32008R0571•Regolamento (CE) n. 571/2008 della Commissione, del 19 giugno 2008 , che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di revisione dei programmi di controllo annuali concernenti la BSE (Testo rilevante ai fini del SEE)
32008R0571Regulation10 lug 2008
del 19 giugno 2008
che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di revisione dei programmi di controllo annuali concernenti la BSE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili 1 , in particolare l’articolo 23, 1 o comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) negli animali. Esso prevede che ogni Stato membro effettui un programma di controllo annuale per le EST, basato sulla sorveglianza attiva e passiva.
(2) L’articolo 6, paragrafo 1b), del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che gli Stati membri in grado di dimostrare che la situazione epidemiologica sul loro territorio è migliorata possono chiedere una revisione dei loro programmi di controllo annuali.
(3) Vari Stati membri in cui è stata osservata una tendenza positiva nella situazione epidemiologica dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) hanno manifestato interesse in una revisione del loro programma di controllo annuale della BSE. Per permettere a tali Stati membri di presentare alla Commissione una domanda di revisione dei loro programmi di controllo della BSE, è necessario fissare criteri atti a dimostrare un miglioramento nella situazione epidemiologica della BSE.
(4) Tali criteri sono indicatori epidemiologici che per vari anni misurano in senso quantitativo l’andamento della situazione della BSE negli Stati membri.
(5) Per chiarezza e coerenza, è opportuno che tali criteri siano elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001.
(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 999/2001.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato in conformità a quanto disposto dall’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 20 o giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2008. Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione
1 GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 357/2008 della Commissione ( GU L 111 del 23.4.2008, pag. 3 ).
Nell’allegato III, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, viene aggiunto il seguente punto 7:
«7. Revisione dei programmi di controllo annuali riguardanti la BSE (programmi di controllo della BSE) di cui all’articolo 6, paragrafo 1b) 7.1. Domande degli Stati membri Le domande di revisione dei programmi di controllo annuale sulla BSE presentate dagli Stati membri alla Commissione comprenderanno almeno quanto segue: a) informazioni sul sistema di controllo annuale della BSE vigente nei 6 anni precedenti sul territorio dello Stato membro, complete di una documentazione dettagliata comprovante la conformità ai criteri epidemiologici precisati al punto 7.2; b) informazioni sul sistema per l’identificazione e la tracciabilità dei bovini, di cui all’articolo 6, paragrafo 1 ter , terzo comma, lettera b), vigente nei 6 anni precedenti sul territorio dello Stato membro, complete di una descrizione dettagliata del funzionamento della banca-dati informatizzata di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ; c) informazioni sui divieti dei mangimi per animali nei 6 anni precedenti sul territorio dello Stato membro, complete di una descrizione dettagliata dell’applicazione del divieto dei mangimi per animali da allevamento, di cui all’articolo 6, paragrafo 1 ter , terzo comma, lettera c), nonché del piano di campionamento, del numero e del tipo di infrazioni scoperte e dei risultati dei controlli; d) una descrizione dettagliata della proposta per un programma rivisto di controllo della BSE, comprendente l’area geografica in cui il programma va attuato, la descrizione delle sottopopolazioni di bovini oggetto del programma di controllo rivisto della BSE, l’indicazione dei limiti d’età e le dimensioni del campione di prova; e) il risultato di un’analisi completa dei rischi attestante che il programma di controllo rivisto della BSE garantirà la tutela della salute umana e degli animali. L’analisi dei rischi di cui sopra comprenderà l’analisi della coorte di nascita o di altri studi pertinenti che dimostrino che le misure di riduzione del rischio di EST, come i divieti relativi ai mangimi di cui all’articolo 6, paragrafo 1 ter , terzo comma, lettera c), sono state attuate in modo efficace. 7.2. Criteri epidemiologici Le domande di revisione di un programma di controllo della BSE possono essere accettate solo se lo Stato membro interessato può dimostrare che sul suo territorio, oltre ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1 ter , terzo comma, lettere a), b) e c), sono soddisfatti i seguenti criteri epidemiologici: a) aver osservato, per un periodo di almeno 6 anni consecutivi dalla data in cui è iniziata l’attuazione del piano comunitario d’analisi sulla BSE di cui all’articolo 6, paragrafo 1 ter , terzo comma, lettera b): o i) una diminuzione media del tasso annuale d’incidenza della BSE nella popolazione bovina adulta (oltre 24 mesi d’età) superiore al 20 %, e un numero totale di bestiame affetto da BSE, nato dopo l’attuazione del divieto assoluto concernente i mangimi per animali da allevamento di cui all’articolo 6, paragrafo 1 ter , terzo comma, lettera c), non superiore al 5 % del numero totale di casi confermati di BSE; oppure ii) un tasso annuale d’incidenza della BSE nella popolazione bovina adulta (oltre 24 mesi d’età) coerentemente inferiore a 1/100 000; ovvero iii) quale ulteriore possibilità per uno Stato membro con una popolazione bovina adulta (oltre 24 mesi d’età) inferiore a 1 000 000 di capi, un numero cumulato di casi confermati di BSE inferiore a 5; b) constatare che, dopo il periodo di 6 anni di cui alla lettera a), non esiste alcuna prova di deterioramento della situazione epidemiologica relativa alla BSE.
GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1 .» »
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