32008R0514•Regolamento (CE) n. 514/2008 della Commissione, del 9 giugno 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 376/2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, e dei regolamenti (CE) n. 1439/95, (CE) n. 245/2001, (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 2014/2005, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1002/2007, (CE) n. 1580/2007 e (CE) n. 382/2008 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1119/79
32008R0514Regulation1 ago 2008
del 9 giugno 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 376/2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, e dei regolamenti (CE) n. 1439/95, (CE) n. 245/2001, (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 2014/2005, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1002/2007, (CE) n. 1580/2007 e (CE) n. 382/2008 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1119/79
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 59, paragrafo 3, e l’articolo 62, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 2 , in particolare l'articolo 134 e l'articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Dal 1 o luglio 2008 il regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicherà ai settori principali dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, come previsto dall'articolo 204 dello stesso. La Commissione deve pertanto adottare le misure necessarie per modificare o abrogare i regolamenti settoriali interessati, al fine di garantirne una corretta applicazione a decorrere dalla suddetta data.
(2) L'articolo 130 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che, fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione sono richiesti a norma dello stesso regolamento, la Commissione possa subordinare le importazioni di uno o più dei prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati agricoli alla presentazione di un titolo di importazione. A norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, i titoli di importazione sono necessari, da un lato, per la gestione del regime di importazione del riso semigreggio e del riso lavorato, al fine di tener conto dei quantitativi da importare, e, dall'altro, per la gestione del regime relativo alle importazioni preferenziali di zucchero.
(3) Per quanto riguarda le esportazioni, l'articolo 167 del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che le restituzioni all'esportazione per i prodotti elencati all'articolo 162, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono concesse solo su presentazione di un titolo di esportazione. A norma dell'articolo 161 di detto regolamento, la Commissione può subordinare le esportazioni di uno o più prodotti alla presentazione di un titolo di esportazione.
(4) Ai fini della gestione delle importazioni e delle esportazioni alla Commissione è stata conferita la facoltà di determinare i prodotti la cui importazione e/o esportazione saranno subordinate alla presentazione di un titolo. Nel valutare le esigenze di un regime di titoli la Commissione deve tener conto degli idonei strumenti di gestione dei mercati e, in particolare, di monitoraggio delle importazioni.
(5) Questa situazione offre l'opportunità di esaminare in modo approfondito le norme vigenti nei diversi settori di mercato e di riconsiderare le pratiche attuali in materia di rilascio dei titoli a fini di semplificazione e di riduzione dell'onere amministrativo a carico degli Stati membri e degli operatori. Per motivi di chiarezza occorre che le norme siano inserite nel regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli 3 .
(6) Un regime di titoli costituisce il meccanismo adeguato per gestire i contingenti tariffari di importazione e di esportazione con un metodo diverso dal metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo il principio «primo arrivato, primo servito», considerato il volume limitato di cui trattasi e il numero enorme di domande.
(7) Un regime di titoli è ritenuto il meccanismo più idoneo per il monitoraggio di alcuni prodotti agricoli importati a condizioni preferenziali, se si considerano il notevole vantaggio offerto dall'aliquota ridotta del dazio applicabile e l'esigenza imperativa di prevedere l'andamento dei mercati.
(8) Tenuto conto delle innumerevoli modalità di applicazione e disposizioni tecniche attuate nei diversi settori di mercato per gestire le esportazioni che beneficiano di restituzione, si ritiene più opportuno, nella fase attuale, mantenere tali disposizioni nei regolamenti settoriali.
(9) Nel settore dei cereali i titoli di importazione e di esportazione devono essere considerati un indicatore dell'andamento a medio termine e dell'evoluzione prevedibile del mercato. Essi rappresentano uno strumento essenziale per effettuare un bilancio del mercato, da utilizzare per valutare le condizioni di rivendita delle scorte di intervento sul mercato interno o per le esportazioni oppure per esaminare la necessità di applicare una tassa all'esportazione. A tale riguardo l'importazione deve essere subordinata alla presentazione di un titolo per la spelta, il grano tenero e il frumento segalato, l'orzo, il granturco, il sorgo, il frumento duro, le farine di grano tenero e di spelta e la manioca, mentre l'esportazione deve essere subordinata alla presentazione di un titolo per la spelta, il frumento tenero e il frumento segalato, l'orzo, il granturco, il frumento duro, la segala, l'avena e le farine di grano tenero e di spelta, considerata la loro importanza dominante sui flussi di scambi e sul mercato interno.
(10) Nel settore del riso le informazioni sulle importazioni e le esportazioni prevedibili fornite dai titoli costituiscono la base per la sorveglianza del mercato, data in particolare l'importante posizione occupata dal riso nel consumo interno. Dette informazioni sono utilizzate anche per controllare il rispetto delle linee tariffarie per prodotti simili. I titoli rilasciati devono inoltre essere presi in considerazione per il calcolo dei dazi all'importazione del riso semigreggio e del riso lavorato, a norma degli articoli 137 e 139 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per questi motivi è necessario che sia richiesto un titolo di importazione per il riso semigreggio, il riso lavorato e il riso semilavorato e per le rotture di riso, mentre un titolo di esportazione deve essere richiesto per il riso semigreggio, lavorato e semilavorato.
(11) Quanto al settore dello zucchero, il monitoraggio del mercato riveste grande importanza ed è necessaria una conoscenza precisa delle esportazioni. È pertanto opportuno che le esportazioni di zucchero siano controllate e subordinate alla presentazione di titoli. Per quanto riguarda le importazioni, il requisito del titolo deve invece essere limitato alle importazioni che beneficiano di dazi all'importazione preferenziali, fatte salve le importazioni soggette a contingenti tariffari.
(12) Affinché l'organizzazione comune del mercato della canapa destinata alla produzione di fibre non sia perturbata da coltivazioni illecite, occorre prevedere un controllo delle importazioni di canapa e di sementi di canapa, in modo da garantire che i prodotti in questione offrano determinate garanzie per quanto riguarda il tenore in tetraidrocannabinolo. È pertanto opportuno prevedere il rilascio di titoli per tali importazioni.
