32008R0642•Regolamento (CE) n. 642/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese
32008R0642Regulation6 lug 2008
del 4 luglio 2008
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Apertura del procedimento
(1) Il 20 ottobre 2007, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2 , la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).
(2) Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata il 6 settembre 2007 dalla Federazione nazionale spagnola delle associazioni delle industrie conserviere (FNACV) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.). La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in esame e del conseguente notevole pregiudizio, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
(3) Il 9 novembre 2007 la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni di prodotti dello stesso tipo originari della RPC in forza del regolamento (CE) n. 1295/2007 del 5 novembre 2007 3 .
(4) Si rammenta che fino all'8 novembre 2007 tali prodotti erano soggetti a misure di salvaguardia. Con il regolamento (CE) n. 1964/2003, del 7 novembre 2003 4 la Commissione ha istituito misure di salvaguardia provvisorie nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.), cui hanno fatto seguito misure definitive di salvaguardia istituite dal regolamento (CE) n. 658/2004 del 7 aprile 2004 («regolamento di salvaguardia») 5 . Le misure di salvaguardia sia provvisorie che definitive consistevano nell'applicazione di un contingente tariffario, ovverosia nell'imposizione di un dazio una volta esaurito il volume di importazioni esenti da dazi.
1.2. Parti interessate dal procedimento
(5) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori comunitari denunzianti e la loro associazione, i produttori esportatori e la loro associazione, i fornitori e gli importatori e relative associazioni, notoriamente interessati, nonché le autorità della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
(6) I produttori denunzianti, i produttori esportatori, gli importatori e le rispettive associazioni hanno comunicato le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
(7) Nell'avviso d'apertura, la Commissione ha indicato che, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, si sarebbe potuto ricorrere al metodo di campionamento per determinare il dumping e il pregiudizio. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori e gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività legate al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (1 o ottobre 2006-30 settembre 2007).
(8) Per consentire ai produttori esportatori della RPC di chiedere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o un trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato formulari di domanda alle società cinesi notoriamente interessate. Cinque società o gruppi di società collegate hanno chiesto che venisse loro applicato il TEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI nel caso in cui dall'inchiesta fosse emersa la mancata rispondenza alle condizioni stabilite per poter fruire del TEM. Tuttavia, solo una società che ha richiesto il TEM è stata selezionata per costituire il campione (cfr. considerando 26). Nove società o gruppi di società collegate hanno chiesto soltanto il TI.
(9) La Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori comunitari notoriamente interessati e alla loro associazione, a tutti gli importatori costituenti il campione e relative associazioni, ai fornitori notoriamente interessati e ai produttori esportatori costituenti il campione. Essa ha inoltre inviato questionari a tutti i potenziali produttori del paese di riferimento designati dalla Commissione (cfr. considerando 40 e 41).
(10) Hanno risposto al questionario quattro produttori comunitari che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria totale, sei importatori indipendenti della Comunità, costituenti il campione, e le rispettive associazioni. Sono pervenute risposte inoltre da tutti i produttori esportatori cinesi costituenti il campione e dalle loro società collegate. Infine, si sono espressi anche l'associazione dei produttori cinesi e un'associazione di importatori.
(11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità e ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:
| —: Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang | — | Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang | — | Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang e il suo operatore commerciale collegato Merry & Co., Ltd., Huangyan | — | Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen; |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang | |||||
| — | Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang e il suo operatore commerciale collegato Merry & Co., Ltd., Huangyan | |||||
| — | Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen; |
| —: Halcon Group SA, Murcia, Spagna | — | Halcon Group SA, Murcia, Spagna | — | Cofrusa SA, Murcia, Spagna | — | Agriconsa SA, Valencia, Spagna | — | Videca SA, Valencia, Spagna. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Halcon Group SA, Murcia, Spagna | |||||||
| — | Cofrusa SA, Murcia, Spagna | |||||||
| — | Agriconsa SA, Valencia, Spagna | |||||||
| — | Videca SA, Valencia, Spagna. |
1.3. Periodo dell'inchiesta (PI)
(12) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2002 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Osservazioni generali
(13) La raccolta dei mandarini avviene in autunno e inverno: la campagna di raccolta e messa in conserva dei frutti è compresa all'incirca tra l'inizio di ottobre e la fine di gennaio dell'anno successivo. Il prodotto fresco è destinato al mercato della frutta fresca, per la produzione di succhi o di conserve. La prassi dell'industria conserviera dei mandarini prevede di utilizzare la campagna dal 1 o ottobre di un dato anno al 30 settembre dell'anno successivo come base per i confronti; tale prassi è stata adottata anche dalla Commissione ai fini della sua analisi.
2.2. Prodotto in esame
(14) I prodotti in esame sono mandarini (compresi i tangerini ed i mandarini satsuma o sazuma), clementine, wilking ed altri ibridi simili di agrumi preparati o conservati, senza alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC. Tali prodotti sono attualmente classificati come segue: il codice NC 2008 30 55 copre il prodotto in esame senza alcole aggiunto, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg; il codice NC 2008 30 75 copre il prodotto in esame senza alcole aggiunto, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg. Inoltre, una parte dell'ex codice NC 2008 30 90 contempla mandarini (compresi i tangerini ed i mandarini satsuma o sazuma), clementine, wilking ed altri ibridi simili di agrumi preparati o conservati, senza alcole aggiunto e senza aggiunta di zuccheri (di solito in acqua o nel loro stesso succo).
(15) Dall'inchiesta preliminare è emerso che il prodotto in esame si ottiene mediante pelatura e riduzione in segmenti (spicchi) di alcune varietà di piccoli agrumi (principalmente satsuma) che vengono poi immersi in una soluzione di sciroppo di zucchero, di succo o acqua. Le operazioni di pelatura e di segmentazione possono essere effettuate manualmente o con le macchine.
(16) Il prodotto in esame viene confezionato in imballaggi di peso diverso per rispondere alla domanda del mercato al consumo, dell'industria alimentare e del settore della ristorazione. Il mercato al consumo è dominato in larga misura dalle confezioni di prodotto aventi un peso netto di 312 g/(175 g sgocciolato), benché le vendite delle confezioni del peso netto di 850 g/(480 g sgocciolato) siano in aumento. Formati più grandi, in particolare le confezioni del peso netto di 2,65 kg/(1 500 g sgocciolato) e di 3,1 kg/(1 700 g sgocciolato), sono utilizzati nei settori alimentare e della ristorazione. Il formato da 2,65 kg risulta essere il più venduto.
(17) Satsuma, clementine e altri piccoli agrumi sono comunemente noti sotto la denominazione collettiva di «mandarini». La maggior parte di queste diverse varietà di frutti può essere utilizzata come prodotto fresco o per la produzione di succhi o conserve. Esse sono simili e le loro preparazioni o conserve sono considerate, pertanto, come un unico prodotto.
2.3. Prodotto simile
(18) Un importatore europeo ha asserito che il prodotto in esame importato dalla RPC è di qualità superiore in quanto il mandarino cinese contiene meno semi.
(19) Come nel regolamento di salvaguardia, alcune parti interessate hanno sostenuto che esistono differenze, quanto alla qualità, tra il prodotto in esame e quello prodotto dall'industria comunitaria. I produttori comunitari hanno affermato che i consumatori preferiscono i loro prodotti per la maggiore serietà con cui sarebbero rispettati gli standard di igiene durante il processo di messa in conserva.
