazioni provenienti dalla RPC sono sensibilmente aumentati, passando da 4 701 tonnellate nel corso dell'EB2005 a 34 613 tonnellate nel corso del PI, il che corrisponde ad un aumento del 636 % nel periodo considerato.
(49) La quota di mercato corrispondente si situava all'interno di una forchetta dal 3 % al 7 % per l'EB2005 ed è aumentata raggiungendo una forchetta dal 38 % al 43 % nel corso del periodo considerato, malgrado la diminuzione nel consumo.
Tabella 2
| Indice | 100 | 226 | 745 | 768 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Eurostat per le importazioni. |
4.3.2. Prezzo di vendita unitario
(50) I prezzi medi delle importazioni dalla Cina hanno fluttuato nel corso del periodo considerato ed hanno globalmente registrato una leggera diminuzione del 2 %.
Tabella 3
| Indice | 100 | 104 | 99 | 98 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Eurostat per i prezzi all'importazione. |
4.3.3. Sottoquotazione dei prezzi
(51) Ai fini dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi, i prezzi di vendita medi ponderati per tipo di prodotto praticati dall'industria comunitaria nei confronti dei suoi clienti indipendenti sul mercato della Comunità, adeguati al livello franco fabbrica, sono stati confrontati ai prezzi medi ponderati corrispondenti delle importazioni in questione, stabiliti su una base cif e debitamente adeguati per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione. Questo confronto è stato effettuato dopo aver dedotto le riduzioni e gli sconti.
(52) Sulla base della metodologia sopra indicata, la differenza tra i prezzi, espressa come percentuale del prezzo medio ponderato dell'industria comunitaria (franco fabbrica), in altre parole il margine di sottoquotazione dei prezzi, era compreso fra il 21 % e il 24 %.
4.4. Situazione economica dell'industria comunitaria
(53) L'evoluzione di tutti i fattori economici indicati nell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base è stata esaminata per determinare la situazione economica dell'industria comunitaria nel corso del periodo considerato.
4.4.1. Capacità di produzione, produzione e utilizzazione delle capacità
(54) Le capacità di produzione sono aumentate del 5 % nel corso dell'EB2006 e di nuovo di tre punti percentuali nel corso dell'EB2007, prima di stabilizzarsi durante il PI. L'aumento delle capacità di produzione è il risultato di investimenti, come chiarito al successivo considerando (60).
(55) La produzione di glutammato monosodico da parte dell'industria comunitaria è diminuita continuamente evidenziando un decremento generale del 6 % nel periodo considerato. Le cifre della produzione per l'EB2007 e il PI riflettono il fatto che l'industria comunitaria ha dovuto sospendere la produzione per un mese nel 2006.
(56) In seguito alla diminuzione dei volumi di produzione, l'utilizzazione delle capacità è diminuita del 14 % nel corso del periodo considerato.
Tabella 4
| Indice | 100 | 95 | 86 | 86 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Risposta al questionario. |
4.4.2. Volume delle vendite, quote di mercato e prezzi unitari medi nella Comunità
(57) Le vendite di glutammato monosodico da parte dell'industria comunitaria ai clienti indipendenti nel mercato comunitario sono leggermente aumentate durante l'EB2006 prima di registrare una diminuzione importante di 25 punti percentuali nel corso dell'EB2007. Durante il periodo considerato, le vendite sono diminuite del 24 %. Questa notevole diminuzione dei volumi di vendita ha comportato un'altrettanto notevole diminuzione della quota di mercato pari a 12,5 punti percentuali in totale durante il periodo considerato (è passata da 58,6 % per l'EB2005 al 46,1 % per il PI).
(58) I prezzi di vendita medi ai clienti indipendenti sul mercato comunitario sono aumentati del 19 % nel periodo considerato. Questo aumento è stato ancora più forte durante l'EB2007 (+ 23 %) ma è stata osservata una leggera diminuzione dei prezzi nel corso degli ultimi tre mesi del PI. L'aumento di prezzi era necessario per compensare l'aumento del costo delle materie prime di altri fattori produttivi. Anche se l'industria comunitaria è riuscita ad aumentare la sua efficacia nella produzione di glutammato monosodico, i prezzi di vendita non hanno potuto coprire i costi di produzione durante il PI.
Tabella 5
| Indice | 100 | 106 | 123 | 119 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Risposta al questionario. |
4.4.3. Stock
(59) Nel corso del periodo considerato, gli stock sono aumentati del 52 %. Tale aumento si è verificato nella seconda metà del periodo considerato ed è coinciso con l'importante diminuzione delle vendite iniziata nel corso dell'EB2007. Alla fine del PI, il livello degli stock è rimasto elevato.