(13) Nel settore degli ortofrutticoli occorre che le informazioni ricavate dai titoli di importazione siano utilizzate per controllare il rispetto delle linee tariffarie per prodotti simili, quali gli agli secchi o congelati, o per gestire i contingenti tariffari.
(14) I produttori di mele comunitari si sono recentemente trovati in una situazione difficile, dovuta tra l’altro ad un sensibile aumento delle importazioni di mele da alcuni paesi dell’emisfero australe. Occorre pertanto migliorare il controllo delle importazioni di mele. Lo strumento idoneo a questo scopo è costituito da un meccanismo basato sul rilascio di titoli di importazione, come previsto dal regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 del Consiglio nel settore degli ortofrutticoli 4 . Per quanto riguarda le banane, sono richiesti titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2014/2005 della Commissione, del 9 dicembre 2005, relativo ai titoli nell’ambito del regime d’importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune 5 . Per dare un quadro completo dei prodotti soggetti a titoli, occorre inserire le disposizioni pertinenti nel regolamento (CE) n. 376/2008.
(15) Per i prodotti lattiero-caseari le informazioni sulle importazioni prevedibili a dazio ridotto fornite dai titoli sono importanti per la sorveglianza del mercato. Per le carni bovine occorre prevedere un regime di licenze per determinati prodotti al fine di monitorare il volume degli scambi con i paesi terzi relativamente alle importazioni a dazio ridotto.
(16) Occorre che le importazioni di alcole etilico di origine agricola siano subordinate alla presentazione di titoli, vista la necessità di sorvegliare il mercato di questo settore sensibile.
(17) Per offrire un quadro d'insieme chiaro e completo degli obblighi in materia di titoli per gli scambi di prodotti agricoli è necessario che nel regolamento (CE) n. 376/2008 sia fissato un elenco delle importazioni e delle esportazioni soggette alle disposizioni pertinenti.
(18) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 376/2008, occorre fissare le quantità massime di prodotti per le quali non occorre presentare alcun titolo di importazione, di esportazione o di fissazione anticipata, a condizione che l'importazione o l'esportazione non abbia luogo nel quadro di un regime preferenziale. È necessario modificare l'elenco dei prodotti di cui trattasi alla luce dei cambiamenti apportati agli obblighi in materia di titoli.
(19) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 376/2008 e i seguenti regolamenti:
— regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine 6 ;
— regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre 7 ;
— regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari 8 ;
— regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso 9 ;
— regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola 10 ;
— regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d’importazione nel settore dell’olio d’oliva 11 ;
— regolamento (CE) n. 2014/2005;
— regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi 12 ;
— regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia 13 ;
— regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi 14 ;
— regolamento (CE) n. 1002/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana 15 ;
— regolamento (CE) n. 1580/2007;
— regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (rifusione) 16 .
(20) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1119/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore delle sementi 17 .
(21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 376/2008 è così modificato:
| 1) | L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Fatte salve alcune deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti, in particolare per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio e alle relative modalità di applicazione, il presente regolamento stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata, in appresso denominati “titoli”, previsti nella parte III, capi II e III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e nel regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio o istituiti dal presente regolamento. 2. Occorre presentare un titolo per i seguenti prodotti: a) nel caso di importazioni, quando i prodotti sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica: i) i prodotti elencati nell'allegato II, parte I, importati a qualunque condizione diversa dai contingenti tariffari, salvo diversa disposizione dello stesso; ii) i prodotti importati nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con metodi diversi dal metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo il principio “primo arrivato, primo servito”, conformemente agli articoli 308 bis , 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 ; iii) i prodotti importati nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande in conformità agli articoli 308 bis , 308 ter e 308 quater , del regolamento (CEE) n. 2454/93, menzionati specificamente nell'allegato II, parte I, del presente regolamento; b) nel caso di esportazioni: i) i prodotti elencati nella parte II dell'allegato II; ii) i prodotti indicati all'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i quali è stata fissata una restituzione all'esportazione, anche di importo uguale a zero, o una tassa all'esportazione; iii) i prodotti esportati nell'ambito di contingenti o che richiedono la presentazione di un titolo di esportazione per l'ammissione a un contingente gestito da un paese terzo e aperto in tale paese per i prodotti comunitari importati; 3. Per i prodotti indicati al paragrafo 2, lettera a), punto i), 2, lettera a), punto iii) e 2, lettera b), punto i), si applicano l'importo della cauzione e il periodo di validità specificati nell'allegato II. Per i prodotti indicati al paragrafo 2, lettera a), punto ii), 2, lettera b), punto ii) e 2, lettera b), punto iii), si applicano modalità di applicazione specifiche relative al periodo di validità e all'importo della cauzione stabilite nella normativa comunitaria pertinente. 