(20) La Commissione ha esaminato tali argomentazioni ed ha constatato quanto segue:
a) il prodotto importato e il prodotto comunitario presentano caratteristiche fisiche identiche o simili, ad esempio dal punto di vista del sapore, delle dimensioni, della forma e della consistenza della polpa. Benché si osservino talune differenze dal punto di vista della qualità, queste non incidono sulle caratteristiche di base del prodotto, né sulla percezione degli utilizzatori/consumatori che si tratti di un'unica categoria di prodotti;
b) i canali di distribuzione del prodotto importato e di quello comunitario sono gli stessi o simili. Gli acquirenti hanno facile accesso alle informazioni sui prezzi e sono i prezzi a costituire il principale fattore concorrenziale tra il prodotto in esame e quello fabbricato dai produttori comunitari;
c) il prodotto importato e quello comunitario sono destinati a utilizzazioni finali identiche o simili;
d) il prodotto importato e quello comunitario sono considerati dai consumatori interscambiabili e soddisfano lo stesso tipo di domanda. A tale proposito, le differenze rilevate da taluni importatori sono trascurabili agli effetti dell'analisi realizzata nella presente sezione;
e) il prodotto importato e quello comunitario classificati normalmente al codice NC ex 2008 30 90 (agrumi senza alcole aggiunto e senza aggiunta di zuccheri, di solito in acqua o nel loro stesso succo), non contemplati dalle misure di salvaguardia, sono destinati anche a utilizzazioni finali identiche o simili e sono considerati dai consumatori pienamente intercambiabili e simili, quanto a caratteristiche di base, ai prodotti classificati normalmente agli altri due codici NC, vale a dire 2008 30 55 e 2008 30 75 .
Considerato che per risultare «simili» i prodotti non devono essere identici, variazioni di scarso rilievo non sono sufficienti per modificare le conclusioni generali in merito alla «somiglianza» tra prodotto importato e prodotto comunitario.
(21) Pertanto, la Commissione conclude che entrambi i prodotti sono considerati in via provvisoria prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3. CAMPIONAMENTO
3.1. Campionamento dei produttori esportatori della RPC
(22) Considerato il numero elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura era stato previsto un campionamento per la determinazione del dumping, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.
(23) Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di inizio dell'inchiesta e a fornire una serie di informazioni di base circa le loro esportazioni e vendite sul mercato interno, l'esatta natura delle loro attività riguardanti la fabbricazione del prodotto in esame nonché i nomi e le attività di tutte le loro società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame. Sono state altresì consultate le autorità della RPC e l'associazione dei produttori.
3.1.1. Preselezione dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta
(24) Si sono manifestate sedici società/gruppi di società collegate della RPC, che hanno fornito le informazioni richieste entro il termine previsto nell'avviso di apertura. Tutti hanno dichiarato di aver effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, esprimendo la volontà di far parte del campione.
(25) Quanto ai produttori esportatori che non si sono manifestati entro il termine summenzionato o non hanno fornito le informazioni richieste in tempo debito, si è ritenuto che essi non abbiano collaborato all'inchiesta. Tuttavia, dal confronto tra i dati Eurostat sulle importazioni, da un lato, e il volume delle esportazioni del prodotto in esame verso la Comunità, dichiarato per il PI dalle società di cui al considerando 24, dall'altro, emerge che il grado di cooperazione dei produttori esportatori cinesi è stato assai elevato.
3.1.2. Selezione del campione
(26) Il campione è stato selezionato, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, in base alle dimensioni dei produttori esportatori in termini di vendite all'esportazione nella Comunità. Sulla base di tale criterio è stato selezionato un campione di quattro produttori esportatori, due dei quali collegati. Le informazioni relative al campionamento indicano che le società selezionate rappresentavano, durante il PI, oltre il 60 % del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità dichiarato dalle società di cui al considerando 24. Inoltre, durante il PI una di tali società aveva anche realizzato vendite considerevoli del prodotto in esame sul mercato interno. Si è pertanto ritenuto che un campione così costituito consentisse di limitare l'inchiesta ad un numero ragionevole di produttori esportatori da esaminare entro il periodo di tempo disponibile, con la contestuale garanzia di un elevato livello di rappresentatività. Tutti i produttori esportatori interessati, la loro associazione, nonché le autorità della RPC sono stati consultati e non hanno mosso obiezioni entro il limite di tempo fissato a tal fine.
3.2. Esame individuale
(27) Nessuno dei produttori esportatori, non costituenti il campione, ha chiesto un margine di dumping individuale, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, fornendo le necessarie informazioni entro il termine stabilito. Pertanto, nella presente inchiesta non è stato accordato alcun esame individuale ai produttori esportatori.
3.3. Campionamento degli importatori
(28) Considerato il numero assai elevato di importatori che la denuncia stessa e la precedente inchiesta di salvaguardia hanno permesso di identificare, anche nell'avviso di apertura è stata ipotizzato il ricorso a tecniche di campionamento, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Numerosi importatori si sono dichiarati disposti a collaborare. Sono stati selezionati per il campione i sei principali importatori in termini di volume d'importazioni, i quali rappresentano poco più del 60 % delle importazioni comunitarie totali.
4. DUMPING
4.1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato
(29) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni provenienti dalla RPC, il valore normale viene determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del citato articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
(30) Per comodità di riferimento i criteri per beneficiare del TEM sono riportati qui di seguito in forma sintetica:
(1) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze da parte dello Stato;
(2) i documenti contabili sono soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali e sono di applicazione in ogni caso;
(3) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;
(4) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;
(5) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.
(31) Nella presente inchiesta uno dei produttori esportatori costituenti il campione (cfr. considerando da 22 a 26) ha compilato e rispedito il formulario di richiesta del TEM.
(32) La domanda presentata da questo produttore esportatore è stata respinta in quanto la società non ha dimostrato di soddisfare le condizioni previste al primo, secondo e terzo criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Per quanto riguarda in particolare il primo criterio si è constatato in loco che i contratti di lavoro della società erano firmati in bianco dai lavoratori e non contenevano alcuna indicazione relativa alla retribuzione e all'orario di lavoro. Non è stato pertanto possibile determinare le condizioni di assunzione e retribuzione dei lavoratori né, di conseguenza, se il costo della manodopera corrispondesse al rapporto tra la domanda e l'offerta. Per quanto riguarda il secondo criterio, si è constatato in loco che i basilari principi contabili internazionali (International Accounting Standards o «principi IAS»), quali il principio di competenza, la compensazione, le incoerenze tra gli importi registrati nei conti e gli effettivi riscontri alla fonte, la mancanza di una fedele rappresentazione delle operazioni, non erano rispettato né nei conti né nella revisione di tali conti, con conseguente dubbia attendibilità dei dati contabili della società. Quanto al terzo criterio, si è constatato che la società fruiva di un certo numero di sovvenzioni (ad esempio il rimborso di IVA mai pagata dai fornitori/agricoltori e aiuti all'esportazione versati dal fondo per progetti di sviluppo del commercio esterno della provincia, nonché pagamenti di premi all'esportazione), il che sta ad indicare che permangono gravi distorsioni derivanti dal precedente sistema di economia non di mercato.
(33) È risultato da quanto precede che l'unico produttore esportatore cinese che ha richiesto il TEM non soddisfaceva tutti i criteri enunciati all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e non è stato quindi possibile concedergli il TEM.
