32008R0704•Regolamento (CE) n. 704/2008 del Consiglio del 15 luglio 2008 relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1 o agosto 2008 al 31 luglio 2012
32008R0704Regulation7 ago 2008
del 15 luglio 2008
relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1 o agosto 2008 al 31 luglio 2012
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo 1 ,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità e la Repubblica islamica di Mauritania hanno concluso un accordo di partenariato nel settore della pesca. Detto accordo è stato approvato mediante il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio 2 ed è entrato in vigore il 5 dicembre 2006.
(2) La Comunità e la Repubblica islamica di Mauritania hanno negoziato e siglato un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato per il periodo dal 1 o agosto 2008 al 31 luglio 2012.
(3) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo.
(4) Esso sostituisce il protocollo precedente approvato dal regolamento (CE) n. 1801/2006.
(5) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
È approvato a nome della Comunità il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1 o agosto 2008 al 31 luglio 2012.
Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: Categoria di pesca GT o numero massimo di licenze per periodo di licenza Stato membro GT, licenze o massimale annuo di cattura per Stato membro Categoria 1 — Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi 9 570 GT Spagna 7 313 GT Italia 1 371 GT Portogallo 886 GT Categoria 2 — Pescherecci da traino e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello 3 240 GT Spagna 3 240 GT Categoria 3 — Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino 1 162 GT Spagna 1 162 GT Categoria 4 — Pescherecci da traino congelatori per la pesca di specie demersali 375 GT Grecia 375 GT Categoria 5 — Cefalopodi 13 950 GT 32 licenze Spagna 24 licenze Italia 4 licenze Portogallo 1 licenza Grecia 3 licenze Categoria 6 — Aragoste 300 GT Portogallo 300 GT Categoria 7 — Tonniere congelatrici con reti a circuizione 22 licenze Spagna 17 licenze Francia 5 licenze Categoria 8 — Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie 22 licenze Spagna 18 licenze Francia 4 licenze Categoria 9 — Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica 17 licenze per un quantitativo di riferimento di 250 000 tonnellate Categoria 10 — Pesca del granchio 300 GT Spagna 300 GT Categoria 11 — Navi per la pesca pelagica fresca 15 000 GT/mese in media annua
2. In applicazione delle disposizioni del protocollo, le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca) possono essere trasferite alla categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) limitatamente a 20 licenze al mese.
3. Per la categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) la Commissione, previa ricezione di un piano di pesca annuo elaborato dagli Stati membri con l’indicazione particolareggiata delle domande per nave, trasmette le domande di licenza alle autorità della Mauritania. Su tale base e tenendo conto del consumo del quantitativo di riferimento di 250 000 tonnellate, la Commissione informa le autorità della Mauritania dell'intenzione di utilizzare o meno il contingente supplementare di 50 000 tonnellate in aggiunta al quantitativo di riferimento. Se del caso, chiede a dette autorità di aumentare di ulteriori 50 000 tonnellate il quantitativo di riferimento. Il piano annuale di pesca precisa per ogni nave i mesi di attività e le catture stimate per ciascun mese di attività. Per il primo anno di applicazione del protocollo i piani di pesca sono trasmessi alla Commissione entro il 15 ottobre 2008. A partire dal 2009 i piani sono trasmessi alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Per la categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica), nel caso in cui le domande di licenza superino il numero massimo autorizzato per periodo di riferimento, la Commissione trasmette in via prioritaria alle autorità della Mauritania le domande dei pescherecci che hanno utilizzato il maggior numero di licenze nei nove mesi precedenti la presentazione delle domande.
4. Per la categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca), la Commissione trasmette alle autorità della Mauritania le domande di licenza previa ricezione di un piano di pesca annuo trasmesso dagli Stati membri con l’indicazione particolareggiata delle domande per nave. Il piano è trasmesso alla Commissione entro il 1 o dicembre dell'anno precedente. Vi è indicata la stazza lorda (GT) prevista per ciascun mese di attività. Se le domande eccedono 15 000 GT/mese in media annua, l’assegnazione è effettuata in base ai piani pesca di cui al primo comma.
1. La gestione delle possibilità di pesca è esercitata in conformità con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca 3 .
2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui all'articolo 2 non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.
Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del presente protocollo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca mauritana secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare 4 .
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2008. Per il Consiglio Il presidente M. BARNIER
1 Parere espresso il 10 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
2 GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 1 .
3 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 ( GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1 ).
4 GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8 .
che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1 o agosto 2008 al 31 luglio 2012
Articolo 1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca
1. A decorrere dal 1 o agosto 2008 e per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi degli articoli 5 e 6 dell’accordo sono fissate nella tabella allegata al presente protocollo. Dette possibilità rientrano nello sforzo di pesca globale indicato nell’allegato III, stabilito dalle autorità della Mauritania sulla base dei pareri scientifici disponibili e periodicamente aggiornato.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.
3. In applicazione dell’articolo 6 dell’accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca mauritane soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nei relativi allegati.
Articolo 2
Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento
1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 86 milioni di euro per il primo anno, a 76 milioni di euro per il secondo anno, a 73 milioni di euro per il terzo anno e a 70 milioni di euro per il quarto anno 1 . Una quota di tale contropartita (pari a 11 milioni di euro il primo anno, 16 milioni di euro il secondo anno, 18 milioni di euro il terzo anno e 20 milioni di euro il quarto anno), è destinata dalla Mauritania al sostegno della politica nazionale della pesca, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo; di tale importo, 1 milione di euro è destinato ogni anno al Parco Nazionale del Banc d’Arguin (PNBA).
2. In caso di superamento del quantitativo totale di 250 000 tonnellate all’anno per la categoria 9 («specie pelagiche»), la parte comunitaria è tenuta a versare un contributo complementare di 40 euro per tonnellata pescata.
3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 13 del presente protocollo.
4. Il pagamento della contropartita finanziaria è effettuato dalla Comunità entro il 31 agosto 2008 per il primo anno ed entro il 1 o agosto per gli anni successivi.
5. La contropartita finanziaria è versata su un unico conto del Tesoro della Repubblica islamica di Mauritania, aperto presso la Banca centrale di Mauritania, le cui coordinate sono comunicate dal Ministero.
6. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 del presente protocollo, l’assegnazione della contropartita finanziaria e del contributo a favore del PNBA è stabilita nell’ambito della legge finanziaria della Mauritania ed è pertanto di esclusiva competenza dello Stato mauritano.
Articolo 3
Cooperazione scientifica
1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca mauritane, in base ai principi di una gestione sostenibile.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo le parti cooperano per approfondire alcuni aspetti riguardanti l’evoluzione dello stato delle risorse nelle zone di pesca mauritane; a tal fine si tiene, almeno una volta all’anno, una riunione del comitato scientifico misto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo. Ulteriori riunioni del comitato scientifico congiunto possono essere convocate su richiesta di una delle parti e qualora se ne presenti la necessità nell’ambito del presente protocollo.
3. Sulla base delle conclusioni dei lavori del comitato scientifico congiunto e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo per adottare di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.
4. Il comitato scientifico congiunto svolge in particolare le seguenti attività: a) elabora una relazione scientifica annuale sulle attività di pesca contemplate dal presente accordo; b) definisce e attua un programma annuale su aspetti scientifici specifici, volto a migliorare la comprensione dello stato delle risorse e l’evoluzione degli ecosistemi; c) studia, secondo una procedura approvata per consenso in seno al comitato, le questioni scientifiche che si pongono durante l’esecuzione del presente accordo; d) in caso di necessità effettua, tra le altre cose, campagne di pesca sperimentale volte a determinare le possibilità di pesca e di sfruttamento atte a garantire la conservazione delle risorse e del relativo ecosistema.
Articolo 4
Revisione delle possibilità di pesca
1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 del presente protocollo possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni del comitato scientifico congiunto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Mauritania. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo e resterà proporzionale all’aumento delle possibilità di pesca.
2. Nel caso in cui le parti decidano invece di adottare misure ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del presente protocollo, che comportino una riduzione delle possibilità di pesca previste all’articolo 1 del protocollo medesimo, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis. Fatto salvo l’articolo 6 del presente protocollo, la Comunità europea ha la facoltà di sospendere il pagamento della contropartita finanziaria nel caso in cui non sia possibile utilizzare alcuna delle possibilità di pesca previste dal protocollo medesimo.
3. Le due parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le varie categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dal comitato scientifico congiunto in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.
4. Le revisioni delle possibilità di pesca previste ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3 sono decise di comune accordo dalle due parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo.
Articolo 5
Pesca esplorativa
1. Le parti possono realizzare campagne di pesca esplorativa nelle zone di pesca mauritane, previo parere del comitato scientifico congiunto di cui all’articolo 4 dell’accordo. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, nuove risorse, condizioni ed altri parametri pertinenti.
2. Le autorizzazioni a praticare la pesca esplorativa sono concesse a titolo di prova per un periodo non superiore a sei mesi e in conformità alle disposizioni previste all’articolo 6, paragrafo 2, dell’accordo. La loro concessione è subordinata al pagamento di un canone.
3. Se le parti giungono alla conclusione che le campagne esplorative hanno dato risultati positivi, nel rispetto delle esigenze di tutela degli ecosistemi e di conservazione delle risorse biologiche marine, ulteriori possibilità di pesca possono essere concesse alle navi comunitarie per il restante periodo d’applicazione del protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all’articolo 4 dello stesso e in funzione dello sforzo di pesca ammissibile. La contropartita finanziaria sarà maggiorata in conformità alle disposizioni previste all’articolo 4.
4. La pesca sperimentale è realizzata in stretta collaborazione con l’Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP). A tal fine l’IMROP stabilisce la composizione del gruppo di ricercatori e osservatori da imbarcare, i cui costi sono a carico dell’armatore. L’IMROP trasmette al Ministero una relazione in cui vengono presentati i dati raccolti nell’ambito della pesca esplorativa.
5. Le catture realizzate nell’ambito della pesca esplorativa sono di proprietà dell’armatore. È vietato catturare specie di taglia non regolamentare e specie di cui la normativa mauritana non autorizza la detenzione a bordo e la commercializzazione.
6. Salvo disposizioni contrarie stabilite di comune accordo dalle due parti, le catture effettuate dalle navi che operano nell’ambito della pesca esplorativa vengono sbarcate in Mauritania.
Articolo 6
Contributo dell’accordo di partenariato all’attuazione della politica settoriale della pesca della Mauritania
1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo è fissato a 11 milioni di euro per il primo anno, a 16 milioni di euro per il secondo anno, a 18 milioni di euro per il terzo anno e a 20 milioni di euro per il quarto anno, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo. Tale contributo finanziario è destinato allo sviluppo e all’attuazione della «Stratégie Nationale de Développement durable du secteur des Pêches de Mauritanie» (strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile del settore della pesca della Mauritania), ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque mauritane in linea con gli obiettivi strategici di tutela delle risorse alieutiche e di una migliore integrazione del settore nell'economia nazionale, in particolare per quanto riguarda i settori di intervento menzionati in appresso nel paragrafo 3 (un elenco di massima degli indicatori è riportato nell'allegato IV), e al PNBA.
2. La gestione del contributo finanziario di cui al precedente paragrafo 1 è di competenza della Mauritania ed è basata sulla definizione, di comune accordo tra le parti, degli obiettivi da realizzare, della relativa programmazione e di indicatori che permettano di valutarne la realizzazione.
3. Fatti salvi gli obiettivi definiti dalle parti e in conformità con le priorità della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile del settore della pesca della Mauritania, le due parti, al fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile delle risorse e di promuovere lo sviluppo del settore, convengono di concentrarsi in particolare sui seguenti obiettivi: nell’ambito della gestione delle zone di pesca e dell’ottimizzazione del rendimento: — attuazione di piani di sviluppo per determinati tipi di pesca (polpo, gamberi, ecc.); — rafforzamento della ricerca alieutica e oceanografica; — miglioramento della sorveglianza; — controllo e adeguamento delle capacità; — sviluppo di nuovi tipi di pesca (sardine, acciughe, ecc.); nell’ambito del potenziamento delle ricadute economiche e sociali del settore: — sviluppo delle infrastrutture e dei servizi portuali; — messa in conformità e promozione della qualità, in particolare per quanto concerne il miglioramento delle condizioni sanitarie di produzione dei prodotti della pesca e il rafforzamento della capacità di controllo delle autorità mauritane competenti; — promozione dell’investimento privato nel settore, in particolare tramite il ripristino e l’ammodernamento dell’apparato produttivo, la promozione dei fattori di competitività globale e dei vantaggi comparativi; — sviluppo della pesca artigianale marittima, della pesca continentale e dell’acquacoltura; nell’ambito della protezione dell’ambiente marino, degli habitat e del litorale: — salvaguardia dell’ambiente marino e degli habitat acquatici; — rafforzamento delle capacità di diagnosi e di lotta contro l’inquinamento marino; nell’ambito della riforma dell’inquadramento giuridico e istituzionale: — rafforzamento delle capacità istituzionali del Ministero della pesca e delle strutture da esso controllate; — miglioramento del quadro giuridico per l’esercizio delle attività di pesca e del contesto istituzionale del settore.
Articolo 7
Modalità di attuazione del sostegno alla politica settoriale della pesca della Mauritania
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo, all’entrata in vigore del protocollo medesimo la Comunità europea e il Ministero concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo e sulla base degli orientamenti definiti nell’allegato IV: a) gli orientamenti annuali e pluriennali per l’attuazione delle priorità della politica della pesca della Mauritania indicate all'articolo 6 ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, con particolare riguardo alle priorità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo; b) gli obiettivi annuali e pluriennali da raggiungere nonché i criteri e gli indicatori da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.
2. Qualsiasi modifica di tali orientamenti e obiettivi, nonché dei relativi criteri e indicatori, è approvata dalle due parti in sede di commissione mista.
3. In linea con gli obiettivi e gli orientamenti definiti e messi in atto nel protocollo 2006/2008 in vigore fino al 31 luglio 2008, una programmazione pluriennale, in anni civili, del contributo settoriale del presente protocollo è comunicata ogni anno alla Comunità europea entro il 1 o marzo. Per il primo anno di applicazione del presente protocollo, la programmazione pluriennale e la ripartizione annuale stabilite dalla Mauritania del contributo settoriale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del presente protocollo è comunicata alla Comunità europea al momento dell’approvazione, in sede di commissione mista, degli orientamenti e degli obiettivi e dei relativi criteri e indicatori di valutazione, entro e non oltre il 31 marzo. Il contributo settoriale sarà subordinato ad una revisione congiunta intermedia della realizzazione degli indicatori di risultati dell’anno civile in corso nel mese di giugno e ad una revisione congiunta finale della realizzazione di tali indicatori di risultati nel gennaio dell’anno successivo. La parte mauritana comunicherà inoltre, entro il 30 ottobre di ogni anno, la ripartizione settoriale degli stanziamenti di bilancio prevista dalla legge finanziaria dell’anno successivo.
4. Al fine di elaborare dette relazioni congiunte, il Ministero trasmette alla Commissione, al più tardi un mese prima della revisione congiunta intermedia e della revisione congiunta finale, rispettivamente una relazione provvisoria e una relazione finale annuale sui risultati ottenuti, nonché sulle eventuali difficoltà constatate e sulle misure di rettifica e di recupero proposte. La Commissione si riserva il diritto di chiedere alle competenti autorità mauritane informazioni complementari su tali risultati, al fine di avviare, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo, consultazioni con dette autorità per l’adozione di misure correttive finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati.
Articolo 8
Integrazione economica degli operatori comunitari nel settore della pesca in Mauritania
1. Le due parti si impegnano a promuovere l’integrazione economica degli operatori comunitari nell’insieme della filiera della pesca in Mauritania. In quest’ambito, nel corso del 2008 le due parti condurranno congiuntamente valutazioni obiettive degli ostacoli all’investimento privato nel settore della pesca in Mauritania, al fine di identificare orientamenti in grado di promuovere l’investimento, prendendo in considerazione lo sviluppo delle infrastrutture di sbarco, la messa in conformità e la modernizzazione degli strumenti di produzione e la promozione delle filiere di commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le misure volte a migliorare il contesto giuridico e istituzionale del settore e la sua competitività.
2. Le due parti convengono di istituire un gruppo misto di riflessione al fine di esaminare periodicamente le questioni legate alla promozione dell’investimento privato nel settore della pesca mauritana, in particolare per quanto concerne la facilitazione dell’insediamento di imprese private europee, di società miste fra operatori mauritani ed europei e di adeguate formule di partenariato pubblico-privato. Tale gruppo di riflessione potrà definire un piano d’azione specifico annuale e seguirne di comune accordo l’attuazione, soprattutto nell'ambito del contributo dell’accordo di partenariato all’attuazione della politica settoriale della pesca in Mauritania.
