32008R0605•Regolamento (CE) n. 605/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008 , che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
32008R0605Regulation17 lug 2008
del 20 giugno 2008
che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari 1 , in particolare l'articolo 11, paragrafo 7, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari 2 , è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese 3 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) È necessario stabilire una procedura per coordinare a livello comunitario taluni controlli sulle importazioni da paesi terzi di prodotti destinati a essere commercializzati con l'indicazione del metodo di produzione biologico.
(3) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il regime di controllo istituito dagli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e dal relativo allegato III, parti B e C.
(4) Il presente regolamento si applica ferme restando le disposizioni comunitarie in materia doganale e le altre disposizioni che disciplinano le importazioni di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 destinati a essere commercializzati nella Comunità.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Il presente regolamento definisce le modalità d'applicazione relative al certificato di controllo previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), e dall'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 e alla presentazione di tale certificato per le importazioni effettuate in conformità con le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 6, dello stesso regolamento.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti: — prodotti non destinati all'immissione in libera pratica nella Comunità tal quali o previa trasformazione, — prodotti ammessi in franchigia dai dazi all'importazione a norma del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio 4 . Tuttavia, il presente regolamento si applica ai prodotti ammessi in franchigia dai dazi all'importazione a norma degli articoli 39 e 43 del regolamento (CEE) n. 918/83.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«certificato di controllo»: il certificato di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d) e all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 e relativo a una spedizione;
«spedizione»: il quantitativo di prodotti di uno o più codici della nomenclatura combinata, scortato da un unico certificato di controllo, inoltrato con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo;
«verifica della spedizione»: la verifica operata dalle competenti autorità nazionali sul certificato di controllo in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, nonché, qualora dette autorità lo ritengano opportuno, sui prodotti stessi per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti del regolamento (CEE) n. 2092/91;
«immissione in libera pratica nella Comunità»: lo sdoganamento ad opera delle autorità doganali per consentire la libera circolazione della spedizione nella Comunità;
«competenti autorità nazionali»: le autorità doganali o altre autorità, designate dallo Stato membro.
L'articolo 11, paragrafo 3, lettera d) e paragrafo 6, concernente le condizioni per il rilascio del certificato di controllo, e l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91 si applicano all'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, importati per essere commercializzati conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, o all'articolo 11, paragrafo 6, di detto regolamento.
1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di una spedizione di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 è subordinata: a) alla presentazione dell'originale del certificato di controllo alla competente autorità nazionale; e b) alla verifica della consegna da parte della competente autorità nazionale e alla vidimazione del certificato di controllo conformemente al paragrafo 11 del presente articolo.
2. Il certificato di controllo originale è redatto in conformità dei paragrafi da 3 a 10 e al modello e alle note dell'allegato I.
3. Il certificato di controllo è rilasciato: a) dall'autorità o dall'organismo del paese terzo indicato, per il paese terzo considerato, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione 5 ; oppure b) dall'autorità o dall'organismo che è stato accettato per il rilascio del certificato di controllo nell'ambito della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
4. L'autorità o l'organismo che rilascia il certificato di controllo: a) rilascia detto certificato e vidima la dichiarazione della casella 15 unicamente dopo aver effettuato un controllo di tutti i pertinenti documenti di controllo, compreso in particolare il piano di produzione per i prodotti in causa, di trasporto e commerciali e dopo aver effettuato un controllo fisico della spedizione di cui trattasi prima che sia inviata dal paese terzo di spedizione o dopo aver ricevuto una dichiarazione esplicita dell'esportatore in cui si certifica che la spedizione di cui trattasi è stata prodotta e/o preparata conformemente alle disposizioni applicate dall'autorità o dall'organismo interessati ai fini dell'importazione e della commercializzazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 o paragrafo 6, di tale regolamento; b) attribuisce un numero di serie a ciascun certificato rilasciato e tiene un registro dei certificati rilasciati.
5. Il certificato di controllo è redatto in una lingua ufficiale della Comunità e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello. Il certificato di controllo è redatto di preferenza nella lingua ufficiale (o in una delle lingue ufficiali) dello Stato membro di destinazione. Ove del caso, le competenti autorità nazionali possono richiedere una traduzione del certificato di controllo in una delle loro lingue ufficiali. Esso è invalidato in caso di modifiche o cancellature non certificate.