4. Ai fini del regime dei titoli di esportazione e di fissazione anticipata di cui al paragrafo 1, quando una restituzione è stata fissata per prodotti non compresi nell'allegato II, parte II, e un operatore non presenta domanda di restituzione, esso non è tenuto a presentare un titolo per l'esportazione dei prodotti interessati. GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18 ." GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ." GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 ." GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 .» " | a) | i): i prodotti elencati nell'allegato II, parte I, importati a qualunque condizione diversa dai contingenti tariffari, salvo diversa disposizione dello stesso; | i) | i prodotti elencati nell'allegato II, parte I, importati a qualunque condizione diversa dai contingenti tariffari, salvo diversa disposizione dello stesso; | ii) | i prodotti importati nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con metodi diversi dal metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo il principio “primo arrivato, primo servito”, conformemente agli articoli 308 bis , 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 ; | iii) | i prodotti importati nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande in conformità agli articoli 308 bis , 308 ter e 308 quater , del regolamento (CEE) n. 2454/93, menzionati specificamente nell'allegato II, parte I, del presente regolamento; | b) | i): i prodotti elencati nella parte II dell'allegato II; | i) | i prodotti elencati nella parte II dell'allegato II; | ii) | i prodotti indicati all'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i quali è stata fissata una restituzione all'esportazione, anche di importo uguale a zero, o una tassa all'esportazione; | iii) | i prodotti esportati nell'ambito di contingenti o che richiedono la presentazione di un titolo di esportazione per l'ammissione a un contingente gestito da un paese terzo e aperto in tale paese per i prodotti comunitari importati; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | i): i prodotti elencati nell'allegato II, parte I, importati a qualunque condizione diversa dai contingenti tariffari, salvo diversa disposizione dello stesso; | i) | i prodotti elencati nell'allegato II, parte I, importati a qualunque condizione diversa dai contingenti tariffari, salvo diversa disposizione dello stesso; | ii) | i prodotti importati nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con metodi diversi dal metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo il principio “primo arrivato, primo servito”, conformemente agli articoli 308 bis , 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 ; | iii) | i prodotti importati nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande in conformità agli articoli 308 bis , 308 ter e 308 quater , del regolamento (CEE) n. 2454/93, menzionati specificamente nell'allegato II, parte I, del presente regolamento; | ||||||||||
| i) | i prodotti elencati nell'allegato II, parte I, importati a qualunque condizione diversa dai contingenti tariffari, salvo diversa disposizione dello stesso; | ||||||||||||||||
| ii) | i prodotti importati nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con metodi diversi dal metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo il principio “primo arrivato, primo servito”, conformemente agli articoli 308 bis , 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 ; | ||||||||||||||||
| iii) | i prodotti importati nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande in conformità agli articoli 308 bis , 308 ter e 308 quater , del regolamento (CEE) n. 2454/93, menzionati specificamente nell'allegato II, parte I, del presente regolamento; | ||||||||||||||||
| b) | i): i prodotti elencati nella parte II dell'allegato II; | i) | i prodotti elencati nella parte II dell'allegato II; | ii) | i prodotti indicati all'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i quali è stata fissata una restituzione all'esportazione, anche di importo uguale a zero, o una tassa all'esportazione; | iii) | i prodotti esportati nell'ambito di contingenti o che richiedono la presentazione di un titolo di esportazione per l'ammissione a un contingente gestito da un paese terzo e aperto in tale paese per i prodotti comunitari importati; | ||||||||||
| i) | i prodotti elencati nella parte II dell'allegato II; | ||||||||||||||||
| ii) | i prodotti indicati all'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i quali è stata fissata una restituzione all'esportazione, anche di importo uguale a zero, o una tassa all'esportazione; | ||||||||||||||||
| iii) | i prodotti esportati nell'ambito di contingenti o che richiedono la presentazione di un titolo di esportazione per l'ammissione a un contingente gestito da un paese terzo e aperto in tale paese per i prodotti comunitari importati; |
All'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente: «8. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, il periodo di validità dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata è fissato per ciascun prodotto nell'allegato II.»
All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, l'importo della cauzione applicabile ai titoli rilasciati per le importazioni e le esportazioni è fissato nell'allegato II. Un importo supplementare è applicabile in caso di fissazione di una tassa all'esportazione. La domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione sufficiente presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda.»
L'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
Carni ovine e caprine
Il regolamento (CE) n. 1439/95 è modificato come segue:
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Il presente regolamento stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata attuato dal regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione per i prodotti elencati nell'allegato I, parte XVIII, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio . 2. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione . GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3 ." GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ." GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13 .» "
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. I prodotti per i quali va presentato un titolo sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008. 2. Il titolo II del presente regolamento si applica alle importazioni di qualsiasi prodotto elencato nell'allegato I, parte XVIII, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio importato nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con metodi diversi dal metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande, in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CE) n. 2454/93 . GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 ." GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 .» "
Gli articoli 4, 5 e 6 sono soppressi.
Lino e canapa
Il regolamento (CE) n. 245/2001 è modificato come segue:
All'articolo 17 bis il paragrafo 1 è completato dal seguente comma:
«Per i prodotti elencati nell'allegato II, parte I, sezioni D, F e L, del regolamento (CE) n. 376/2008 il periodo di validità del titolo di importazione è fissato nelle sezioni suddette.
GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3 .» "
Prodotti lattiero-caseari
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione . Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento, fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione . GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3 ." GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13 .» "
Nell'articolo 3 sono soppressi i paragrafi 1 e 3.
All’articolo 24 sono aggiunti i seguenti commi: «3. La domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione di 10 euro per 100 chilogrammi netti di prodotto presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda. 4. Il titolo è valido a decorrere dalla data effettiva del rilascio, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino alla fine del terzo mese successivo a tale data.»