3. Le due parti decidono altresì di istituire un incontro annuale, nell’ambito di un forum destinato alla promozione del partenariato privato nel settore della pesca mauritana. Tale forum annuale, a cui saranno invitati gli operatori privati europei e mauritani, si terrà in Mauritania.
4. Per promuovere in particolare lo sviluppo della filiera dei prodotti freschi, la Mauritania concede a titolo di incentivo una riduzione dei canoni, in conformità alle disposizioni dell’allegato I del presente protocollo e alla normativa mauritana in materia, agli operatori comunitari che effettuano sbarchi nei porti mauritani, in particolare ai fini della vendita alle industrie locali, della valorizzazione in Mauritania da parte di detti operatori o del successivo trasporto per via terrestre delle catture prelevate nelle zone di pesca mauritane.
Articolo 9
Controversie — Sospensione dell’applicazione del protocollo
1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo e dei relativi allegati forma oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 10 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.
2. L’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e se le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista, secondo il disposto del paragrafo 1, non hanno permesso di raggiungere una composizione amichevole.
3. Ai fini della sospensione dell’applicazione del protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.
4. In deroga alla procedura di sospensione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Comunità si riserva il diritto di sospendere immediatamente l’applicazione del protocollo in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dalla Mauritania riguardo all’attuazione della propria politica settoriale della pesca. In tal caso la sospensione è notificata senza indugio alle autorità mauritane.
5. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.
Articolo 10
Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 4 del presente protocollo, in caso di mancata esecuzione, da parte della Comunità europea, dei pagamenti di cui all’articolo 2 l’applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle seguenti condizioni:
a) Il Ministero notifica alla Commissione europea il mancato pagamento. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica.
b) In mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto alla lettera a), le autorità competenti della Mauritania possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea.
c) L’applicazione del presente protocollo riprende non appena siano stati effettuati i pagamenti in questione.
Articolo 11
Disposizioni applicabili del diritto nazionale
Fatte salve le disposizioni dell’accordo, le attività delle navi operanti in applicazione del presente protocollo e dei relativi allegati, con particolare riguardo allo sbarco, al trasbordo, all’uso dei servizi portuali e all’acquisto di forniture, sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Mauritania.
Articolo 12
Durata
Il presente protocollo e i relativi allegati si applicano per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1 o agosto 2008, salvo denuncia ai sensi dell’articolo 13.
Articolo 13
Denuncia
1. In caso di denuncia del protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data in cui tale denuncia avrebbe effetto.
2. L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.
Articolo 14
Entrata in vigore
1. Il presente protocollo e i relativi allegati entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.
2. Essi si applicano a partire dal 1 o agosto 2008 in sostituzione del protocollo e degli allegati relativi al periodo compreso tra il 1 o luglio 2006 e il 31 luglio 2008.
1 A tale importo si aggiungono i contributi a carico degli armatori previsti nell’allegato I, capo III, versati direttamente alla Mauritania sul conto di cui all’allegato I, capo IV, il cui ammontare è stimato a 15 milioni di euro all’anno.
Inoltre il Documento di strategia e programma indicativo nazionale del X FES per la Mauritania, fatta salva la firma dello stesso, comprende tra l'altro previsioni di un sostegno di bilancio di 40 milioni di euro su tre anni a partire dal 2009 purché siano presenti le necessarie condizioni. In caso di risultati globali positivi al momento della revisione di medio termine del X FES nel 2010, anche per quanto riguarda la politica settoriale della pesca, potrà essere presa in considerazione la possibilità di aumentare la dotazione di bilancio del X FES.
Tabella delle possibilità di pesca
| Categoria 1 Crostacei, eccetto aragoste e granchi | Categoria 10 Granchi | Categoria 6 Aragoste | Categoria 2 Pescherecci da traino e pescherecci con palangari per la pesca del nasello | Categoria 3 Specie demersali diverse dal nasello catturate con attrezzi diversi dalle reti da traino | Categoria 4 Pescherecci da traino per la pesca di specie demersali diverse dal nasello | Categoria 5 Cefalopodi | Categoria 7 Tonniere con reti a circuizione | Categoria 8 Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie | Categoria 9 Pescherecci da traino congelatori Specie pelagiche 1 | Categoria 11 Navi per la pesca pelagica fresca 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT max. per periodo di licenza | 9 570 GT | 300 GT | 300 GT | 3 240 GT | 1 162 GT | 375 GT | 13 950 GT 32 navi | 22 navi | 22 navi | 17 licenze | 15 000 GT/mese in media annua |
CATEGORIA DI PESCA 1: PESCHERECCI PER LA PESCA DI CROSTACEI, ECCETTO ARAGOSTE E GRANCHI
1. Zona di pesca
| i): A nord di 19° 21,00' N, all’esterno della zona delimitata dai punti seguenti: | |
|---|---|
| 20° 46,30' N | 17° 03,00' O |
| 20° 40,00' N | 17° 07,50' O |
| 20° 05,00' N | 17° 07,50' O |
| 19° 35,50' N | 16° 47,00' O |
| 19° 28,00' N | 16° 45,00' O |
| 19° 21,00' N | 16° 45,00' O |
| ii): A sud di 19° 21,00' N, ad ovest della linea delle 6 miglia (cfr. il riferimento delle coordinate all’appendice 6 dell’allegato II). | |
| Una volta adottato il piano di gestione per la pesca dei gamberi, la presente suddivisione in zone potrà essere modificata di comune accordo dalle parti. |
2. Attrezzo autorizzato
| Rete a strascico per gamberi e altri attrezzi selettivi. |
|---|
| Le parti realizzeranno prove tecniche per definire dispositivi di selettività quali: i) griglie di selettività per le reti da traino, ii) attrezzi selettivi diversi dalle reti da traino. Tali attrezzi selettivi dovranno essere adottati anteriormente al 31 dicembre 2009, previa valutazione scientifica, tecnica ed economica dei risultati delle prove. |
| È vietato doppiare il sacco della rete. È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete. Sono autorizzati i foderoni di protezione, conformemente all’articolo 24 del codice della pesca mauritano. |
3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie
| 50 mm |
|---|
4. Riposo biologico
| Due (2) periodi di (2) mesi: maggio-giugno e settembre-ottobre |
|---|
| Le due parti possono decidere di comune accordo, nell’ambito della commissione mista, di prolungare o di abbreviare la durata dei periodi di riposo biologico, nonché di definire zone o periodi di divieto ai fini della salvaguardia delle zone di riproduzione e di concentrazione del novellame. |
5. Catture accessorie e taglie minime
| In conformità con la legislazione mauritana, cfr. il capo VI e l’appendice 5 dell'allegato I per le catture accessorie e il capo V, punto 5 e l’appendice 6 dell’allegato I per le taglie minime. |
|---|
| Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie e di taglie minime per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato. |
6. Stazza autorizzata/Canoni
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Stazza autorizzata (GT) per periodo di licenza | 9 570 GT | 9 570 GT | 9 570 GT | 9 570 GT |
| Canoni annui in euro per GT | 291 | 303 | 315 | 315 |
7. Osservazioni
| I canoni sono fissati per il periodo di quattro anni di applicazione del protocollo. |
|---|
| Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato I. |
CATEGORIA DI PESCA 2: PESCHERECCI DA TRAINO (1) E PESCHERECCI CON PALANGARI DI FONDO PER LA PESCA DEL NASELLO
1. Zona di pesca
| 1.1. | i): A nord di 19° 15,60' N, ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti: |
|---|---|
| 20° 46,30' N | 17° 03,00' O |
| 20° 36,00' N | 17° 11,00' O |
| 20° 36,00' N | 17° 36,00' O |
| 20° 03,00' N | 17° 36,00' O |
| 19° 45,70' N | 17° 03,00' O |
| 19° 29,00' N | 16° 51,50' O |
| 19° 15,60' N | 16° 51,50' O |
| 19° 15,60' N | 16° 49,60' O |
| ii): A sud di 19° 15,60' N, fino a 17° 50,00' N, ad ovest della linea delle 18 miglia, calcolata sulla base della linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. | |
| iii): A sud di 17° 50,00' N, fino a 17° 50,00' N, ad ovest della linea delle 12 miglia, calcolata sulla base della linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. | |
| 1.2. | La suddivisione in zone durante i periodi di riposo biologico per la pesca di cefalopodi è la seguente: |
| i): Tra Cap Blanc e Cap Timiris, la zona di esclusione è definita dai punti seguenti: | |
| 20° 46,00' N | 17° 03,00' O |
| 20° 46,00' N | 17° 47,00' O |
| 20° 03,00' N | 17° 47,00' O |
| 19° 47,00' N | 17° 14,00' O |
| 19° 21,00' N | 16° 55,00' O |
| 19° 15,60' N | 16° 51,50' O |
| 19° 15,60' N | 16° 49,60' O |
| ii): A sud di Cap Timiris (a sud di 19° 15,60' N) e fino a Nouackchott (17° 50,00' N), la zona di esclusione è la linea delle 18 miglia, calcolata sulla base della linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. | |
| iii): A sud di Nouakchott (a sud di 17° 50,00' N), la zona di esclusione è la linea delle 12 miglia, calcolata sulla base della linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. |
2. Attrezzo autorizzato
| —: Palangaro di fondo |
|---|
| —: Rete a strascico per nasello |
| È vietato doppiare il sacco della rete. |
| È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete. |
3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie
| 70 mm per la rete |
|---|
4. Riposo biologico
| Il periodo di riposo è concordato dalle due parti nell’ambito della commissione mista sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, approvati dal comitato scientifico congiunto. |
|---|
5. Catture accessorie e taglie minime
| In conformità con la legislazione mauritana, cfr. il capo VI e l’appendice 5 dell'allegato I per le catture accessorie e il capo V, punto 5 e l’appendice 6 dell’allegato I per le taglie minime. |
|---|
| Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie e di taglie minime per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato. |
6. Stazza autorizzata/Canoni
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Stazza autorizzata (GT) per periodo di licenza | 3 240 GT | 3 240 GT | 3 240 GT | 3 240 GT |
| Canoni annui in euro per GT | 148 | 153 | 159 | 159 |
7. Osservazioni
| I canoni sono fissati per il periodo di quattro anni di applicazione del protocollo. |
|---|
| (1) Da questa categoria sono esclusi i pescherecci da traino congelatori. |
| Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato I. |
CATEGORIA DI PESCA 3: PESCHERECCI PER LA PESCA DI SPECIE DEMERSALI DIVERSE DAL NASELLO CON ATTREZZI DIVERSI DALLA RETE DA TRAINO
1. Zona di pesca
| 1.1. | i): A nord di 19° 48,50' N, a partire da 3 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris. |
|---|---|
| ii): A sud di 19° 48,50' N e fino a 19° 21,00' N, ad ovest di 16° 45,00' O. | |
| iii): A sud di 19° 21,00' N, a partire dalla linea delle 3 miglia, calcolata sulla base della linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. | |
| 1.2. | La suddivisione in zone durante i periodi di riposo biologico per la pesca di cefalopodi è la seguente: |
| i): Tra Cap Blanc e Cap Timiris: | |
| 20° 46,00' N | 17° 03,00' O |
| 20° 46,00' N | 17° 47,00' O |
| 20° 03,00' N | 17° 47,00' O |
| 19° 47,00' N | 17° 14,00' O |
| 19° 21,00' N | 16° 55,00' O |
| 19° 15,60' N | 16° 51,50' O |
| 19° 15,60' N | 16° 49,60' O |
| ii): A sud di Cap Timiris (a sud di 19° 15,60' N) e fino a Nouackchott (17° 50,00' N), la zona di esclusione è la linea delle 3 miglia, misurata sulla base della linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. | |
| iii): A sud di Nouakchott (a sud di 17° 50,00' N), la zona di esclusione è la linea delle 3 miglia, misurata sulla base della linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. |
2. Attrezzo autorizzato
| —: Palangaro |
|---|
| —: Rete da posta a pali, avente un’altezza massima di 7 m e una lunghezza massima di 100 m. Sono vietate, in conformità della normativa mauritana, le reti da posta realizzate in monofilamenti di poliammide. |
| —: Lenza a mano |
| —: Nassa |
| —: Sciabica per la pesca delle esche |
3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie
| 120 mm per la rete da posta |
|---|
| 20 mm per le reti adibite alla pesca con esche vive |
4. Catture accessorie e taglie minime
| In conformità con la legislazione mauritana, cfr. il capo VI e l’appendice 5 dell'allegato I per le catture accessorie e il capo V, punto 5 e l’appendice 6 dell’allegato I per le taglie minime. |
|---|
| Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie e di taglie minime per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato. |
5. Stazza autorizzata
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Stazza autorizzata (GT) per periodo di licenza | 1 162 GT | 1 162 GT | 1 162 GT | 1 162 GT |
| Canoni annui in euro per GT | 254 | 264 | 274 | 274 |
6. Osservazioni
| I canoni sono fissati per il periodo di quattro anni di applicazione del protocollo. |
|---|
| L'attrezzo da pesca utilizzato deve essere notificato all'atto della domanda di licenza. |
| La sciabica dovrà essere impiegata solo per la pesca delle esche da utilizzare per la pesca con la lenza o con le nasse. |
| L’uso della nassa è autorizzato per un massimo di 7 navi di stazza inferiore a 135 GT. |
| Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato I. |
| Il periodo di riposo è concordato dalle due parti nell’ambito della commissione mista sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, approvati dal comitato scientifico congiunto. |
CATEGORIA DI PESCA 4: PESCHERECCI DA TRAINO CONGELATORI PER LA PESCA DI SPECIE DEMERSALI
1. Zona di pesca
| 1.1. | i): A nord di 19° 15,60' N, ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti: |
|---|---|
| 20° 46,30' N | 17° 03,00' O |
| 20° 36,00' N | 17° 11,00' O |
| 20° 36,00' N | 17° 36,00' O |
| 20° 03,00' N | 17° 36,00' O |
| 19° 45,70' N | 17° 03,00' O |
| 19° 29,00' N | 16° 51,50' O |
| 19° 15,60' N | 16° 51,50' O |
| 19° 15,60' N | 16° 49,60' O |
| ii): A sud di 19° 15,60' N, fino a 17° 50,00' N, ad ovest della linea delle 18 miglia, calcolata sulla base della linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. | |
| iii): A sud di 17° 50,00' N, ad ovest della linea delle 12 miglia, calcolata sulla base della linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. |
2. Attrezzo autorizzato
| —: Rete da traino |
|---|
| È vietato doppiare il sacco della rete. |
| È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete. |
3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie
| 70 mm |
|---|
4. Riposo biologico
| Due (2) periodi di (2) mesi: maggio-giugno e settembre-ottobre |
|---|
| Le due parti possono decidere di comune accordo, nell’ambito della commissione mista, di prolungare o di abbreviare la durata dei periodi di riposo biologico, nonché di definire zone o periodi di divieto ai fini della salvaguardia delle zone di riproduzione e di concentrazione del novellame. |
5. Catture accessorie e taglie minime
| In conformità con la legislazione mauritana, cfr. il capo VI e l’appendice 5 dell'allegato I per le catture accessorie e il capo V, punto 5 e l’appendice 6 dell’allegato I per le taglie minime. |
|---|
| Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie e di taglie minime per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato. |
6. Stazza autorizzata/Canoni
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Stazza autorizzata (GT) per periodo di licenza | 375 GT | 375 GT | 375 GT | 375 GT |
| Canoni annui in euro per GT | 156 | 163 | 169 | 169 |
7. Osservazioni
| I canoni sono fissati per il periodo di quattro anni di applicazione del protocollo. |
|---|
| Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato I. |
CATEGORIA DI PESCA 5: CEFALOPODI
1. Zona di pesca
| A nord di 19° 15,60' N, all’esterno della zona delimitata dai punti seguenti: | |
|---|---|
| 20° 46,30' N | 17° 03,00' O |
| 20° 40,00' N | 17° 07,50' O |
| 19° 57,00' N | 17° 07,50' O |
| 19° 28,20' N | 16° 48,00' O |
| 19° 18,50' N | 16° 48,00' O |
| 19° 18,50' N | 16° 40,50' O |
| 19° 15,60' N | 16° 38,00' O |
| A sud di 19° 15,60' N, fino a 17° 50,00' N, ad ovest della linea delle 9 miglia, calcolata sulla base della linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. | |
| A sud di 17° 50,00' N, ad ovest della linea delle 6 miglia, calcolata sulla base della linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. |
2. Attrezzo autorizzato
| Rete a strascico |
|---|
| È vietato doppiare il sacco della rete. |
| È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete. |
3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie
| 70 mm |
|---|
4. Riposo biologico
| Due (2) periodi di (2) mesi: maggio-giugno e settembre-ottobre |
|---|
| Le due parti possono decidere di comune accordo, nell’ambito della commissione mista e sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, di prolungare o di abbreviare la durata dei periodi di riposo biologico, nonché di definire zone o periodi di divieto ai fini della salvaguardia delle zone di riproduzione e di concentrazione del novellame. |