Tabella 6
| Indice | 100 | 101 | 153 | 152 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Risposta al questionario. |
4.4.4. Redditività, investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali
(60) Le vendite del prodotto simile realizzate dall'industria comunitaria nel mercato della Comunità non sono state redditizie nel corso del periodo considerato. All'inizio di questo periodo, la situazione doveva essere considerata nel contesto dell'acquisizione di Orsan S.A. da parte di Ajinomoto Foods Europe (AFE), e della ristrutturazione che si è verificata in quel momento. In effetti, Orsan S.A. aveva incontrato difficoltà finanziarie sino al 2003 e AFE ha proceduto a un'importante ristrutturazione al fine di ridurre i costi e di migliorare l'efficacia effettuando investimenti specifici nel 2004 e nel 2005. Tali investimenti erano volti ad aumentare la capacità di produzione, a sviluppare una nuova linea di prodotti e ad aumentare l'efficacia energetica. Il gruppo cui attualmente appartiene l'industria comunitaria ha inoltre trasferito know-how, compresi nuovi ceppi batterici più efficaci per il processo di fermentazione necessario alla produzione di glutammato monosodico nella Comunità.
(61) Anche se gli investimenti sono proseguiti nel 2006 e nel 2007, l'industria comunitaria è riuscita a ridurre le sue perdite, in particolare durante il PI, grazie a prezzi di vendita più elevati ma anche grazie ad una più efficiente utilizzazione delle materie prime e dell'energia. Non è stato tuttavia possibile procedere ad un ulteriore aumento dei prezzi. Gli esportatori cinesi erano sempre più presenti e hanno rapidamente penetrato il mercato comunitario. Di conseguenza, l'industria comunitaria ha conosciuto significative perdite sulle vendite nel mercato comunitario durante il PI.
(62) L'utile sugli investimenti risultante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è stato negativo durante tutto il periodo considerato e ciò è stato un riflesso dell'evoluzione negativa della redditività cui si è accennato in precedenza.
(63) Così come gli altri indicatori finanziari, il flusso di liquidità generato dalla produzione e dalla vendita di glutammato monosodico nell'UE è stato negativo per tutto il periodo considerato.
(64) A parte le perdite finanziarie, non vi erano elementi da cui risultava che l'industria comunitaria, che fa parte del gruppo Ajinomoto, avrebbe incontrato altre difficoltà nel mobilitare capitali per le sue attività.
Tabella 7
| Indice | (100) | (102) | (59) | (83) |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Risposta al questionario. |
4.4.5. Occupazione, produttività e salari
(65) L'occupazione nell'industria comunitaria è diminuita del 9 % durante il periodo considerato. I salari sono inizialmente aumentati del 6 % nel corso dell'EB2006 rispetto all'EB2005. Tuttavia, nel corso dell'EB2007 e del PI, i salari sono tornati al loro livello dell'EB2005.
(66) La produttività è aumentata del 3 % nel corso dell'EB2006, prima di diminuire leggermente durante l'EB2007. Durante il PI, la produttività e risalita allo stesso livello dell'EB2006.
Tabella 8
| Indice | 100 | 103 | 101 | 103 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte : Risposta al questionario. |
4.4.6. Crescita
(67) Mentre il consumo comunitario è diminuito del 4 % nel periodo considerato, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito del 24 %. Ciò si è tradotto in una perdita di quota di mercato di 12,5 punti percentuali per l'industria comunitaria nel corso del periodo considerato.
4.4.7. Entità del margine di dumping effettivo e recupero degli effetti delle precedenti pratiche di dumping
(68) I margini di dumping per gli esportatori della RPC, sopra indicati nella parte relativa al dumping, si situano nettamente al di sopra del livello de minimis. Inoltre, tenuto conto dei volumi e dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine di dumping reale non può essere considerata come trascurabile.
(69) Nulla indica che l'industria comunitaria stia recuperando dagli effetti del dumping precedente. È opportuno rilevare che le importazioni di glutammato monosodico non sono state oggetto di misure dal 2003.
4.5. Conclusione relativa al pregiudizio
(70) La maggior parte degli indicatori di pregiudizio concernenti l'industria comunitaria hanno avuto un'evoluzione negativa nel corso del periodo considerato. La produzione e l'utilizzazione delle capacità sono diminuite rispettivamente del 6 % e del 14 %. Mentre il consumo nel mercato comunitario è diminuito del 4 %, i volumi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti in modo molto superiore, vale a dire del 24 %, il che ha comportato una perdita di quota di mercato pari a 12,5 punti percentuali. Anche altri indicatori di pregiudizio come gli stock e l'occupazione hanno avuto un'evoluzione negativa nel periodo considerato.
