del 24 luglio 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 952/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 40,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 2 , in particolare l’articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) È possibile che lo zucchero bianco prodotto da una determinata impresa nel corso di una determinata campagna venga ulteriormente trasformato in zucchero bianco sottoposto a condizioni specifiche. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione 3 , la produzione di zucchero corrisponde alla quantità totale di zucchero bianco prodotta da una determinata impresa nel corso di una campagna di commercializzazione. Per evitare un doppio conteggio, occorre escludere da tale produzione lo zucchero bianco risultante da un’ulteriore trasformazione dello zucchero bianco.
(2) L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 952/2006 indica due metodi per determinare il tenore di zucchero degli sciroppi a seconda che essi siano o meno da considerare prodotti intermedi. Poiché uno di questi metodi è ormai superato, è opportuno semplificare la normativa menzionando unicamente l'altro metodo, basato sul tenore di zucchero estraibile. Tuttavia, nel caso specifico degli sciroppi prodotti a partire da zucchero invertito, occorre far riferimento al metodo della cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC), che risulta l’unico tecnicamente possibile. Infine, per tener conto del progresso tecnico, è opportuno menzionare solo il metodo refrattometrico quale metodo per la determinazione del tenore di materia secca. Le modifiche devono essere applicate a partire dal 1 o ottobre 2008 al fine di garantire il rispetto delle legittime aspettative dei produttori.
(3) L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 952/2006 definisce la produzione delle imprese ai fini dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nel caso specifico di un’impresa che produce per conto di un’altra. Tale produzione esternalizzata è considerata come produzione del committente se ricorrono determinate condizioni, incluso il caso in cui la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote. Questa condizione è stata adattata tenendo conto del ritiro preventivo deciso per la campagna di commercializzazione 2006/2007 in modo da essere applicabile alla somma delle soglie di ritiro preventivo del trasformatore e del committente anziché alla somma delle loro quote. Il regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 4 , ha introdotto una soglia di ritiro preventivo per la campagna di commercializzazione 2007/2008. Il regolamento (CE) n. 1260/2007 del Consiglio 5 , che ha modificato il regolamento (CE) n. 318/2006, dispone fra l'altro che la Commissione decida ogni anno in merito a una possibile soglia di ritiro preventivo. Occorre pertanto modificare la condizione per l’esternalizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 952/2006 in modo da renderla applicabile alla somma delle soglie di ritiro preventivo del trasformatore e del committente anziché alla somma delle loro quote.
(4) Per garantire controlli efficienti è necessario disporre un'assistenza reciproca tra Stati membri.
(5) Le importazioni preferenziali di zucchero dai paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, nonché dai paesi meno sviluppati, nella Comunità andranno aumentando progressivamente dal 1 o ottobre 2009. Secondo le previsioni, entro il 2012 tali importazioni copriranno oltre il 25 % del consumo di zucchero nella Comunità. Il sistema di rilevazione dei prezzi dovrà quindi segnalare i prezzi e i quantitativi di zucchero greggio e di zucchero bianco importati in provenienza dai suddetti paesi, attualmente registrati nella banca dati dell’Istituto statistico delle Comunità europee.
(6) La comunicazione dei prezzi dello zucchero per il sistema di rilevazione dei prezzi ha luogo nell’ambito di un sistema tradizionale, con comunicazioni trimestrali da parte degli operatori accreditati alla Commissione. È stato di recente elaborato un sistema di comunicazione definitivo e informatizzato. Tale sistema consentirà una comunicazione mensile dei prezzi dagli operatori accreditati allo Stato membro, seguita da una comunicazione dei prezzi nazionali medi dagli Stati membri alla Commissione. Le disposizioni per il sistema definitivo devono sostituire quelle per il sistema transitorio.
(7) A partire dal 1 o ottobre 2008, il regolamento (CE) n. 1234/2007 sostituirà il regolamento (CE) n. 318/2006. Anziché trasferire nel regolamento unico OCM l’allegato II del regolamento (CE) n. 318/2006, relativo alle condizioni di acquisto delle barbabietole, l’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la Commissione fissi tali norme mediante modalità di applicazione. Le norme attualmente contenute nell'allegato II del regolamento (CE) n. 318/2006 devono essere pertanto aggiunte al regolamento (CE) n. 952/2006.
(8) Le scorte comunitarie al termine di ciascuna campagna sono importanti per valutare la situazione del mercato dello zucchero in previsione di possibili decisioni relative alla gestione del mercato, in particolare i ritiri. In alcuni stabilimenti, la trasformazione dello zucchero per la nuova campagna commerciale ha inizio in estate e la nuova produzione aumenta le giacenze mensili dei fabbricanti di zucchero. Al fine di conoscere con esattezza l'entità delle scorte comunitarie al termine della campagna di commercializzazione, è necessario che i fabbricanti di zucchero accreditati e gli Stati membri comunichino per i mesi di luglio, agosto e settembre la parte delle rispettive giacenze derivante dalla produzione della campagna di commercializzazione successiva.
