del 13 giugno 2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti 1 , in particolare l'articolo 23, terzo comma, e l'articolo 24, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 708/2007 istituisce un quadro volto a disciplinare le pratiche di acquacoltura connesse a specie esotiche e localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l'impatto eventualmente esercitato sugli habitat acquatici da tali specie e da ogni altra specie non bersaglio ad esse associata. Esso prevede inoltre l'adozione di modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV.
(2) È quindi opportuno definire una procedura trasparente che consenta di valutare le domande presentate dagli Stati membri per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007. In particolare, è necessario chiarire e definire con maggiore precisione le condizioni stabilite nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 e precisare le informazioni che devono corredare le domande di aggiunta di nuove specie presentate dagli Stati membri.
(3) Il regolamento (CE) n. 708/2007 prevede inoltre la possibilità di sviluppare un sistema informativo specifico che consenta agli Stati membri di condividere le informazioni contenute nei rispettivi registri sulle specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura.
(4) È pertanto necessario sviluppare standard informatici e un linguaggio di comunicazione comuni che gli Stati membri utilizzeranno per condividere una serie di dati minimi contenuti nei rispetti registri nazionali delle introduzioni e delle traslocazioni. È opportuno prevedere disposizioni intese a contribuire all'armonizzazione dei sistemi informativi da predisporre a cura degli Stati membri.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 e le modalità per lo sviluppo di un sistema informativo specifico riguardante le autorizzazioni per l'introduzione e la traslocazione di specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura.
Articolo 2
Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 si intende per:
a) «lungo periodo (in relazione al ciclo vitale» : un periodo minimo di 10 anni successivo al completamento di due cicli di produzione;
Articolo 3
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione domande di aggiunta di nuove specie nell'elenco delle specie che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007.
2. Tali domande sono trasmesse alla Commissione unitamente a una scheda in cui sono riportate le seguenti informazioni: a) nome scientifico della specie; b) distribuzione geografica; c) habitat e biologia; d) produzione acquicola; e) impatto delle introduzioni; f) fattori che possono influire sulla diffusione e la distribuzione; g) coerenza con i criteri previsti nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007.
Articolo 4
1. Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornato un sistema informativo contenente i dati di tutte le domande di autorizzazione per l'introduzione di specie esotiche o la traslocazione di specie localmente assenti. Gli Stati membri compilano, per ogni domanda di autorizzazione, una scheda informativa contenente i dati indicati nell'allegato del presente regolamento e conforme al modello ivi riportato.
2. Entro il 31 dicembre 2009 gli Stati membri istituiscono un sito Internet in cui figurano le informazioni elencate nell'allegato del presente regolamento. Il sito è conforme agli orientamenti dell'«iniziativa per l'accessibilità del web».
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del sito Internet.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Tuttavia, l'articolo 4 si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2008. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione
1 GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1 .
Scheda informativa di cui all'articolo 4, paragrafo 1
La scheda informativa va compilata per un movimento singolo/multiplo 1 (introduzione/traslocazione) di una specie esotica/localmente assente
1. Informazioni generali
1.1. Numero di riferimento della domanda di autorizzazione:
1.2. Prima domanda: SÌ/NO; in caso negativo: riferimento delle precedenti domande di autorizzazione:
1.4. Dati relativi alla specie:
1.4.1. Codice FAO:
1.4.2. Nome comune:
1.4.3. Nome scientifico:
1.4.4. Sottospecie (se pertinente):
1.4.5. Altre informazioni:
1.4.5.3. In caso affermativo, codice FAO e nome delle specie parentali:
1.5. Origine:
1.5.1. Paese:
1.5.2. Ubicazione (nome e indirizzo del luogo di origine):
1.5.3. Tipo di origine (vivaio/impianto di ingrasso/ambiente naturale):
1.6. Impianto di acquacoltura ricevente:
1.6.1. Ubicazione (nome e indirizzo):
1.6.2. Metodo di allevamento: sistema chiuso/aperto 2
1.7. Numero di organismi e stadio vitale (uova, larve, giovanili, adulti):
1.8. Finalità (consumo umano, allevamento a scopo di ripopolamento, ricerca, ecc.):
1.9. Numero di movimenti previsti:
2. Screening e valutazione dei rischi
2.1. Tipo di movimento:
2.1.1.3. Autorità che rilascia l'autorizzazione (indirizzo completo):
2.1.1.5. Eventuali condizioni:
2.1.2.1. Tipo di rischio:
2.1.2.1.1. Basso
2.1.2.1.2. Medio
2.1.2.1.3. Elevato
2.1.2.2. Sintesi della valutazione globale dell'impatto ambientale (alcune righe e un documento PDF), redatta anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe)
2.1.2.5. Autorità che rilascia l'autorizzazione:
2.1.2.7. Eventuali condizioni:
3. Monitoraggio
3.2. Sintesi dei risultati della valutazione del programma di monitoraggio (alcune righe e un documento PDF), redatta anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe)
3.4.1. In caso affermativo: in via temporanea/in via definitiva
3.4.3. Motivo della revoca (alcune righe) anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe):
1 Le domande di autorizzazione possono riguardare più movimenti da effettuare entro un periodo massimo di sette anni [articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/2007].
2 Secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 708/2007.