del 15 luglio 2008
recante modifica degli allegati da II a V del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda i metodi di lavoro e le procedure operative
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») 1 , in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea 2 fanno riferimento ad alcuni allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale. Successivamente all’adozione del regolamento (CE) n. 2096/2005, tali allegati sono stati modificati dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) come indicato nelle lettere indirizzate agli Stati («State letters») 2001/74 datata 10 agosto 2001; 2003/29 datata 28 marzo 2003; 2004/16 datata 26 marzo 2004; 2005/35 e 2005/39 datate 24 marzo 2005; 2006/38 datata 24 marzo 2006; 2006/64 datata 18 agosto 2006; 2007/11, 2007/13, 2007/19, 2007/20, 2007/23 e 2007/24 datate 30 marzo 2007. Occorre pertanto aggiornare i riferimenti nel regolamento (CE) n. 2096/2005 per conformarsi agli obblighi di diritto internazionale degli Stati membri e garantire la coerenza con la normativa internazionale.
(2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2096/2005.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2096/2005 è modificato come segue.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2008. Per la Commissione Antonio TAJANI Vicepresidente
1 GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10 .
2 GU L 335 del 21.12.2005, pag. 13 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 482/2008 ( GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5 ).