(71) L'inchiesta ha mostrato che la sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria a causa delle importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina arrivava sino al 24 % durante il PI. I prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono aumentati del 19 % durante il periodo considerato a causa dell'aumento dei costi; ciò ha avuto come conseguenza una diminuzione del volume delle vendite e una diminuzione della quota di mercato. Per questo motivo, anche gli altri indicatori finanziari di pregiudizio, tra cui gli utili sugli investimenti, il flusso di cassa e la redditività, hanno registrato un'evoluzione negativa nel corso del periodo considerato.
(72) Alla luce di quanto precede, è possibile concludere che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio importante ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5. NESSO DI CAUSALITÀ
5.1. Introduzione
(73) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in regime di dumping del glutammato monosodico originario della RPC abbia arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di portata tale da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da tali altri fattori non fosse attribuito alle importazioni in dumping.
5.2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping
(74) Nel periodo considerato, i volumi di importazioni in regime di dumping a basso prezzo provenienti dalla RPC sono stati moltiplicati per più di sette volte, e ciò ha avuto l'effetto di aumentare la quota di mercato del glutammato monosodico cinese sul mercato comunitario dal 3 % al 7 % nel corso dell'EB2005 e dal 38 % al 43 % durante il PI. Allo stesso tempo, gli esportatori cinesi erano i soli soggetti nel mercato ad abbassare i loro prezzi di vendita. Le informazioni disponibili indicano che sia il produttore comunitario che gli esportatori di altri paesi terzi hanno aumentato i loro prezzi a causa dei costi di produzione crescenti (principalmente a causa degli aumenti di prezzo delle materie prime e dell'energia).
(75) Questo aumento delle importazioni provenienti dalla RPC è coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. Nel corso dell'EB2006, i volumi di importazioni provenienti dalla RPC sono aumentati del 142 %, mentre i volume delle vendite comunitarie è aumentato dell'1 %. Nel corso dell'EB2007, è stato registrato un nuovo aumento (201 %) del volume delle importazioni provenienti dalla RPC e i prezzi di vendita sono diminuiti del 4 %, mentre il volume delle vendite comunitarie è diminuito di 25 punti percentuali. L'industria comunitaria ha pertanto subito una diminuzione del volume delle sue vendite sul mercato comunitario e un correlativo decremento di 12,5 punti percentuali della sua quota di mercato durante il PI. La diminuzione dei prezzi provocata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping ha impedito all'industria comunitaria di aumentare i suoi prezzi di vendita a un livello che avrebbe consentito di eliminare le sue perdite e di migliorare la sua situazione finanziaria.
(76) Sulla base di quanto precede, si è concluso provvisoriamente che le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla RPC, che hanno sottoquotato in modo significativo i prezzi dell'industria comunitaria durante il PI e che sono notevolmente aumentate in volume, hanno svolto un ruolo determinante le pregiudizio subito dall'industria comunitaria, che si è riflesso nella sua cattiva situazione finanziaria e nel deterioramento di altri indicatori di pregiudizio durante il PI, nonché nella perdita di quote di mercato.
5.3. Effetti di altri fattori
5.3.1. Importazioni provenienti da altri paesi terzi
(77) Le importazioni provenienti da paesi terzi non interessati dalla presente inchiesta sono diminuite del 65 % durante il periodo considerato, comportando una diminuzione della loro quota di mercato che è passata da un margine di variazione dal 35 % al 40 % per l'EB2005 ad un margine dal 10 % al 15 % durante il PI. I prezzi di tali importazioni sono aumentati del 20 % durante il periodo considerato, e ciò corrisponde alla tendenza osservata nell'evoluzione dei prezzi dell'industria comunitaria.
(78) L'evoluzione dei volumi di importazioni provenenti da altri paesi terzi e dei prezzi relativi tra l'EB2005 e il PI è stata la seguente:
Tabella 9
| Altri paesi terzi | EB2005 | EB2006 | EB2007 | PI |
|---|---|---|---|---|
| Totale delle importazioni (tonnellate) | 31 910 | 30 926 | 13 080 | 11 225 |
| Indice | 100 | 97 | 41 | 35 |
| Fonte : Eurostat. |
| Altri paesi terzi | EB2005 | EB2006 | EB2007 | PI |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo medio: tutte le importazioni (EUR/tonnellata) | 789 | 831 | 976 | 945 |
| Indice | 100 | 105 | 124 | 120 |
| Fonte : Eurostat. |
(79) Sulla base dei precedenti elementi, si è provvisoriamente concluso che le importazioni provenienti da altri paesi non hanno inficiato il nesso causale tra il dumping constatato e il grave pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC.
