del 16 giugno 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca
Preamble
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio 1 .
(2) Occorre stralciare dall'elenco i codici NC e TARIC 5603 12 10 20 e 8504 40 84 20 relativi a due prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 perché non è più nell'interesse comunitario mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune.
(3) Inoltre, occorre modificare la designazione di otto prodotti per tenere conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato. Questi prodotti dovrebbero essere considerati come stralciati dall'elenco e dovrebbero quindi essere reintrodotti nell'elenco come prodotti nuovi.
(4) L'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/96, per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Ciò non dovrebbe escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano addotte ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi 2 .
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.
(6) Tenuto conto dell’importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.
(7) Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1 o luglio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è così modificato:
-
sono inserite le righe per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento;
-
sono soppresse le righe per i prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2008.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2008. Per il Consiglio Il presidente D. RUPEL
1 GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/2007 ( GU L 349 del 31.12.2007, pag. 7 ).
2 GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2 .
Prodotti di cui all'articolo 1, punto 1
1 La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie (articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione - GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 ).
2 Il dazio specifico addizionale è applicabile.
Prodotti di cui all'articolo 1, punto 2: