32008R0645•Regolamento (CE) n. 645/2008 del Consiglio, dell’ 8 luglio 2008 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie
32008R0645Regulation1 gen 2007
dell’8 luglio 2008
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 299, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 704/2002 del Consiglio 1 ha, in particolare, aperto e fissato le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie per il periodo dal 1 o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.
(2) Il regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio 2 ha istituito un nuovo regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, della Guyana francese e della Riunione.
(3) La particolare posizione geografica delle Isole Canarie rispetto alle fonti di approvvigionamento di taluni prodotti della pesca essenziali per il consumo interno comporta costi aggiuntivi per il settore. È possibile ovviare a tale svantaggio naturale derivante dall’insularità, dalla lontananza e dall’ultraperifericità, come riconosciuto dall’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, anche sospendendo temporaneamente i dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione provenienti da paesi terzi nell’ambito di contingenti tariffari comunitari di volume adeguato.
(4) In data 29 luglio 2004 e 19 luglio 2006 le autorità spagnole hanno presentato relazioni sull’attuazione delle misure di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 704/2002 e hanno chiesto che tali misure fossero prorogate per il periodo 2007-2013. Sulla base delle suddette relazioni, la Commissione ha esaminato l’impatto delle misure adottate in relazione alle importazioni di taluni prodotti della pesca nelle Isole Canarie.
(5) Dalle relazioni presentate dalle autorità spagnole risulta che i contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 704/2002 non sono stati esauriti.
(6) L’apertura di contingenti tariffari simili a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 704/2002 per taluni prodotti della pesca è giustificata in quanto coprirebbe il fabbisogno del mercato interno delle Isole Canarie facendo altresì in modo che i flussi delle importazioni a dazio ridotto destinate alla Comunità risultino prevedibili e chiaramente identificabili.
(7) Poiché i contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 704/2002 non sono stati esauriti, è opportuno ridurre il livello quantitativo dei contingenti.
(8) Onde evitare di compromettere l’integrità e la coerenza del mercato interno, è opportuno adottare misure atte a garantire che i prodotti della pesca per i quali è concessa una sospensione siano destinati esclusivamente al mercato interno delle Isole Canarie.
(9) Devono essere adottate misure volte a garantire che la Commissione sia periodicamente informata sul volume delle importazioni in questione, affinché possa prendere i provvedimenti eventualmente necessari per impedire qualsiasi movimento speculativo o deviazione di traffico.
(10) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 3 .
(11) Inoltre, per garantire la coerenza con il regime introdotto dal regolamento (CE) n. 791/2007, è opportuno aprire i contingenti tariffari per il periodo 2007-2013 e al fine di assicurare la continuità con le misure istituite dal regolamento (CE) n. 704/2002, è appropriato applicare le misure previste dal presente regolamento a decorrere dal 1 o gennaio 2007,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei prodotti della pesca elencati nell’allegato del presente regolamento sono completamente sospesi per il quantitativo fissato nell’allegato stesso.
2. La sospensione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente per i prodotti destinati al mercato interno delle Isole Canarie. Essa si applica soltanto ai prodotti della pesca scaricati da una nave o da un aeromobile prima che la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia presentata alle autorità doganali nelle Isole Canarie.
1. Entro il 31 maggio 2010, le competenti autorità spagnole presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure di cui all’articolo 1. La Commissione esamina l’impatto di tali misure e, sulla base della relazione, propone al Consiglio, se necessario, le pertinenti modifiche dei quantitativi da importare.
2. Entro il 31 maggio 2012, le competenti autorità spagnole presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure di cui all’articolo 1 nel periodo successivo al 2010. La Commissione esamina nuovamente l’impatto di tali misure e, sulla base di quanto constatato, presenta al Consiglio eventuali proposte per il periodo successivo al 2013.
1. Se ha motivo di ritenere che la sospensione prevista dal presente regolamento abbia provocato una deviazione di traffico per un prodotto specifico, la Commissione può abrogare, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, in via provvisoria la sospensione per un periodo non superiore a dodici mesi. Il pagamento dei dazi all’importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata temporaneamente abrogata è garantito da una cauzione. L’immissione in libera pratica di tali prodotti nelle Isole Canarie è subordinata alla costituzione di tale cauzione.
2. Entro il periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di abrogare definitivamente la sospensione. In tal caso l’importo dei dazi coperto da cauzione è riscosso a titolo definitivo.
3. Se entro il periodo di dodici mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità al paragrafo 2, le cauzioni sono svincolate.
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario 4 (di seguito «il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008. Per il Consiglio La presidente C. LAGARDE
1 GU L 111 del 26.4.2002, pag. 1 .
2 GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1 .
3 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE ( GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11 ).
4 GU L 302 de 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).
| N. d’ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Volume del contingente (in t) | Dazio contingentale (%) |
|---|---|---|---|---|
| 09.2997 | 0303 | Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 | 15 000 | 0 |
| 0304 | Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati | |||
| 09.2651 | 0306 | Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana | 15 000 | 0 |
| 0307 | Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana |
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