5.3.2. Evoluzione della domanda
(80) Per quanto riguarda l'evoluzione della domanda, il consumo comunitario di glutammato monosodico è diminuito tra l'EB2005 e il PI. Questa diminuzione non è tuttavia significativa (– 4 %) e non spiega la diminuzione del 24 % del volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità. È opportuno sottolineare che, durante il periodo considerato, l'industria comunitaria ha perso 12,5 punti percentuali della sua quota di mercato; le vendite corrispondenti sono state sostituite dalle importazioni in dumping originarie della RPC. Di conseguenza, il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria non può essere imputato a una contrazione della domanda sul mercato della Comunità.
5.3.3. Prestazioni in materia di esportazioni e produttività dell'industria comunitaria
(81) Contrariamente alle affermazioni di talune parti interessate secondo le quali i cattivi risultati delle esportazioni dell'industria comunitaria potrebbero essere la causa del pregiudizio subito, osserveremo che le vendite all'esportazione sono aumentate di più del 50 % durante il periodo considerato. Tali affermazioni devono quindi essere respinte.
(82) Quanto al fattore produttività, è opportuno rilevare che, nel corso del periodo considerato, l'industria comunitaria ha potuto ridurre i suoi costi fissi e i suoi costi di manodopera ed ha aumentato la produttività per dipendente.
(83) Tenuto conto di quanto precede, né le prestazioni in materia di esportazione né una pretesa diminuzione della produttività dell'industria comunitaria hanno contribuito al deterioramento della sua situazione nel corso del PI.
5.3.4. Fluttuazioni monetarie
(84) Alcune parti interessate hanno sostenuto che il deprezzamento del dollaro rispetto all'euro ha favorito le importazioni di glutammato monosodico nella Comunità europea. Si è in effetti constatato che la grande maggioranza delle importazioni provenienti dalla RPC e destinate alla Comunità europea è fatturata in USD.
(85) È opportuno ricordare che l'inchiesta deve consentire di stabilire se le importazioni oggetto di dumping (in termini di prezzo e di volumi) abbiano causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria o se questo pregiudizio grave deriva da altri fattori. A tale proposito, l'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base stabilisce che deve essere dimostrato che il livello di prezzo delle importazioni oggetto di dumping causa un pregiudizio. Si fa quindi unicamente riferimento a una differenza del livello di prezzo senza che sia necessario analizzare i fattori che influenzano il livello di tali prezzi.
(86) In pratica, l'effetto delle importazioni oggetto di dumping sul prezzo dell'industria comunitaria è esaminato essenzialmente dal punto di vista della sottoquotazione, della depressione e del contenimento dei prezzi. Si è proceduto a tal fine ad un confronto tra i prezzi all'esportazione oggetto di dumping e i prezzi di vendita dell'industria comunitaria. In alcuni casi, è necessario effettuare una conversione monetaria per disporre di una base comparabile di calcolo dei prezzi all'esportazione al fine di determinare il pregiudizio. Di conseguenza, il ricorso a tassi di cambio in questo contesto serve unicamente a garantire che la differenza di prezzo sia stabilita su una base comparabile. Da quanto precede deriva chiaramente che il tasso di cambio non può in linea di principio costituire un ulteriore fattore di pregiudizio.
(87) Ciò è confermato anche dal dispositivo dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, che fa riferimento ai fattori noti diversi dalle importazioni in dumping. Nell'elenco degli altri fattori noti citati nell'articolo non figura alcun fattore che riguarda il livello di prezzo delle importazioni oggetto di dumping. Riassumendo, se le importazioni sono effettuate in dumping, e anche se hanno beneficiato di un'evoluzione favorevole del tasso di cambio, non si ritiene che tali fluttuazioni monetarie possano costituire un altro fattore di pregiudizio.
(88) Di conseguenza, l'analisi dei fattori che influenzano il livello di prezzo delle importazioni oggetto di dumping, come ad esempio le fluttuazioni del tasso di cambio, non può essere considerata essenziale e non dovrebbe andare al di là dei requisiti posti dal regolamento di base.
(89) In ogni caso, e fatto salvo quanto precede, le importazioni provenienti dalla RPC hanno fortemente sottoquotato i prezzi dell'industria comunitaria, anche se ci si basa sul tasso di cambio vigente all'inizio dell'EB2005. In tal modo, tale margine di sottoquotazione significativa non si spiega con una modifica del tasso di cambio tra l'euro e il dollaro US nel corso del periodo considerato.
(90) Alla luce di quanto precede, si è concluso provvisoriamente che l'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro US non costituisce un fattore sufficiente per inficiare il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.