5. Catture accessorie e taglie minime
| In conformità con la legislazione mauritana, cfr. il capo VI e l’appendice 5 dell'allegato I per le catture accessorie e il capo V, punto 5 e l’appendice 6 dell’allegato I per le taglie minime. |
|---|
| Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie e di taglie minime per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato. |
6. Stazza autorizzata/Canoni
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Stazza autorizzata (GT) per periodo di licenza | 13 950 GT | 13 950 GT | 13 950 GT | 13 950 GT |
| Canoni annui in euro per GT | 349 | 363 | 377 | 377 |
7. Osservazioni
| I canoni sono fissati per il periodo di quattro anni di applicazione del protocollo. |
|---|
| Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato I. |
CATEGORIA DI PESCA 6: ARAGOSTE
1. Zona di pesca
| 1.1.: A nord di 19° 21,00' N: 20 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris. |
|---|
| 1.2.: A sud di 19° 21,00' N: 15 miglia, calcolate sulla base della linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. |
2. Attrezzo autorizzato
| Nassa |
|---|
3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie
| Pezza di rete da 60 mm |
|---|
4. Riposo biologico
| Due (2) periodi di (2) mesi: maggio-giugno e settembre-ottobre |
|---|
| Le due parti possono decidere di comune accordo, nell’ambito della commissione mista, di prolungare o di abbreviare il periodo di riposo biologico. |
5. Catture accessorie e taglie minime
| In conformità con la legislazione mauritana, cfr. il capo VI e l’appendice 5 dell'allegato I per le catture accessorie e il capo V, punto 5 e l’appendice 6 dell’allegato I per le taglie minime. |
|---|
| Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie e di taglie minime per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato. |
6. Stazza autorizzata/Canoni
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Stazza autorizzata (GT) per periodo di licenza | 300 GT | 300 GT | 300 GT | 300 GT |
| Canoni annui in euro per GT | 283 | 294 | 305 | 305 |
7. Osservazioni
| I canoni sono fissati per il periodo di quattro anni di applicazione del protocollo. |
|---|
| Sbarchi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato I. |
CATEGORIA DI PESCA 7: TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUIZIONE
1. Zona di pesca
| 1.1.: A nord di 19° 21,00' N: 30 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris. |
|---|
| 1.2.: A sud di 19° 21,00' N: 30 miglia, misurate sulla base della linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. |
2. Attrezzo autorizzato
| Sciabica |
|---|
3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie
| Norme raccomandate dall’ICCAT |
|---|
4. Catture accessorie e taglie minime
| In conformità con la legislazione mauritana, cfr. il capo VI e l’appendice 5 dell'allegato I per le catture accessorie e il capo V, punto 5 e l’appendice 6 dell’allegato I per le taglie minime. |
|---|
| Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie e di taglie minime per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato. |
5. Stazza autorizzata/Canoni
| Canone per tonnellata catturata | 35 € | |||
|---|---|---|---|---|
| Numero di navi autorizzate a pescare | 22 | |||
| Anticipo in euro per nave all’anno | 1 750 € |
6. Osservazioni
| I canoni sono fissati per il periodo di quattro anni di applicazione del protocollo. |
|---|
| Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato I. |
CATEGORIA DI PESCA 8: TONNIERE CON LENZE E CANNE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE
1. Zona di pesca
| Per i pescherecci con palangari di superficie si applica la suddivisione in zone prevista per le tonniere con reti a circuizione della categoria 7. |
|---|
| Per le tonniere con lenze e canne si applica la seguente suddivisione: |
| 1.1.: A nord di 19° 21,00' N: 15 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris. |
| 1.2.: A sud di 19° 21,00' N: 12 miglia, calcolate sulla base della linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. |
| Zona di pesca autorizzata per la pesca con esche vive: |
| —: A nord di 19° 48,50' N, a partire da 3 miglia misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris. |
| —: A sud di 19° 48,50' N e fino a 19° 21,00' N, ad ovest di 16° 45,00' O. |
| —: A sud di 19° 21,00' N, a partire dalla linea delle 3 miglia, calcolata sulla base della linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. |
2. Attrezzo autorizzato
| Canna e palangaro di superficie |
|---|
3. Catture accessorie e taglie minime
| In conformità con la legislazione mauritana, cfr. il capo VI e l’appendice 5 dell'allegato I per le catture accessorie e il capo V, punto 5 e l’appendice 6 dell’allegato I per le taglie minime. |
|---|
| Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie e di taglie minime per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato. |
4. Stazza autorizzata/Canoni
| Numero di navi autorizzate a pescare | 22 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tonniere con lenze e canne — canone per tonnellata pescata | 25 € | |||
| Pescherecci con palangari — canone per tonnellata pescata | 35 € | |||
| Anticipo in euro per nave all’anno | 2 500 € per le tonniere con lenze e canne 3 500 € per i pescherecci con palangari |
5. Osservazioni
| I canoni sono fissati per il periodo di quattro anni di applicazione del protocollo. |
|---|
| 1): Dimensioni minime autorizzate delle maglie per la pesca con esche vive: 16 mm. La pesca con esche sarà limitata a un numero di giorni/mese definito dalla commissione mista. L’inizio e la fine di tali attività di pesca dovranno essere notificati alla Sorveglianza. |
| 2): In conformità delle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie squalo elefante ( Cetorhinus maximus ), pescecane ( Carcharodon carcharias ), squalo toro ( Carcharias taurus ) e canesca ( Galeorhinus galeus ). |
| 3): In conformità delle raccomandazioni dell’ICCAT 04-10 e 05-05 relative alla conservazione degli squali catturati nell’ambito delle attività di pesca gestite dall’ICCAT. |
| 4): Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato I. |
| 5): Le due parti definiscono di comune accordo le modalità pratiche volte a consentire alla categoria in questione di pescare o raccogliere le esche vive necessarie per l’attività dei pescherecci considerati. Qualora tali attività si svolgano in zone sensibili o con attrezzi non convenzionali, le suddette modalità saranno definite sulla base delle raccomandazioni dell’IMROP e di concerto con la Sorveglianza. |
CATEGORIA DI PESCA 9: PESCHERECCI DA TRAINO CONGELATORI PER LA PESCA PELAGICA
1. Zona di pesca
| i): A nord di 19° 21,00' N: all’esterno della zona delimitata dai punti seguenti: | |
|---|---|
| 20° 46,30' N | 17° 03,00' O |
| 20° 36,00' N | 17° 11,00' O |
| 20° 36,00' N | 17° 24,10' O |
| 19° 57,00' N | 17° 24,10'O |
| 19° 45,70' N | 17° 03,00' O |
| 19° 29,00' N | 16° 51,50' O |
| 19° 21,00' N | 16° 45,00' O |
| ii): A sud di 19° 21,00' N, fino a 17° 50,00' N, a 13 miglia misurate a partire dalla linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. | |
| iii): A sud di 17° 50,00' N, fino a 16° 04,00' N, a 12 miglia misurate a partire dalla linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. |
2. Attrezzo autorizzato
| Rete da traino pelagica |
|---|
| Il sacco della rete da traino pelagica o semipelagica può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l’una dall’altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici). |
3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie
| 40 mm |
|---|
4. Catture accessorie e taglie minime
| In conformità con la legislazione mauritana, cfr. il capo VI e l’appendice 5 dell'allegato I per le catture accessorie e il capo V, punto 5 e l’appendice 6 dell’allegato I per le taglie minime. |
|---|
| Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie e di taglie minime per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato. |
| Cfr. capo V, punto 5 e appendice 7 dell'allegato I per i fattori di conversione per i piccoli pelagici. |
5. Stazza autorizzata/Canoni
| Canoni mensili in euro per GT | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |
|---|---|---|---|---|
| Navi di stazza (GT) inferiore o uguale a 5 000 GT | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 |
| Navi di stazza (GT) pari o superiore a 5 000 GT ma inferiore a 7 000 GT | 7, 2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
| Navi di stazza (GT) pari o superiore a 7 000 GT ma inferiore a 9 500 GT | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
| Il volume totale delle catture autorizzate nell’ambito del suddetto regime di licenze e praticate dalla flotta dei pescherecci da traino congelatori è limitato a 250 000 t/anno, con tuttavia la possibilità di superare tale quota sulla base delle disposizioni previste nel protocollo e nei relativi allegati. |
6. Osservazioni
| Le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 11 possono essere trasferite alla categoria 9 limitatamente a 20 licenze al mese. |
|---|
| I canoni sono fissati per il periodo di quattro anni di applicazione del protocollo. |
| Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato I. |
CATEGORIA DI PESCA 10: PESCA DEL GRANCHIO
1. Zona di pesca
| i): A nord di 19° 15,60' N, ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti: | |
|---|---|
| 20° 46,30' N | 17° 03,00' O |
| 20° 36,00' N | 17° 11,00' O |
| 20° 36,00' N | 17° 36,00' O |
| 20° 03,00' N | 17° 36,00' O |
| 19° 45,70' N | 17° 03,00' O |
| 19° 29,00' N | 16° 51,50' O |
| 19° 15,60' N | 16° 51,50' O |
| 19° 15,60' N | 16° 49,60' O |
| ii): A sud di 19° 15,60' N, fino a 17° 50,00' N, ad ovest della linea delle 18 miglia, calcolata sulla base della linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. | |
| iii): A sud di 17° 50,00' N, ad ovest della linea delle 12 miglia, calcolata sulla base della linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. |
2. Attrezzo autorizzato
| Nassa per granchi |
|---|
3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie
| Pezza di rete da 60 mm |
|---|
4. Riposo biologico
| Due (2) periodi di (2) mesi: maggio-giugno e settembre-ottobre |
|---|
| Le due parti possono decidere di comune accordo, nell’ambito della commissione mista e sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, di prolungare o di abbreviare la durata dei periodi di riposo biologico, nonché di definire zone o periodi di divieto ai fini della salvaguardia delle zone di riproduzione e di concentrazione del novellame. |
5. Catture accessorie e taglie minime
| In conformità con la legislazione mauritana, cfr. il capo VI e l’appendice 5 dell'allegato I per le catture accessorie e il capo V, punto 5 e l’appendice 6 dell’allegato I per le taglie minime. |
|---|
| Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie e di taglie minime per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato. |
6. Stazza autorizzata/Canoni
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Stazza autorizzata (GT) per periodo di licenza | 300 GT | 300 GT | 300 GT | 300 GT |
| Canoni annui in euro per GT | 283 | 294 | 305 | 305 |
7. Osservazioni
| I canoni sono fissati per il periodo di quattro anni di applicazione del protocollo. |
|---|
| Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato I. |
CATEGORIA DI PESCA 11: NAVI PER LA PESCA PELAGICA FRESCA
1. Zona di pesca
| i): A nord di 19° 21,00' N: all’esterno della zona delimitata dai punti seguenti: | |
|---|---|
| 20° 46,30' N | 17° 03,00' O |
| 20° 36,00' N | 17° 11,00' O |
| 20° 36,00' N | 17° 24,10' O |
| 19° 57,00' N | 17° 24,10' O |
| 19° 45,70' N | 17° 03,00' O |
| 19° 29,00' N | 16° 51,50' O |
| 19° 21,00' N | 16° 45,00' O |
| ii): A sud di 19° 21,00' N, fino a 17° 50,00' N, a 13 miglia a partire dalla linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. | |
| iii): A sud di 17° 50,00' N, fino a 16° 04,0' N, a 12 miglia a partire dalla linea delle 6 miglia le cui coordinate figurano all’appendice 6 dell’allegato II. |
2. Attrezzo autorizzato
| Rete da traino pelagica e cianciolo per pesca industriale |
|---|
| Il sacco della rete da traino pelagica o semipelagica può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l’una dall’altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici). |
3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie
| 40 mm per i pescherecci da traino e 20 mm per i pescherecci con reti a circuizione |
|---|
4. Catture accessorie e taglie minime
| In conformità con la legislazione mauritana, cfr. il capo VI e l’appendice 5 dell'allegato I per le catture accessorie e il capo V, punto 5 e l’appendice 6 dell’allegato I per le taglie minime. |
|---|
| Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie e di taglie minime per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato. |
| Cfr. capo V, punto 5 e appendice 7 dell'allegato I per i fattori di conversione per i piccoli pelagici. |
5. Stazza autorizzata/Canoni
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Canoni mensili in euro per GT | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
6. Osservazioni
| Le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 11 possono essere trasferite alla categoria 9 limitatamente a 20 licenze al mese. |
|---|
| I canoni sono fissati per il periodo di quattro anni di applicazione del protocollo. |
| Le catture delle navi per la pesca pelagica fresca non sono soggette a massimale. |
| Le disposizioni transitorie per l’imbarco dei marinai sono fissate nell’allegato I (punto 6 capo XV) |
| Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato I. |
1 Le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 11 possono essere trasferite alla categoria 9 limitatamente a 20 licenze al mese.
ALLEGATO I
CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ NELLE ZONE DI PESCA DELLA MAURITANIA
CAPO I
Documentazione richiesta per la domanda di licenza
1. Quando una nave chiede per la prima volta una licenza di pesca, la Commissione presenta al Ministero, tramite la Delegazione, un modulo di domanda di licenza compilato secondo il facsimile contenuto nell’appendice 1 del presente allegato. I dati quali il nome della nave, la stazza in GT, il numero di immatricolazione esterno, l’indicativo di chiamata radio, la potenza motrice, la lunghezza fuori tutto e il porto di immatricolazione devono essere conformi a quelli contenuti nello schedario comunitario delle navi da pesca.
2. Nel presentare la prima domanda di licenza, l’armatore deve accludervi:
— una copia, autenticata dallo Stato membro, del certificato internazionale di stazza, indicante la stazza della nave espressa in GT;
— una fotografia a colori della nave nel suo stato attuale, vista di profilo; la fotografia deve essere recente e certificata conforme dalle autorità competenti dello Stato membro ed avere un formato minimo di 15x10 cm;
— i documenti richiesti per l'iscrizione nel registro navale nazionale mauritano. Tale iscrizione non dà luogo a spese di registrazione. L’ispezione prevista nel quadro della registrazione nel registro navale nazionale è di carattere puramente amministrativo.
3. Qualsiasi modifica della stazza di un peschereccio comporta l’obbligo per l’armatore di trasmettere una copia, autenticata dallo Stato membro, del nuovo certificato di stazza, nonché i documenti giustificativi di tale modifica, in particolare una copia della domanda presentata dall’armatore alle autorità competenti, l’accordo delle autorità suddette e una descrizione dettagliata delle trasformazioni apportate.
Analogamente, in caso di modifica della struttura o dell’aspetto esterno della nave deve essere presentata una nuova fotografia certificata conforme dalle autorità competenti dello Stato membro.
4. Le domande di licenza di pesca possono essere presentate soltanto per le navi per le quali sono stati trasmessi i documenti di cui ai punti 1, 2 e 3.
CAPO II
Disposizioni concernenti la richiesta, il rilascio e la validità delle licenze
1. Ammissibilità dell’attività di pesca
1.1. Qualsiasi nave che intenda esercitare attività di pesca nell’ambito del presente accordo deve poter pescare nella zona di pesca della Mauritania.
1.2. L’armatore, il comandante e la nave stessa sono ammessi all’esercizio della pesca se non è stata loro vietata l’attività di pesca in Mauritania. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione mauritana, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalle loro attività di pesca in Mauritania.
2. Domande di licenza
2.1. Per le licenze relative alle navi adibite alla pesca pelagica la Commissione presenta le domande al Ministero, tramite la Delegazione, almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio delle operazioni di pesca, corredandole dei documenti attestanti le caratteristiche tecniche delle navi.
Per gli altri tipi di licenze la Commissione, tramite la Delegazione, trasmette trimestralmente al Ministero, almeno un mese prima dell’inizio del periodo di validità delle licenze richieste, gli elenchi delle navi (per categoria di pesca) che chiedono di esercitare l’attività alieutica entro i limiti indicati nelle schede tecniche incluse nel protocollo. Detti elenchi sono corredati delle prove di pagamento. Non sarà dato seguito alle domande di licenza pervenute fuori dai termini suindicati.
2.2. Detti elenchi specificano, per categoria di pesca, il numero di navi e, per ogni nave, le principali caratteristiche, compresi gli attrezzi da pesca quali figurano nello schedario comunitario delle navi da pesca, l’ammontare dei pagamenti suddivisi per rubrica e il numero di marinai mauritani.