Cereali e riso
Il regolamento (CE) n. 1342/2003 è modificato come segue:
| 2) | L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. Il periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione è definito come segue: a) per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008, diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, è fissato nel suddetto allegato; b) salvo diversa disposizione, per i prodotti importati o esportati nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con metodi diversi dal metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande, conformemente agli articoli 308 bis , 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (principio “primo arrivato, primo servito”): a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino alla fine del secondo mese successivo al mese del rilascio; c) per i prodotti esportati per i quali è stata fissata una restituzione e per i prodotti per i quali è stata fissata una tassa all'esportazione il giorno della presentazione della domanda di titolo: a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino alla fine del quarto mese successivo al mese del rilascio. 2. In deroga al paragrafo 1, i titoli di esportazione per i prodotti di cui all'allegato II, parte II, sezione A, del regolamento (CE) n. 376/2008 per i quali non sono state stabilite né una restituzione né una fissazione anticipata della restituzione sono validi sessanta giorni dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento. 3. In deroga al paragrafo 1, la validità dei titoli di esportazione per i quali è stata fissata una restituzione per i prodotti dei codici NC 1702 30 , 1702 40 , 1702 90 e 2106 90 scade entro: a) il 30 giugno per le domande presentate entro il 31 maggio di ciascuna campagna di commercializzazione; b) il 30 settembre per le domande presentate dal 1 o giugno di una campagna di commercializzazione al 31 agosto della campagna successiva; c) 30 giorni dalla data di rilascio del titolo per le domande presentate dal 1 o al 30 settembre della stessa campagna di commercializzazione. 4. In deroga al paragrafo 1, su richiesta dell'operatore, la validità dei titoli di esportazione per i quali è stata fissata una restituzione per i prodotti dei codici NC 1107 10 19 , 1107 10 99 e 1107 20 00 scade entro: a) il 30 settembre dell'anno civile in corso, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1 o gennaio ed il 30 aprile; b) la fine dell'undicesimo mese successivo al mese del rilascio, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1 o luglio ed il 31 ottobre; c) il 30 settembre dell'anno civile successivo, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1 o novembre ed il 31 dicembre. 5. I titoli rilasciati in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4 riportano, nella casella 22, una delle diciture elencate nell'allegato X. 6. Qualora sia previsto un particolare periodo di validità dei titoli d'importazione per le importazioni originarie e in provenienza da determinati paesi terzi, la richiesta di titolo ed il titolo riportano, nelle caselle 7 e 8, l'indicazione dei paesi di provenienza e d'origine. Il titolo obbliga ad importare da tali paesi. 7. In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 4 del presente articolo non sono trasferibili. GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 .» " | a) | per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008, diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, è fissato nel suddetto allegato; | b) | salvo diversa disposizione, per i prodotti importati o esportati nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con metodi diversi dal metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande, conformemente agli articoli 308 bis , 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (principio “primo arrivato, primo servito”): a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino alla fine del secondo mese successivo al mese del rilascio; | c) | per i prodotti esportati per i quali è stata fissata una restituzione e per i prodotti per i quali è stata fissata una tassa all'esportazione il giorno della presentazione della domanda di titolo: a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino alla fine del quarto mese successivo al mese del rilascio. | a) | il 30 giugno per le domande presentate entro il 31 maggio di ciascuna campagna di commercializzazione; | b) | il 30 settembre per le domande presentate dal 1 o giugno di una campagna di commercializzazione al 31 agosto della campagna successiva; | c) | 30 giorni dalla data di rilascio del titolo per le domande presentate dal 1 o al 30 settembre della stessa campagna di commercializzazione. | a) | il 30 settembre dell'anno civile in corso, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1 o gennaio ed il 30 aprile; | b) | la fine dell'undicesimo mese successivo al mese del rilascio, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1 o luglio ed il 31 ottobre; | c) | il 30 settembre dell'anno civile successivo, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1 o novembre ed il 31 dicembre. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008, diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, è fissato nel suddetto allegato; | ||||||||||||||||||
| b) | salvo diversa disposizione, per i prodotti importati o esportati nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con metodi diversi dal metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande, conformemente agli articoli 308 bis , 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (principio “primo arrivato, primo servito”): a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino alla fine del secondo mese successivo al mese del rilascio; | ||||||||||||||||||
| c) | per i prodotti esportati per i quali è stata fissata una restituzione e per i prodotti per i quali è stata fissata una tassa all'esportazione il giorno della presentazione della domanda di titolo: a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino alla fine del quarto mese successivo al mese del rilascio. | ||||||||||||||||||
| a) | il 30 giugno per le domande presentate entro il 31 maggio di ciascuna campagna di commercializzazione; | ||||||||||||||||||
| b) | il 30 settembre per le domande presentate dal 1 o giugno di una campagna di commercializzazione al 31 agosto della campagna successiva; | ||||||||||||||||||
| c) | 30 giorni dalla data di rilascio del titolo per le domande presentate dal 1 o al 30 settembre della stessa campagna di commercializzazione. | ||||||||||||||||||
| a) | il 30 settembre dell'anno civile in corso, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1 o gennaio ed il 30 aprile; | ||||||||||||||||||
| b) | la fine dell'undicesimo mese successivo al mese del rilascio, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1 o luglio ed il 31 ottobre; | ||||||||||||||||||
| c) | il 30 settembre dell'anno civile successivo, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1 o novembre ed il 31 dicembre. |
L'articolo 7 è soppresso.
L'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. I titoli di esportazione dei prodotti per i quali è stata fissata una restituzione o una tassa sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo non sia stata adottata dalla Commissione alcuna azione specifica ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento, dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/1995 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1518/1995 della Commissione e a condizione che il quantitativo oggetto delle domande di titoli sia stato comunicato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento. Il primo comma non si applica ai titoli rilasciati nell'ambito di gare né ai titoli rilasciati per un'operazione di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round , di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 376/2008. Detti titoli di esportazione sono rilasciati il primo giorno lavorativo successivo alla data di accettazione dell'offerta. 2. I titoli di esportazione dei prodotti per i quali non è stata fissata una restituzione o una tassa sono rilasciati il giorno di presentazione della domanda. GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55 ." GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22 .» "