4.2. Trattamento individuale
(34) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, eccettuati i casi in cui le società in questione sono in grado di provare che rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
(35) L'unico produttore esportatore del campione che ha richiesto lo statuto di società operante in condizioni di economia di mercato ha fatto richiesta anche di trattamento individuale nell'ipotesi in cui gli fosse rifiutato il primo. Anche gli altri produttori esportatori costituenti il campione hanno richiesto il TI.
(36) L'esame preliminare delle domande di TI presentate dalle società interessate ha permesso di constatare che ciascuna di esse rispondeva ai requisiti pertinenti enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
(37) Si è pertanto deciso di concedere il TI a titolo provvisorio ai seguenti produttori esportatori della RPC:
— Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang
— Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan
— Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen.
4.3. Valore normale
(38) Per le ragioni suindicate lo statuto di società operante in condizioni di economia di mercato non è stato concesso a nessun produttore esportatore della RPC.
(39) Pertanto, il valore normale è determinato per tutti i produttori esportatori cinesi a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
(40) Secondo le informazioni contenute nella denuncia, il prodotto in esame non è fabbricato in quantità considerevole al di fuori della Comunità e del paese interessato. Nell'avviso di apertura si è pertanto proposto di basare il calcolo del valore normale su ogni altra base equa, ovverosia sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nella Comunità per il prodotto simile. Le parti interessate sono state invitate ad esprimersi in proposito. La Commissione dal canto suo ha continuato a cercare potenziali paesi di riferimento dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura. Essa ha chiesto la collaborazione di due società tailandesi, una delle quali ha inizialmente accettato la proposta, ma non ha risposto al questionario, e l'altra non ha reagito affatto.
(41) Due produttori esportatori del paese interessato e un'associazione di importatori e di grossisti hanno contestato il metodo di calcolo del valore normale basato sui prezzi pagati o pagabili nella Comunità, senza tuttavia proporre altre soluzioni conformi al regolamento di base.
(42) Stante a quanto precede, si è deciso a titolo provvisorio di determinare il valore normale per tutti i produttori esportatori costituenti il campione su altra base equa, nella fattispecie sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nella Comunità per il prodotto simile, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
(43) In seguito alla scelta del metodo di calcolo basato sui prezzi pagati o pagabili nella Comunità, il valore normale è stato determinato sulla base di dati verificati sul posto presso gli stabilimenti dei produttori che hanno collaborato all'inchiesta figuranti nel considerando 11.
(44) Le vendite sul mercato interno del prodotto simile, realizzate da questi produttori comunitari, sono risultate essere rappresentative rispetto al volume del prodotto in esame esportato nella Comunità dai produttori esportatori costituenti il campione.
(45) Dal momento che le vendite dell'industria comunitaria sono state effettuate in perdita, è stato necessario adeguare i prezzi di vendita per includere un equo margine di utile, come previsto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Il margine di utile applicato del 6,8 % corrispondeva al livello di utile realizzato nel corso dell'ultima campagna di messa in conserva (2000/2001) antecedente all'ingente aumento delle importazioni cinesi che ha portato all'istituzione di misure di salvaguardia, vale a dire l'ultima campagna in cui la situazione del mercato non è stata influenzata da importazioni pregiudizievoli, effettuate a prezzi anormalmente bassi.
4.4. Prezzi all'esportazione
(46) I prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati per prodotti venduti a clienti indipendenti per essere esportati dalla RPC nella Comunità.
4.5. Confronto
(47) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato franco fabbrica.
(48) Per garantire un equo confronto fra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Ove necessario, sono stati operati adeguamenti per differenze riguardanti le spese di trasporto, assicurazione e altri costi legati al trasporto.
4.6. Margine di dumping
(49) In considerazione di quanto precede e in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping provvisorio per tutti gli esportatori della RPC è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali, per tipo di prodotto, e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, per tipo di prodotto, determinate e adeguate secondo le modalità suesposte. Conformemente alla prassi consolidata, per i produttori esportatori collegati è stata calcolata una media ponderata dei margini di dumping. Per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ma non costituenti il campione è stata calcolata una media ponderata dei margini di dumping, basata sui margini di dumping delle società costituenti il campione. Inoltre, giacché il grado di cooperazione dei produttori esportatori è stato molto elevato (cfr. considerando 25), il margine di dumping individuale più elevato delle società costituenti il campione è stato attribuito anche a tutte le altre società.
(50) Alla luce di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:
— Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang 139,6 %
— Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan 87,4 %
— Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen 134,7 %
— produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non inclusi nel campione 128,4 %
— tutte le altre società 139,6 %.
5. PREGIUDIZIO
5.1. Osservazioni generali
(51) Si rammenta che il prodotto in esame è stato oggetto di misure di salvaguardia per la maggior parte del periodo considerato. L'applicazione di tali misure era giustificata dal fatto che l'industria comunitaria aveva subito un grave pregiudizio alla fine del periodo oggetto dell'inchiesta di salvaguardia (vale a dire dal 1998/1999 al 2002/2003).
5.2. Produzione comunitaria e industria comunitaria
(52) Nel corso della presente inchiesta, è stato stabilito che il prodotto in esame era fabbricato nella Comunità da quattro produttori comunitari, per conto dei quali è stata presentata la denuncia (Halcon Group SA, Murcia, Spagna; Cofrusa SA, Murcia, Spagna; Agriconsa SA, Valencia, Spagna; Videca SA, Valencia, Spagna). Nessuno di questi produttori era collegato a esportatori cinesi o a importatori del prodotto in esame originario della RPC.
(53) L'inchiesta ha permesso di constatare che, nel corso del PI, i produttori comunitari avevano prodotto circa 34 100 tonnellate del prodotto in esame, ossia il 100 % del volume totale del prodotto simile fabbricato nella Comunità. Pertanto, la Commissione ritiene che i produttori comunitari suindicati costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
(54) Si segnala che all'inchiesta di salvaguardia hanno collaborato otto produttori comunitari. Il fatto che restino solo quattro produttori nella Comunità è da attribuire alla chiusura di talune imprese e alla fusione di altre.
5.3. Consumo comunitario
(55) L'andamento del consumo nella Comunità nel corso del periodo considerato è stato il seguente:
| Indice (2002/03 = 100) | 100 | 115 | 102 | 102 | 100 |
|---|
(56) Il consumo nella Comunità è stato calcolato sommando il volume totale delle vendite dell'industria comunitaria del prodotto in esame sul mercato interno alle vendite sul mercato comunitario di ex produttori comunitari che nel PI avevano già cessato l'attività, nonché alle importazioni da tutti i paesi terzi. Le cifre relative alle vendite totali nell'UE del prodotto in esame da parte dell'industria comunitaria sono state calcolate sulla base di dati verificati, comunicati dai produttori comunitari. Le vendite di ex produttori comunitari sono state ricavate da stime effettuate dal denunziante e verificate sulla base dei risultati dell'inchiesta di salvaguardia, ivi compreso l'avviso C322/06 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 17 dicembre 2005. I dati relativi ai quantitativi importati provengono da Eurostat.
(57) Come indica la tabella sopra, il consumo del prodotto in esame nella Comunità si è mantenuto relativamente stabile nel corso del periodo considerato, fatta eccezione per la crescita osservata nel 2003/2004. Tale crescita apparente del consumo può essere dovuta essenzialmente alla «costituzione di scorte» del prodotto in esame, quale segnalata nell'avviso di cui al precedente considerando. I dati di Eurostat confermano la presenza di tale fenomeno nei nuovi Stati membri, prima della loro adesione all'UE nel maggio 2004. Infatti, le importazioni dei nuovi Stati membri hanno raggiunto quasi le 15 000 tonnellate prima dell'adesione (nel corso della campagna 2003/2004), precipitando poi a circa 4 000 tonnellate all'anno in media nel corso delle campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007. Nel PI il consumo può essere ritenuto stabile ad un livello corrispondente a quello del periodo precedente degli anni 2005 e 2006.