(9) L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede la possibilità di concedere un aiuto per l'ammasso privato di zucchero bianco alle imprese a cui è stata assegnata una quota di zucchero, sulla base dell’evoluzione del mercato quale emerge dai prezzi registrati. Al fine di applicare il regime di aiuti in modo rapido e mirato occorre che al regolamento (CE) n. 952/2006 vengano aggiunte norme dettagliate relative all’applicazione del regime di ammasso privato per la campagna 2007/2008.
(10) L’aiuto all’ammasso privato di zucchero bianco deve essere determinato nell’ambito di una procedura di gara al fine di garantire un uso quanto più possibile efficiente delle risorse disponibili nonché di accrescere la trasparenza e la concorrenza fra i fabbricanti.
(11) Il periodo di ammasso obbligatorio scade il 31 ottobre 2008. Il termine massimo per la presentazione delle offerte deve essere dunque il 31 luglio 2008, onde evitare la concessione di aiuti per un periodo di ammasso inferiore a tre mesi, durata ritenuta insufficiente per poter incidere sui prezzi di mercato.
(12) Deve essere aperta una procedura di gara quando i prezzi medi comunitari per lo zucchero bianco risultano inferiori al prezzo di riferimento e sembrano destinati a mantenersi a tale livello. È opportuno determinare una soglia dei prezzi di mercato al di sotto della quale si consideri necessario un aiuto all'ammasso privato. La soglia per il prezzo medio comunitario deve essere fissata all’85 % del prezzo di riferimento.
(13) Il processo di ristrutturazione del settore dello zucchero nella Comunità ha creato una differenziazione regionale, con regioni a produzione eccedentaria (dovuta alla produzione locale o ad importazioni) e regioni deficitarie. Nelle regioni eccedentarie è prevista una tendenza al ribasso dei prezzi a livello dei produttori poiché l'offerta locale supera la domanda locale. Nelle regioni deficitarie si prevedono invece prezzi più stabili a livello dei produttori a causa della scarsità dell'offerta locale rispetto alla domanda locale. Il prezzo medio comunitario non rispecchierà totalmente il calo dei prezzi in alcuni Stati membri. È dunque necessario disporre che l’avvio della procedura di gara interessi esclusivamente gli Stati membri in cui i prezzi medi nazionali scendono al di sotto dell’80 % del prezzo di riferimento.
(14) Occorre specificare i requisiti per lo zucchero bianco ammissibile all’aiuto all’ammasso privato.
(15) Le offerte devono contenere tutti i dati necessari alla loro valutazione e occorre prevedere un sistema di comunicazione delle informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.
(16) Sulla base delle offerte ricevute è possibile fissare un massimale di aiuto. Possono tuttavia sorgere situazioni in cui nessuna delle offerte ricevute risulti accettabile.
(17) Devono essere specificate le informazioni necessarie per stipulare il contratto di ammasso, nonché le date di inizio e fine del periodo di ammasso contrattuale e gli obblighi contrattuali del fabbricante di zucchero.
(18) È opportuno che una cauzione permetta di garantire che i quantitativi offerti ed eventualmente accettati siano immagazzinati conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Occorre pertanto adottare disposizioni per lo svincolo e l’incameramento della cauzione costituita a norma del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli 6 .
(19) In base all'andamento della situazione di mercato per la campagna in corso e alle previsioni per la campagna successiva, la Commissione può concedere alle parti contraenti la possibilità di disporre dello zucchero oggetto dei contratti prima del termine del periodo di ammasso contrattuale.
(20) Al fine di garantire la corretta gestione del regime occorre precisare le condizioni in cui sia possibile concedere un pagamento anticipato, l’adeguamento dell’aiuto nei casi in cui il quantitativo contrattuale non venga pienamente rispettato, i controlli di conformità per verificare il diritto all’aiuto, le possibili sanzioni e le informazioni che gli Stati membri devono notificare alla Commissione.
(21) L’attribuzione del quantitativo massimo di 600 000 tonnellate per gli acquisti all’intervento di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 deve essere adattata per la campagna di commercializzazione 2007/2008 al fine di tener conto dei cambiamenti di quota per Stato membro nonché dell’adesione della Bulgaria e della Romania.