2.3. Alla domanda di licenza è altresì allegato un file contenente tutte le informazioni necessarie per il rilascio delle licenze di pesca, comprese eventuali modifiche dei dati relativi alle navi, in un formato compatibile con i software utilizzati dal Ministero.
2.4. Le domande di licenza sono ricevibili soltanto per le navi ammissibili alla pesca, le quali abbiano espletato le formalità previste ai punti 2.1, 2.2 e 2.3.
2.5. Le navi che dispongono di licenze di pesca per i paesi della sottoregione possono indicare, nella domanda di licenza, il paese, la (le) specie e la durata di validità delle loro licenze, al fine di facilitare le loro diverse entrate e uscite dalla zona di pesca.
2.6. I dati personali trasmessi nell’ambito delle domande di licenza, e più in generale del presente accordo, possono essere utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’accordo medesimo.
3. Rilascio delle licenze
3.1. Le licenze sono rilasciate dal Ministero previa presentazione, a cura del rappresentante dell’armatore, delle prove di pagamento delle singole navi (ricevute rilasciate dal Tesoro della Mauritania), quali specificate nel capo IV, almeno 10 giorni prima dell’inizio del periodo di validità delle licenze. Il termine è ridotto a cinque giorni per le navi adibite alla pesca pelagica. Le licenze possono essere ritirate presso i servizi del Ministero a Nouadhibou o a Nouakchott.
3.2. Le licenze indicano inoltre la durata di validità, le caratteristiche tecniche della nave, il numero di marinai mauritani imbarcati e gli estremi dei pagamenti dei canoni, nonché le condizioni per l’esercizio della pesca quali figurano nelle schede tecniche corrispondenti.
3.3. Le licenze vengono rilasciate solo per le navi che abbiano espletato tutte le formalità amministrative a tal fine necessarie. Le navi cui è stata rilasciata una licenza sono iscritte nell’elenco delle navi autorizzate ad esercitare attività di pesca; detto elenco è contemporaneamente trasmesso alla Sorveglianza e alla Commissione, tramite la Delegazione.
3.4. Le domande di licenza alle quali il Ministero non ha dato seguito vengono notificate alla Commissione attraverso la Delegazione. Se del caso, il Ministero rimborsa una parte dei relativi pagamenti, previa detrazione delle eventuali ammende esigibili.
3.5. Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze elettroniche.
4. Validità e utilizzazione delle licenze
4.1. La validità della licenza è limitata al periodo coperto dal pagamento del canone, alle condizioni definite nella scheda tecnica e precisate nella licenza medesima.
Le licenze sono rilasciate per un periodo di tre, sei o dodici mesi e sono rinnovabili.
Per le navi adibite alla pesca pelagica (categorie 9 e 11) le licenze possono avere durata mensile. Esse specificano, per i pescherecci da traino pelagici (unicamente della categoria 9), il quantitativo che il peschereccio è autorizzato a pescare, a titolo indicativo, per il periodo della licenza. La parte di tale quantitativo non catturata durante il periodo di validità della licenza può essere trasferita a una nuova licenza per la stessa nave o attribuita a un’altra nave della stessa categoria.
La durata di validità delle licenze è determinata in base ai seguenti periodi annuali:
| primo periodo | : | dal 1 o agosto 2008 al 31 dicembre 2008 |
|---|---|---|
| secondo periodo | : | dal 1 o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 |
| terzo periodo | : | dal 1 o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 |
| quarto periodo | : | dal 1 o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 |
| quinto periodo | : | dal 1 o gennaio 2012 al 31 luglio 2012 |
La validità di una licenza non può avere inizio nel corso di un periodo annuale e finire nel corso del periodo annuale successivo.
4.2. Ciascuna licenza è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di forza maggiore debitamente constatata dalle autorità competenti dello Stato membro e su richiesta della Commissione, la licenza di una nave è sostituita nel più breve tempo possibile da una licenza a nome di un’altra nave appartenente alla stessa categoria di pesca, di stazza non superiore a quella autorizzata.
4.3. La Commissione, tramite la Delegazione, trasmette la licenza da sostituire al Ministero, che rilascia la nuova licenza.
4.4. In caso di sostituzione della licenza, gli opportuni adeguamenti degli importi versati sono effettuati prima del rilascio della licenza sostitutiva.
4.5. La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave beneficiaria e presentata per qualunque controllo alle autorità all’uopo abilitate.
CAPO III
Canoni
1. Per ciascuna nave, i canoni vengono calcolati in base ai tassi annuali indicati nelle schede tecniche del protocollo. Per le licenze trimestrali o semestrali, e fatta eccezione per le navi adibite alla pesca pelagica, i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3 % o del 2 % per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze. Gli importi dei canoni comprendono tutti i diritti e le tasse applicabili, ad eccezione dell’imposta parafiscale 1 , delle tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 12 del protocollo, il versamento di una frazione dell’importo dei canoni previsto dal precedente protocollo sarà sostituito da uno stanziamento di bilancio, iscritto nella legge finanziaria, destinato a finanziare un corpo di osservatori scientifici e di controllori giurati indipendenti.
Ad eccezione delle categorie 7 e 8 (tonniere — cfr. capo XIV) e delle categorie 9 e 11 (pagamenti mensili), l’imposta parafiscale deve essere versata per trimestre completo o per un multiplo di trimestre, indipendentemente dall’eventuale presenza di un periodo di riposo biologico.
Il tasso di cambio (MRO/€) da utilizzare per il pagamento dell’imposta parafiscale relativa a un anno civile è il tasso medio dell’anno precedente calcolato dalla Banca Centrale di Mauritania e trasmesso dal Ministero al più tardi il 1 o dicembre dell’anno precedente alla sua applicazione.
2. I canoni sono pagabili per periodi multipli del trimestre, ad eccezione dei periodi più brevi previsti dall’accordo o risultanti dalla sua applicazione, per i quali i canoni sono pagabili proporzionalmente all’effettiva validità della licenza.
3. Un trimestre corrisponde ad uno dei periodi di tre mesi che iniziano il 1 o ottobre, il 1 o gennaio, il 1 o aprile o il 1 o luglio, ad eccezione del primo e dell’ultimo periodo di applicazione del protocollo, che andranno rispettivamente dal 1 o agosto 2008 al 30 settembre 2008 e dal 1 o marzo 2012 al 31 luglio 2012.
CAPO IV
Modalità di pagamento
1. I pagamenti si effettuano in euro secondo le modalità seguenti:
| a) | —: mediante trasferimento bancario su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania, intestato al Tesoro della Mauritania | — | mediante trasferimento bancario su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania, intestato al Tesoro della Mauritania |
|---|---|---|---|
| — | mediante trasferimento bancario su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania, intestato al Tesoro della Mauritania |
| b) | —: mediante trasferimento bancario su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania, intestato alla Sorveglianza | — | mediante trasferimento bancario su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania, intestato alla Sorveglianza |
|---|---|---|---|
| — | mediante trasferimento bancario su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania, intestato alla Sorveglianza |
| c) | —: mediante trasferimento bancario su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania, intestato al Tesoro della Mauritania | — | mediante trasferimento bancario su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania, intestato al Tesoro della Mauritania |
|---|---|---|---|
| — | mediante trasferimento bancario su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania, intestato al Tesoro della Mauritania |
| d) | —: mediante trasferimento bancario su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania, intestato al Ministero. | — | mediante trasferimento bancario su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania, intestato al Ministero. |
|---|---|---|---|
| — | mediante trasferimento bancario su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania, intestato al Ministero. |
2. Gli importi di cui al punto 1 si considerano effettivamente incassati se il Tesoro o il Ministero ne danno conferma, su notifica della Banca centrale di Mauritania.
3. Prima dell’entrata in vigore del protocollo, le autorità della Mauritania forniranno alla Commissione l’elenco dei conti della Banca centrale di Mauritania aperti all’estero, con gli estremi per l’esecuzione di trasferimenti internazionali (codice BIC e IBAN).
CAPO V
Comunicazione dei dati relativi alle catture
1. La bordata di una nave della Comunità si definisce come segue:
— il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Mauritania e l’uscita dalla stessa, oppure
— il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Mauritania e un trasbordo, oppure
— il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Mauritania e uno sbarco in Mauritania.
2. Giornale di pesca
2.1. I comandanti delle navi sono tenuti a registrare quotidianamente tutte le operazioni di pesca compilando il giornale di pesca il cui modello è riportato nell’appendice 2 del presente allegato e che potrebbe essere oggetto di modifiche in conformità alla normativa mauritana. Detto documento deve essere compilato correttamente e in modo leggibile e firmato dal comandante della nave. Per le navi che pescano specie altamente migratorie si applicano le disposizioni del capo XIV del presente allegato.
La percentuale di tolleranza sugli scarti fra le catture dichiarate nel giornale di pesca e l'esito dell'ispezione è fissato
— al 7 % per la pesca fresca
— al 4 % per la pesca congelata non pelagica
— al 2 % per la pesca congelata pelagica.
2.2. Un giornale di pesca che presenti omissioni o informazioni non conformi è considerato privo di validità.
2.3. Il comandante trasmette alla Sorveglianza l’originale del giornale di pesca al termine di ogni bordata. L’armatore è tenuto a trasmettere copia di detto giornale alle autorità nazionali dello Stato membro e alla Commissione, tramite la Delegazione, entro un termine di 15 giorni lavorativi.
2.4. In caso d’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.
2.5. Le due parti si accordano per promuovere l’introduzione di un giornale di pesca elettronico.
2.6. Per le navi adibite alla pesca pelagica (categorie 9 e 11), il controllo delle catture è effettuato al momento dello sbarco, del trasbordo o al termine della bordata.
3. Allegato al giornale di pesca (dichiarazioni di sbarco e di trasbordo)
3.1. I comandanti delle navi che effettuano uno sbarco o un trasbordo sono tenuti a compilare in modo leggibile e corretto e a firmare l’allegato al giornale di pesca, il cui modello è riportato nell’appendice 3 del presente allegato.
3.2. A sbarco ultimato l’armatore trasmette alla Sorveglianza l’originale dell’allegato al giornale di pesca, con copia al Ministero, entro un termine massimo di 30 giorni. Un’ulteriore copia è trasmessa, entro lo stesso termine, alle autorità nazionali dello Stato membro e alla Commissione, tramite la Delegazione. Per le navi adibite alla pesca pelagica, tale termine è fissato a 15 giorni.
3.3. Al termine di ogni trasbordo autorizzato il comandante trasmette immediatamente l’originale dell’allegato al giornale di pesca alla Sorveglianza, con copia al Ministero. Un’ulteriore copia è trasmessa, entro 15 giorni lavorativi, alle autorità nazionali dello Stato membro e alla Commissione, tramite la Delegazione.
3.4. In caso d’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.
4. Dichiarazioni di cattura trimestrali
4.1. Entro la fine di ogni trimestre la Commissione notifica al Ministero, tramite la Delegazione, i quantitativi catturati nel trimestre precedente da tutte le navi della Comunità. Per le navi adibite alla pesca pelagica delle categorie 9 e 11, la notifica viene effettuata su base mensile entro i 30 giorni del mese successivo.
4.2. I dati notificati sono mensili e sono ripartiti per tipo di pesca, per nave e per specie.
4.3. I dati sono trasmessi anche al Ministero in un file informatico di formato compatibile con i software ivi utilizzati.
5. Attendibilità dei dati
I dati contenuti nei documenti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono rispecchiare esattamente la realtà della pesca, in modo da poter costituire uno degli elementi su cui si fonda il controllo dell’evoluzione delle risorse alieutiche.
Con riguardo alle taglie minime delle catture detenute a bordo si applica la legislazione mauritana in vigore che figura nell’appendice 6.
Un elenco dei fattori di conversione applicabili per le catture decapitate/intere e/o eviscerate/intere figura nell’appendice 7.
CAPO VI
Catture accessorie
1. Le percentuali di catture accessorie sono determinate, in qualsiasi momento dell’attività di pesca, in base al peso vivo totale delle catture detenute a bordo, conformemente alla normativa della Mauritania. L’appendice 5 del presente allegato presenta queste percentuali ripartite per categoria di pesca.
Le disposizioni regolamentari relative alle catture accessorie saranno riportate sulle licenze rilasciate.
2. In caso di superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate vengono comminate le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania, eventualmente fino al divieto definitivo di qualsiasi attività di pesca in Mauritania per i trasgressori, applicabile sia al comandante che alla nave.
3. È vietata la detenzione di specie non autorizzate a bordo delle navi; in caso di trasgressione saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania.
CAPO VII
Sbarchi in Mauritania
Le parti contraenti, consapevoli della necessità di rafforzare l’integrazione per consentire lo sviluppo congiunto dei rispettivi settori della pesca, hanno deciso di incoraggiare gli sbarchi volontari e di adottare le seguenti disposizioni in materia di sbarchi nei porti della Mauritania.
CONDIZIONI GENERALI E INCENTIVI FINANZIARI
1. Gli sbarchi sono effettuati nel porto mauritano di Nouadhibou. L’armatore che effettua uno sbarco sceglie la data dello stesso. Egli ne informa per fax o per posta elettronica la Sorveglianza e le autorità portuali mauritane settantadue ore prima dell’arrivo previsto nel porto, indicando la sua stima del quantitativo totale da sbarcare. Entro ventiquattro ore le autorità portuali confermano al mandatario o all’armatore, per fax o per posta elettronica, che le operazioni di sbarco si svolgeranno nelle ventiquattro ore successive all’arrivo in porto.
2. Le operazioni di sbarco non devono durare più di ventiquattro ore dall’arrivo della nave in porto.
3. Al termine delle operazioni di sbarco le autorità portuali competenti rilasciano al comandante un certificato di sbarco.
4. Durante la permanenza della nave in porto, i marinai pescatori beneficiano di un regime di libero transito con «libretto marittimo».
5. Le navi comunitarie che effettuano sbarchi o trasbordi in Mauritania beneficiano di una riduzione del canone della licenza per il periodo in cui ha luogo lo sbarco o il trasbordo. La riduzione è pari al 25 % del costo della licenza in corso per le navi che effettuano sbarchi e al 15 % per quelle che trasbordano. Tuttavia:
— la riduzione sul canone della licenza non si applica alla nave che sbarca/trasborda meno del 15 % delle catture dichiarate nel giornale di pesca del periodo di licenza interessato;
— la riduzione sul canone della licenza si applica proporzionalmente alla nave che sbarca/trasborda tra il 16 % e il 65 % delle catture dichiarate nel giornale di pesca del periodo di licenza interessato (ad esempio, uno sbarco del 30 % delle catture dichiarate consente di beneficiare del 30 % della riduzione del 25 % concessa sul canone);
— la riduzione sul canone della licenza si applica integralmente alla nave che sbarca/trasborda più del 65 % delle catture dichiarate nel giornale di pesca del periodo di licenza interessato.
6. Modalità di applicazione: le copie del o dei certificati di sbarco relativi alle operazioni effettuate da una nave sono trasmesse alla Commissione tramite la Delegazione. Alla presentazione di una nuova domanda di licenza da parte della nave in questione, la Commissione trasmette al Ministero le copie dei certificati unitamente a una domanda di riduzione del canone per la nuova licenza.
7. Entro la fine del primo semestre di applicazione del presente protocollo, il Ministero comunica alla Delegazione le seguenti informazioni:
— le condizioni generali di sbarco, comprese le tasse portuali;
— i centri riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria applicabile in materia;
— i depositi doganali;
— le dimensioni massime e il numero di navi che possono accedervi;
— le condizioni e la capacità di stoccaggio di prodotti congelati (–22 °C), refrigerati e freschi;
— i mezzi di trasporto e la frequenza degli stessi per l’inoltro dei prodotti della pesca verso i mercati esteri;
— le condizioni e i prezzi medi di rifornimento (carburante, viveri ecc.);
— l’indicativo di chiamata, i numeri di telefono, di fax e di telex nonché gli orari di funzionamento degli uffici delle autorità portuali;
— qualunque altra informazione atta ad agevolare le operazioni di sbarco.
CONDIZIONI FISCALI E FINANZIARIE
Le navi comunitarie che effettuano sbarchi a Nouadhibou sono esenti da qualunque imposta o tassa di effetto equivalente diversa dalle tasse e spese portuali applicate nelle stesse condizioni alle navi mauritane.
Il prodotto della pesca beneficia di un regime doganale conforme alla normativa mauritana vigente. All’entrata nel porto mauritano o all’atto dell’esportazione esso è quindi esente da qualsiasi procedura e dazio doganale o tassa di effetto equivalente ed è considerato merce in «transito temporaneo» («custodia temporanea»).