5.3.5. Importazioni dell'industria comunitaria
(91) Alcune parti interessate hanno affermato che l'industria comunitaria ha importato glutammato monosodico proveniente dalle sue fabbriche non cinesi collegate, situate al di fuori della Comunità, e ciò ha avuto un impatto sui volumi di vendita del glutammato monosodico prodotto nella Comunità.
(92) L'inchiesta ha mostrato che dopo l'acquisizione di Orsan, l'industria comunitaria ha riorganizzato la sua struttura/i suoi circuiti di vendita nella Comunità. La quasi totalità del glutammato monosodico venduto sul mercato della Comunità dall'industria comunitaria durante il PI è stata prodotta dall'unico produttore comunitario. Le vendite sul mercato comunitario di glutammato monosodico provenienti da esportatori collegati all'industria comunitaria e stabiliti in paesi esterni alla Comunità hanno registrato una diminuzione sensibile e continua nel corso del periodo considerato.
(93) Alcune parti interessate hanno inoltre sostenuto che la stessa industria comunitaria o altre società del gruppo Ajinomoto sono collegate a produttori cinesi di glutammato monosodico che esportano il prodotto in esame verso la Comunità. Si è affermato che le importazioni verso la Comunità effettuate da tali società collegate hanno causato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. D'altro canto, si è sostenuto che è lo stesso gruppo Ajinomoto ad essere responsabile delle politiche di prezzo attuate da questi esportatori cinesi.
(94) L'inchiesta ha evidenziato che per una delle società cinesi di cui si sostiene il collegamento al gruppo Ajinomoto, questa relazione era cessata prima del PI. Inoltre, si è constatato che le vendite e le esportazioni di questa società verso la Comunità negli anni che hanno preceduto il PI erano trascurabili. Per quanto riguarda due altri produttori cinesi di glutammato monosodico collegati all'unico produttore comunitario, si è stabilito che le loro esportazioni verso la Comunità durante il PI erano insignificanti. A tale proposito, il fatto che il gruppo Ajinomoto abbia potuto avere una responsabilità nella fissazione dei prezzi di queste società non è stato considerato pertinente.
(95) Di conseguenza, si è provvisoriamente concluso che le importazioni dell'industria comunitaria provenienti da parti collegate stabilite al di fuori della Comunità non hanno contributo al grave pregiudizio che essa ha subito.
5.3.6. Il nuovo regime dello zucchero
(96) L'affermazione di alcune parti interessate concernente l'impatto negativo del nuovo regime comunitario dello zucchero (e del conseguente aumento dei prezzi dello zucchero) sui costi di produzione dell'industria comunitaria non è stata confermata. L'inchiesta ha mostrato che l'industria comunitaria ha tratto vantaggio da accordi a lungo termine firmati molto prima dell'attuazione del nuovo regime, che le hanno consentito di beneficiare, per quasi tutto il periodo considerato, di prezzi d'acquisto moderati per lo zucchero. Nel corso della seconda metà del PI, in seguito all'attuazione del nuovo regime per lo zucchero, il prezzo d'acquisto dello zucchero è leggermente aumentato ma tale effetto è stato parzialmente compensato dall'utilizzazione di una tecnica di fermentazione più efficace. Il grado di fermentazione è aumentato nel corso del PI ed è elevato rispetto a quello che è generalmente ottenuto dai produttori cinesi. Ciò significa che per una tonnellata di glutammato monosodico, il produttore comunitario utilizza molto meno zucchero dei produttori cinesi.
5.3.7. Differenza delle materie prime di base
(97) Nella Comunità, il glutammato monosodico è prodotto a partire dalla melassa di zucchero, mentre in Cina è prodotto a partire dall'amido di mais o di riso. Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'evoluzione dei prezzi di queste materie prime potrebbero aver dato un vantaggio comparativo ai produttori cinesi. Tuttavia, un confronto dei costi delle materie prime necessarie per produrre una stessa quantità di glutammato monosodico evidenzia un vantaggio comparativo del glutammato monosodico prodotto a partire dalla melassa. Sulla base delle informazioni disponibili, taluni elementi sembrano indicare che questo vantaggio comparativo si è ulteriormente rafforzato durante il PI a causa del forte aumento dei prezzi del mais, sia a livello internazionale che sul mercato cinese. Tuttavia, a causa del dumping praticato sui prodotti cinesi, questo vantaggio comparativo non si è tradotto in aumenti di quote di mercato per il glutammato monosodico prodotto a partire dalla melassa da parte dell'industria comunitaria.
