32008R0597•Regolamento (CE) n. 597/2008 della Commissione, del 24 giugno 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 372/2007 che fissa limiti di migrazione transitori per plastificanti impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
32008R0597Regulation1 lug 2008
del 24 giugno 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 372/2007 che fissa limiti di migrazione transitori per plastificanti impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE 1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2007/19/CE della Commissione, del 2 aprile 2007, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 2 , specifica che le guarnizioni dei coperchi rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/72/CE della Commissione 3 . Essa stabilisce che gli Stati membri devono adottare, entro il 1 o maggio 2008, le disposizioni che consentono la libera circolazione delle guarnizioni di coperchi se sono conformi ai limiti di migrazione specifica (LMS) indicati nella direttiva 2002/72/CE, come modificata. L'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), della direttiva 2007/19/CE prevede che gli Stati membri vietino la fabbricazione e l'importazione di guarnizioni di coperchi non conformi a decorrere dal 1 o luglio 2008.
(2) Il regolamento (CE) n. 372/2007 della Commissione 4 regola l'immissione sul mercato delle guarnizioni di coperchi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), della direttiva 2007/19/CE per un periodo di transizione in attesa dell'attuazione di tale direttiva. Esso fissa i LMS transitori per la somma dei plastificanti utilizzati nelle guarnizioni dei coperchi, in modo che la libera circolazione di tali prodotti non sia messa in pericolo, i coperchi e gli alimenti che costituiscono un rischio significativo siano immediatamente esclusi dal mercato e nello stesso tempo l'industria abbia il tempo sufficiente per finalizzare lo sviluppo di guarnizioni che sono conformi ai LMS fissati nella direttiva 2002/72/CE, modificata dalla direttiva 2007/19/CE. Il periodo di transizione fissato termina il 30 giugno 2008.
(3) Nel dicembre 2007 la Commissione è stata informata dall'industria alimentare e del settore di produzione dei coperchi che dal luglio 2008 non sarà disponibile sul mercato un numero sufficiente di coperchi sottoposti a prove di conformità alla direttiva 2002/72/CE per l'imballaggio di alimenti problematici come i prodotti alimentari sott'olio, le salse grasse e il pesto. Alcune soluzioni trovate non sono applicabili a tutti i prodotti, mentre altre non sono disponibili in tutte le dimensioni dei coperchi. Per una serie di soluzioni mancano ancora la chiusura a tenuta stagna per la lunga conservazione e il comportamento di migrazione.
(4) I coperchi conformi alla direttiva 2007/19/CE saranno disponibili soltanto dal luglio 2008 in poi e l'industria alimentare effettuerà prove di possibili soluzioni di coperchi a partire da tale data. Considerando che i prodotti alimentari grassi imballati con questi coperchi sono prodotti stagionali e che i produttori di alimenti hanno bisogno di tempo per sottoporre a prove e scegliere la soluzione adatta ai loro prodotti, è necessario prevedere un ulteriore periodo di transizione in cui i coperchi conformi al regolamento (CE) n. 372/2007 possano essere utilizzati per l'imballaggio di alimenti in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), della direttiva 2007/19/CE. Conformemente al terzo comma, lettera d), di detto articolo il periodo di transizione deve terminare il 30 aprile 2009.
(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 372/2007.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 372/2007 è modificato come segue:
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), della direttiva 2007/19/CE, i coperchi che contengono strati di plastica o rivestimenti di plastica, che formano le guarnizioni di tali coperchi, che insieme sono composti da due o più strati di vari tipi di materiale, possono essere immessi nel mercato della Comunità se sono conformi alle restrizioni e alle specifiche indicate nell'allegato del presente regolamento.»;
nell'articolo 2 la data «30 giugno 2008» è sostituita da «30 aprile 2009».
Il presente regolamento entra in vigore il 1 o luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2008. Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione
1 GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4 .
2 GU L 91 del 31.3.2007, pag. 17 ; rettifica nella GU L 97 del 12.4.2007, pag. 50 .
3 GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/39/CE ( GU L 63 del 7.3.2008, pag. 6 ).
4 GU L 97 del 12.4.2007, pag. 9 .
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