| 5) | L'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1. La Commissione può decidere: a) di stabilire una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti, ma per i quali non sono stati ancora rilasciati i titoli; b) di respingere le domande per le quali i titoli di esportazione non sono stati ancora rilasciati; c) di sospendere la presentazione delle domande di titoli per cinque giorni lavorativi al massimo. La sospensione di cui al primo comma, lettera c), può essere prolungata in conformità alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 2. Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti o respinti, la cauzione del titolo viene immediatamente svincolata per i quantitativi non concessi. 3. L’interessato può revocare la domanda di titolo entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale di accettazione di cui al paragrafo 1, lettera a), nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea qualora detta percentuale sia inferiore all’80 % del quantitativo richiesto. Gli Stati membri svincolano in tal caso la cauzione. 4. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 non si applicano alle esportazioni effettuate in esecuzione di aiuti alimentari comunitari e nazionali previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché per la realizzazione di altre azioni comunitarie di forniture alimentari gratuite.» | a) | di stabilire una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti, ma per i quali non sono stati ancora rilasciati i titoli; | b) | di respingere le domande per le quali i titoli di esportazione non sono stati ancora rilasciati; | c) | di sospendere la presentazione delle domande di titoli per cinque giorni lavorativi al massimo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | di stabilire una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti, ma per i quali non sono stati ancora rilasciati i titoli; | ||||||
| b) | di respingere le domande per le quali i titoli di esportazione non sono stati ancora rilasciati; | ||||||
| c) | di sospendere la presentazione delle domande di titoli per cinque giorni lavorativi al massimo. |
| 7) | L'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Il tasso della cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, da costituire ai sensi del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione : a) per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008, diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, è fissato nel suddetto allegato; b) salvo diversa disposizione, per i prodotti importati o esportati nell'ambito di contingenti tariffari è di: i) 30 euro per tonnellata per i prodotti importati; ii) 3 euro per tonnellata per i prodotti esportati senza restituzione; c) per i prodotti esportati per i quali è stata fissata una restituzione o per i titoli relativi ai prodotti per i quali è stata fissata una tassa all'esportazione il giorno della presentazione della domanda di titolo: i) 20 euro per tonnellata per i prodotti dei codici NC 1102 20 , 1103 13 , 1104 19 50 , 1104 23 10 , 1108 , 1702 e 2106 ; ii) 10 euro per tonnellata per gli altri prodotti. GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5 .» " | a) | per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008, diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, è fissato nel suddetto allegato; | b) | i): 30 euro per tonnellata per i prodotti importati; | i) | 30 euro per tonnellata per i prodotti importati; | ii) | 3 euro per tonnellata per i prodotti esportati senza restituzione; | c) | i): 20 euro per tonnellata per i prodotti dei codici NC 1102 20 , 1103 13 , 1104 19 50 , 1104 23 10 , 1108 , 1702 e 2106 ; | i) | 20 euro per tonnellata per i prodotti dei codici NC 1102 20 , 1103 13 , 1104 19 50 , 1104 23 10 , 1108 , 1702 e 2106 ; | ii) | 10 euro per tonnellata per gli altri prodotti. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008, diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, è fissato nel suddetto allegato; | ||||||||||||||
| b) | i): 30 euro per tonnellata per i prodotti importati; | i) | 30 euro per tonnellata per i prodotti importati; | ii) | 3 euro per tonnellata per i prodotti esportati senza restituzione; | ||||||||||
| i) | 30 euro per tonnellata per i prodotti importati; | ||||||||||||||
| ii) | 3 euro per tonnellata per i prodotti esportati senza restituzione; | ||||||||||||||
| c) | i): 20 euro per tonnellata per i prodotti dei codici NC 1102 20 , 1103 13 , 1104 19 50 , 1104 23 10 , 1108 , 1702 e 2106 ; | i) | 20 euro per tonnellata per i prodotti dei codici NC 1102 20 , 1103 13 , 1104 19 50 , 1104 23 10 , 1108 , 1702 e 2106 ; | ii) | 10 euro per tonnellata per gli altri prodotti. | ||||||||||
| i) | 20 euro per tonnellata per i prodotti dei codici NC 1102 20 , 1103 13 , 1104 19 50 , 1104 23 10 , 1108 , 1702 e 2106 ; | ||||||||||||||
| ii) | 10 euro per tonnellata per gli altri prodotti. |
Gli allegati I, II, III, XII e XIII sono soppressi.
L'allegato X è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Alcole etilico di origine agricola
Il regolamento (CE) n. 2336/2003 è modificato come segue:
All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione . Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione sono fissati nell'allegato II, parte I, del regolamento (CE) n. 376/2008. GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3 ." GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5 .» "
Gli articoli 6 e 8 sono soppressi.
Olio d'oliva
Il regolamento (CE) n. 1345/2005 è modificato come segue:
All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I prodotti dei codici NC 0709 90 39 , 0711 20 90 e 2306 90 19 per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione . Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento. GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3 .» "
L'articolo 3 è soppresso.
Banane
Il regolamento (CE) n. 2014/2005 è modificato come segue:
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 1. Le importazioni di banane del codice NC 0803 00 19 al tasso del dazio della tariffa doganale comune per le quali va presentato un titolo di importazione sono indicate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione . Il titolo è rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. 2. Le domande di titolo d’importazione sono presentate in qualsiasi Stato membro. 3. Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione sono fissati nell'allegato II, parte I, del regolamento (CE) n. 376/2008. Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 31 dicembre dell’anno in cui è stato rilasciato. 4. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l’operazione non è realizzata entro il termine suddetto o se è realizzata solo parzialmente. 5. In deroga all’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008, la prova dell’utilizzazione del titolo d’importazione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento è presentata entro 30 giorni a decorrere dalla scadenza del periodo di validità del titolo, salvo casi di forza maggiore.
GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3 ."
GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5 .» "
Zucchero
Il regolamento (CE) n. 951/2006 è modificato come segue:
All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I prodotti per i quali va presentato un titolo di esportazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione . Il periodo di validità del titolo di esportazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte II, del suddetto regolamento e si applicano a tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento. GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3 .» "
All'articolo 8, i paragrafi 1, 2 e 3 sono soppressi.
L'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione. Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento e si applicano a tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.»
All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se una domanda di titolo, per i prodotti ai quali si applica il disposto del paragrafo 1, primo comma, riguarda un quantitativo non superiore a 10 t, l’interessato non può presentare più di una domanda lo stesso giorno e presso la medesima autorità e non può utilizzare a fini di esportazione più di un titolo rilasciato per un quantitativo non superiore a 10 t.»
All’articolo 12, il paragrafo 1 è soppresso.
Olio di oliva della Tunisia
Il regolamento (CE) n. 1918/2006 è modificato come segue:
All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il titolo di importazione è valido 60 giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 , e la cauzione ammonta a 15 euro per 100 kg di peso netto.
GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3 .» "
Agli
Il regolamento (CE) n. 341/2007 è modificato come segue:
All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione . Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento. GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3 .» "
All’articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso.
| 3) | a): il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, si applica, in quanto compatibile, ai titoli “B”.» | a) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, si applica, in quanto compatibile, ai titoli “B”.» | b) | Il paragrafo 4 è soppresso. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, si applica, in quanto compatibile, ai titoli “B”.» | ||||
| b) | Il paragrafo 4 è soppresso. |
Riso
Il regolamento (CE) n. 1002/2007 è modificato come segue:
All'articolo 3, il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«Tuttavia l’importo della cauzione per i prodotti dei codici NC 1006 20 e 1006 30 non può essere inferiore a quello indicato all’articolo 12, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1342/2003.»
Mele
L'articolo 134 del regolamento (CE) n. 1580/2007 è così modificato:
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le importazioni di mele del codice NC 0808 10 80 per le quali va presentato un titolo di importazione sono indicate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione . GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3 .» "
Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. All’atto della presentazione della domanda gli importatori costituiscono una cauzione in conformità alle disposizioni contenute nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, a garanzia dell’impegno di importare il prodotto durante il periodo di validità del titolo di importazione. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata in tutto o in parte se l'importazione non è effettuata o se è effettuata solo parzialmente entro il periodo di validità del titolo di importazione. Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del regolamento(CE) n. 376/2008.»
Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Il titolo di importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.»
Carni bovine
Il regolamento (CE) n. 382/2008 è modificato come segue:
All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione . Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento. GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3 .» "
Gli articoli 3 e 4 sono soppressi.
| 3) | All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso di importazioni soggette a un contingente tariffario di importazione, si applicano le disposizioni seguenti: a) la domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione di 5 euro per capo per gli animali vivi e di 12 euro per 100 chilogrammi di peso netto per gli altri prodotti presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda; b) il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, sino al termine del terzo mese successivo a tale data; c) l'organismo che rilascia il titolo d'importazione indica nella casella 20 del titolo o dei suoi estratti il numero d'ordine del contingente che compare nella tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC).» | a) | la domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione di 5 euro per capo per gli animali vivi e di 12 euro per 100 chilogrammi di peso netto per gli altri prodotti presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda; | b) | il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, sino al termine del terzo mese successivo a tale data; | c) | l'organismo che rilascia il titolo d'importazione indica nella casella 20 del titolo o dei suoi estratti il numero d'ordine del contingente che compare nella tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC).» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | la domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione di 5 euro per capo per gli animali vivi e di 12 euro per 100 chilogrammi di peso netto per gli altri prodotti presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda; | ||||||
| b) | il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, sino al termine del terzo mese successivo a tale data; | ||||||
| c) | l'organismo che rilascia il titolo d'importazione indica nella casella 20 del titolo o dei suoi estratti il numero d'ordine del contingente che compare nella tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC).» |
Disposizione transitoria
1. Il presente regolamento lascia invariati il periodo di validità e l'importo della cauzione relativi ai titoli applicabili nell'ambito di periodi contingentali che non sono giunti al termine alla data di applicazione del presente regolamento, stabilita all'articolo 17.
2. Le cauzioni depositate per il rilascio di titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata sono svincolate, su richiesta delle parti interessate, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) la validità dei titoli non è scaduta alla data indicata al paragrafo 1; b) i titoli non sono più richiesti per i prodotti di cui trattasi a decorrere dalla data indicata al paragrafo 1; c) i titoli sono stati utilizzati sono parzialmente o non sono stati utilizzati alla data indicata al paragrafo 1.
Disposizione finale
Il regolamento (CEE) n. 1119/79 è abrogato.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Tuttavia esso si applica:
a) dal 1 o luglio 2008 per quanto riguarda i settori dei cereali, del lino e della canapa, dell'olio d'oliva, degli ortofrutticoli freschi o trasformati, delle sementi, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine, delle carni suine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle uova, delle carni di pollame, dell'alcole etilico di origine agricola e gli altri settori, ad eccezione di quelli vitivinicolo, del riso, dello zucchero;
b) dal 1 o agosto 2008 per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
c) dal 1 o settembre 2008 per quanto riguarda il settore del riso;
d) dal 1 o ottobre 2008 per quanto riguarda il settore dello zucchero.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1781/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).
2 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 248/2007 ( GU L 76 del 19.3.2008, pag. 6 ).
3 GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3 .
4 GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 292/2008 ( GU L 90 del 2.4.2008, pag. 3 ).
5 GU L 324 del 10.12.2005, pag. 3 .
6 GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 ( GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3 ).
7 GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 ).
8 GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1565/2007 ( GU L 340 del 22.12.2007, pag. 37 ).
9 GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 ( GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1 ).
10 GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19 .
11 GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13 .
12 GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 ( GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62 ).
13 GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84 .
14 GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12 .
15 GU L 226 del 30.8.2007, pag. 15 .
16 GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10 .
17 GU L 139 del 7.6.1979, pag. 13 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3886/86 ( GU L 361 del 20.12.1986, pag. 18 ).