(98) Di conseguenza, si è concluso provvisoriamente che la differenza nelle materie prime utilizzate rispettivamente dall'industria comunitaria e dai produttori esportatori cinesi non ha contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
5.4. Conclusione relativa al nesso di causalità
(99) La precedente analisi ha dimostrato un aumento sostanziale, sia in volume che in quota di mercato, delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC tra l'EB2005 e il PI, nonché un importante sottoquotazione dei prezzi durante il PI. L'aumento della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo provenienti dalla RPC è coincisa con una netta diminuzione della quota del mercato dell'industria comunitaria che, unita alla pressione al ribasso esercitata sui prezzi, ha provocato tra l'altro perdite sostanziali per l'industria comunitaria durante il periodo considerato. D'altro canto, l'esame degli altri fattori suscettibili di aver arrecato pregiudizio all'industria comunitaria ha mostrato che nessuno di essi aveva potuto avere un impatto negativo significativo.
(100) Tenuto conto dell'analisi precedente, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si è provvisoriamente concluso che le importazioni provenienti dal paese in questione hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.
6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
6.1. Osservazioni preliminari
(101) Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se, malgrado le conclusioni riguardanti il dumping pregiudizievole, esistevano motivi impellenti di concludere che non era nell'interesse della Comunità adottare misure in questo caso particolare. La determinazione dell'interesse comunitario si è basata su una valutazione di tutti gli interessi in causa, vale a dire quelli dell'industria comunitaria, dei fornitori di materie prime, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.
6.2. Industria comunitaria
6.2.1. Natura e struttura dell'industria comunitaria
(102) L'industria comunitaria è composta da un produttore unico stabilito in Francia. La società appartiene al gruppo Ajinomoto che, tra le altre attività, produce e vende glutammato monosodico nel mondo intero. L'industria comunitaria ha acquistato le sue materie prime da fornitori comunitari, esercitando in tal modo un impatto sul livello di occupazione di questi ultimi.
6.2.2. Effetti dell'imposizione o della mancata imposizione di misure sull'industria comunitaria
(103) Dall'EB2005, l'industria comunitaria si è sforzata di investire in una profonda ristrutturazione per ridurre i costi e, di conseguenza, può essere considerata come vitale. Tuttavia, le importazioni oggetto di dumping hanno arrecato un pregiudizio che si è tradotto in una diminuzione significativa del volume delle vendite e in un aumento insufficiente dei prezzi di vendita che hanno provocato a loro volta perdite finanziarie importanti per l'industria comunitaria. Ci si attende che, in seguito all'istituzione di dazi antidumping, il volume del glutammato monosodico venduto dall'industria aumenti e che anche i suoi prezzi sul mercato comunitario aumentino in qualche misura. Ciò consentirebbe all'industria comunitaria di raggiungere un accettabile livello di redditività.
(104) Si ritiene che l'istituzione di misure ristabilirà una concorrenza equa sul mercato. È opportuno rilevare che le perdite dell'industria comunitaria risultano dalla sua difficoltà a reggere la concorrenza delle importazioni in dumping, a basso prezzo, provenienti dalla RPC. L'introduzione di misure antidumping consentirebbe verosimilmente all'industria comunitaria di riacquistare almeno parzialmente la sua quota di mercato perduta e ciò avrà un'incidenza positiva sulla sua redditività.
(105) Come indicato in precedenza, l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC. Se non saranno introdotte misure, la situazione dell'industria comunitaria continuerà probabilmente a deteriorarsi annullando gli effetti positivi degli investimenti realizzati in questi ultimi anni. La spinta al ribasso dei prezzi provocata dalle importazioni oggetto di dumping rischia di continuare a vanificare tutti gli sforzi realizzati dall'industria comunitaria, in particolare per riacquistare la sua redditività. La mancata adozione di misure comprometterebbe l'esistenza a lungo termine dell'industria comunitaria.
(106) Per concludere, le misure dovrebbero dare all'industria comunitaria la possibilità di rimettersi dagli effetti del dumping pregiudizievole constatato nel quadro dell'inchiesta.
6.3. Importatori
(107) Tre importatori in totale hanno cooperato all'inchiesta e tutti erano opposti all'istituzione di misure antidumping. Questi importatori rappresentavano circa il 46 % delle importazioni totali della RPC verso la Comunità e circa il 19 % del consumo comunitario di glutammato monosodico durante il PI.
