32008R0499•Regolamento (CE) n. 499/2008 della Commissione, del 4 giugno 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1501/95 e del regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda le condizioni relative al versamento di restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli
32008R0499Regulation1 lug 2008
del 4 giugno 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 1501/95 e del regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda le condizioni relative al versamento di restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 63,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli 2 , in particolare l’articolo 167 e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) In conformità dell’articolo 162 del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni all’esportazione possono essere concesse per i prodotti elencati in detto articolo, esportati come tali o oggetto di un’ulteriore trasformazione, qualora tali prodotti soddisfino le condizioni specifiche previste all’articolo 167 di detto regolamento. Inoltre, in base all’articolo 167, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può stabilire altre condizioni per la concessione di restituzioni all’esportazione per uno o più prodotti. Tali condizioni sono attualmente previste dai regolamenti del Consiglio relativi all’organizzazione comune dei mercati nei settori elencati all’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Poiché a norma dell’articolo 201 del regolamento (CE) n. 1234/2007 i regolamenti in questione devono essere abrogati, è opportuno stabilire disposizioni orizzontali applicabili a decorrere dalle date di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007, quali previste all’articolo 204 di detto regolamento.
(2) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli 3 , ha già stabilito alcune disposizioni orizzontali. È pertanto opportuno modificare tale regolamento al fine di stabilire le condizioni previste all’articolo 167, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) A norma dei regolamenti del Consiglio relativi all’organizzazione comune dei mercati nei settori del pollame, delle uova, delle carni suine e del riso, i prodotti di origine non comunitaria importati e successivamente esportati possono fruire delle restituzioni all’esportazione finché non sono stati sufficientemente trasformati ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario 4 . In tal caso le restituzioni non possono superare l’importo versato per i dazi all’importazione ed inoltre l’esportatore deve provare l’identità tra i prodotti importati e quelli esportati. Poiché l’applicazione di tale norma è complessa e di scarsa utilità pratica, in una prospettiva di semplificazione e di armonizzazione è opportuno abrogarla.
(4) Il requisito dell’origine comunitaria per fruire delle restituzioni all’esportazione è un’importante salvaguardia contro pratiche scorrette ai danni del bilancio comunitario. Essa è segnatamente intesa ad evitare deviazioni dei flussi commerciali, con operazioni di importazione la cui finalità non è la commercializzazione delle merci sul mercato comunitario ma unicamente la possibilità di beneficiare delle restituzioni in seguito all’esportazione di tali merci. Tale salvaguardia è stata prevista per cereali, riso, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, uova e pollame e deve essere mantenuta. Per evitare definitivamente illeciti ai danni del bilancio comunitario, è necessaria una disposizione orizzontale che interessi tutti i settori elencati all’articolo 162 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(5) Quanto allo zucchero, al fine di organizzare il flusso degli approvvigionamenti per le raffinerie dell’intera Comunità, nelle successive organizzazioni comuni dei mercati per lo zucchero è stato introdotto un regime preferenziale speciale di accesso al mercato comunitario, che consente alle raffinerie di importare a condizioni speciali taluni quantitativi di zucchero greggio di canna originari degli Stati ACP parti del protocollo n. 3 dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CEE nonché dell’India e di altri Stati, a norma di accordi conclusi con tali Stati. Tale regime preferenziale speciale è stato attuato nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Pertanto all’articolo 27, paragrafo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 5 è prevista la concessione delle restituzioni per i prodotti importati nella Comunità nell’ambito di tale accordo. Seguendo la stessa linea, il Consiglio ha deciso che la prova dell’origine comunitaria non deve essere richiesta per l’ammissibilità alle restituzioni nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero istituita dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio 6 . Di conseguenza il requisito dell’origine comunitaria non si applica nel settore dello zucchero.
(6) In seguito all’abolizione delle restituzioni all’esportazione per alcuni prodotti, è diminuito l’elenco dei prodotti per i quali le restituzioni devono essere stabilite sulla base di un ingrediente, quando i prodotti composti beneficiano di una restituzione. In questo contesto è pertanto opportuno menzionare unicamente i prodotti restanti.
(7) Il requisito relativo all’origine comunitaria nel settore dei cereali è già stato previsto all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali 7 . Per motivi di chiarezza e di razionalità, tale requisito deve essere sostituito da una disposizione orizzontale che stabilisca il requisito dell’origine comunitaria.
(8) Occorre pertanto modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1501/95 e (CE) n. 800/1999.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1501/95 è soppresso.