5.4. Importazioni nella Comunità dalla RPC
5.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame
(58) Le importazioni dalla RPC hanno registrato il seguente andamento, espresso in volume e in quota di mercato:
| Volume delle importazioni | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | PI |
|---|---|---|---|---|---|
| dalla RPC (in tonnellate) | 51 193 | 65 878 | 49 584 | 61 456 | 56 108 |
| Indice (2002/03 = 100) | 100 | 129 | 97 | 120 | 110 |
| Fonte: Eurostat |
| Quote di mercato del consumo | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | PI |
|---|---|---|---|---|---|
| RPC | 65,1 % | 73 % | 61,9 % | 76,7 % | 71,1 % |
(59) Nella campagna 2003/2004 si assiste ad un'impennata delle importazioni dalla RPC simile a quella constatata per i consumi comunitari. Le importazioni sono successivamente scese a livelli decisamente inferiori nel 2004/2005 (dopo l'adesione dei nuovi Stati membri). La quota di mercato delle importazioni dalla Cina si è mantenuta costantemente elevata, in quanto tale paese è il principale esportatore del prodotto nell'UE e nel resto del mondo.
5.4.2. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione del prezzo/vendita sotto costo
| Indice (2002 = 100) | 100 | 88 | 89 | 103 | 100 |
|---|
(60) La tabella illustra l'evoluzione dei prezzi medi delle importazioni dalla RPC. Nel periodo considerato i prezzi sono calati solo nel 2003/2004; nel PI sono risaliti fino a raggiungere il livello iniziale del 2002/2003.
(61) I prezzi di vendita praticati nel corso del periodo d'inchiesta sul mercato comunitario dall'industria comunitaria sono stati confrontati con quelli delle importazioni provenienti dal paese interessato. In tale mercato è Amburgo il punto di riferimento per la consegna delle merci importate e la produzione comunitaria. Per tale ragione i prezzi pertinenti di vendita dell'industria comunitaria erano quelli delle vendite ai clienti indipendenti, adeguati, se del caso, al livello di «consegna ad Amburgo», al netto di sconti e riduzioni. Tali prezzi sono stati confrontati con i prezzi di vendita praticati dai produttori esportatori cinesi al netto di sconti e adeguati, se del caso, al livello cif Amburgo, maggiorati dei dazi e dei costi di sdoganamento. Ove opportuno, tali adeguamenti hanno tenuto conto del dazio di salvaguardia pari a 301 euro per tonnellata nel caso delle importazioni non coperte dal contingente.
(62) Dal confronto è emerso che, durante il PI, le importazioni del prodotto in esame sono state vendute nella Comunità a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria, con una differenza in percentuale compresa tra il 19,6 % e il 35,2 % rispetto a questi ultimi, sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e costituenti il campione. Inoltre, l'analisi dell'evoluzione dei prezzi dell'industria comunitaria permette di constatare un sostanziale blocco dei prezzi (e, nel corso del PI, una depressione dei prezzi) (cfr. infra).
5.5. Situazione dell'industria comunitaria
(63) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici che hanno influito sulla situazione di tale industria dal 1 o ottobre 2002 al periodo dell'inchiesta.
(64) Nelle seguenti tabelle figurano i dati aggregati relativi all'industria comunitaria, forniti dai quattro produttori comunitari.
Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti
(65) La seguente tabella indica l'evoluzione della produzione, delle capacità di produzione e dell'indice di utilizzazione degli impianti dei produttori comunitari:
| Indice (2002/03 = 100) | 100 | 74 | 93 | 57 | 119 |
|---|
(66) Come mostra la tabella, la produzione nel corso del periodo ha registrato un andamento irregolare in seguito ai più scarsi raccolti delle campagne 2003/2004 e 2005/2006. La capacità di produzione è diminuita verso la fine del periodo considerato. L'utilizzo degli impianti si è attestato a livelli molto bassi lungo l'intero periodo e ciò indipendentemente dalle variazioni del raccolto.
Scorte
(67) Le cifre seguenti corrispondono al volume delle scorte dell'industria comunitaria alla fine di ciascun periodo.
| Indice (2002/03 = 100) | 100 | 52 | 86 | 24 | 166 |
|---|
(68) Va rilevato che il prodotto in esame ha una lunga durata di conservazione (superiore a tre anni) e conserva le sue caratteristiche di sapore e di colore.
(69) Il volume delle scorte ha subito variazioni nel corso dell'intero periodo, ma durante il PI è cresciuto notevolmente. Tale evoluzione sembra dovuta alla pressione delle importazioni oggetto di dumping, nonché alla prevista soppressione delle misure di salvaguardia, inducendo gli importatori ad abbandonare il prodotto comunitario per il prodotto importato dalla Cina.
Volume delle vendite, quota di mercato e prezzi di vendita medi
(70) Le cifre seguenti corrispondono al volume delle vendite, alle quote di mercato e ai prezzi di vendita unitari medi dell'industria comunitaria.
| Indice (2002/03 = 100) | 100 | 99 | 102 | 128 | 125 |
|---|
(71) Nonostante l'esistenza di misure di salvaguardia e la scomparsa di un certo numero di produttori comunitari (la cui quota di mercato è calata dall'11,2 % nel 2002/03 all'8,1 % nel 2004/05, fino a scomparire del tutto), il volume delle vendite dell'industria comunitaria è leggermente aumentato in termini assoluti, ma è rimasto basso nel corso del periodo considerato. Infatti, la quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata solo di 4,7 punti percentuali nel periodo considerato. I prezzi di vendita medi sono cresciuti nel periodo considerato, ma non in misura sufficiente perché l'industria potesse realizzare un utile normale, a riprova di quanto abbiano inciso sul livello dei prezzi le massicce importazioni dalla Cina a prezzi estremamente bassi.
Crescita
(72) In generale, va osservato che la quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata del 5,2 % circa nel periodo considerato fino a raggiungere un modesto 27,6 % nel PI, a riprova del fatto che la pressione esercitata dalle importazioni cinesi non ha permesso all'industria comunitaria di migliorare in maniera sostanziale i suoi risultati.
Redditività e utile sul capitale investito
(73) I margini di utile sotto indicati al lordo delle imposte riguardano le vendite dell'industria comunitaria e sono dovuti al fatto che detta industria ha continuato a operare in perdita, traendo un qualche limitato beneficio dall'istituzione delle misure di salvaguardia, ma penalizzata anche dall'elusione delle misure conseguente alla contemporanea costituzione di scorte (cfr. considerando 57). Ne consegue che l'effetto positivo delle misure di salvaguardia si manifesta in maniera più evidente verso la fine del periodo considerato.
| Utile sul capitale investito | –3 % | 7,2 % | 4,3 % | –31,2 % | –28,9 % |
|---|
(74) Le cifre suindicate relative all'utile sul capitale investito rivelano una tendenza al ribasso dopo il 2003/2004. Il rendimento in calo è indicativo anche del deterioramento della situazione dei produttori comunitari.
