del 12 giugno 2008
che modifica il regolamento n. 11 riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 75, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento n. 11 2 contiene le norme comunitarie che, secondo l’articolo 75 del trattato, devono essere adottate per abolire alcune forme di discriminazione nel traffico interno della Comunità. Per ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, tale regolamento dovrebbe essere semplificato eliminando le prescrizioni obsolete e superflue, in particolare l’obbligo di conservare su documento cartaceo certe informazioni che, grazie al progresso tecnico, sono ora disponibili nei sistemi contabili dei vettori,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento n. 11 è modificato come segue:
- l’articolo 5 è soppresso;
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2008. Per il Consiglio Il presidente A. VIZJAK
1 GU C 175 del 27.7.2007, pag. 37 .
2 GU 52 del 16.8.1960, pag. 1121/60 . Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3626/84 ( GU L 335 del 22.12.1984, pag. 4 ).