6. Il certificato di controllo è rilasciato in un unico esemplare originale. Il primo consegnatario o, ove del caso, l'importatore possono fare una copia del certificato allo scopo di informare l'autorità o l'organismo di controllo conformemente all'allegato III, parte C, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Tale copia deve recare l'indicazione «COPIA» o «DUPLICATO», stampata o apposta mediante timbro.
7. Il certificato di controllo di cui al paragrafo 3, lettera b), all'atto della presentazione prevista al paragrafo 1 reca, nella casella 16, la dichiarazione della competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione a norma della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
8. La competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione può delegare la dichiarazione della casella 16 all'autorità o all'organismo che esercita il controllo sull'importatore a norma degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, o alle autorità designate come competenti autorità nazionali.
9. La dichiarazione della casella 16 non è richiesta: a) qualora l'importatore presenti un documento originale, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, comprovante che la spedizione è coperta da un'autorizzazione; oppure b) qualora l'autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91, presenti direttamente all'autorità incaricata della verifica della spedizione prove soddisfacenti che la spedizione è coperta da tale autorizzazione. Questa procedura di presentazione diretta delle prove è facoltativa per lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione.
10. Il documento comprovante quanto richiesto nel paragrafo 9, lettere a) e b) comprende almeno: a) il numero di riferimento dell'autorizzazione all'importazione e la data di scadenza della medesima; b) il nome e l'indirizzo dell'importatore; c) il paese terzo d'origine; d) i dati dell'autorità o dell'organismo emittente e, se diversi, i dati dell'autorità o dell'organismo di controllo nel paese terzo; e) il nome dei prodotti in questione.
11. Al momento della verifica della spedizione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, l'originale del certificato di controllo è vidimato dalle competenti autorità nazionali nella casella 17 e restituito alla persona che lo ha presentato.
12. Al ricevimento della spedizione, il primo consegnatario compila la casella 18 dell'originale del certificato di controllo per certificare che il ricevimento della spedizione è stato effettuato in conformità dell'allegato III, parte C, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Il primo consegnatario deve trasmettere quindi l'originale del certificato all'importatore che figura nella casella 11 del certificato, per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), seconda e terza frase e dell'articolo 11, paragrafo 6, primo comma, quinta frase, del regolamento (CEE) n. 2092/91, tranne qualora il certificato debba scortare la spedizione per le operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.
1. Qualora una spedizione proveniente da un paese terzo sia assegnata a deposito doganale o perfezionamento attivo mediante un sistema di sospensione quale previsto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio 6 , e formi oggetto di una o più preparazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91, la spedizione deve essere oggetto, anteriormente all'esecuzione della prima preparazione, delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. La preparazione può comprendere operazioni quali: — confezionamento o riconfezionamento, oppure — etichettatura concernente la presentazione del metodo di produzione biologico. Dopo tale preparazione, l'originale vidimato del certificato di controllo scorta la spedizione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica la spedizione ai fini dell'immissione in libera pratica. Al termine di tale procedura, l'originale del certificato di controllo deve essere restituito, ove del caso, all'importatore che figura nella casella 11 del certificato per soddisfare la condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), seconda e terza frase e dell'articolo 11, paragrafo 6, primo comma, quinta frase, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
2. Qualora, in forza di una procedura doganale sospensiva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, una spedizione proveniente da un paese terzo sia destinata in uno Stato membro a essere suddivisa in più lotti prima dell'immissione in libera pratica nella Comunità, essa deve formare oggetto dei provvedimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, prima che sia effettuata la suddivisione. Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, un estratto del certificato di controllo è presentato alla competente autorità nazionale conformemente al modello e alle note dell'allegato II del presente regolamento. L'estratto del certificato di controllo è vidimato dalla competente autorità nazionale nella casella 14. Una copia di ogni estratto vidimato del certificato di controllo è conservata unitamente all'originale di tale certificato dalla persona identificata come l'importatore originario della spedizione e indicata nella casella 11 del certificato di controllo. Tale copia deve recare l'indicazione «COPIA» o «DUPLICATO», stampata o apposta mediante timbro. Dopo la suddivisione, l'originale vidimato di ciascun estratto del certificato di controllo scorta il lotto in questione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica tale lotto ai fini dell'immissione in libera pratica. Al ricevimento del lotto, il consegnatario compila la casella 15 dell'estratto originale del certificato di controllo per certificare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità del punto 7 bis delle disposizioni generali dell'allegato III, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Il consegnatario di un lotto tiene a disposizione dell'autorità e/o dell'organismo di controllo per un periodo minimo di due anni l'estratto del certificato di controllo.