Flusso di cassa
| Flusso di cassa (in % delle vendite totali) | 8,7 % | –0,5 % | –1,6 % | –4,6 % | 3,2 % |
|---|
(75) Dal momento che i produttori comunitari mettono in conserva anche altri tipi di frutta, il flusso di cassa ha potuto essere esaminato solo a livello dell'attività totale delle società, non per il solo prodotto in esame. Tale indicatore è pertanto meno significativo e i dati corrispondenti sono presentati sulla base degli esercizi finanziari (anni di calendario). Tuttavia, sembra che la situazione si sia progressivamente deteriorata fino al 2005 e che vi sia stata una leggera ripresa durante il PI.
Investimenti nel prodotto in esame e capacità di ottenere capitali
(76) La tabella seguente indica l'evoluzione degli investimenti dell'industria comunitaria.
| EUR | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | PI |
|---|---|---|---|---|---|
| Investimenti | 698 358 | 837 152 | 994 242 | 1 110 304 | 785 109 |
| Indice (2002/03 = 100) | 100 | 120 | 142 | 159 | 112 |
(77) Nonostante l'evoluzione negativa della redditività, come risulta dai dati riportati nella tabella, l'industria comunitaria ha incrementato i suoi investimenti nel prodotto in esame al fine di migliorare la sua competitività in questo campo. Gli investimenti hanno riguardato prevalentemente i macchinari, contribuendo in modo significativo a rafforzare l'efficacia dell'industria comunitaria costituente il campione.
(78) Vi sono segnali di una minore capacità di ottenere capitali nel corso del periodo considerato, dovuta tra l'altro ai margini di utile negativi delle attività di produzione, nonché all'importanza del prodotto nell'attività globale delle società interessate.
Occupazione e produttività
| Indice (2002/03 = 100) | 100 | 74 | 88 | 60 | 116 |
|---|
(79) Si ricorda che la messa in conserva del prodotto in esame è per sua natura un'attività stagionale della durata di quattro o cinque mesi e che il grosso della produzione è affidato al lavoro di manodopera stagionale. Pertanto, il dato che indica il numero dei dipendenti è meno pertinente, mentre il numero totale di ore di lavoro prestate durante la campagna dovrebbe essere considerato il principale indicatore dell'occupazione. Come risulta dalla tabella, l'industria comunitaria ha migliorato progressivamente la sua produttività. Infatti, nel corso del PI ha raggiunto il massimo livello dell'intero periodo. Di conseguenza, il numero di ore necessarie per produrre una tonnellata di prodotto finito è passato da 17 nel 2002/03 a 15,5 nel PI (il che corrisponde ad una riduzione del 9 %). Durante il PI il numero dei dipendenti ha raggiunto il suo massimo per il ritorno a volumi di produzione elevati dopo la scarsa produzione della campagna 2005/2006. Tale evoluzione ha coinciso con una crescita del numero di ore di lavoro prestate nel corso della campagna del PI. Di fatto, la produttività raggiunta dall'industria comunitaria durante il PI testimonia gli sforzi intrapresi dalla stessa per rafforzare ulteriormente la sua efficienza a fronte dell'afflusso massiccio di importazioni oggetto di dumping dalla Cina.
Salari
(80) È opportuno rilevare che i dati relativi ai salari, espressi in cifre assolute, non sono significativi, date le notevoli fluttuazioni del livello di produzione. Il costo salariale per tonnellata prodotta costituisce un indicatore più pertinente e dimostra che, nonostante la crescita naturale del salario orario a seguito dell'inflazione, l'incremento della produttività ha consentito all'industria comunitaria di ridurre di 3 punti percentuali il salario per tonnellata prodotta.
| Indice | 100 | 106 | 98 | 129 | 97 |
|---|
Entità del dumping
(81) Il margine di dumping provvisorio su scala nazionale di cui al considerando 50 supera manifestamente il livello minimo. Inoltre, dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.
Effetti di precedenti pratiche di dumping o sovvenzioni
(82) Nulla sta ad indicare precedenti pratiche di dumping e l'esistenza di sovvenzioni per tale prodotto. Va rilevato, tuttavia, che l'industria comunitaria si sta riprendendo dagli effetti della crescita considerevole dei volumi importati che le hanno arrecato grave pregiudizio e che hanno indotto la Commissione a istituire misure di salvaguardia provvisorie e definitive nel 2003 e 2004 (cfr. considerando 4). Come già segnalato ai considerando 57 e 70, tali misure di salvaguardia hanno permesso all'industria di migliorare in parte la sua posizione, malgrado una certa costituzione di scorte nel 2003/2004; inoltre, in assenza di dumping pregiudizievole, si sarebbe potuto sperare in un miglioramento globale nettamente più sensibile della situazione dell'industria comunitaria.
5.6. Conclusione sul pregiudizio
(83) Nell'analizzare la situazione dell'industria comunitaria va tenuto presente che, all'inizio del periodo, il numero dei produttori comunitari era molto più elevato e la capacità di produzione di proporzioni molto più ampie. Secondo il regolamento (CE) n. 658/2004 e l'avviso C 322/06, la capacità di produzione sfiorava le 129 000 tonnellate. La già ricordata ristrutturazione del settore ha comportato un crollo della capacità produttiva superiore al 45 %. In tale ottica e tenuto conto anche dell'esistenza di misure di salvaguardia, la situazione degli altri quattro produttori avrebbe dovuto generalmente migliorare, dal momento, tra l'altro, che essi avrebbero ripreso una parte significativa delle vendite perse dalle società uscenti dal mercato, avrebbero dovuto incrementare considerevolmente la loro produzione e l'utilizzazione degli impianti e beneficiare di differenze prezzi/costi nettamente più marcate, con conseguente crescita degli utili.
(84) La produzione è aumentata, invece, solo del 9 %, l'utilizzo delle capacità si è attestato a livelli piuttosto bassi (ed è aumentato solo in ragione di un calo delle capacità stesse) e i volumi delle vendite sono rimasti modesti, nonostante una concentrazione nel settore, mentre le scorte hanno registrato una crescita pari o superiore al 66 %. Le perdite non si sono arrestate (– 4,3 %) e l'utile sul capitale investito ha registrato valori ancor più negativi (– 28,9 %), nonostante siano stati realizzati nuovi investimenti per migliorare ulteriormente la competitività e malgrado la crescita della produttività del 9 %.
(85) Si rammenta che nel corso del periodo considerato il volume delle importazioni in dumping del prodotto in esame dalla RPC era cresciuto quasi del 10 %, mentre il prezzo alla vendita era praticamente lo stesso del 2002, nonostante l'aumento del costo delle materie prime. Nel corso del PI, inoltre, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame erano nettamente inferiori ai prezzi alla vendita dell'industria comunitaria.
(86) Tenuto conto di tutti questi elementi, si conclude provvisoriamente che l'industria comunitaria ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.
6. NESSO DI CAUSALITÀ
6.1. Osservazione preliminare
(87) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, è stato inoltre verificato se esistesse un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Sono inoltre stati esaminati altri fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che, nello stesso momento, avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria comunitaria, al fine di garantire che il potenziale pregiudizio causato da questi fattori non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.
6.2. Impatto delle importazioni dalla RPC
(88) Si rammenta che i volumi delle importazioni dalla RPC hanno continuato a costituire il 70 % almeno del mercato comunitario. In pratica, tenuto conto della loro posizione manifestamente dominante sul mercato, tali importazioni hanno avuto ripercussioni che costituiscono incontestabilmente una causa determinante del deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.