«ALLEGATO II PARTE I OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE IMPORTAZIONI Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), e massimali applicabili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) [prodotti elencati nell'ordine degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1234/2007] A. Cereali [allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007] Codice NC Designazione Importo della cauzione Periodo di validità Quantità nette 1 0714 esclusa la sottovoce 0714 20 10 Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago 1 EUR/t fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 5 000 kg 0714 20 10 Patate dolci destinate al consumo umano 1 EUR/t fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 500 kg 1001 10 Frumento duro, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) 1 EUR/t fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 5 000 kg 1001 90 99 Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinati alla semina, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) 1 EUR/t fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 5 000 kg 1003 00 Orzo 1 EUR/t fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 5 000 kg 1005 90 00 Granturco non destinato alla semina 1 EUR/t fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 5 000 kg 1007 00 90 Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina 1 EUR/t fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 5 000 kg 1101 00 15 Farine di frumento (grano) tenero e di spelta 1 EUR/t fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 1 000 kg 2303 10 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili 1 EUR/t fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 1 000 kg 2303 30 00 Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli 1 EUR/t fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 1 000 kg ex 2308 00 40 Residui di polpe di agrumi 1 EUR/t fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 1 000 kg 2309 90 20 Prodotti di cui alla nota complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata 1 EUR/t fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 1 000 kg (—) Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. B. Riso [allegato I, parte II, del regolamento (CE) n. 1234/2007] Codice NC Designazione Importo della cauzione Periodo di validità Quantità nette 2 1006 20 Riso semigreggio, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) 30 EUR/t fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 1 000 kg 1006 30 Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) 30 EUR/t fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 1 000 kg 1006 40 00 Rotture di riso, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) 1 EUR/t fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 1 000 kg (—) Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. C. Zucchero [allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 1234/2007] Codice NC Designazione Importo della cauzione Periodo di validità Quantità nette 3 1701 Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari secondo le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e (CE) n. 1100/2006 secondo le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e (CE) n. 1100/2006 (—) (—) Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. D. Sementi [allegato I, parte V, del regolamento (CE) n. 1234/2007] Codice NC Designazione Importo della cauzione Periodo di validità Quantità nette 4 ex 1207 99 15 Semi di varietà di canapa destinati alla semina 5 fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, salvo disposizione diversa degli Stati membri (—) (—) Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. E. Olio di oliva e olive da tavola [allegato I, parte VII, del regolamento (CE) n. 1234/2007] Codice NC Designazione Importo della cauzione Periodo di validità Quantità nette 6 0709 90 39 Olive, fresche, destinate alla produzione di olio 100 EUR/t 60 giorni dalla data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 100 kg 0711 20 90 Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate, destinate alla produzione di olio, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) 100 EUR/t 60 giorni dalla data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 100 kg 2306 90 19 Panelli e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 % 100 EUR/t 60 giorni dalla data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 100 kg (—) Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. F. Lino e canapa [allegato I, parte VIII, del regolamento (CE) n. 1234/2007] Codice NC Designazione Importo della cauzione Periodo di validità Quantità nette 7 5302 10 00 Canapa, greggia o preparata 8 fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, salvo disposizione diversa degli Stati membri (—) (—) Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. G. Ortofrutticoli [allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007] Codice NC Designazione Importo della cauzione Periodo di validità Quantità nette 9 0703 20 00 Aglio, fresco o refrigerato, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) 50 EUR/t 3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) ex 0703 90 00 Altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) 50 EUR/t 3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) 0808 10 80 Mele, altre 15 EUR/t 3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) (—) Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. H. Ortofrutticoli trasformati [allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007] Codice NC Designazione Importo della cauzione Periodo di validità Quantità nette 10 ex 0710 80 95 Aglio 11 e Allium ampeloprasum (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) 50 EUR/t 3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) ex 0710 90 00 Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio 11 e/o Allium ampeloprasum (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) 50 EUR/t 3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) ex 0711 90 80 Aglio 11 e Allium ampeloprasum temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) 50 EUR/t 3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) ex 0711 90 90 Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio 11 e/o Allium ampeloprasum temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) 50 EUR/t 3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) ex 0712 90 90 Agli secchi 11 e Allium ampeloprasum e miscele di ortaggi o legumi secchi contenenti aglio 11 e/o Allium ampeloprasum, interi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) 50 EUR/t 3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) (—) Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. I. Banane [allegato I, parte XI, del regolamento (CE) n. 1234/2007] Codice NC Designazione Importo della cauzione Periodo di validità Quantità nette 12 0803 00 19 Banane, fresche, importate all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune 15 EUR/t fino alla fine del mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) (—) Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. J. Carni bovine [allegato I, parte XV, del regolamento (CE) n. 1234/2007] Codice NC Designazione Importo della cauzione Periodo di validità Quantità nette 13 da 0102 90 05 a 0102 90 79 Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari 5 EUR per capo fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) 0201 e 0202 Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari 12 EUR per 100 kg di peso netto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) 0206 10 95 e 0206 29 91 Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari 12 EUR per 100 kg di peso netto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) 1602 50 10 , 1602 50 31 e 1602 50 95 Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari 12 EUR per 100 kg di peso netto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) 1602 90 61 e 1602 90 69 Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari 12 EUR per 100 kg di peso netto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) (—) Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. K. Latte e prodotti lattiero-caseari [allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007] Codice NC Designazione Importo della cauzione Periodo di validità Quantità nette 14 ex Capitoli 4 , 17 , 21 e 23 Latte e prodotti lattiero-caseari, importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari, ad eccezione dei formaggi e latticini (codice NC 0406 ) originari della Svizzera, importati senza titolo, come segue: 0401 Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 10 EUR/100 kg fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) 0402 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 10 EUR/100 kg fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69 Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao 10 EUR/100 kg fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) 0404 Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove 10 EUR/100 kg fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) ex 0405 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % 10 EUR/100 kg fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) 0406 Formaggi e latticini, ad eccezione dei formaggi e latticini originari della Svizzera, importati senza titolo 10 EUR/100 kg fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) 1702 19 00 Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, meno del 99 % di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca 10 EUR/100 kg fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) 2106 90 51 Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato 10 EUR/100 kg fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) ex 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il regolamento (CE) n. 1234/2007, direttamente o in virtù del regolamento (CE) n. 1667/2006, escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica la parte I di tale regolamento 10 EUR/100 kg fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (—) (—) Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. L. Altri prodotti [allegato I, parte XXI, del regolamento (CE) n. 1234/2007] Codice NC Designazione Importo della cauzione Periodo di validità Quantità nette 15 1207 99 91 Semi di canapa non destinati alla semina 16 fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, salvo disposizione diversa degli