(108) Sulla base dei risultati provvisori, si è concluso che l'introduzione di misure antidumping avrebbe un impatto trascurabile per due degli importatori che hanno cooperato. Per quanto riguarda l'altro importatore che ha cooperato, le prime indicazioni mostrano che il glutammato monosodico rappresenta dal 7 % al 12 % del suo fatturato. Questa società impiega meno di cinque persone nelle sue attività direttamente collegate al glutammato monosodico. Il beneficio realizzato dalla società sulle vendite di glutammato monosodico è basso. Tenuto conto di questo elemento, l'istituzione di un dazio antidumping non dovrebbe essere trascurabile. Tuttavia, l'effetto previsto dell'introduzione di misure antidumping è un aumento dei prezzi del glutammato monosodico (quale che ne sia la provenienza) sul mercato comunitario. Questo importatore dovrebbe pertanto essere in grado di ripercuotere, totalmente o in parte, l'aumento derivante dall'introduzione delle misure antidumping, senza che ciò abbia un effetto significativo sull'utile globale.
(109) In tali circostanze, si è concluso provvisoriamente che, sulla base delle informazioni fornite, l'eventuale effetto delle misure antidumping non avrà un impatto notevole sugli importatori.
6.4. Utilizzatori
(110) Quattro società utilizzatrici che rappresentavano il 18 % delle importazioni di glutammato monosodico provenienti dalla RPC hanno cooperato all'inchiesta. Queste società esercitano le loro attività nell'industria agroalimentare e in quella dei prodotti dell'igiene personale.
(111) Due degli utilizzatori che hanno cooperato sono presenti nell'industria agroalimentare. Queste due società hanno rappresentato insieme quasi il 17 % delle importazioni di glutammato monosodico provenienti dalla RPC durante il PI. Occorre rilevare che queste due società si procurano anche quantità significative dall'industria comunitaria e da altre fonti. È inoltre opportuno notare che le attività collegate al glutammato monosodico rappresentano solo una piccola parte dell'insieme delle attività commerciali delle due società. Per una delle società, le cui importazioni di glutammato monosodico provenienti dalla RPC sono state poco importanti nel corso del PI, l'incidenza dell'introduzione di eventuali misure sarà trascurabile. Per l'altra società, l'impatto della possibile introduzione delle misure sarà ulteriormente analizzato.
(112) Per quanto riguarda gli altri due utilizzatori che hanno cooperato, si è stabilito che essi rappresentavano solo circa l'1 % delle importazioni provenienti dalla Cina durante il PI. In tali condizioni, si è ritenuto che l'introduzione di misure antidumping non avrebbe un effetto significativo sulla situazione finanziaria di questa società.
(113) Considerate le circostanze, si è concluso provvisoriamente che, sulla base delle informazioni fornite, l'effetto eventualmente prodotto dalle misure antidumping sarà probabilmente poco importante per gli importatori.
6.5. Fornitori di materie prime
(114) Due fornitori hanno risposto al questionario e si sono espressi a favore dell'introduzione di misure antidumping. Uno di loro è un fornitore di materie prime, vale a dire la melassa di zucchero, per l'industria comunitaria. La melassa di zucchero che è fornita da questa società all'industria comunitaria rappresenta circa il 5 % del fatturato della società. In caso di mancata introduzione di misure antidumping, vi è il rischio che sia rimessa in questione la sopravvivenza a lungo termine dell'industria comunitaria, come è stato indicato in precedenza. Se questo scenario si realizzasse, esso avrebbe evidentemente un impatto negativo sulla situazione delle società che forniscono materie prime all'industria comunitaria.
(115) Per quanto riguarda il secondo fornitore, un esame più approfondito sarà effettuato dopo l'introduzione di eventuali misure provvisorie.
(116) Nell'ipotesi in cui non fossero introdotte misure, le vendite dell'industria comunitaria continuerebbero a regredire, provocando una diminuzione della domanda di materie prime. Ciò avrà verosimilmente ripercussioni negative sulla redditività dei fornitori di materie prime.
6.6. Effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi
(117) Alcune parti interessate hanno sostenuto che il gruppo Ajinomoto potrebbe avere una posizione dominante non solo sul mercato comunitario ma anche sul mercato mondiale. Queste parti interessate hanno affermato che, a parte i concorrenti cinesi, Ajinomoto monopolizza di fatto la produzione di glutammato monosodico su scala mondiale. È tuttavia opportuno sottolineare che, sulla base delle informazioni comunicate da una delle parti interessate che hanno presentato tale reclamo, la produzione di glutammato monosodico non cinese e non collegata al gruppo Ajinomoto rappresenta sempre più di 500 000 tonnellate (vale a dire più del totale del glutammato monosodico prodotto dal gruppo Ajinomoto).