(89) Tanto più che i prezzi cinesi sono rimasti notevolmente al di sotto di quelli dell'industria comunitaria e si sono attestati a livelli molto inferiori ai costi dell'industria comunitaria, il che sta a dimostrare un intento predatorio. A fronte delle massicce importazioni effettuate a livelli di prezzo assai bassi, l'industria comunitaria ha reagito cercando di conservare una quota di mercato ragionevole e imponendo un tetto ai suoi prezzi. Essa non è stata quindi capace di garantire un livello di redditività normale.
(90) È chiaro pertanto che esiste uno stretto nesso causale tra l'aumento notevole dei volumi importati a prezzi sempre più bassi e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
6.3. Effetti delle importazioni da altri paesi terzi
(91) Nel PI il volume delle importazioni non cinesi rappresentava meno del 2 % delle importazioni totali dell'UE. Ne consegue che il loro impatto (se impatto vi è stato) è considerato trascurabile. Si è asserito che tali importazioni costituivano, in realtà, rivendite di prodotti cinesi. Tale affermazione è confermata dal fatto che altri paesi non producono in maniera sufficiente, come dimostrato dall'inesistenza di un paese di riferimento appropriato (cfr. considerando 40 e 41).
6.4. Effetto delle variazioni dell'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria
(92) Come risulta dalla tabella seguente, le esportazioni dell'industria comunitaria sono calate nel corso del «periodo considerato».
| Indice (2002 = 100) | 100 | 45 | 24 | 17 | 15 |
|---|
(93) In passato, gli Stati Uniti costituivano un mercato tradizionale per le esportazioni comunitarie del prodotto in esame. Oggigiorno, la Cina è il principale paese esportatore per gli USA (come per la maggior parte dei paesi importatori), secondo un'analoga strategia di dumping e di massiccia sottoquotazione dei prezzi delle esportazioni dell'industria comunitaria verso gli Stati Uniti.
(94) Anche se l'industria comunitaria avesse mantenuto i volumi e i prezzi delle sue esportazioni a livelli comparabili, il solo grado di penetrazione delle importazioni cinesi e l'entità della sottoquotazione dei prezzi indicano un'incidenza considerevole delle suddette importazioni sulla situazione dell'industria comunitaria. Piuttosto che parlare di interruzione del nesso di causalità, il crollo dei risultati dell'esportazione dell'industria comunitaria potrebbe essere considerato un indizio della futura evoluzione delle vendite comunitarie se la pressione delle importazioni in dumping dovesse persistere.
6.5. Impatto delle fluttuazioni monetarie
(95) Un altro fattore indicato dall'industria comunitaria come causa del pregiudizio è la diminuzione del tasso di cambio del renminbi cinese (RMB) rispetto all'euro. Tra l'ottobre 2002 e il settembre 2007 il dollaro USA si è deprezzato del 40 % rispetto all'euro. Essendo il RMB ancorato al dollaro USA, le esportazioni cinesi hanno beneficiato di un vantaggio concorrenziale rispetto alle esportazioni europee del prodotto in esame. Si ricorda a questo proposito che compito dell'inchiesta è stabilire se le importazioni oggetto di dumping (in termini di prezzi e volumi) abbiano arrecato pregiudizio notevole all'industria comunitaria oppure se tale pregiudizio sia stato determinato da altri fattori. A questo proposito l'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento dispone che va dimostrato che il livello dei prezzi delle importazioni in dumping causi pregiudizio. Esso fa pertanto riferimento unicamente alla differenza tra i livelli di prezzo e non impone un'analisi dei fattori che incidono su tali livelli.
6.6. Disponibilità e prezzi delle materie prime
(96) Secondo il parere espresso da diverse parti, il pregiudizio non è causato dalle importazioni oggetto di dumping, ma dall'offerta insufficiente e dai prezzi elevati delle materie prime dovuti a cattivi raccolti. Il periodo dell'inchiesta relativa al pregiudizio copre un certo numero di raccolti ed è contrassegnato da cali e aumenti della produzione — e dei prezzi — delle materie prime. Tuttavia, non esiste alcuna correlazione tra tali fluttuazioni e la situazione dell'industria comunitaria in generale, come risulta dalla tabella sottostante. Infatti, la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata nell'arco dell' intero periodo considerato, indipendentemente dalla disponibilità e dei prezzi delle materie prime. Tale constatazione induce a credere che il pregiudizio sia dovuto ad altri fattori.
| Margine di utile al lordo delle imposte (cfr. considerando 76) | –3 % | –17,6 % | –17,3 % | –12,6 % | –4,3 % |
|---|
(97) Pertanto, non vi è motivo di ritenere che tale fattore sia stato di per sé in grado di spezzare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla Cina e il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.
6.7. Investimenti
(98) Alcune parti hanno sostenuto che la situazione dell'industria comunitaria sia il risultato di investimenti eccessivi. Tale affermazione non sembra tuttavia fondata. Con i suoi investimenti l'industria comunitaria intendeva principalmente migliorare la propria dotazione di macchinari al fine di accrescere l'efficienza. Tali investimenti hanno contribuito a rafforzare la produttività, compensando in tal modo l'aumento potenziale dei costi unitari a breve termine. Non è pertanto possibile considerarli un fattore causale del pregiudizio. Pertanto, tale argomentazione non può essere accolta.
6.8. Differenze di qualità
(99) Alcune parti hanno sostenuto che la situazione dell'industria comunitaria è una conseguenza della qualità inferiore dei suoi prodotti. Come già esposto nei considerando da 18 a 21, la Commissione ha analizzato attentamente la comparabilità dei prodotti ed ha concluso che i prodotti comunitari e quelli cinesi sono simili. Essa ha rilevato differenze non sostanziali che non confermavano l'argomentazione di cui sopra. In ogni caso, tali differenze, sempreché esistenti, sembrerebbero favorire i prodotti cinesi, con conseguente maggiore sottoquotazione dei prezzi e vendita sotto costo. Pertanto, tale argomentazione non può essere accolta.
6.9. Conclusione in merito al nesso di causalità
(100) In conclusione, è confermato che il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria, consistente in modesti volumi di vendita, scarso utilizzo delle capacità e risultati finanziari negativi, è stato causato dalle importazioni in dumping in questione. Infatti, l'influenza che altre importazioni, l'andamento delle esportazioni comunitarie, le fluttuazioni monetarie, la disponibilità di materie prime, le differenze di qualità e gli investimenti hanno avuto sull'evoluzione negativa dell'industria comunitaria è stata limitata o addirittura inesistente.
(101) In base all'analisi che precede, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti di tutti gli altri fattori noti che hanno influito sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell'industria comunitaria, si conferma che detti fattori non sono di per sé sufficienti a invalidare il fatto che il grave pregiudizio accertato debba essere attribuito a tali importazioni in dumping.
7. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
7.1. Considerazioni generali
(102) È stato verificato se esistessero motivi validi per concludere che l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dalla RPC sarebbe contraria all'interesse della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, vale a dire l'industria comunitaria, gli importatori e i fornitori.
7.2. Interesse dell'industria comunitaria
(103) L'industria comunitaria subisce gli effetti di importazioni pregiudizievoli in dumping del prodotto in esame originario della RPC. Si ricorda altresì che gli indicatori economici dell'industria comunitaria sopra riportati hanno evidenziato un deterioramento dei risultati finanziari nel periodo considerato. L'istituzione di misure di salvaguardia (cfr. considerando 4) ha permesso di attenuare in una certa misura gli effetti delle importazioni dalla RPC. Tenuto conto della natura del pregiudizio (perdite ricorrenti, perdita di vendite sul mercato interno), un nuovo e consistente deterioramento della situazione dell'industria comunitaria sarebbe inevitabile se non venissero adottate misure.