Spetta all’armatore decidere quale destinazione dare alla produzione della sua nave. Detta produzione può essere trasformata, posta in regime di deposito doganale, venduta in Mauritania o esportata (in valuta).
Le vendite in Mauritania, destinate al mercato mauritano, sono soggette alle stesse tasse e agli stessi prelievi applicati ai prodotti della pesca mauritani.
I profitti possono essere esportati senza oneri supplementari (esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente).
La tariffa delle tasse portuali per le operazioni di trasbordo nelle zone autorizzate e previste all’appendice 5 del protocollo è fissata a 1,25$ per tonnellata di pesce trasbordato. Qualsiasi modifica di tale tariffa dovrà essere approvata dalla commissione mista dell’accordo.
L’autorità portuale applica inoltre la tassa di entrata e di uscita alle navi da trasporto e da rifornimento.
Queste misure, entrate in vigore il 1 o dicembre 2007, saranno oggetto di una valutazione un anno dopo l’avvio dell’attuazione.
CAPO VIII
Imbarco di marinai mauritani
Ad eccezione delle tonniere con reti a circuizione che imbarcano, possibilmente, almeno un marinaio mauritano per nave, delle tonniere con lenze e canne che devono obbligatoriamente imbarcare tre marinai mauritani per nave e dei pescherecci pelagici della categoria 11, cui si applicano le disposizioni transitorie previste al capo XV, punto 6, del presente allegato, ogni nave della Comunità è tenuta ad imbarcare, per la durata effettiva della bordata, un numero di marinai mauritani pari ad almeno:
— 2 marinai e 1 ufficiale o 1 osservatore per le navi di stazza inferiore a 200 GT;
— 3 marinai e 1 ufficiale o 1 osservatore per le navi di stazza pari o superiore a 200 GT ma inferiore a 250 GT;
— 4 marinai e 1 ufficiale o 1 osservatore per le navi di stazza pari o superiore a 250 GT ma inferiore a 300 GT;
— 6 marinai e 1 ufficiale per le navi di stazza pari o superiore a 300 GT ma inferiore a 350 GT;
— 7 marinai e 1 ufficiale per le navi di stazza pari o superiore a 350 GT ma inferiore a 500 GT;
— 8 marinai e 1 ufficiale per le navi di stazza pari o superiore a 500 GT ma inferiore a 800 GT;
— per le navi di stazza pari o superiore a 800 GT ma inferiore a 2 000 GT, un numero di marinai pari al 37 % del numero di membri dell’equipaggio e comunque non inferiore a 8 marinai e 2 ufficiali;
— per le navi di stazza pari o superiore a 2 000 GT, un numero di marinai pari al 37 % del numero di membri dell’equipaggio e comunque non inferiore a 12 marinai e 2 ufficiali.
1.2. Per le navi di stazza pari o superiore a 800 GT, il numero minimo di marinai da imbarcare è ridotto di due unità per ogni ufficiale supplementare imbarcato.
1.3. Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai e gli ufficiali mauritani da imbarcare sulle loro navi in conformità alle disposizioni previste nel codice della marina mercantile.
2. L’armatore o un suo rappresentante comunica al Ministero i nomi dei marinai mauritani imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio.
3. La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su pescherecci della Comunità, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
4. I contratti di lavoro dei marinai mauritani, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l’autorità competente della Mauritania. Tali contratti garantiscono ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.
5. Entro due mesi dal rilascio della licenza l’armatore o un suo rappresentante trasmette direttamente al Ministero una copia del suddetto contratto, debitamente vistata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.
6. Il salario dei marinai mauritani è a carico degli armatori. Esso è stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marinai mauritani interessati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai mauritani non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi mauritani; esse devono essere conformi e, in ogni caso, non inferiori alle norme dell’OIL.
7. Se uno o più marinai ingaggiati non si presentano all’ora fissata per la partenza della nave, questa è autorizzata a intraprendere la bordata dopo aver informato le autorità competenti del porto di imbarco del fatto che non è stato raggiunto il numero prescritto di marinai e dopo aver aggiornato il suo ruolo d’equipaggio. Dette autorità trasmettono tale informazione alla Sorveglianza.
Entro e non oltre la bordata successiva, l’armatore prende gli opportuni provvedimenti per garantire che la sua nave imbarchi il numero di marinai prescritto dal presente accordo.
8. In caso di mancato imbarco di marinai mauritani per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi comunitarie in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di pesca nella zona di pesca mauritana, un importo forfettario di 20 euro per marinaio. Tale versamento è effettuato entro un termine massimo di tre mesi.
Il pagamento per il mancato imbarco di marinai viene effettuato in funzione del numero di giorni di pesca effettivi e non in funzione della durata della licenza.
L’importo in questione, da versare sul conto indicato al capo IV, punto 1, lettera b), del presente allegato, è utilizzato per la formazione dei marinai pescatori mauritani.
9. La Commissione comunica semestralmente al Ministero, tramite la Delegazione, l’elenco dei marinai mauritani imbarcati a bordo delle navi della Comunità alla data del 1 o gennaio e 1 o luglio di ogni anno, con l’indicazione dei dati relativi alla loro iscrizione alla matricola della gente di mare e delle navi su cui ha avuto luogo l’imbarco.
10. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 7, la reiterata inosservanza, da parte degli armatori, dell’obbligo di imbarcare il numero prescritto di marinai mauritani comporta la sospensione automatica della licenza di pesca fino all’adempimento dell’obbligo in questione.
CAPO IX
Ispezioni tecniche
1. Una volta all’anno, nonché dopo ogni cambiamento di stazza o cambiamento di categoria di pesca che implichi l’uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, tutte le navi comunitarie devono presentarsi al porto di Nouadhibou o di Nouakchott per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni sono obbligatoriamente effettuate entro 48 ore dall’arrivo in porto della nave.
Le modalità di esecuzione delle ispezioni tecniche delle tonniere, delle navi con palangari di superficie e delle navi per la pesca pelagica sono enunciate nei capi XIV e XV del presente allegato.
2. Ai comandanti delle navi risultate conformi è rilasciato un attestato. Il periodo di validità di tale attestato coincide con quello della licenza ed è gratuitamente prolungato, de facto, per le navi che rinnovano la licenza nel corso dell’anno. L’attestato deve essere tenuto permanentemente a bordo.
3. L’ispezione tecnica è intesa a controllare la conformità delle caratteristiche tecniche e degli attrezzi detenuti a bordo, nonché a verificare che siano rispettate le disposizioni concernenti l’equipaggio mauritano.
4. Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e vengono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa della Mauritania e comunicata alla parte comunitaria. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni.
5. In caso di inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti 1 e 2, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.
CAPO X
Identificazione delle navi
1. I marchi di identificazione di ogni nave della Comunità devono essere conformi alla normativa comunitaria in materia. Tale normativa deve essere notificata al Ministero prima dell’entrata in vigore del presente protocollo. Qualsiasi modifica di detta normativa va notificata al Ministero almeno un mese prima della sua entrata in vigore.
2. Se una nave cerca di occultare i propri marchi di identificazione, il proprio nome o numero di immatricolazione, incorre nelle sanzioni previste dalla normativa mauritana in vigore.
CAPO XI
Sospensione o ritiro delle licenze
Se le autorità mauritane decidono di sospendere o di ritirare definitivamente la licenza di una nave comunitaria in applicazione del presente protocollo e della normativa della Mauritania, il comandante della nave deve cessare immediatamente qualsiasi attività di pesca e rientrare senza indugio nel porto di Nouadhibou per consegnare l’originale della licenza alla Sorveglianza. Non appena siano state espletate le formalità prescritte, il Ministero, tramite la Delegazione, informa la Commissione della revoca del provvedimento di sospensione e la licenza è restituita.
CAPO XII
Infrazioni
1. Alle infrazioni si applicano le sanzioni stabilite dalla normativa della Mauritania.
2. In caso di infrazioni gravi e gravissime ai sensi della normativa della Mauritania, il Ministero si riserva il diritto di vietare provvisoriamente o definitivamente qualsiasi attività di pesca in Mauritania alle navi, ai comandanti ed eventualmente agli armatori responsabili delle infrazioni.
CAPO XIII
Ammende
L’importo dell’ammenda inflitta alle navi comunitarie è determinato in conformità della normativa mauritana all’interno di una forcella che comprende un minimo e un massimo previsti da detta normativa. Esso è stabilito secondo la procedura di cui al capo VI, punto 3, dell’allegato II. L’importo dell’ammenda applicata è convertito in euro dalla Sorveglianza al tasso fissato al capo III, paragrafo 1, del presente allegato. I due importi sono comunicati contemporaneamente all’armatore e alla Commissione, tramite la Delegazione.
La normativa della Mauritania e le successive modifiche della medesima sono comunicate alla parte comunitaria.
CAPO XIV
Disposizioni applicabili alle navi adibite alla cattura di specie altamente migratorie (tonniere e pescherecci con palangari di superficie)
1. Salvo per il primo e per l’ultimo anno di applicazione del presente protocollo, le licenze delle tonniere con reti a circuizione, delle tonniere con lenze e canne e dei pescherecci con palangari di superficie sono rilasciate per periodi coincidenti con l’anno civile.
La licenza originale deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave e presentata su richiesta della Sorveglianza. La Commissione mantiene aggiornato un elenco provvisorio delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità alle disposizioni del presente protocollo. Detto elenco è notificato al Ministero subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento. Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo, inviata dalla Commissione al Ministero, la nave è iscritta dall’autorità mauritana competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alla Sorveglianza. In questo caso è inviata all’armatore una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza di pesca fino al rilascio di quest’ultima.
Su presentazione delle prove di pagamento dell’anticipo il Ministero rilascia la licenza e iscrive la nave in questione nell’elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alla Sorveglianza e alla Commissione, tramite la Delegazione.
2. Prima di ricevere la licenza, ciascuna nave operante per la prima volta nel quadro dell’accordo si sottopone alle ispezioni previste dalla normativa vigente. Dette ispezioni possono avere luogo in un porto straniero stabilito di comune accordo. Le spese d'ispezione sono a carico dell'armatore.
3. La licenza è rilasciata previo pagamento, mediante trasferimento bancario sul conto di cui al capo IV, punto 1, lettera a), di un importo forfettario corrispondente all’anticipo indicato nelle schede tecniche del protocollo. Detto importo forfettario è stabilito proporzionalmente al periodo di validità della licenza per il primo e l’ultimo anno dell’accordo.
L’imposta parafiscale è versata in proporzione al tempo trascorso nella zona di pesca mauritana. Le mensilità corrispondono a periodi di 30 giorni di pesca effettiva. La presente disposizione mantiene la natura indivisibile dell'imposta e, di conseguenza, per ogni periodo iniziato deve essere corrisposta una mensilità.
La prima mensilità dovrà essere versata al momento della domanda della licenza e verrà preso in considerazione il numero cumulativo dei giorni di pesca.
Una nave avente all'attivo nel corso dell’anno da 1 a 30 giorni di pesca pagherà la tassa per un mese; la seconda mensilità dovrà essere versata dopo il primo periodo di 30 giorni e così di seguito.
Le mensilità supplementari dovranno essere versate al più tardi 10 giorni dopo il 1 o giorno di ciascun periodo complementare.
4. Ogni nave deve tenere un giornale di bordo, secondo il modello ICCAT riportato nell’appendice 4 del presente allegato, per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque della Mauritania. Il giornale di bordo deve essere compilato anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.
Nei periodi in cui la nave di cui al precedente comma si trova fuori delle acque della Mauritania, nel giornale di bordo si dovrà apporre la dicitura «Fuori ZEE Mauritania».
Il giornale di bordo è trasmesso al Ministero e alle autorità nazionali dello Stato membro entro 15 giorni lavorativi dall’arrivo della nave nel porto di sbarco.
In caso di inosservanza delle suddette disposizioni, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che gli obblighi imposti all’armatore risultino adempiuti.
5. Fatte salve eventuali verifiche che la Mauritania intendesse effettuare, entro il 15 giugno di ogni anno la Commissione, tramite la Delegazione, presenta al Ministero il computo dei canoni dovuti per la precedente campagna annuale, effettuato sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agraria e das Pescas) e l’IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches).
6. Per l’ultimo anno di applicazione dell’accordo il computo dei canoni dovuti per la campagna precedente è notificato entro quattro mesi dalla scadenza dell’accordo.
7. Il computo definitivo è trasmesso agli armatori interessati, che dispongono di 30 giorni, calcolati a decorrere dalla notifica e dall’approvazione degli importi da parte del Ministero, per assolvere i loro obblighi finanziari presso le rispettive autorità competenti. Il pagamento, da effettuare in euro a favore del Tesoro della Mauritania sul conto indicato al capo IV, punto 1, lettera a), è effettuato entro un mese e mezzo dalla suddetta notifica.
Se tuttavia il computo definitivo risulta inferiore all’importo dell’anticipo di cui al punto 4, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.
8. In deroga alle disposizioni del capo I dell’allegato II, le navi sono tenute, nelle tre ore precedenti ogni entrata e uscita dalla zona, a comunicare direttamente alle autorità mauritane, di preferenza per fax o altrimenti via radio, la loro posizione e le catture detenute a bordo.
Il numero di fax e la frequenza radio sono comunicati dalla Sorveglianza.
Le autorità della Mauritania e gli armatori conservano copia dei messaggi fax o delle registrazioni radio finché entrambe le parti abbiano approvato il computo definitivo dei canoni di cui al punto 5.
9. Su richiesta delle autorità mauritane e di concerto con gli armatori interessati, le tonniere con reti a circuizione imbarcano a bordo un osservatore scientifico per nave durante un periodo convenuto.
CAPO XV
Disposizioni applicabili alle navi per la pesca pelagica
1. La licenza originale deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave e presentata su richiesta delle competenti autorità mauritane. Se, per motivi pratici, la licenza originale non ha potuto essere inoltrata alla nave subito dopo il rilascio da parte del Ministero, è ammessa la detenzione a bordo di una copia o di un facsimile per un periodo massimo di dieci giorni.
2. Le ispezioni tecniche delle navi potranno essere effettuate in Europa. In tal caso l’armatore si fa carico delle spese di viaggio e soggiorno per due persone designate dal Ministero a svolgere l’ispezione.
3. Gli importi dei canoni comprendono tutti i diritti e le tasse applicabili, ad eccezione dell’imposta parafiscale, delle tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi.
Qualora la Comunità desideri disporre di una quota complementare per la categoria 9, entro il limite di 50 000 tonnellate, essa ne informa la parte mauritana al massimo entro il 15 febbraio di ogni anno. Le due parti possono tuttavia decidere, di comune accordo, di aumentare tale limite, su base annua e in funzione dei pareri scientifici disponibili o previo parere del comitato scientifico congiunto.
Sulla base delle informazioni fornite dalla parte comunitaria, un computo definitivo delle catture verrà effettuato prima del 15 settembre di ogni anno per l’anno precedente.
Sulla base di questo computo finale delle catture approvato dalle due parti, e in caso di superamento del quantitativo totale di 250 000 tonnellate, la Comunità effettua un pagamento di 40 euro per tonnellata pescata a titolo di contropartita finanziaria supplementare al Tesoro pubblico mauritano.
Il principio del massimale di cattura non si applica alle navi per la pesca pelagica fresca della categoria 11.
I pagamenti dei canoni nonché degli eventuali importi addizionali sono effettuati sul conto intestato al Tesoro di cui al capo IV, punto 1, lettera a).
4. Le navi per la pesca pelagica che intendono entrare o uscire dalle zone di pesca della Mauritania comunicano la loro intenzione alla Sorveglianza. Detta comunicazione è effettuata con un anticipo di 12 ore per le entrate e di 36 ore per le uscite. Nel notificare l’uscita, ogni nave comunica altresì i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo.
5. Gli armatori provvedono, a loro spese, all’imbarco e allo sbarco dei marinai e degli osservatori scientifici mauritani.
6. Alle navi per la pesca pelagica della categoria 11 si applicano le seguenti disposizioni in materia di imbarco di marinai:
— nei primi sei mesi d’attività nelle zone di pesca della Mauritania, le navi sono dispensate dall’obbligo di imbarcare marinai mauritani;
— nei sei mesi successivi esse imbarcano il 50 % dei marinai previsti al capo VIII, paragrafo 1.
Trascorsi i primi due semestri, alle navi della categoria 11 si applicano le disposizioni di cui al capo VIII, paragrafo 1.
