dell’8 luglio 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2006/276/PESC, del 10 aprile 2006, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia e che abroga la posizione comune 2004/661/PESC 1 ,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia 2 ha imposto misure restrittive in linea con la posizione comune 2006/276/PESC.
(2) È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 765/2006 con le nuove prassi in materia di sanzioni (identificazione delle autorità competenti, responsabilità per determinate violazioni e avvisi pubblici riguardanti le procedure per la gestione di determinati elenchi). Per motivi di chiarezza, gli articoli da modificare dovrebbero essere ripubblicati integralmente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come segue:
- è inserito il seguente articolo: «Articolo 2 bis Il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»;
-
è inserito il seguente articolo: «Articolo 9 bis 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 e le indicano nei siti web elencati nell’allegato II. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti e i relativi estremi entro il 31 luglio 2008 e la informano senza indugio di ogni eventuale successiva modifica.»;
-
l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008. Per il Consiglio La presidente C. LAGARDE
1 GU L 101 dell’11.4.2006, pag. 5 . Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2008/288/PESC ( GU L 95 dell’8.4.2008, pag. 66 ).
2 GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).
«ALLEGATO II Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIA http://www.mfa.government.bg REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat\_622/ IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519 GRECIA http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/ SPAGNA www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIA http://www.esteri.it/UE/deroghe.html CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIA http://www.urm.lt LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi\_szankciok/ MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions\_monitoring.asp PAESI BASSI http://www.minbuza.nl/sancties AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\_id=12750&LNG=en&version= POLONIA http://www.msz.gov.pl PORTOGALLO http://www.min-nestrangeiros.pt ROMANIA http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlink=1&cat=3 SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja\_politika/mednarodna\_varnost/omejevalni\_ukrepi/ SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner REGNO UNITO http://www.fco.gov.uk/en/business-trade/export-controls-sanctions/ Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea: Commissione europea DG Relazioni esterne Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune Unità A2. Risposta alle crisi e costruzione della pace CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio) e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu Tel. (32 2) 295 55 85 Fax (32 2) 299 08 73»