(104) L'inchiesta ha dimostrato che la produzione comunitaria è assicurata da quattro produttori dell'industria degli agrumi preparati e conservati (mandarini, ecc.), che occupa circa 2 000 lavoratori per la produzione e la vendita del prodotto in esame. Questo rappresenta il 30 % circa della loro produzione. Se non fossero adottate misure, i prezzi continuerebbero a diminuire e i produttori comunitari dovrebbero affrontare ulteriori forti perdite, insostenibili a medio e lungo termine. Inoltre, una simile evoluzione avrebbe effetti negativi sul resto dell'attività delle società interessate. Tenuto conto degli investimenti nei sistemi di produzione, si può prevedere che, in mancanza di misure, alcuni produttori comunitari non sarebbero in grado di ammortizzare i loro investimenti. Da quanto precede deriva che l'industria comunitaria trarrebbe chiaramente vantaggio dall'adozione di misure antidumping.
(105) Se saranno adottate misure antidumping i produttori comunitari saranno verosimilmente in grado di aumentare i prezzi di vendita sino a un livello che possa garantire loro un margine di utile ragionevole.
(106) Si conclude pertanto in via provvisoria che l'adozione di misure antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria.
7.3. Interesse degli importatori indipendenti
(107) Alcuni importatori hanno contestato le misure. Tuttavia, altri, e in particolare i sei importatori indipendenti costituenti il campione, che hanno risposto al questionario, hanno accolto in linea di principio l'istituzione delle misure, data la necessità di garantirsi una duplice fonte di approvvigionamento di un prodotto soggetto a potenziali fluttuazioni della produzione legate alla variazione dei raccolti. Essi hanno inoltre sottolineato la necessità di assicurare la stabilità del mercato.
(108) La Commissione ha inoltre analizzato i dati comunicati in risposta ai questionari dagli importatori che hanno collaborato all'inchiesta. In ogni caso, l'attività di importazione del prodotto in esame dalla Cina rappresenta solo una piccola parte della loro attività totale. Eventuali misure adottate nei confronti delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina non avranno verosimilmente sulla situazione del settore dell'importazione ripercussioni sproporzionate rispetto ai vantaggi che ne ricaverà l'industria comunitaria.
7.4. Interesse degli utilizzatori
(109) Si ricorda che il prodotto in esame, utilizzato principalmente come alimento destinato al consumo privato sotto forma di dessert o come accompagnamento, è venduto soprattutto al settore del commercio al dettaglio. Se presentato in contenitori più grandi, il prodotto è destinato soprattutto alla vendita diretta nel settore della ristorazione, che assorbe il 25 % del consumo. Tuttavia, nessuna società di questo settore ha collaborato all'inchiesta.
(110) Sia il settore del commercio al dettaglio che il settore della ristorazione acquistano, nel quadro della loro attività corrente, una vasta gamma di prodotti, nella quale il prodotto interessato rappresenta solo una piccola parte del loro fabbisogno e, pertanto, dei loro costi. Eventuali misure adottate nei confronti delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina hanno scarse possibilità di incidere sulla situazione del settore degli utilizzatori in maniera sproporzionata rispetto ai vantaggi che ne ricaverà l'industria comunitaria.
(111) Inoltre, si ricorda che, a breve e medio termine, la non istituzione di misure potrebbe portare ad una diminuzione progressiva o alla scomparsa definitiva dell'attività dell'industria comunitaria, con il risultato che rimarrebbe un'unica fonte di approvvigionamento che, peraltro, per la sua stessa natura, sarebbe esposta alle variazioni legate ai raccolti. Una simile situazione sarebbe contraria all'interesse degli utilizzatori.
(112) Durante l'inchiesta non sono pervenute prove del contrario.
7.5. Interesse dei consumatori
(113) Nessuna organizzazione dei consumatori ha collaborato all'inchiesta. Anche se le ripercussioni sui prezzi sono notevoli, il prodotto in esame rappresenta una percentuale talmente limitata delle spese alimentari di una famiglia che le conseguenze per i consumatori sarebbero trascurabili.
(114) Inoltre, si ricorda che, a breve e medio termine, la non istituzione di misure potrebbe portare ad una diminuzione progressiva o alla scomparsa definitiva dell'attività dell'industria comunitaria, con il risultato che rimarrebbe un'unica fonte di approvvigionamento che, peraltro, per la sua stessa natura, sarebbe esposta alle variazioni legate ai raccolti. Una simile situazione sarebbe contraria all'interesse dei consumatori.
7.6. Interesse dei fornitori
(115) La crescita delle importazioni in dumping dalla RPC produce effetti pregiudizievoli per i fornitori; le misure sono peraltro nell'interesse di questi ultimi. Il volume delle materie prime che essi forniscono ai produttori comunitari rappresenta una parte importante del loro fatturato. L'attività agricola nella regione spagnola interessata sarebbe gravemente perturbata se la produzione dovesse cessare, dato che la messa in conserva costituisce un importante sbocco per talune varietà di agrumi a motivo del loro sapore e della consistenza della polpa.
7.7. Conclusione sull'interesse della Comunità
(116) In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non esistono motivi validi per non istituire dazi antidumping sulle importazioni di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese.
8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
8.1. Livello di eliminazione del pregiudizio
(117) È opportuno che il livello delle misure antidumping provvisorie sia sufficiente ad eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping, senza peraltro superare il margine di dumping constatato. Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi di produzione e ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping. Per tale calcolo si è fatto ricorso ad un margine di utile al lordo delle imposte pari al 6,8 %, corrispondente al margine di utile che il settore realizzava prima dell'incremento delle importazioni, causa di pregiudizio grave per l'industria. Tale livello di utile è rappresentativo della redditività dell'industria comunitaria per il prodotto in esame in assenza di dumping pregiudizievole.
(118) È stata quindi determinata la necessaria maggiorazione dei prezzi confrontando la media ponderata del prezzo all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione (cfr. considerando da 62 a 64), e il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria sul mercato interno. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto mediante un adeguamento del prezzo di vendita dell'industria comunitaria per tener conto del margine di utile di cui sopra. Le differenze derivanti da tale confronto, espresse come percentuale del valore totale cif all'importazione, ammontavano per ciascuna società ai livelli indicati in appresso, inferiori al margine di dumping accertato:
— Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Zhejiang 91 %
— Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan 44,6 %
— Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen 81,6 %
— produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non inclusi nel campione 81,1 %
— tutte le altre società 91 %.
8.2. Misure provvisorie
(119) Alla luce di quanto precede e a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio al livello più basso tra il margine di dumping e il livello necessario per eliminare il pregiudizio riscontrato, conformemente al principio del dazio inferiore. Giacché il livello necessario per eliminare il pregiudizio è inferiore in tutti i casi al margine di dumping, tale livello dovrà costituire la base del livello generale delle misure.
(120) Le misure antidumping hanno lo scopo di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole. Un elemento fondamentale a tale proposito è definire la forma che devono assumere le misure; infatti, essa deve essere tale da poter eliminare efficacemente i suindicati effetti, in funzione delle specificità del prodotto in esame e del suo mercato.
(121) Per quanto concerne il presente caso, in base alle dichiarazioni dei produttori comunitari e di un gran numero di importatori, le specificità del prodotto in esame e del suo mercato da tenere in considerazione sono indicate in appresso.