3. Le operazioni di preparazione e di suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate conformemente alle pertinenti disposizioni degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, delle disposizioni generali di cui all'allegato III di tale regolamento e delle disposizioni specifiche di cui alle parti B e C dello stesso allegato, con particolare riguardo ai punti 3 e 6 della parte C. Tali operazioni devono essere eseguite in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2092/91.
Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità dell'articolo 9, paragrafo 9, e/o dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2092/91, l'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento al metodo di produzione biologico dalle etichette, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicità.
1. Le competenti autorità nazionali, le autorità responsabili negli Stati membri dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91, nonché le autorità e gli organismi di controllo, collaborano tra loro ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
2. Ogni Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorità da esso designate nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 5 e alle deleghe concesse in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 8, nonché alle eventuali procedure applicate a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, lettera b). Tali informazioni sono aggiornate dagli Stati membri in caso di eventuali cambiamenti.
Il regolamento (CE) n. 1788/2001 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2008. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
1 GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 404/2008 della Commissione ( GU L 120 del 7.5.2008, pag. 8 ).
2 GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 ( GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10 ).
3 Cfr. allegato III.
4 GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1 .
5 GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14 .
6 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 .
Modello del certificato di controllo per le importazioni di prodotti biologici nella Comunità europea
Per stabilire il modello del certificato occorre determinarne:
— il testo,
— il formato (su un unico foglio),
— la disposizione e le dimensioni delle caselle.
CERTIFICATO DI CONTROLLO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLA COMUNITÀ EUROPEA 1. Organismo o autorità emittente (nome e indirizzo) 2. Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio e regolamento (CE) n. 605/2008 della Commissione — Articolo 11, paragrafo 3 o articolo 11, paragrafo 6 3. N. di serie del certificato di controllo 4. . N. di riferimento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 11, paragrafo 6 5. Esportatore (nome e indirizzo) 6. Organismo o autorità preposta al controllo (nome e indirizzo) 7. Produttore o preparatore del prodotto (nome e indirizzo) 8. Paese di spedizione 9. Paese di destinazione 10. Primo consegnatario del prodotto nella Comunità (nome e indirizzo) 11. Nome e indirizzo dell'importatore 12. Contrassegni e cifre. N. del/dei container. Numero e tipo. Denominazione commerciale del prodotto 13. Codici NC 14. Quantitativo dichiarato 15. Dichiarazione dell'organismo o dell'autorità emittente di cui alla casella 1 Si certifica che il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 605/2008 e che i prodotti sopraindicati sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione e alle modalità di sorveglianza del metodo di produzione biologico considerate equivalenti in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91. Data Nome e firma del responsabile Timbro dell'autorità o dell'organismo preposto al rilascio
16. Dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che ha concesso l'autorizzazione o del suo delegato. Si certifica che i prodotti sopraindicati sono autorizzati ad essere commercializzati nella Comunità europea a norma della procedura dell paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 con il numero di autorizzazione indicato nella casella 4. Data Nome e firma del responsabile Timbro dell'autorità competente o del suo delegato nello Stato membro 17. Verifica della spedizione da parte della competente autorità nazionale Stato membro: … Registrazione dell'importazione (tipo, numero, data e ufficio della dichiarazione doganale): … Data: … Nome e firma del responsabile Timbro 18. Dichiarazione del primo consegnatario Si certifica che il ricevimento delle merci è avvenuto in conformità delle disposizioni dell'allegato III, parte C, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Nome della società Data Nome e firma del responsabile