1 Le cui aliquote per le navi adibite alla pesca industriale, pagabili in valuta in conformità al decreto che istituisce l’imposta parafiscale, sono le seguenti (1 ujb = 1 GT)
Categoria di pesca: crostacei, cefalopodi e specie demersali
| Stazza | Importo per trimestre (MRO) |
|---|---|
| < 99 ujb | 50 000 |
| 100-200 ujb | 100 000 |
| 200-400 ujb | 200 000 |
| 400-600 ujb | 400 000 |
| > 600 ujb | 600 000 |
Categoria di pesca: piccoli e grandi pelagici
| Stazza | Importo per mese (MRO) |
|---|---|
| < 2 000 ujb | 50 000 |
| 2 000 -3 000 ujb | 150 000 |
| 3 000 -5 000 ujb | 500 000 |
| 5 000 -7 000 ujb | 750 000 |
| 7 000 -9 000 ujb | 1 000 000 |
| > 9 000 ujb | 1 300 000 |
Appendice 1
ACCORDO IN MATERIA DI PESCA MAURITANIA — COMUNITÀ EUROPEA
DOMANDA DI LICENZA DI PESCA
I — RICHIEDENTE 1. Nome dell’armatore: 2. Nome dell’associazione o del rappresentante dell’armatore: 3. Indirizzo dell’associazione o del rappresentante dell’armatore: … 4. Telefono: Fax: Telex: 5. Nome del comandante: Nazionalità: II — ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE 1. Nome della nave: 2. Stato di bandiera: 3. Numero di immatricolazione esterno: 4. Porto di immatricolazione: 5. Anno e luogo di costruzione: 6. Indicativo di chiamata: Frequenza di chiamata: 7. Materiale di costruzione dello scafo:… Acciaio Legno Poliestere Altro III — CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO 1. Lunghezza fuori tutto: Larghezza: 2. Stazza (GT): 3. Potenza del motore principale in CV: Marca: Tipo: 4. Tipo di nave: Categoria di pesca: 5. Attrezzi da pesca: 6. Numero totale dei membri d’equipaggio: 7. Sistema di conservazione a bordo: Fresco Refrigerazione Misto Congelamento 8. Capacità di congelamento (t/24 ore): 9. Capacità delle stive: Numero: Fatto a …, il … Firma del richiedente:
Appendice 2
RUBRICA N.1 REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA GIORNALE DI PESCA Giorno Mese Anno Ora Nome della nave (1) Partenza da (4) Data (6) Indicativo di chiamata (2) Nome del comandante (3) Ritorno a (5) Data (6) Attrezzo (7) Codice attrezzo (8) Maglia (9) Dimensione attrezzo (10) RUBRICA n. 2 RUBRICA n. 3 Cancellare l’elenco «A» o «B» non utilizzato RUBRICA n. 4 Data Settore statistico Numero di operazioni di pesca Tempo di pesca (ora) Stima dei quantitativi pescati per specie: (in kg) (16) (o osservazioni sulle interruzioni della pesca) Peso totale delle catture Peso totale di pesce Peso totale di farina di pesce Suri A Sardine Alacce Acciughe Sgombri Pesci sciabola Tonnidi Naselli Pagelli Calamari Seppie Polpi Gamberi Aragoste Altri pesci (12) (13) (14) Aragoste B Gamberi Astado Gamberi rossi Altri gamberi Tonno bianco Aragoste di fondale Altri crostacei Rane pescatrici Naselli Altri pesci Cefalopodi vari Molluschi vari (kg) (kg) (kg) (15) (17) (18) (19)
Appendice 3
REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO Giorno Mese Anno Ora (A) Nome della nave (1) Partenza da (4) Data (6) Indicativo di chiamata (2) Nome del comandante (3) Ritorno a (5) Data (6) Nazionalità Indicativo di chiamata Nome della nave ricevente Firma del comandante della nave INDICARE IL PESO IN KG Specie Categoria commerciale Presentazione Peso netto Prezzo di vendita Valuta Specie Categoria commerciale Presentazione Peso netto Prezzo di vendita Valuta (B) (C) (D) (E) (F) (G) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
Appendice 4
GIORNALE DI BORDO DELL’ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO
Nome della nave: Stazza lorda: Mese Giorno Anno Porto Palangari Stato di bandiera: Capacità — (TM): Numero di immatricolazione: Comandante: PARTENZA della nave: Esche vive Ciancioli Reti da traino Armatore: Numero dei membri dell’equipaggio: RITORNO della nave: Altro Indirizzo: Data del rapporto: (Autore del rapporto): Numero di giorni in mare: Numero di giorni di pesca: Numero di cale: Numero della bordata: Data Settore T° superficiale dell’acqua Sforzo di pesca Catture Isco usado na pesca (Esca utilizzata) Mese Giorno Latitudine N/S Longitudine E/O Tonno rosso Tonno albacora (Tonno obeso) (Tonno bianco) (Pesce spada) (Marlin striato) (Marlin bianco) (Marlin nero) (Pesce vela) Tonnetto striato Totale giornaliero (°C) Numero di ami utilizzati Thunnus thynnus o maccoyi Thunnus albacares Thunnus obesus Thunnus alalunga Xiphias gladius Tetraptunus audax o albidus Makaira indica Istiophorus albicane o platypterus Katsuwonus pelamis (Catture miste) (solo in kg) Costardelle Totani Esche vive (Altro) N. Peso kg N. kg N. kg N. kg N. kg N. kg N. kg N. kg N. kg N. kg kg QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG) N. Osservazioni 1 – Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno. 2 – Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all’ICCAT, Calle Corazón de Maria, 8, 28002 Madrid, Spagna. 3 – Per «giorno» si intende il giorno di cala del palangaro. 4 – Il settore di pesca è riferito alla posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O. 5 – L’ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco. 6 – Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate.
Appendice 5
NORMATIVA MAURITANA IN VIGORE SULLE CATTURE ACCESSORIE
Normativa RIM — 2002/073
| Categorie | Catture accessorie autorizzate | Catture vietate | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi | 20 % di pesci e 15 % di cefalopodi 7,5 % di granchi | Aragoste |
| 2 | Pescherecci da traino e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello | Pescherecci da traino: 25 % di pesci Palangari: 50 % di pesci | Cefalopodi e crostacei |
| 3 | Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino | 10 % del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo), di cui al massimo 5 % di gamberi e 5 % di calamari e seppie | Polpo Nasello (% massima da decidere in sede di commissione mista) |
| 4 | Pescherecci da traino congelatori per la pesca di specie demersali | 10 % del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo), di cui al massimo 5 % di gamberi e 5 % di calamari e seppie | Polpo |
| 5 | Pescherecci per cefalopodi | 5 % di gamberi | |
| 6 | Pescherecci per aragoste | Pesci, cefalopodi, gamberi, aragoste verdi e granchi | |
| 7 | Tonniere congelatrici con reti a circuizione | Altre specie diverse dalla specie o dal gruppo di specie bersaglio | |
| 8 | Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie | Altre specie diverse dalla specie o dal gruppo di specie bersaglio | |
| 9 | Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica | 3 % del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo) | Crostacei o cefalopodi ad eccezione del calamaro |
| 10 | Pesca del granchio | Pesci, cefalopodi e crostacei diversi dalla specie bersaglio | |
| 11 | Navi per la pesca pelagica fresca | 3 % del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo) | Crostacei e cefalopodi ad eccezione del calamaro |
Appendice 6
LEGISLAZIONE IN VIGORE SULLE TAGLIE MINIME DELLE CATTURE DETENUTE A BORDO
«Sezione III: taglie e pesi minimi delle specie
Articolo 2: Le dimensioni minime delle specie devono essere misurate:
— per i pesci, dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale);
— per i cefalopodi, prendendo in considerazione la sola lunghezza del corpo (mantello) senza tentacol
— per i crostacei, dalla punta del rostro all’estremità della coda.
La punta del rostro corrisponde al prolungamento del carapace che si trova nella parte anteriore mediana del cefalotorace. Per l’aragosta di fondale deve essere scelto come punto di riferimento il centro della parte concava del carapace situata tra i due corni frontali.
Articolo 3: Le taglie e i pesi minimi dei pesci di mare, dei cefalopodi e dei crostacei di cui è autorizzata la pesca sono i seguenti:
| a) | | Alaccia (Sardinella aurita e Sardinella maderensis) | 18 cm |; | --- | --- |; | Sardina (Sardina pilchardus) | 16 cm |; | Suro e sugarello (Trachurus Spp) | 19 cm |; | Sugarotto (Decapturus rhonchus) | 19 cm |; | Sgombro (Scomber japonicus) | 25 cm |; | Orata (Sparus auratus) | 20 cm |; | Pagro azzurro, pagro (Sparus coeruleostictus) | 23 cm |; | Pagro reale (Sparus auriga), pagro mediterraneo (Sparus pagrus) | 23 cm |; | Dentice (Dentex Spp) | 15 cm |; | Pagello rosso (Pagellus bellottii), pagello mafrone (Pagellus acarne) | 19 cm |; | Pesce burro (Plectorhynchus mediterraneus) | 25 cm |; | Cernia nera | 25 cm |; | Corvina (Sciana umbra) | 25 cm |; | Ombrina boccadoro (Argirosomus regius) e ombrina bianca (Pseudotholithus senegalensis) | 70 cm |; | Cernia (Epinephelus Spp) | 40 cm |; | Pesce serra (Pomatomus saltator) | 30 cm |; | Triglia dentata (Pseudupeneus prayensis) | 17 cm |; | Muggine (Mugil Spp) | 20 cm |; | Palombo (Mustellus mustellus, Leptocharias smithi) | 60 cm |; | Trota di mare, spigola macchiata (Dicentrarchus punctatus) | 20 cm |; | Cinoglossidi (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi) | 20 cm |; | Cinoglossidi (Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis) | 30 cm |; | Nasello (Merluccius spp.) | 30 cm |; | Albacora (Thunnus albacares) di peso inferiore a | 3,2 kg |; | Tonno obeso (Thunnus obesus) di peso inferiore a | 3,2 kg | |
|---|
| b) | | Polpo ( Octopus vulgaris ) | 500 gr (eviscerato) |; | --- | --- |; | Calamaro ( Loligo vulgaris ) | 13 cm |; | Seppia ( Sepia officinalis ) | 13 cm |; | Seppiola ( Sepia bertheloti ) | 7 cm | |
|---|
| c) | | Aragosta verde ( Panulirus regius ) | 21 cm |; | --- | --- |; | Aragosta di fondale ( Palinurus mauritanicus ) | 23 cm |; | Gambero rosa mediterraneo ( Parapeneus longriostrus ) | 6 cm |; | Granchio rosso di fondale ( Geyryon maritae ) | 6 cm |; | Mazzancolla rosa o gambero imperiale Penaeus notialis, Penaeus kerathurus ) | 200 indv/kg» | |
|---|
Appendice 7
ELENCO DEI FATTORI DI CONVERSIONE
TASSO DI CONVERSIONE DA APPLICARE AI PRODOTTI FINITI DELLA PESCA OTTENUTI A PRTIRE DA PICCOLI PELAGICI TRASFORMATI A BORDO DEI PESCHERECCI DA TRAINO
| Sugarelli | ||
|---|---|---|
| Decapitati | Taglio manuale | 1,570 |
| Decapitati | Taglio meccanico | 1,634 |
| Decapitati, eviscerati | Taglio manuale | 1,862 |
| Decapitati, eviscerati | Taglio meccanico | 1,953 |
NB: per la trasformazione del pesce in farina, il tasso di conversione adottato è di 5,5 tonnellate di pesce fresco per 1 tonnellata di farina.
ALLEGATO II
COOPERAZIONE IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA DELLE NAVI COMUNITARIE NELLE ZONE DI PESCA DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA
CAPO I
Entrate e uscite dalla zona di pesca della Mauritania
1. Ad eccezione delle tonniere, dei pescherecci con palangari di superficie e delle navi per la pesca pelagica (cui si applicano i termini previsti dalle disposizioni dei capi XIV e XV dell’allegato I), le navi comunitarie operanti nell’ambito del presente accordo sono tenute a comunicare le seguenti informazioni.
| a) | —: posizione della nave al momento della comunicazione; | — | posizione della nave al momento della comunicazione; | — | giorno, data e ora approssimativa di entrata nella ZEE mauritana; | — | per le navi che hanno precedentemente indicato di essere in possesso di una licenza di pesca per un’altra zona di pesca della sottoregione, le catture ripartite per specie presenti a bordo al momento della comunicazione. In tal caso la Sorveglianza dovrà avere accesso al giornale di pesca relativo a quest’altra zona e la durata dell’eventuale controllo non potrà essere superiore a quanto previsto al punto 4 del presente capo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | posizione della nave al momento della comunicazione; | ||||||
| — | giorno, data e ora approssimativa di entrata nella ZEE mauritana; | ||||||
| — | per le navi che hanno precedentemente indicato di essere in possesso di una licenza di pesca per un’altra zona di pesca della sottoregione, le catture ripartite per specie presenti a bordo al momento della comunicazione. In tal caso la Sorveglianza dovrà avere accesso al giornale di pesca relativo a quest’altra zona e la durata dell’eventuale controllo non potrà essere superiore a quanto previsto al punto 4 del presente capo. |
| b) | —: posizione della nave al momento della comunicazione; | — | posizione della nave al momento della comunicazione; | — | giorno, data e ora di uscita dalla ZEE mauritana; | — | catture ripartite per specie presenti a bordo al momento della comunicazione. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | posizione della nave al momento della comunicazione; | ||||||
| — | giorno, data e ora di uscita dalla ZEE mauritana; | ||||||
| — | catture ripartite per specie presenti a bordo al momento della comunicazione. |
2. Gli armatori comunicano alla Sorveglianza le entrate e le uscite delle loro navi dalla ZEE mauritana via fax, e-mail o per posta ai numeri di fax e all’indirizzo riportati nell’appendice 1 del presente allegato. In caso di difficoltà di comunicazione tramite questi mezzi, l’informazione può essere trasmessa eccezionalmente attraverso la parte comunitaria.
Eventuali modifiche dei numeri o dell’indirizzo sono comunicati alla Commissione, tramite la Delegazione, con 15 giorni di anticipo.
3. Durante la loro permanenza nella ZEE mauritana le navi comunitarie devono essere permanentemente sintonizzate sulle frequenze internazionali di chiamata (Canale VHF 16 o HF 2 182 Khz).
4. Al ricevimento dei messaggi di uscita dalla zona di pesca, le autorità mauritane si riservano il diritto di procedere, prima dell’uscita delle navi, a un controllo per campionamento nella rada del porto di Nouadhibou o di Nouakchott.
La durata massima di tali operazioni di controllo non dovrebbe superare le 6 ore per le navi per la pesca pelagica (categoria 9) e le 3 ore per le altre categorie.
5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 comporta le seguenti sanzioni:
| a) | —: se possibile, la nave viene fatta cambiare di rotta; | — | se possibile, la nave viene fatta cambiare di rotta; | — | il carico viene sbarcato e confiscato dal Tesoro; | — | alla nave è inflitta un’ammenda pari all’importo minimo della forcella prevista dalla normativa mauritana; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | se possibile, la nave viene fatta cambiare di rotta; | ||||||
| — | il carico viene sbarcato e confiscato dal Tesoro; | ||||||
| — | alla nave è inflitta un’ammenda pari all’importo minimo della forcella prevista dalla normativa mauritana; |
| b) | —: se possibile, la nave viene fatta cambiare di rotta; | — | se possibile, la nave viene fatta cambiare di rotta; | — | il carico viene sbarcato e confiscato dal Tesoro; | — | alla nave è inflitta un’ammenda pari all’importo massimo della forcella prevista dalla normativa mauritana; | — | la licenza viene annullata per il restante periodo di validità; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | se possibile, la nave viene fatta cambiare di rotta; | ||||||||
| — | il carico viene sbarcato e confiscato dal Tesoro; | ||||||||
| — | alla nave è inflitta un’ammenda pari all’importo massimo della forcella prevista dalla normativa mauritana; | ||||||||
| — | la licenza viene annullata per il restante periodo di validità; |
| c) | —: se possibile, la nave viene fatta cambiare di rotta; | — | se possibile, la nave viene fatta cambiare di rotta; | — | il carico viene sbarcato e confiscato dal Tesoro; | — | la licenza è ritirata definitivamente; | — | al comandante e alla nave è vietata qualsiasi attività in Mauritania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | se possibile, la nave viene fatta cambiare di rotta; | ||||||||
| — | il carico viene sbarcato e confiscato dal Tesoro; | ||||||||
| — | la licenza è ritirata definitivamente; | ||||||||
| — | al comandante e alla nave è vietata qualsiasi attività in Mauritania. |
6. In caso di fuga della nave contravventrice, il Ministero informa la Commissione e lo Stato membro di bandiera ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste al punto 5.