(122) La forma delle misure deve ovviare ai fenomeni osservati nel quadro dell'inchiesta/delle misure di salvaguardia, nonché in quello della presente inchiesta. Tali fenomeni, ovvero una certa tendenza ad eludere per quanto possibile le misure istituite, sono descritti nei considerando che seguono.
(123) In primis, vi è stata la costituzione di scorte nei nuovi Stati membri alla vigilia dello loro adesione, come indicato sopra. Prima dell'allargamento dell'UE del 2004, esportatori cinesi hanno spedito ai futuri Stati membri importanti quantità del prodotto in esame; tali merci hanno pertanto fatto il loro ingresso sul mercato comunitario senza essere assoggettate a misure di salvaguardia al momento dell'ingresso di tali Stati nell'UE.
(124) In secondo luogo, sono stati introdotti nuovi tipi di prodotti che nominalmente non rientravano nelle misure di salvaguardia, pur presentando le stesse caratteristiche tecniche e fisiche. Come risulta dal considerando 14, questi nuovi tipi di prodotti rientrano ora nella categoria del prodotto in esame nel presente caso antidumping.
(125) Un terzo fenomeno è stato quello della compensazione dei prezzi. Gli operatori dell'UE non si limitano ad acquistare dai commercianti cinesi il prodotto in esame, ma anche altri tipi di alimenti trasformati.
(126) Da qui il rischio che gli effetti di una misura classica, quale l'istituzione di un dazio ad valorem, siano compensati dalla fatturazione di prezzi più elevati applicati ad altri prodotti alimentari importati. Alla luce di quanto precede, è necessario che la misura sia tale da ridurre al minimo i fenomeni suscettibili di comprometterne gravemente l'efficacia. In tali condizioni il dazio deve essere istituito sotto forma di importo specifico per tonnellata, al fine di garantire l'efficacia delle misure e di scoraggiare la compensazione della misura antidumping con la diminuzione dei prezzi all'esportazione. Tale importo risulta dall'applicazione del margine di eliminazione del pregiudizio ai prezzi all'esportazione utilizzati nel calcolo del dumping nel corso del PI per ciascuna società. Per quanto riguarda il dazio specifico applicato a tutti i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non costituenti il campione, esso è calcolato come la media dei dati comunicati rispettivamente da ciascuna società costituente il campione. Il dazio specifico applicato a tutte le altre società corrisponde al dazio individuale più elevato applicato alle società costituenti il campione. Per tali motivi i dazi specifici sono i seguenti:
| Tutte le altre società | 482,2 |
|---|
(127) I dazi antidumping specifici indicati nel presente regolamento, applicabili a titolo individuale ad alcune società, sono stati calcolati in base alle conclusioni della presente inchiesta. Essi rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, con nome e indirizzo, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».
(128) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegate, ad esempio, a tale cambiamento del nome o ai suddetti mutamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, modificherà opportunamente il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.
(129) Inoltre, la differenza tra le diverse aliquote individuali è notevole e i produttori esportatori sono numerosi. Tali elementi potrebbero favorire i tentativi di deviare i flussi di esportazione utilizzando gli esportatori tradizionali che beneficiano di aliquote inferiori. Pertanto, se il volume delle esportazioni di una delle società che beneficia delle aliquote individuali più basse dovesse aumentare di oltre il 30 %, le relative misure individuali sarebbero considerate insufficienti a contrastare le pratiche di dumping pregiudizievoli riscontrate. Di conseguenza, nel rispetto delle condizioni richieste, sarà possibile avviare un'inchiesta in modo da correggere adeguatamente la forma o il livello delle misure.
(130) In considerazione di quanto precede, nonché delle osservazioni formulate dall'industria comunitaria e da un certo numero di importatori in merito alla forma delle misure, tale questione potrà essere riesaminata nella fase definitiva del procedimento, qualora un tale riesame sia giustificato.
(131) Si ricorda che, con il regolamento (CE) n. 1295/2007 del 5 novembre 2007, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese in vista di un'eventuale applicazione a titolo retroattivo di misure antidumping, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base. L'industria comunitaria ha chiesto l'applicazione retroattiva di misure. La questione è allo studio. Allo stadio attuale, si osserva che, secondo le statistiche disponibili, le importazioni del prodotto in esame dalla Cina sono aumentate di oltre il 60 %, nel periodo novembre 2007 — febbraio 2008 rispetto allo stesso periodo negli anni precedenti (da 16 300 tonnellate a 27 300 tonnellate). Tale aumento è stato accompagnato da una riduzione del 4 % del prezzo medio delle importazioni corrispondenti.
9. DISPOSIZIONI FINALI
(132) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento di base, occorre istituire misure provvisorie per un periodo di sei mesi.
(133) A fini di una sana amministrazione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le risultanze riguardanti l'istituzione dei dazi ed elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 2008 30 55 , 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 e 2008 30 90 69).
L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1 e fabbricato dalle seguenti società è fissata come segue:
| Società | Euro/tonnellata di peso netto del prodotto | Codice addizionale TARIC |
|---|---|---|
| Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang | 482,2 | A 886 |
| Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan | 330 | A 887 |
| Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang | 440,7 | A 888 |
| Produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non costituenti il campione, figuranti nell'allegato | 455,1 | A 889 |
| Tutte le altre società | 482,2 | A 999 |
1. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile venga calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione 6 , l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi indicati all'articolo 2, va ridotto di una percentuale che corrisponda all'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
2. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate delle principali circostanze e considerazioni sulla base delle quali è stato adottato il presente regolamento; possono inoltre presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione alla Commissione entro un mese dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento.
Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1295/2007.
I dati raccolti riguardo a prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17 ).
2 GU C 246 del 20.10.2007, pag. 15 .
3 GU L 288 del 6.11.2007, pag. 22 .
4 GU L 290 dell'8.11.2003, pag. 3 .
5 GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 67 .
6 GU L 253 dell'11.1.1993, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 ( GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6 ).
Produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non costituenti il campione
Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou, Hunan
Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd., Yichang, Hubei
Huangyan No.2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang
Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd., Xinchang, Zhejiang
Guangxi Guiguo Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi
Zhejiang Juda Industry Co., Ltd., Quzhou, Zhejiang
Zhejiang Iceman Group Co., Ltd., Jinhua, Zhejiang
Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd., Ninghai
Yi Chang Yin He Food Co., Ltd., Yidu, Hubei
Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd., Yongzhou, Hunan
Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd., Yinzhou, Ningbo
Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi
Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd., Mingzhou, Ningbo
{
"legislation": {
"id": "32008r0642",
"hash": "a8a05d8d70d26f2b0758827a464e346ca0ae551add5cd84cb9f8a9a2569641ac",
"celex": "32008R0642",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 642/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/be58d771-e182-41c5-8a63-249629a0c090.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 642/2008 of 4 July 2008 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved citrus fruits (namely mandarins, etc.) originating in the People's Republic of China",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/be58d771-e182-41c5-8a63-249629a0c090.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 642/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/be58d771-e182-41c5-8a63-249629a0c090.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 642/2008 der Kommission vom 4. Juli 2008 zur Einführung eines vorläufigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren bestimmter zubereiteter oder haltbar gemachter Zitrusfrüchte (Mandarinen usw.) mit Ursprung in der Volksrepublik China",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/be58d771-e182-41c5-8a63-249629a0c090.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:16:10.526Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0642",
"adoptionDate": "2008-07-04",
"effectiveDate": "2008-07-06",
"expirationDate": "2009-01-05",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32008R0642",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/be58d771-e182-41c5-8a63-249629a0c090.0012.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}