Stati membri (—) (—) Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. M. Alcole etilico di origine agricola [allegato II, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007] Codice NC Designazione Importo della cauzione Periodo di validità Quantità nette 17 ex 2207 10 00 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato 1 EUR per ettolitro fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 100 hl ex 2207 20 00 Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato 1 EUR per ettolitro fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 100 hl ex 2208 90 91 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato 1 EUR per ettolitro fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 100 hl ex 2208 90 99 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato 1 EUR per ettolitro fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 100 hl (—) Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. PARTE II OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE ESPORTAZIONI SENZA RESTITUZIONE E PER I PRODOTTI PER I QUALI NON È STATA FISSATA UNA TASSA ALL'ESPORTAZIONE IL GIORNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e massimali applicabili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) [prodotti elencati nell'ordine degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1234/2007] A. Cereali [allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007] 18 Codice NC Designazione Importo della cauzione Periodo di validità Quantità nette 19 1001 10 Frumento duro 3 EUR/t fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 5 000 kg 1001 90 99 Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina 3 EUR/t fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 5 000 kg 1002 00 00 Segala 3 EUR/t fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 5 000 kg 1003 00 Orzo 3 EUR/t fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 5 000 kg 1004 00 Avena 3 EUR/t fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 5 000 kg 1005 90 00 Granturco non destinato alla semina 3 EUR/t fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 5 000 kg 1101 00 15 Farine di frumento (grano) tenero e di spelta 3 EUR/t fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 500 kg (—) Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. B. Riso [allegato I, parte II, del regolamento (CE) n. 1234/2007] Codice NC Designazione Importo della cauzione Periodo di validità Quantità nette 20 1006 20 Riso semigreggio (bruno) 3 EUR/t fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 500 kg 1006 30 Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato 3 EUR/t fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 500 kg (—) Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. C. Zucchero [allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 1234/2007] Codice NC Designazione Importo della cauzione Periodo di validità Quantità nette 21 1701 Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido 11 EUR/100 kg — per quantità superiori a 10 t, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 — per quantità non superiori a 10 t, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 22 2 000 kg 1702 60 95 1702 90 95 Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio e il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio 4,2 EUR/100 kg — per quantità superiori a 10 t, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 — per quantità non superiori a 10 t, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 22 2 000 kg 2106 90 59 Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina 4,2 EUR/100 kg — per quantità superiori a 10 t, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 — per quantità non superiori a 10 t, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 22 2 000 kg (—) Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo. PARTE III MASSIMALI DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE CON RESTITUZIONE Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo di esportazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) Designazione e codici NC Quantità netta 23 A. CEREALI: Per ogni prodotto elencato nell'allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, 5 000 kg ad eccezione delle voci: — 0714 20 10 , e 2302 50 (—) — 1101 00 15 500 kg B. RISO: Per ogni prodotto elencato nell'allegato I, parte II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 500 kg C. ZUCCHERO: Per ogni prodotto elencato nell'allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 2 000 kg D. LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI: Per ogni prodotto elencato nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 150 kg E. CARNI BOVINE: Per gli animali vivi elencati nell'allegato I, parte XV, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio Un capo Per le carni di cui all'allegato I, parte XV, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 200 kg G. CARNI SUINE: 0203 1601 1602 250 kg 0210 150 kg H. CARNI DI POLLAME: 0105 11 11 9000 0105 11 19 9000 0105 11 91 9000 0105 11 99 9000 4 000 pulcini 0105 12 00 9000 0105 19 20 9000 2 000 pulcini 0207 250 kg I. UOVA: 0407 00 11 9000 2 000 uova 0407 00 19 9000 4 000 uova 0407 00 30 9000 400 kg 0408 11 80 9100 0408 91 80 9100 100 kg 0408 19 81 9100 0408 19 89 9100 0408 99 80 9100 250 kg (—) Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo.»
1 Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
2 Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
3 Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
4 Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
5 Non è richiesta una cauzione. Cfr. le altre condizioni di cui all'articolo 17 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001.
6 Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
7 Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
8 Non è richiesta una cauzione. Cfr. le altre condizioni di cui all'articolo 17 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001.
9 Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
10 Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
11 Comprende anche prodotti nei quali il termine “aglio” è solo parte della designazione. Fra essi figurano i termini “aglio monobulbo”, “aglio elefante”, “aglio a spicchio unico” o “aglio cipollino cinese”.
12 Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
13 Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
14 Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
15 Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
16 Non è richiesta una cauzione. Cfr. le altre condizioni di cui all'articolo 17 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001.
17 Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.
18 Salvo disposizione diversar del regolamento (CE) n. 1342/2003.
19 Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari o quando è stata fissata una tassa all'esportazione.
20 Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari o quando è stata fissata una tassa all'esportazione.
21 Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari o quando è applicabile una tassa all'esportazione.
22 Per quantità non superiori a 10 t l’interessato non può utilizzare più di uno di tali titoli per una stessa esportazione.
23 Questi limiti non si applicano alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari o quando è stata fissata una tassa all'esportazione.
«ALLEGATO X Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 5 — in bulgaro : специален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003 — in spagnolo : período especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) n o 1342/2003 — in ceco : zvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003 — in danese : Særlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003. — in tedesco : besondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003 — in estone : erikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6 — in greco : Ειδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 — in inglese : special period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003 — in francese : durées particulières de validité prévues à l’article 6 du règlement (CE) n o 1342/2003 — in italiano : periodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003 — in lettone : Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņš — in lituano : specialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje — in ungherese : az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idő — in maltese : perjodu ta’ validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003 — in olandese : Bijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003 — in polacco : szczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 — in portoghese : período de eficácia especial conforme previsto no artigo 6. o do Regulamento (CE) n. o 1342/2003 — in rumeno : perioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 — in slovacco : osobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003 — in sloveno : posebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003 — in finlandese : Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aika — in svedese : särskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003»
Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Non è richiesta una cauzione. Cfr. le altre condizioni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Non è richiesta una cauzione. Cfr. le altre condizioni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Comprende anche prodotti nei quali il termine “aglio” è solo parte della designazione. Fra essi figurano i termini “aglio monobulbo”, “aglio elefante”, “aglio a spicchio unico” o “aglio cipollino cinese”. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Non è richiesta una cauzione. Cfr. le altre condizioni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Salvo disposizione diversar del regolamento (CE) n. 1342/2003. ↩ ↩2
Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari o quando è stata fissata una tassa all'esportazione. ↩ ↩2
Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari o quando è stata fissata una tassa all'esportazione. ↩ ↩2
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Per quantità non superiori a 10 t l’interessato non può utilizzare più di uno di tali titoli per una stessa esportazione. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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