CAPO II
Passaggio inoffensivo
Le navi comunitarie che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo e di navigazione nelle zone di pesca della Mauritania, conformemente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e delle legislazioni nazionali e internazionali in materia, devono tenere correttamente fissati a bordo tutti i loro attrezzi di pesca, in modo tale che essi non siano immediatamente utilizzabili.
CAPO III
Trasbordi
1. I trasbordi delle catture delle navi comunitarie vengono esclusivamente effettuati nella rada dei porti mauritani e nelle zone previste nell’appendice 5 del presente allegato.
2. Le navi comunitarie che desiderano effettuare un trasbordo delle catture sono soggette alla procedura prevista ai successivi punti 3 e 4.
3. Gli armatori di dette navi comunicano alla Sorveglianza, con almeno 36 ore di anticipo e utilizzando i mezzi di comunicazione previsti al capo I, punto 2, del presente allegato, le seguenti informazioni:
— il nome dei pescherecci che effettuano il trasbordo;
— il nome del cargo vettore;
— il quantitativo da trasbordare, ripartito per specie;
— il giorno, la data e l’ora del trasbordo.
La risposta della Sorveglianza è trasmessa entro un termine massimo di 24 ore.
4. Il trasbordo è considerato come un’uscita dalle zone di pesca della Mauritania. Le navi devono pertanto consegnare alla Sorveglianza gli originali del giornale di pesca e dell’allegato al giornale di pesca e comunicare la propria intenzione di continuare le attività di pesca oppure di uscire dalla zona di pesca della Mauritania.
5. Nella ZEE mauritana è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti da 1 a 4. Chiunque contravvenga a questa disposizione è passibile delle sanzioni previste dalla normativa mauritana in vigore.
6. La parte mauritana si riserva il diritto di negare l’autorizzazione al trasbordo qualora la nave da trasporto abbia esercitato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate all’interno o all’esterno della ZEE mauritana.
CAPO IV
Ispezione e controllo
1. I comandanti delle navi comunitarie permettono ed agevolano la salita a bordo e l’espletamento dei compiti di qualsiasi funzionario della Mauritania incaricato di ispezionare e controllare le attività di pesca.
La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.
Al termine di ogni ispezione e controllo, al comandante della nave è rilasciato un rapporto di ispezione.
2. La parte comunitaria si impegna a mantenere il programma specifico di controllo nei porti comunitari. Tale programma è comunicato al Ministero, che si riserva il diritto di chiedere di assistere ai controlli secondo le disposizioni del capo V. Rapporti sintetici sui controlli effettuati sono regolarmente trasmessi al Ministero.
CAPO V
Sistema di osservazione congiunta dei controlli a terra
Le due parti decidono di istituire un sistema di osservazione congiunta dei controlli a terra volto a migliorarne l’efficacia. A tal fine esse designano rappresentanti che assistono alle operazioni di controllo e alle ispezioni effettuate dai rispettivi servizi di controllo nazionali e che possono formulare osservazioni sull’attuazione del presente accordo.
Detti rappresentanti devono possedere:
— una qualificazione professionale
— un’esperienza adeguata in materia di pesca, e
— una conoscenza approfondita delle disposizioni dell’accordo e del presente protocollo.
Le ispezioni cui assistono tali rappresentanti vengono effettuate dai servizi nazionali di controllo; i rappresentanti non possono esercitare di propria iniziativa i poteri d’ispezione conferiti ai funzionari nazionali.
I rappresentanti che accompagnano i funzionari nazionali hanno accesso alle navi, ai locali e ai documenti oggetto dell’ispezione da parte di detti funzionari, al fine di raccogliere dati di carattere non nominativo, necessari all’adempimento delle loro mansioni.
I rappresentanti accompagnano i servizi nazionali di controllo durate le ispezioni nei porti, a bordo delle navi attraccate al molo, nei centri pubblici di vendita all’asta, nei magazzini dei grossisti, nei depositi frigoriferi e in altri locali utilizzati per lo sbarco e il magazzinaggio del pesce anteriormente alla prima vendita sul territorio di prima immissione in commercio.
Essi elaborano, ogni quattro mesi, un rapporto sui controlli cui hanno assistito e lo inviano alle autorità competenti. Dette autorità trasmettono copia del rapporto all’altra parte contraente.
1. Attuazione
L’autorità di controllo di una parte contraente comunica per iscritto all’altra parte contraente, caso per caso e con un preavviso di dieci giorni, le missioni d’ispezione che ha deciso di effettuare nel proprio porto.
L’altra parte contraente comunica, con un preavviso di cinque giorni, la propria intenzione di inviare un rappresentante.
La durata della missione del rappresentante non deve superare i quindici giorni.
2. Riservatezza
Il rappresentante che presenzia alle operazioni di controllo congiunto rispetta i beni e le attrezzature che si trovano a bordo delle navi e qualsiasi altro impianto, nonché la riservatezza di tutti i documenti ai quali ha accesso.
Il rappresentante comunica i risultati dei suoi lavori solamente alle proprie autorità competenti.
3. Ubicazione
Il presente programma si applica ai porti comunitari di sbarco e ai porti mauritani.
4. Finanziamento
Ciascuna parte contraente si fa carico di tutte le spese per il proprio rappresentante incaricato di presenziare alle operazioni di controllo congiunte, comprese le spese di viaggio e di soggiorno.
CAPO VI
Procedura in caso di fermo e di applicazione di sanzioni
1. Verbale di fermo
Il verbale di fermo è redatto dalla Sorveglianza sulla base delle infrazioni eventualmente constatate e registrate nel rapporto di ispezione stilato a seguito del controllo della nave. Il rapporto di ispezione, che precisa le circostanze e i motivi che hanno condotto al fermo, deve essere firmato dal comandante della nave, che può annotarvi le proprie riserve e che ne riceve una copia dalla Sorveglianza.
Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata.
2. Notifica del fermo
In caso di fermo, la Sorveglianza notifica per posta al rappresentante della nave il verbale relativo all’infrazione accompagnato dal rapporto di ispezione. La Sorveglianza informa la Delegazione, quanto prima possibile e comunque non oltre 48 ore lavorative, di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle zone di pesca della Mauritania.
Su richiesta della Sorveglianza, nel caso di un’infrazione che non può cessare in mare, il comandante deve condurre la propria nave nel porto di Nouadhibou. Nel caso di un’infrazione, riconosciuta dal comandante, che può cessare in mare, la nave prosegue l’attività di pesca.
In entrambi i casi, una volta cessata l’infrazione constatata, la nave prosegue l’attività di pesca.
3. Risoluzione del fermo
3.1. Conformemente al presente protocollo e alla normativa mauritana, le infrazioni possono essere definite mediante procedura transattiva oppure in via giudiziaria.
3.2. In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato all’interno di una forcella che comprende un minimo o un massimo previsti dalla legislazione mauritana.
Il mandatario della nave si mette immediatamente in contatto con la Sorveglianza per pervenire a una soluzione.
La commissione per le transazioni è convocata dalla Sorveglianza unicamente in un giorno lavorativo, 24 ore dopo l'arrivo della nave nel porto. Lo stesso vale in caso di fermi effettuati al momento dei controlli in uscita.
Il pagamento dell’ammenda deve essere effettuato tramite bonifico bancario al massimo entro 30 giorni dalla transazione. Qualora la nave debba uscire dalla ZEE mauritana, il pagamento deve essere effettuato prima di tale uscita. La trasmissione del documento che attesta il pagamento dell’ammenda al Tesoro pubblico e/o la copia del bonifico internazionale (Swift) convalidata dalla Banca centrale mauritana (Nouadhibou o Nouakchott) alla Sorveglianza, relativo al pagamento dell’ammenda, serve da giustificativo per la liberazione della nave. Qualora il giustificativo sia la copia convalidata del bonifico internazionale, il mandatario dovrà trasmettere alla Sorveglianza l’originale della ricevuta del Tesoro pubblico almeno 72 ore dopo la liberazione della nave.
3.3. Qualora la procedura transattiva non ottenga un esito soddisfacente, il Ministero trasmette immediatamente il fascicolo al procuratore della Repubblica. Conformemente alle disposizioni della legislazione in vigore, l’armatore costituisce una cauzione bancaria a copertura dell’eventuale ammenda. La liberazione della nave avviene dopo 72 ore a partire dalla data di deposito della cauzione.
3.4. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata dal Ministero non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda, il pagamento di quest’ultima deve avvenire secondo la normativa in vigore, che prevede in particolare lo svincolo della cauzione una volta effettuato il pagamento nei 30 giorni successivi alla sentenza.
3.5. Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:
— dopo che sono stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure
— dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 3.3 sia stata depositata e accettata dal Ministero, in attesa dell’espletamento della procedura giudiziaria.
4. Seguito dato alle procedure di fermo
Tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura transazionale o giudiziaria relative alle infrazioni commesse dalle navi della Comunità sono comunicate alla Commissione tramite la Delegazione entro un termine di 48 ore.
CAPO VII
Sorveglianza dei pescherecci via satellite
1. Tutti i pescherecci operanti nell’ambito del presente accordo sono sottoposti a sorveglianza satellitare durante la loro permanenza nella ZEE mauritana.
2. Ai fini della sorveglianza satellitare le coordinate (latitudine e longitudine) della ZEE mauritana sono indicate nell’appendice 4.
3. Le parti procedono a uno scambio di informazioni in merito agli indirizzi e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i rispettivi centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o https) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo. Le informazioni relative al centro di controllo mauritano sono riportate nell’appendice 1 del presente allegato.
4. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un margine di affidabilità del 99 %.
5. Ogniqualvolta una nave operante nell’ambito dell’accordo e soggetta a sorveglianza satellitare ai sensi della normativa comunitaria entra nella ZEE mauritana, il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente i successivi rapporti di posizione alla Sorveglianza (FMC), ad intervalli massimi di un’ora (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità). Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.
6. I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per via elettronica in formato https o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza (X25 …). Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella allegata nell’appendice 3.
7. In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al centro di controllo dello Stato di bandiera e all’FMC mauritano. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni quattro ore. Detto rapporto di posizione globale comprende i rapporti di posizione registrati dal comandante della nave su base oraria secondo le modalità di cui al punto 5. A titolo precauzionale si raccomanda agli armatori di tenere a bordo una seconda balise di segnalazione.
Il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette senza indugio tali messaggi all’FMC mauritano. L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di cinque giorni. Trascorso tale termine, la nave in questione deve uscire dalla ZEE mauritana o rientrare in uno dei porti della Mauritania.
In caso di problema tecnico grave che richieda un termine supplementare potrà essere concessa, su richiesta del comandante, una deroga massima di 15 giorni. In tal caso restano applicabili le disposizioni di cui al punto 7 e tutte le navi, ad eccezione delle tonniere, dovranno rientrare in porto per consentire l’imbarco di un osservatore scientifico mauritano.
8. I centri di controllo degli Stati di bandiera sorvegliano i movimenti delle loro navi nella ZEE mauritana ad intervalli di un’ora. Se il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, l’FMC mauritano ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 7.
9. Se l’FMC mauritano constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, la Commissione ne viene immediatamente informata tramite la Delegazione.
10. I dati di controllo comunicati all’altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità mauritane, della flotta comunitaria operante nell’ambito del presente accordo. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.
11. I componenti hardware e software del sistema di controllo satellitare devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.
Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso.
I comandanti delle navi provvedono affinché:
— i dati non siano modificati;
— l’antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite;
— l’alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta;
— il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.
12. Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull’attrezzatura utilizzata per il controllo satellitare, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell’altra parte ai fini delle presenti disposizioni.
13. Qualsiasi controversia sull’interpretazione o l’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo.
14. In caso di dubbio su una determinata nave, l’FMC mauritano trasmette una domanda all’FMC dello Stato membro di bandiera, il quale comunica senza indugio le posizioni geografiche (polling) della nave durante il periodo indicato nella domanda.
In caso di sospetto sull’attività di determinate navi, la parte mauritana ne informa ufficialmente lo Stato di bandiera e la parte comunitaria. La parte comunitaria si impegna ad applicare le disposizioni relative al diritto comunitario.
15. Le due parti, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo, si impegnano a trovare le soluzioni più adeguate al fine di:
a) risolvere, precedentemente all’entrata in vigore del presente protocollo, tutti i problemi tecnici che potrebbero pregiudicare l’efficacia del sistema VMS nelle zone di pesca mauritane;
b) esaminare congiuntamente i mezzi e le modalità per rafforzare la cooperazione, al fine di migliorare l’attuazione delle disposizioni in materia di VMS e in particolare di agevolare la trasmissione simultanea dei dati da parte delle navi comunitarie agli FMC dello Stato membro di bandiera e della Sorveglianza.
CAPO VIII
Osservatori scientifici mauritani a bordo delle navi della Comunità
È introdotto un sistema di osservazione a bordo delle navi della Comunità.
1. Le navi comunitarie in possesso di una licenza per le zone di pesca della Mauritania imbarcano a bordo un osservatore scientifico mauritano; la presente disposizione non si applica alle tonniere con reti a circuizione, per le quali l’imbarco è effettuato su richiesta del Ministero. In ogni caso non può essere imbarcato più di un osservatore scientifico alla volta e per singola nave.
Il Ministero, tramite la Delegazione, comunica alla Commissione l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore scientifico; tale comunicazione è effettuata con frequenza trimestrale e prima del rilascio delle licenze.
2. L’osservatore scientifico resta a bordo di una nave per la durata di una bordata. Su richiesta esplicita del Ministero la sua permanenza a bordo può essere ripartita su più bordate, in funzione della durata media delle bordate previste per una determina nave. La richiesta è formulata dal Ministero al momento della comunicazione del nome dell’osservatore scientifico designato per salire a bordo della nave in questione.
Analogamente, qualora la bordata si concluda prima del previsto, l’osservatore scientifico può rimanere sulla nave per una nuova bordata.
3. Il Ministero trasmette alla Commissione, tramite la Delegazione, i nomi degli osservatori scientifici designati, unitamente ai documenti richiesti, almeno sette giorni lavorativi prima della data prevista per il loro imbarco.
4. Tutte le spese relative alle attività degli osservatori scientifici, compresi stipendi, emolumenti e indennità, sono a carico del Ministero. In caso di imbarco o di sbarco dell’osservatore scientifico in un porto straniero, le spese di viaggio e le indennità giornaliere sono a carico dell’armatore, sino all’arrivo dell’osservatore a bordo della nave o in un porto mauritano.
5. I comandanti delle navi designate per accogliere a bordo un osservatore scientifico adottano tutte le disposizioni per l’imbarco e lo sbarco del medesimo.
All’osservatore scientifico sono riservate condizioni di soggiorno a bordo identiche a quelle degli ufficiali della nave.
L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, ossia il giornale di pesca, l’allegato al giornale di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti di osservazione.
6. L’imbarco e lo sbarco dell’osservatore scientifico sono di norma effettuati nei porti mauritani all’inizio della prima bordata successiva alla notifica dell’elenco delle navi designate, che va trasmesso 20 giorni prima dell’inizio della bordata.
Entro 15 giorni dalla notifica dell’elenco gli armatori comunicano alla Sorveglianza, utilizzando i mezzi di comunicazione di cui al capo I del presente allegato, le date e i porti previsti per l’imbarco dell’osservatore scientifico.
7. L’osservatore scientifico deve presentarsi al comandante della nave designata alla vigilia della data stabilita per l’imbarco. Nel caso in cui l’osservatore scientifico non si presenti, il comandante della nave ne informa la Sorveglianza che provvede entro due ore alla sua sostituzione. In caso contrario la nave può lasciare il porto munita di un certificato di assenza dell’osservatore scientifico. Tuttavia è lasciata al Ministero la facoltà di far imbarcare un nuovo osservatore scientifico a proprie spese, senza perturbare l’attività di pesca della nave.
8. Il mancato rispetto, da parte dell’armatore, di uno degli obblighi suddetti riguardanti l’osservatore scientifico comporta la sospensione automatica della licenza di pesca fino a che tali obblighi risultino adempiuti.
9. L’osservatore scientifico deve possedere:
— una qualificazione professionale,
— un’esperienza adeguata in materia di pesca, e
— una conoscenza approfondita delle disposizioni del presente protocollo e della normativa mauritana in vigore.
10. L’osservatore scientifico vigila sul rispetto delle disposizioni del presente protocollo da parte delle navi della Comunità che operano nella zona di pesca della Mauritania.
Egli redige un rapporto in materia e in particolare:
— osserva le attività di pesca delle navi,
— rileva la posizione delle navi impegnate in attività di pesca,
— procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici,
— prende nota degli attrezzi da pesca e delle dimensioni di maglia delle reti utilizzate.
11. I compiti degli osservatori si limitano alle attività di pesca e alle attività connesse disciplinate dal presente protocollo.