(22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero e del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 952/2006 è modificato come segue:
- l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda in particolare la determinazione della produzione, l'accreditamento delle imprese produttrici di zucchero e delle raffinerie, il regime dei prezzi e delle quote, le condizioni di acquisto e di vendita di zucchero all'intervento e l’ammasso privato per la campagna di commercializzazione 2007/2008.»;
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all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire l'efficacia dei controlli e permettere di verificare l'autenticità dei documenti presentati e l'esattezza dei dati che si scambiano.»;
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dopo l’articolo 14 è inserito il seguente articolo 14 bis : «Articolo 14 bis Informazioni complementari Oltre ai prezzi rilevati a livello comunitario a norma dell’articolo 14 del presente regolamento, la Commissione informa altresì il comitato di gestione per lo zucchero circa i prezzi e i quantitativi di zucchero greggio e di zucchero bianco importati in provenienza dai paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico nel quadro dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico , nonché dai paesi meno sviluppati elencati nell’allegato I, colonna D, del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio , sulla base delle dichiarazioni in dogana e dei dati registrati nella banca dati dell’Istituto statistico delle Comunità europee. GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1 ." GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1 .»;"
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dopo l’articolo 15 è inserito il seguente articolo 15 bis : «Articolo 15 bis Disposizioni finali per la trasmissione dei dati sui prezzi Prima del 15 di ogni mese, ciascuna impresa soggetta all’obbligo di cui all’articolo 13 comunica i dati stabiliti a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, allo Stato membro che ha concesso l’accreditamento. La prima comunicazione allo Stato membro viene trasmessa anteriormente al 15 agosto 2008 e riguarda i dati stabiliti nei mesi di maggio e giugno 2008. Entro la fine di ogni mese, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le medie dei prezzi rilevate a livello nazionale, nonché il totale dei quantitativi corrispondenti e le deviazioni standard. Le medie e le deviazioni standard vengono ponderate in base ai quantitativi comunicati dalle imprese ai sensi del precedente paragrafo. È garantita la necessaria riservatezza dei dati ricevuti, trattati e conservati dagli Stati membri e dalla Commissione. Su semplice richiesta allo Stato membro, la Commissione può avere accesso ai dati individuali trasmessi da operatori accreditati conformemente all’articolo 13, paragrafo 1. Gli altri operatori del settore dello zucchero, in particolare gli acquirenti, possono comunicare alla Commissione il prezzo medio dello zucchero, determinato ai sensi dell'articolo 13. Gli operatori indicano il proprio nome, la ragione sociale e l’indirizzo.»;
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dopo l’articolo 16 è inserito il seguente articolo 16 bis : «Articolo 16 bis Condizioni di acquisto delle barbabietole Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono conformi alle condizioni di acquisto stabilite nell'allegato II del presente regolamento.»;
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l’allegato diventa allegato I ed è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento;
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il testo dell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il punto 2, lettere da b) a d), e i punti 7 e 12 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1 o ottobre 2008.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione ( GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1 ).
2 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 del Consiglio ( GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61 ).
3 GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 551/2007 ( GU L 131 del 23.5.2007, pag. 7 ).
4 GU L 78 del 17.3.2007, pag. 20 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1263/2007 ( GU L 283 del 27.10.2007, pag. 15 ).
5 GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1 .
6 GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 ).
«ALLEGATO I Quantità di cui all'articolo 23, paragrafo 3, per Stato membro, per la campagna di commercializzazione 2007/2008 (tonnellate) Stato membro Quantità Belgio 31 615 Bulgaria 170 Repubblica ceca 13 346 Danimarca 16 213 Germania 130 985 Grecia 5 687 Spagna 31 790 Francia (metropolitana) 130 447 Francia (dipartimenti d’oltremare) 17 208 Italia 27 012 Lituania 4 013 Ungheria 10 699 Paesi Bassi 33 376 Austria 14 541 Polonia 63 513 Portogallo (continentale) 537 Portogallo (Azzorre) 357 Romania 3 912 Slovacchia 5 278 Finlandia 3 225 Svezia 12 306 Regno Unito 43 769 »
«ALLEGATO II Condizioni di acquisto delle barbabietole di cui all’articolo 16 bis PUNTO I Ai fini del presente allegato per “parti contraenti” si intendono: a) l'impresa produttrice di zucchero, in appresso denominata “il fabbricante”; b) il venditore di barbabietole, in appresso denominato “il venditore”. PUNTO II 1. Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole di quota. 2. Il contratto di fornitura precisa se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo supplementare di barbabietole. PUNTO III 1. Nel contratto di fornitura sono indicati i prezzi di acquisto per i quantitativi di barbabietole di cui all'articolo 50, paragrafo 3, lettera a) e, se del caso, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per i quantitativi di cui all'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), i prezzi non possono essere inferiori al prezzo minimo delle barbabietole di quota di cui all'articolo 49, paragrafo 1. 2. Il contratto di fornitura specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero e contiene una scala di conversione con l'indicazione dei vari tenori di zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto. La scala è elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di zucchero. 