(118) Per quanto riguarda il mercato comunitario, se saranno istituite misure antidumping, i produttori esportatori cinesi interessati, considerata la loro forte posizione sul mercato, continueranno verosimilmente a vendere i loro prodotti, anche se a prezzi non di dumping. È inoltre probabile che resterà ancora un numero sufficiente di concorrenti importanti sul mercato comunitario, compresi i produttori in Indonesia, Corea del Sud, Vietnam, Brasile e Taiwan. È opportuno insistere sul fatto che, all'inizio del periodo considerato, le importazioni provenienti da queste fonti rappresentavano il 31,4 % del mercato comunitario e che esse sono notevolmente diminuite a causa delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC. È pertanto probabile che gli utilizzatori continueranno ad avere la scelta tra vari fornitori di glutammato monosodico. Se tuttavia non fosse istituita alcuna misura, l'avvenire dell'industria comunitaria diverrebbe incerto. La sua sparizione ridurrebbe gravemente la concorrenza sul mercato comunitario.
6.7. Conclusione sull'interesse della Comunità
(119) Tenuto conto di quanto precede, si conclude provvisoriamente che nessun motivo impellente si oppone all'istituzione di dazi antidumping nel caso in questione.
7. PROPOSTA DI MISURE PROVVISORIE ANTIDUMPING
7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio
(120) Tenuto conto delle conclusioni stabilite per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse della Comunità, misure antidumping provvisorie sono considerate necessarie al fine di impedire l'aggravamento del pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping.
(121) Per calcolare il livello del dazio, si è tenuto conto del livello dei margini di dumping riscontrati e dell'importo del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
(122) Dal momento che l'industria comunitaria ha registrato perdite finanziarie durante tutto il periodo considerato, gli utili che avrebbero potuto essere realizzati in mancanza di importazioni oggetto di dumping sono stati determinati in funzione dei margini di utile del prodotto simile che sono stati ottenuti durante il periodo considerato dai produttori di glutammato monosodico dei paesi non soggetti ad importazioni cinesi in regime di dumping (vale a dire Taiwan e la Tailandia). Su questa base, un margine di utile corrispondente al 5 % del fatturato è stato considerato come il minimo che l'industria comunitaria avrebbe potuto ottenere in mancanza del dumping pregiudizievole. La maggiorazione di prezzo necessaria è stata quindi determinata procedendo a un confronto fra il prezzo all'importazione medio ponderato, utilizzato per stabilire la sottoquotazione, e il prezzo non pregiudizievole dei prodotti venduti dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando i prezzi di vendita dell'industria comunitaria per tenere conto delle perdite reali registrate durante il PI e aggiungendo il margine di utile sopra indicato. Qualunque differenza risultante da tale confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale cif all'importazione.
7.2. Misure provvisorie
(123) Tenuto conto di quanto precede, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che sulle importazioni originarie della RPC debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori a livello dei margini di dumping e di pregiudizio più bassi, in conformità della regola del dazio inferiore.
(124) Le aliquote del dazio antidumping applicabili ad alcune società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote di dazio (contrapposte al dazio per paese, applicabile «a tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui denominazione, completa di indirizzo, non sia specificamente citata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota di dazio applicabile «a tutte le altre società».
(125) I dazi antidumping proposti sono i seguenti:
| Società | Margine di eliminazione del pregiudizio | Margine di dumping | Tasso del dazio antidumping |
|---|---|---|---|
| Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, e Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd | 54,8 % | 33,8 % | 33,8 % |
| Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd | 60,4 % | 36,5 % | 36,5 % |
| Tutte le altre società | 63,7 % | 39,7 % | 39,7 % |
8. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(126) Le conclusioni provvisorie di cui sopra saranno comunicate a tutte le parti interessate, che saranno invitate a far conoscere il loro punto di vista per iscritto e a chiedere di essere sentite. Le loro osservazioni saranno analizzate e prese in considerazione, ove opportuno, prima che sia presa una decisione definitiva. Potrà essere necessario riesaminare le conclusioni provvisorie al fine di stabilire le conclusioni definitive,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico classificabile al codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922 42 00 10) e originarie della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società indicate di seguito è la seguente: Società Aliquota del dazio antidumping (%) Codice addizionale TARIC Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, e Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd 33,8 A883 Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd 36,5 A884 Tutte le altre società 39,7 A999
3. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diverse indicazioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto ed essere sentite oralmente dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
L'articolo 1 del presente regolamento si applica per uno periodo di sei mesi.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2008. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17 ).
2 GU C 206 del 5.9.2007, pag. 20 .
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"title": "Commission Regulation (EC) No 492/2008 of 3 June 2008 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of monosodium glutamate originating in the People’s Republic of China",
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"title": "Regolamento (CE) n. 492/2008 della Commissione, del 3 giugno 2008 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare di Cina",
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"title": "Verordnung (EG) Nr. 492/2008 der Kommission vom 3. Juni 2008 zur Einführung eines vorläufigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Mononatriumglutamat mit Ursprung in der Volksrepublik China",
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