Note Casella 1: Autorità o organismo competente o altra autorità o organismo designato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 605/2008. Tale organismo compila anche le caselle 3 e 15. Casella 2: Indica i regolamenti CE applicabili per il rilascio e l'utilizzo del presente certificato; specificare le disposizioni pertinenti dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91: il paragrafo 3 o il paragrafo 6. Casella 3: Numero di serie del certificato rilasciato dall'autorità od organismo competente a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 605/2008. Casella 4: Il numero di autorizzazione in caso di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 6. La casella è compilata dall'organismo preposto al rilascio oppure, qualora al momento della vidimazione della casella 15 da parte di tale organismo non sia ancora disponibile l'informazione, dall'importatore. Casella 5: Nome e indirizzo dell'esportatore. Casella 6: L'autorità o l'organismo di controllo che verifica la conformità dell'ultima operazione [produzione, preparazione, condizionamento ed etichettatura, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91] alle norme dei metodi di produzione biologici nel paese terzo di spedizione. Casella 7: L'operatore che ha effettuato l'ultima operazione [produzione, preparazione, condizionamento ed etichettatura, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91] sulla spedizione nel paese terzo di cui alla casella 8. Casella 9: Per paese di destinazione si intende il paese del primo consegnatario nella Comunità. Casella 10: Nome e indirizzo del primo consegnatario della spedizione nella Comunità. Per primo consegnatario si intende la persona fisica o giuridica presso la quale è consegnata la spedizione e dove questa verrà predisposta per l'ulteriore preparazione e/o commercializza¬zione. Il primo consegnatario compila anche la casella 18. Casella 11: Nome e indirizzo dell'importatore. Per importatore si intende la persona fisica o giuridica nella Comunità europea che, personal¬mente o tramite un rappresentante, presenta la spedizione per l'immissione in libera pratica nella Comunità europea. Casella 13: I codici della nomenclatura combinata per il prodotto in questione. Casella 14: Quantità dichiarata espressa nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.). Casella 15: Dichiarazione dell'organismo o dell'autorità che rilascia il certificato. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato. Casella 16: Soltanto per le importazioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Dev'essere compilata dalla competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione oppure, in caso di delega a norma dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 605/2008, dall'autorità o dall'organismo delegato. Non dev'essere compilata qualora si applichi la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 605/2008. Casella 17: Deve essere compilata dalla competente autorità nazionale anteriormente alla verifica della spedizione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, oppure prima delle operazioni di preparazione o suddivisione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 605/2008. Casella 18: Deve essere compilata dal primo consegnatario al ricevimento dei prodotti una volta effettuati i controlli di cui all'allegato III, parte C, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
Modello dell'estratto del certificato di controllo
Il modello dell'estratto è stabilito per quanto riguarda:
— il testo,
— il formato,
— la disposizione e le dimensioni delle caselle.
ESTRATTO N. … DEL CERTIFICATO DI CONTROLLO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLA COMUNITÀ EUROPEA 1. Organismo o autorità che ha rilasciato il certificato di controllo di base (nome e indirizzo) 2. Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio e regolamento (CE) n. 605/2008 della Commissione — Articolo 11, paragrafo 3 o articolo 11, paragrafo 6 3. N. di serie del certificato di controllo di base 4. N. di riferimento dell′autorizzazione concessa a norma dell′articolo 11, paragrafo 6 5. Operatore che ha suddiviso in più lotti la spedizione originale (nome e indirizzo) 6. Organismo o autorità preposta al controlle (nome e indirizzo) 7. Nome e indirizzo dell′importatore della spedizione originale 8. Paese di invio della spedizione originale 9. Quantitativo totale dichiarato della spedizione originale 10. Consegnatorio del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo) 11. Contrassegni e cifre. N. del/dei container. Numero e tipo. Denominanzione commerciale del lotto 12. Codice NC 13. Quantitativo dichiarato del lotto 14. Dichiarazione della competente autorità nazionale che vidima l′estratto del certificato Il presente estratto corrisponde al lotto sopra descritto e ottenuto dalla suddivisione di una spedizione scortata da un certificato originale di controllo avente il numero di serie indicato nella casella 3: Stato membro: … Data: … Nome e firma del responsabile Timbro 15. Dichiarazione del consegnatario del lotto Si certificata che il ricevimento del lotto è avvenuto in conformità del punto 7 bis delle sisposizioni generali dell′allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 Nome della società Data Nome e firma del responsabile