Il regolamento (CE) n. 800/1999 è così modificato:
| 1) | Il testo dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria specifica relativa a taluni prodotti, il presente regolamento reca le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione (in prosieguo “restituzioni”): a) per i prodotti dei settori di cui all’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ; b) di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio . GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ." GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 .» " | a) | per i prodotti dei settori di cui all’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ; | b) | di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio . |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | per i prodotti dei settori di cui all’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ; | ||||
| b) | di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio . |
| 2) | Il testo dell’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 1. La restituzione è concessa per i prodotti di cui all’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 che, indipendentemente dalla situazione doganale degli imballaggi, sono in libera pratica ed originari della Comunità. Tuttavia, per i prodotti del settore dello zucchero di cui all’articolo 162, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e all’articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, la restituzione può essere concessa quando tali prodotti sono soltanto in libera pratica. 2. Ai fini della concessione della restituzione, un prodotto è originario della Comunità se è interamente ottenuto nella Comunità o se l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale è avvenuta nella Comunità, in conformità degli articoli 23 o 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tuttavia, fatto salvo il disposto del paragrafo 4, non soddisfano le condizioni per la restituzione i prodotti ottenuti da: a) materie originarie della Comunità; e b) materie agricole disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 1 importate da paesi terzi, che non hanno subito una trasformazione sostanziale nella Comunità. 3. Se la concessione della restituzione è subordinata all’origine comunitaria del prodotto, l’esportatore è tenuto a dichiarare tale origine, quale definita al paragrafo 2, in conformità delle norme comunitarie in vigore. 4. All’atto dell’esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione fissata per uno o più componenti, la restituzione relativa ai componenti è versata soltanto se il componente o i componenti in questione soddisfano il disposto del paragrafo 1. La restituzione è inoltre concessa quando il componente o i componenti per i quali è chiesta la restituzione erano inizialmente originari della Comunità e/o in libera pratica ai sensi del paragrafo 1 e non sono più in libera pratica esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti. 5. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 4, sono considerate fissate in relazione a un componente le restituzioni concernenti: a) i prodotti del settore dei cereali, delle uova, del riso, dello zucchero, nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione ; b) gli zuccheri bianchi e gli zuccheri greggi del codice NC 1701 , l’isoglucosio dei codici NC 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 nonché gli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero dei codici NC 1702 60 95 e 1702 90 95 , incorporati nei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96; c) i prodotti del settore lattiero-caseario e del settore dello zucchero, esportati sotto forma di prodotti dei codici NC da 0402 10 91 a 99 , 0402 29 , 0402 99 , da 0403 10 31 a 39 , da 0403 90 31 a 39 , da 0403 90 61 a 69 , da 0404 10 26 a 38 , da 0404 10 72 a 84 e da 0404 90 81 a 89 , nonché esportati sotto forma di prodotti del codice NC 0406 30 , non originari degli Stati membri o provenienti da paesi terzi che sono in libera pratica negli Stati membri. GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24 .» " | a) | materie originarie della Comunità; e | b) | materie agricole disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 1 importate da paesi terzi, che non hanno subito una trasformazione sostanziale nella Comunità. | a) | i prodotti del settore dei cereali, delle uova, del riso, dello zucchero, nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione ; | b) | gli zuccheri bianchi e gli zuccheri greggi del codice NC 1701 , l’isoglucosio dei codici NC 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 nonché gli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero dei codici NC 1702 60 95 e 1702 90 95 , incorporati nei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96; | c) | i prodotti del settore lattiero-caseario e del settore dello zucchero, esportati sotto forma di prodotti dei codici NC da 0402 10 91 a 99 , 0402 29 , 0402 99 , da 0403 10 31 a 39 , da 0403 90 31 a 39 , da 0403 90 61 a 69 , da 0404 10 26 a 38 , da 0404 10 72 a 84 e da 0404 90 81 a 89 , nonché esportati sotto forma di prodotti del codice NC 0406 30 , non originari degli Stati membri o provenienti da paesi terzi che sono in libera pratica negli Stati membri. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | materie originarie della Comunità; e | ||||||||||
| b) | materie agricole disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 1 importate da paesi terzi, che non hanno subito una trasformazione sostanziale nella Comunità. | ||||||||||
| a) | i prodotti del settore dei cereali, delle uova, del riso, dello zucchero, nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione ; | ||||||||||
| b) | gli zuccheri bianchi e gli zuccheri greggi del codice NC 1701 , l’isoglucosio dei codici NC 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 nonché gli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero dei codici NC 1702 60 95 e 1702 90 95 , incorporati nei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96; | ||||||||||
| c) | i prodotti del settore lattiero-caseario e del settore dello zucchero, esportati sotto forma di prodotti dei codici NC da 0402 10 91 a 99 , 0402 29 , 0402 99 , da 0403 10 31 a 39 , da 0403 90 31 a 39 , da 0403 90 61 a 69 , da 0404 10 26 a 38 , da 0404 10 72 a 84 e da 0404 90 81 a 89 , nonché esportati sotto forma di prodotti del codice NC 0406 30 , non originari degli Stati membri o provenienti da paesi terzi che sono in libera pratica negli Stati membri. |
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Tuttavia esso si applica:
a) per quanto riguarda i settori dei cereali, delle carni bovine, delle carni suine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle uova e del pollame, a decorrere dal 1 o luglio 2008;
b) per quanto riguarda il settore del riso, a decorrere dal 1 o settembre 2008;
c) per quanto riguarda il settore dello zucchero, a decorrere dal 1 o ottobre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).
2 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 361/2008 ( GU L 121 del 7.5.2008, pag. 1 ).
3 GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 159/2008 ( GU L 48 del 22.2.2008, pag. 19 ).
4 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.
5 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006 ( GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 ).
6 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 ( GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1 ). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dall’1.10.2008.
7 GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 ( GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1 ).
. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1791/2006 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 361/2008 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 159/2008 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006. ↩ ↩2
. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dall’1.10.2008. ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (). ↩ ↩2
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