3. Qualora un venditore abbia stipulato con un fabbricante un contratto per la fornitura di barbabietole come previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), tutte le sue forniture, convertite a norma del paragrafo 2 del presente punto, sono considerate forniture ai sensi di detto articolo 50, paragrafo 3, lettera a), sino a concorrenza del quantitativo di barbabietole specificato nel contratto di fornitura. 4. Il fabbricante che, con le barbabietole per le quali aveva stipulato contratti di fornitura prima della semina a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), produca un quantitativo di zucchero inferiore alle sue barbabietole di quota, è tenuto a ripartire il quantitativo di barbabietole corrispondente alla sua eventuale produzione supplementare, sino a concorrenza della quota che detiene, tra i venditori con cui prima della semina aveva stipulato un contratto di fornitura ai sensi di detto articolo 50, paragrafo 3, lettera a). Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione. PUNTO IV 1. Il contratto di fornitura prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento delle consegne delle barbabietole. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono quelle in vigore durante la campagna precedente, tenuto conto del livello della produzione effettiva; gli accordi interprofessionali possono derogare a tali disposizioni. PUNTO V 1. Il contratto di fornitura indica i centri di raccolta delle barbabietole. 2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i centri di raccolta convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione. 3. Il contratto di fornitura prevede che le spese di carico e di trasporto dai centri di raccolta siano a carico del fabbricante, salvo accordi specifici conformi alle norme o agli usi locali in vigore prima della campagna saccarifera precedente. 4. Tuttavia quando in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo, nel Regno Unito e in Spagna le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il contratto prevede una partecipazione del fabbricante alle spese di carico e di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi. PUNTO VI 1. Il contratto di fornitura indica i luoghi di ricevimento delle barbabietole. 2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i luoghi di ricevimento convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione. PUNTO VII 1. Il contratto di fornitura prevede che l'accertamento del tenore di zucchero venga effettuato secondo il metodo polarimetrico. I campioni di barbabietole sono prelevati all'atto del ricevimento. 2. Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo dei campioni. In questo caso, il contratto prevede una correzione al fine di compensare un'eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell'intervallo tra il ricevimento delle barbabietole e il prelievo dei campioni. PUNTO VIII Il contratto di fornitura prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero sia effettuata in uno dei modi seguenti: a) insieme dal fabbricante e dall'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale; b) dal fabbricante, sotto il controllo dell'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole; c) dal fabbricante, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato dallo Stato membro, se il venditore assume a proprio carico le spese di controllo. PUNTO IX 1. Il contratto di fornitura prevede uno o più degli obblighi sotto indicati per il fabbricante, per l'intero quantitativo delle barbabietole fornite: a) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, delle polpe fresche ricavate dal quantitativo di barbabietole fornite; b) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, pressate, essiccate o essiccate e melassate; c) la restituzione al venditore, franco fabbrica, delle polpe pressate o essiccate; in questo caso il fabbricante può esigere dal venditore il pagamento delle spese di pressatura o essiccazione; d) il pagamento al venditore di una compensazione che tenga conto delle possibilità di valorizzazione delle polpe. Quando parte del quantitativo di barbabietole fornite è destinata a subire trattamenti diversi, il contratto di fornitura impone più di un obbligo tra quelli previsti al primo comma. 2. Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c). PUNTO X 1. I contratti di fornitura fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del saldo del prezzo d'acquisto delle barbabietole. 2. I termini di cui al paragrafo 1 corrispondono a quelli in vigore durante la campagna precedente. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione. PUNTO XI Quando un contratto di fornitura precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato. PUNTO XII 1. L'accordo interprofessionale di cui all'allegato III, parte II, punto 11, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede una clausola di arbitraggio. 2. Quando un accordo interprofessionale comunitario, regionale o locale precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato. 3. Gli accordi di cui al paragrafo 2 stabiliscono in particolare: a) norme relative alla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina, per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota; b) norme relative alla ripartizione di cui al punto III, paragrafo 4; c) la scala di conversione di cui al punto III, paragrafo 2; d) disposizioni attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà di barbabietole da produrre; e) un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura; f) la consultazione dei rappresentanti dei venditori da parte del fabbricante, prima di stabilire la data d'inizio delle consegne delle barbabietole; g) il pagamento di premi ai venditori per le consegne anticipate o tardive; h) indicazioni riguardanti: i) la parte delle polpe di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera b), ii) le spese di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera c), iii) la compensazione di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera d); i) il ritiro delle polpe da parte del venditore; j) fatto salvo l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, norme concernenti la ripartizione tra il fabbricante e i venditori dell'eventuale differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo effettivo di vendita dello zucchero. PUNTO XIII In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione. Tali norme possono inoltre dare ai venditori che conferiscono tradizionalmente barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura diversi da quelli di cui beneficerebbero se appartenessero a detta cooperativa.»