12. L’osservatore scientifico:
— prende le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,
— utilizza strumenti e procedure di misurazione riconosciuti per la misurazione delle dimensioni di maglia delle reti utilizzate nell’ambito del presente accordo,
— rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché la riservatezza di tutti i documenti appartenenti alla nave.
13. Al termine del periodo di osservazione e prima di lasciare la nave l’osservatore scientifico redige un rapporto secondo il modello che figura nell’appendice 2 del presente allegato. L’osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico.
Ogni mese il Ministero trasmette alla Commissione, tramite la Delegazione, i rapporti del mese precedente per informazione.
CAPO IX
Rigetti in mare e inquinamento
Le due parti esaminano il problema dei rigetti in mare da parte delle navi da pesca e studiano le modalità e le possibilità di valorizzazione degli stessi.
Le due parti si accordano, a partire dall’entrata in vigore del presente protocollo, sull’attuazione delle misure di controllo per la prevenzione degli scarichi in mare di oli usati da parte delle navi da pesca.
CAPO X
Lotta alla pesca illegale
Le due parti hanno stabilito di procedere a regolari scambi di informazioni sulle attività alieutiche praticate nelle zone di pesca della Mauritania, allo scopo di prevenire e combattere le attività di pesca illegali pregiudizievoli per la politica di gestione delle risorse.
Oltre alle misure applicate ai sensi delle rispettive normative, le parti si consultano su eventuali ulteriori iniziative da adottare separatamente o congiuntamente. A tal fine esse rafforzano la cooperazione, in particolare in materia di lotta alle attività di pesca illegali.
Appendice 1
ACCORDO IN MATERIA DI PESCA MAURITANIA — COMUNITÀ EUROPEA
COORDINATE DELL’AUTORITÀ DI SORVEGLIANZA
Délégation à la Surveillance des Pêches et au Contrôle en Mer
(Delegazione per la Sorveglianza della Pesca e il Controllo marittimo)
(DSPCM)
| Indirizzo: | Casella postale (BP) 260 Nouadhibou Mauritania |
|---|---|
| Telefono: | (222) 574 57 01 |
| Fax: | (222) 574 63 12 |
| E-mail: | dspcm@toptechnology.mr |
COORDINATE DEL CENTRO DI CONTROLLO DELLA PESCA (FMC) DELLA MAURITANIA
| Nome dell’FMC: | DSPCM SSN |
|---|---|
| Tel. SSN: | (222) 574 67 43/574 56 26 |
| Fax SSN: | (222) 574 67 43 |
| E-mail SSN: | dspcm@toptechnology.mr |
| Indirizzo X25: | 20803403006315 |
Appendice 2
RAPPORTO DELL’OSSERVATORE SCIENTIFICO
Nome dell’osservatore: Nave: Nazionalità: Numero e porto di immatricolazione: Estremi di identificazione: …, stazza: … GT, potenza: … cv Licenza: n.: Tipo: Nome del comandante: Nazionalità: Imbarco dell’osservatore: Data: …, Porto: Sbarco dell’osservatore: Data: …, Porto: Tecnica di pesca autorizzata: Attrezzi autorizzati: Dimensioni delle maglie e/o degli attrezzi: Zone di pesca frequentate: Distanza dalla costa: Numero di marinai mauritani imbarcati: Dichiarazione di entrata …/…/… e di uscita …/…/… dalla zona di pesca Stima dell’osservatore Produzione globale (kg): …, dichiarata sul giornale di pesca/giornale di bordo: Catture accessorie: specie …, percentuale stimata: … % Rigetti: specie: …, quantità (kg): Specie detenute a bordo Quantità (kg) Specie detenute a bordo Quantità (kg) Constatazioni dell’osservatore: Natura della constatazione Data Posizione
Osservazioni dell’osservatore (generali): … … … Fatto a …, addì Firma dell’osservatore: Osservazioni del comandante: … … Copia del rapporto ricevuta il: Firma del comandante: Rapporto trasmesso a: Qualifica:
Appendice 3
COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS IN MAURITANIA
RAPPORTO DI POSIZIONE
| Dato | Codice | Obbligatorio/facoltativo | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Inizio della registrazione | SR | O | Dato relativo al sistema — indica l’inizio della registrazione |
| Destinatario | AD | O | Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese |
| Mittente | FR | O | Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese |
| Stato di bandiera | FS | O | |
| Tipo di messaggio | TM | O | Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio «POS» |
| Indicativo di chiamata | RC | O | Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave |
| Numero di riferimento interno della parte contraente | IR | O | Dato relativo alla nave — numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |
| Numero di immatricolazione esterno | XR | O | Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave |
| Latitudine | LA | O | Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi, minuti e decimi di minuti N/S GGMM.m (OGS-84) Esempio: N2046.3 |
| Longitudine | LO | O | Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi, minuti e decimi di minuti E/O GGGMM.m (OGS-84) Esempio: O01647.6 |
| Rotta | CO | O | Rotta della nave su scala di 360° |
| Velocità | SP | O | Velocità della nave in decimi di nodi |
| Data | DA | O | Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |
| Ora | TI | O | Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |
| Fine della registrazione | ER | O | Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione |
Set di caratteri: ISO 8859.1
La trasmissione dei dati è strutturata come segue:
— una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio della trasmissione,
— un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.
I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.
Appendice 4
LIMITI DELLA ZEE DELLA MAURITANIA
Coordinate della ZEE/Protocollo
VMS UE
| 1 | Confine meridionale | Lat. 16° 04' N | Long. 19° 58' O |
|---|---|---|---|
| 2 | Coordinate | Lat. 16° 30' N | Long. 19° 54' O |
| 3 | Coordinate | Lat. 17° 00' N | Long. 19° 47' O |
| 4 | Coordinate | Lat. 17° 30' N | Long. 19° 33' O |
| 5 | Coordinate | Lat. 18° 00' N | Long. 19° 29' O |
| 6 | Coordinate | Lat. 18° 30' N | Long. 19° 28' O |
| 7 | Coordinate | Lat. 19° 00' N | Long. 19° 43' O |
| 8 | Coordinate | Lat. 19° 23' N | Long. 20° 01' O |
| 9 | Coordinate | Lat. 19° 30' N | Long. 20° 04' O |
| 10 | Coordinate | Lat. 20° 00' N | Long. 20° 14,5' O |
| 11 | Coordinate | Lat. 20° 30' N | Long. 20° 25,5' O |
| 12 | Confine settentrionale | Lat. 20° 46' N | Long. 20° 04,5' O |
Appendice 5
Coordinate della zona autorizzata per il trasbordo nella rada del porto di Nouadhibou
(BUOY 2= N 20° 43,6 O 17° 01,8)
| 1 | Coordinate | Lat. 20° 43,6’ N | Long. 17° 01,4' O |
|---|---|---|---|
| 2 | Coordinate | Lat. 20° 43,6' N | Long. 16° 58,5' O |
| 3 | Coordinate | Lat. 20° 46,6' N | Long. 16° 58,5' O |
| 4 | Coordinate | Lat. 20° 46,7' N | Long. 17° 00,4' O |
| 5 | Coordinate | Lat. 20° 45,3' N | Long. 17° 00,4' O |
| 6 | Coordinate | Lat. 20° 45,3' N | Long. 17° 01,5' O |
Coordinate della zona autorizzata per il trasbordo nella rada del porto di Nouakchott
| 1 | Coordinate | Lat. 18° 01,5’ N | Long. 16° 07' O |
|---|---|---|---|
| 2 | Coordinate | Lat. 18° 01,5’ N | Long. 16° 03,8’ O |
| 3 | Coordinate | Lat. 17° 59’ N | Long. 16° 07' O |
| 4 | Coordinate | Lat. 17° 59’ N | Long. 16° 03,8' O |
Appendice 6
ALLEGATO III
NB: Nel 2005, i dati relativi alle attività delle navi dei paesi baltici (Lituania e Lettonia), incluse le cifre sulle catture (133 053 tonnellate), figurano nelle colonne delle navi «Altre» e non nelle colonne delle navi UE
(*) i dati relativi alle categorie tonniere 7 e 8 per la flotta UE sono quelli dell’UE.
| MINISTERO DELLA PESCA | DIREZIONE DELLA PESCA INDUSTRIALE |
|---|---|
| DATI SULL’ATTIVITÀ DELLE NAVI DA PESCA NEL 2005 |
| CATEGORIE | NN | KW | GT | NGP | CATTURE | NN | KW | GT | NGP | CATTURE | NN | KW | GT | NGP | CATTURE | NN | KW | GT | NGP | CATTURE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 10 484 | 5 413 | 2 390 | 1 538 | 35 | 18 408 | 9 889 | 4 682 | 7 663 | 9 | 7 151 | 2 135 | 697 | 468 | 66 | 36 043 | 17 437 | 7 769 | 9 669 | |
| 2 | 8 | 7 042 | 3 171 | 398 | 386 | 14 | 4 794 | 3 089 | 1 956 | 7 210 | 1 | 307 | 161 | 18 | 6 | 23 | 12 143 | 6 421 | 2 372 | 7 602 | |
| 3 | 6 | 2 049 | 1 040 | 904 | 1 294 | 13 | 2 387 | 1 244 | 1 418 | 4 036 | 4 | 1 939 | 799 | 418 | 503 | 23 | 6 375 | 3 083 | 2 740 | 5 833 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 946 | 2 470 | 834 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 946 | 2 470 | 834 | 858 | |
| 5 | C | 100 | 63 316 | 29 876 | 19 795 | 22 333 | 50 | 34 554 | 20 922 | 9 758 | 16 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 97 870 | 50 798 | 29 553 | 39 166 |
| G | 88 | 26 699 | 20 081 | 11 714 | 10 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 26 699 | 20 081 | 11 714 | 10 137 | |
| ST | 188 | 90 015 | 49 957 | 31 509 | 32 470 | 50 | 34 554 | 20 922 | 9 758 | 16 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 124 569 | 70 879 | 41 267 | 49 303 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 46 265 | 28 983 | 1 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 46 265 | 28 983 | 0 | 1 708 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 797 | 6 137 | 7 633 | 4 | 1 451 | 909 | 31 | 11 248 | 7 046 | 0 | 7 633 | ||||
| 9 | 3 | 10 350 | 17 136 | 594 | 28 587 | 12 | 75 460 | 59 699 | 1 044 | 112 347 | 51 | 145 449 | 316 158 | 7 848 | 416 212 | 66 | 231 259 | 392 993 | 9 486 | 557 146 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 236 | 839 | 44 | 80 | 4 | 1 236 | 839 | 44 | 80 | |
| TOTALE | 227 | 119 940 | 76 717 | 35 796 | 64 275 | 183 | 196 611 | 132 433 | 19 691 | 158 288 | 73 | 157 533 | 321 001 | 9 025 | 417 269 | 483 | 474 084 | 530 151 | 64 512 | 639 833 |
| CATEGORIE: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN: | Numero di navi | 1 | —: CROSTACEI ESCLUSA L’ARAGOSTA | 7 | —: TONNO SCIABICA |
| KW: | Potenza unitaria | 2 | —: NASELLO | 8 | —: TONNO LENZA + PALANGARO |
| GT: | Stazza lorda | 3 | —: ATTREZZI DEMERSALI DIVERSI DALLE RETI DA TRAINO | 9 | —: PESCA PELAGICA |
| NGP: | Numero di giorni di pesca | 4 | —: PESCHERECCI DA TRAINO DEMERSALI DIVERSI DA QUELLI PER LA PESCA DEL NASELLO | 10 | —: GRANCHI |
| CATTURE: | Catture totali delle navi, | 5 | —: CEFALOPODI | 11 | —: PESCA PELAGICA FRESCA |
| specie bersaglio e catture accessorie. | 6 | —: ARAGOSTA |
Le due parti convengono di aggiornare ogni anno questo sforzo di pesca al massimo entro il 1 o maggio dell’anno successivo.
| MINISTERO DELLA PESCA | DIREZIONE DELLA PESCA INDUSTRIALE |
|---|---|
| DATI SULL’ATTIVITÀ DELLE NAVI DA PESCA NEL 2006 |
| CATEGORIE | NN | KW | GT | NGP | CATTURE | NN | KW | GT | NGP | CATTURE | NN | KW | GT | NGP | CATTURE | NN | KW | GT | NGP | CATTURE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 616 | 4 715 | 3 039 | 1 474 | 34 | 14 926 | 9 601 | 6 910 | 7 042 | 3 | 1 501 | 936 | 293 | 308 | 57 | 30 043 | 15 252 | 10 242 | 8 824 | |
| 2 | 2 | 589 | 224 | 88 | 476 | 13 | 3 915 | 3 414 | 2 526 | 7 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 504 | 3 638 | 2 614 | 8 350 | |
| 3 | 6 | 2 779 | 1 010 | 594 | 4 661 | 7 | 1 110 | 552 | 637 | 2 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 889 | 1 562 | 1 231 | 6 834 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | C | 84 | 67 290 | 26 176 | 18 947 | 11 212 | 43 | 30 086 | 17 983 | 7 665 | 13 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 97 376 | 44 159 | 26 612 | 25 207 |
| G | 42 | 7 546 | 4 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 546 | 4 838 | |||||
| ST | 126 | 26 493 | 16 050 | 43 | 7 665 | 13 995 | 169 | 34 158 | 30 045 | ||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 570 | 219 | 98 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 570 | 219 | 98 | 11 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 062 | 8 547 | 978 | 11 | 22 068 | 5 650 | 21 | 42 130 | 14 197 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 383 | 3 207 | 7 812 | 16 | 4 611 | 4 914 | 36 | 12 994 | 8 121 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 56 269 | 73 441 | 1 939 | 264 645 | 22 | 90 385 | 113 506 | 3 705 | 271 480 | 37 | 146 654 | 186 947 | 5 644 | 536 125 | |
| 10 | 1 | 692 | 132 | 90 | 160 | 1 | 441 | 252 | 61 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 133 | 384 | 151 | 340 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | 155 | 84 966 | 32 257 | 30 304 | 22 821 | 144 | 135 762 | 117 216 | 19 836 | 304 709 | 52 | 118 565 | 125 006 | 3 998 | 271 788 | 351 | 339 293 | 274 479 | 54 138 | 590 528 |
| CATEGORIES: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NN: | Numero di navi | 1 | —: CROSTACEI ESCLUSA L’ARAGOSTA | 7 | —: TONNO SCIABICA |
| KW: | Potenza unitaria | 2 | —: NASELLO | 8 | —: TONNO LENZA + PALANGARO |
| GT: | Stazza lorda | 3 | —: ATTREZZI DEMERSALI DIVERSI DALLE RETI DA TRAINO | 9 | —: PESCA PELAGICA |
| NGP: | Numero di giorni di pesca | 4 | —: PESCHERECCI DA TRAINO DEMERSALI DIVERSI DA QUELLI PER LA PESCA DEL NASELLO | 10 | —: GRANCHI |
| CATTURE: | Catture totali delle navi, | 5 | —: CEFALOPODI | 11 | —: PESCA PELAGICA FRESCA |
| specie bersaglio e catture accessorie. | 6 | —: ARAGOSTA |
i dati relativi alle categorie tonniere 7 e 8 per la flotta UE sono quelli dell’UE.
Le due parti convengono di aggiornare ogni anno questo sforzo di pesca al massimo entro il 1 o maggio dell’anno successivo.
ALLEGATO IV
Orientamenti per l’elaborazione della matrice di obiettivi e indicatori di efficienza ai fini della sorveglianza dell’attuazione della Strategia di sviluppo sostenibile del settore della pesca della Mauritania
| 4. Riforma del quadro giuridico e istituzionale | |
|---|---|
| 4.1.: Rafforzamento della formazione del personale | Piano di formazione adottato ed attuato Numero di tirocini di perfezionamento realizzati per i dirigenti Numero di tirocini di formazione realizzati per il personale tecnico |
| 4.2.: Miglioramento dell’efficacia dei servizi tecnici del Ministero della pesca e dei servizi coinvolti nella gestione del settore | Tasso di crescita dei bilanci di funzionamento Base di dati funzionali Miglioramento della gestione delle licenze di pesca artigianale e industriale |
| 4.3.: Rafforzamento della sorveglianza –valutazione dell’attuazione della strategia (guida del sistema) | Sistema di sorveglianza operativa messo in atto Batteria di indicatori pertinenti disponibile e misurata regolarmente Numero di valutazioni periodiche realizzate |
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"title": "Règlement (CE) n o 704/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1 er août 2008 au 31 juillet 2012",
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{
"title": "Council Regulation (EC) No 704/2008 of 15 July 2008 on the conclusion of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania for the period 1 August 2008 to 31 July 2012",
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"title": "Regolamento (CE) n. 704/2008 del Consiglio del 15 luglio 2008 relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1 o agosto 2008 al 31 luglio 2012",
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