Note Estratto n. …: Il numero dell′estratto corrisponde al numero del lotto ottenuto dalla suddivisione della spedizione originale. Casella 1: Nome dell′organismo o dell′autorità nel paese terzo che ha rilasciato il certificato di controlle di base. Casella 2: Indica i regolamenti CE applicabili per il rilascio e l′utilizzo del presente estratto; indicare di importazione della spedizione ai sensi dell′articolo 11 (cfr. casella 2 del certificato di controllo di base). Casella 3: Numero di serie del certificato rilasciato dall′autorità od organismo competente a norma dell′articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 605/2008. Casella 4: Il numero di riferimento dell′autorizzazione concessa a norma dell′articolo 11. paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 (cfr. casella 4 del certificato di controllo di base). Casella 6: Organismo o autorità preposta al controllo sull′operatore che ha suddivisio la spedizione. Caselle 7, 8 e 9: Cfr. le corrispondenti informazzioni sul certificato di controllo di base. Casella 10: Consegnatario del lotto (ottenuto dalla suddivisione) nella Comunità europea. Casella 12: Codici della nomenclatura combinata per il lotto dei prodotti in questione. Casella 13: Quantità dichiarata espressa nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.) Casella 14: Deve essere compilata dalla competente autorità nazionale per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione di cui all′articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 605/2008. Casella 15: Deve essere compilata dal consegnatorio al ricevimento del lotto, una volta effetuati i controlli di cui al punto 7 bis delle disposizione generali dell′allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91.
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
| Regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione ( GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3 ) | |
|---|---|
| Regolamento (CE) n. 1113/2002 della Commissione ( GU L 168 del 27.6.2002, pag. 31 ) | |
| Regolamento (CE) n. 1918/2002 della Commissione ( GU L 289 del 26.10.2002, pag. 15 ) | |
| Regolamento (CE) n. 746/2004 della Commissione ( GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10 ) | limitatamente all’articolo 3 |
Tavola di concordanza
| Regolamento (CE) n. 1788/2001 | Presente regolamento |
|---|---|
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
| Articolo 3 | Articolo 3 |
| Articolo 4, paragrafi da 1 a 9 | Articolo 4, paragrafi da 1 a 9 |
| Articolo 4, paragrafo 10, alinea | Articolo 4, paragrafo 10, alinea |
| Articolo 4, paragrafo 10, dal primo al quinto trattino | Articolo 4, paragrafo 10, dalla lettera a) alla lettera e) |
| Articolo 4, paragrafi 11 e 12 | Articolo 4, paragrafi 11 e 12 |
| Articolo 5 | Articolo 5 |
| Articolo 6 | Articolo 6 |
| Articolo 7, primo e secondo comma | Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 7, terzo comma | — |
| Articolo 8 | — |
| — | Articolo 8 |
| Articolo 9 | Articolo 9 |
| Allegato I | Allegato I |
| Allegato II | Allegato II |
| — | Allegato III |
| — | Allegato IV |
{
"legislation": {
"id": "32008r0605",
"hash": "bf053a900a62e6e86648b24c17c800f1364eb11edd7b1ac59d42b90de33e0ff0",
"celex": "32008R0605",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 605/2008 de la Commission du 20 juin 2008 portant modalités d'application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/28c2eaa5-3a7d-4220-ab8d-721f9e7fb9db.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 605/2008 of 20 June 2008 laying down detailed rules for implementing the provisions concerning the certificate of inspection for imports from third countries under Article 11 of Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs (Codified version) (Text with EEA relevance)",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/28c2eaa5-3a7d-4220-ab8d-721f9e7fb9db.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 605/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008 , che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/28c2eaa5-3a7d-4220-ab8d-721f9e7fb9db.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 605/2008 der Kommission vom 20. Juni 2008 mit Durchführungsbestimmungen zu den Vorschriften für die Kontrollbescheinigung für Einfuhren aus Drittländern gemäß Artikel 11 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (kodifizierte Fassung) (Text von Bedeutung für den EWR)",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/28c2eaa5-3a7d-4220-ab8d-721f9e7fb9db.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:16:15.111Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0605",
"adoptionDate": "2008-06-20",
"effectiveDate": "2008-07-17",
"expirationDate": "2008-12-18",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32008R0605",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/28c2eaa5-3a7d-4220-ab8d-721f9e7fb9db.0012.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}